14.2021.60
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo fondato su fatti nuovi. Udienza in sede di reclamo
23 settembre 2021Italiano8 min
RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze,
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Incarto n.
14.2021.60
Lugano
23 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2021.285/ 286 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promosse con istanze 31 marzo 2021
da
CO 1CO 1 __________
contro
RE 1, __________
RE 2, __________
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021
presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 marzo
2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 e RE
2 per l’incasso da ognuno di fr. 8'450.– oltre agli interessi del 5% dal
15 dicembre 2020, indicando quale causa del credito le “pigioni e acconti spese accessorie da settembre 2020
a marzo 2021 + spese di richiamo e diffida, non pagati per ente locato int. __________
e posteggio scoperto no. __________ siti in __________, __________”, con la precisazione che i coniugi sono solidalmente responsabili del
debito.
Fatti
B. Avendo
RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze,
entrambe del 31 marzo 2021, CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. I convenuti non hanno presentato
osservazioni entro il termine di dieci giorni assegnato loro per esprimersi
sull’istanza, con l’avvertenza che in assenza di risposta il giudice avrebbe
deciso in base agli atti.
C. Statuendo con due distinte decisioni, entrambe del 26 aprile 2021, il Pretore
aggiunto ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni
interposte dai convenuti, ponendo a loro carico, ciascuno nella rispettiva
causa, le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.– a
favore dell’istante.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un unico reclamo del 30 aprile 2021 per ottenere un “confronto
con il Sig. __________”, con l’auspicio che la Camera
possa “in qualche modo aiutar[li]”. Stante il
prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Il
reclamo in esame è diretto contro due decisioni aventi per oggetto, manifestamente,
lo stesso credito – di cui i reclamanti sono debitori solidali –, motivo per
cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i reclamanti potranno impugnare la presente decisione anche
singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto a RE 1 e a RE 2, per entrambe le decisioni il
29.
aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 maggio, per cui
la scadenza è stata riportata a lunedì 10 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 3 maggio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3.1
Ciò
posto, le allegazioni di fatto contenuti nel reclamo in esame, come pure i
mezzi di prova allegati, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in
prima sede, in cui i reclamanti sono rimasti silenti. Non
possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio. Ciò
vale in particolare per l’allegazione secondo cui il rapporto di locazione si
sarebbe estinto nell’ottobre 2020, perché, dopo una prima disdetta inviata nel
maggio del 2020 che l’escutente sostiene di
non aver ricevuto, i reclamanti ne avrebbero data una seconda il 5
agosto 2020. Ma anche le vicende che li hanno portati a
dare la disdetta (vari difetti dell’ente locato, cui l’escutente non ha mai
posto rimedio nonostante le varie interpellazioni; ragioni mediche; e la
necessità di avere più spazio per la figlia piccola e il fratellino di prossima
nascita) sono fatti di cui la Camera non può tenere conto.
1.3.2
Per mera abbondanza, va comunque osservato
che, stando al contratto di locazione (doc. A), la
disdetta poteva essere data solo una volta l’anno, almeno tre mesi prima di un
31.
ottobre, sicché la disdetta del 5 agosto 2021 pare d’acchito tardiva per il
2021.
Per il resto i reclamanti non hanno, né in prima sede né con il reclamo,
reso verosimile l’allegata precedente disdetta o la proroga unilaterale del
contratto.
1.4
La Camera non può neppure “in qualche modo aiutare” i reclamanti. Il
suo ruolo istituzionale si esaurisce infatti nell’esame delle contestazioni debitamente motivate contenute nel
reclamo (sopra consid. 1.3). Non possono
essere reputate tali le censure fondate esclusivamente su fatti nuovi.
Non è dunque possibile entrare nel merito del reclamo.
1.5
Non
può neanche essere dato seguito alla richiesta di “un confronto con il Sig. __________“, perché questi non avrebbe “detto la verità alla Procura [recte: Pretura] di Mendrisio”. Tale domanda andava for-mulata in
prima sede e le eventuali allegazioni false dell’istante stigmatizzate attraverso la presentazione di
osservazioni scritte all’istanza nel termine impartito a tale scopo dal
Pretore aggiunto. I fatti non contestati essendo reputati ammessi (art. 150
cpv. 1 CPC a contrario) e le eccezioni dovendosi sollevare “immediatamente”, ovvero già in
occasione dell’udienza in prima sede o con le osservazioni all’istanza (art. 82
cpv. 2 LEF), è inutile tenere un’udienza in seconda sede, la
citazione delle parti a un’udienza essendo del resto del tutto eccezionale in
sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015, consid. 1.6). La decisione va emessa in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC).
1.6
Quanto
alla mancanza di mezzi per pagare il debito posto in esecuzione allegata dai
reclamanti, oltre a essere un’allegazione nuova, e pertanto inammissibile, è
anche priva di rilievo a questo stadio della procedura. Delle difficoltà
finanziarie dei reclamanti si terrà conto se del caso in sede di pignoramento,
in occasione della determinazione della pignorabilità dei loro redditi giusta l’art.
93.
LEF (ad esempio sentenze della CEF
14.2014.229
del 16 settembre 2015 consid. 7.2 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016
consid. 6).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stati intimato per osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'450.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– RE 2, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).