14.2021.6
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di collaborazione redatto in russo. Traduzione prodotta solo col reclamo. Solidarietà passiva dell’escusso con la società debitrice invocata solo in seconda sede
30 luglio 2021Italiano9 min
venti giorni per presentare osservazioni all’istanza, il 21 agosto 2021 l’istante
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.6
Lugano
30 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3364 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 agosto 2020
dalla
RE 1
contro
CO 1CO 1
(patrocinato dall’__________ RE
1, )
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di , la RE 1 ha escusso
CO 1 per l’incasso di fr. 3'400.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2020 (indicando quale causa del
credito la “Fattura n. __________”) e fr. 3'440.– oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2020
(per “Fattura n. __________”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 agosto
2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
, sezione 5. Interpretando male l’ordinanza
7 agosto con cui il Pretore aveva impartito alla controparte un termine di
venti giorni per presentare osservazioni all’istanza, il 21 agosto 2021 l’istante
ha inoltrato le proprie “osservazioni”, con le quali ha sostanzialmente motivato l’istanza, che non lo era. Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 24 agosto 2020 e alle osservazioni del 21 agosto
con scritto del 31 agosto.
C. Statuendo con decisione del 14 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–. Non ha
assegnato ripetibili né indennità d’inconvenienza.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 gennaio 2021 per ottenere l’accoglimento dell’istanza e il
riconoscimento totale del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 15 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 25 gennaio. Presentato il 20 gennaio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima rilevato che le fatture indicate
sul precetto esecutivo come titolo di credito non costituiscono da sole un
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione siccome non sono firmate dall’escusso.
Lasciando aperta la questione di sapere se il contratto di collaborazione
sottoscritto dalle parti il 16 maggio 2017 sia, come sostenuto dalla convenuta,
valido sul territorio svizzero poiché è stilato esclusivamente in lingua russa,
il primo giudice ha ritenuto che difettava in ogni modo l’esigenza dell’identità
tra l’escusso (CO 1) e la controparte nel rapporto di collaborazione (la AA 1)
secondo la documentazione agli atti (in particolari i dati di fatturazione) e
le allegazioni delle parti. In mancanza di un impegno dell’escusso di pagare e
riconoscere all’escutente quanto fatturato alla AA 1, il Pretore ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che CO 1 è responsabile del pagamento delle fatture da
essa emesse in solido con la AA 1, sulla scorta di due delle dieci pagine del
contratto di collaborazione, di cui allega al reclamo una (parziale) traduzione
in italiano. Chiede pertanto che l’istanza sia accolta e il suo credito
riconosciuto totalmente.
4.1
Sennonché
l’allegato vincolo di solidarietà passiva tra l’escusso e la AA 1 – o più
precisamente il fatto che tale vincolo derivi dal contratto di collaborazione –
è un’allegazione di fatto nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2).
In prima sede, infatti, la RE 1 non aveva addotto alcuna motivazione nell’istanza
e nelle sue “osservazioni” del 21 agosto 2021 si era limitata ad allegare che CO 1 è il “socio costitutore nonché unico azionista” della AA 1. Ora, non spetta al giudice ricercare
d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza quelli che potrebbero
giustificare il rigetto dell’opposizione. Stante il principio dispositivo che
caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 55 cpv. 1 CPC),
incombe invece all’istante l’onere di allegare i fatti pertinenti (sentenza
della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.2 con i rinvii), onere del
resto accresciuto nel caso in cui una delle
tre identità (tra escusso, escutente e credito indicato sul precetto esecutivo
da una parte, e debitore, creditore e credito risultanti dal titolo di rigetto
dall’altra) non risulta immediatamente dal titolo di rigetto invocato (sentenza
della CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021 consid. 5.1 con rif.). Nel caso in
esame, la reclamante avrebbe quindi dovuto invocare la solidarietà passiva già
in prima sede e indicare precisamente le clausole del contratto di collaborazione
che a suo parere la prevedono, oltre ad allegare e dimostrare che la firma sul
contratto è quella di CO 1.
4.2
Per
abbondanza, non si può non rilevare che anche se l’istante avesse invocato la
responsabilità solidale dell’escusso davanti al Pretore, questi non avrebbe
potuto verificare le sue allegazioni in mancanza di una traduzione in italiano
del contratto di collaborazione, traduzione che l’istante avrebbe dovuto
produrre d’ufficio già in prima sede, non potendo ritenere il russo una lingua
diffusa in Svizzera e conosciuta dal giudice (v. al riguardo Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n.
60.
ad art. 84 LEF; sentenza della CEF 14.2014.103 del 15 settembre 2014 consid.
1.4). Anche per questo motivo il reclamo va pertanto respinto, fermo restando
che alla reclamante rimane la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione,
persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III
567.
consid. 4.1 e 140 III 461
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II
651.
n. 42c consid. 7.3/b), contenente
le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi,
laddove necessario debitamente tradotti in italiano, oppure di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'840.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1,
;
– avv. PA
1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).