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Decisione

14.2021.60

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo fondato su fatti nuovi. Udienza in sede di reclamo

23 settembre 2021Italiano8 min

RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.60

Lugano

23 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2021.285/ 286 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promosse con istanze 31 marzo 2021

da

CO 1CO 1 __________

contro

RE 1, __________

RE 2, __________

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021

presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal

Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 marzo

2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 e RE

2 per l’incasso da ognuno di fr. 8'450.– oltre agli interessi del 5% dal

15 dicembre 2020, indicando quale causa del credito le “pigioni e acconti spese accessorie da settembre 2020

a marzo 2021 + spese di richiamo e diffida, non pagati per ente locato int. __________

e posteggio scoperto no. __________ siti in __________, __________”, con la precisazione che i coniugi sono solidalmente responsabili del

debito.

Fatti

B. Avendo

RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze,

entrambe del 31 mar­zo 2021, CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. I convenuti non hanno presentato

osservazioni entro il termine di dieci giorni assegnato loro per esprimersi

sull’istanza, con l’avvertenza che in assenza di risposta il giudice avrebbe

deciso in base agli atti.

C. Statuendo con due distinte decisioni, entrambe del 26 aprile 2021, il Pretore

aggiunto ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni

interposte dai convenuti, ponendo a loro carico, ciascuno nella rispettiva

causa, le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.– a

favore dell’istante.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con un unico reclamo del 30 aprile 2021 per ottenere un “confronto

con il Sig. __________”, con l’auspi­cio che la Camera

possa “in qualche modo aiutar[li]”. Stante il

prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Il

reclamo in esame è diretto contro due decisioni aventi per oggetto, manifestamente,

lo stesso credito – di cui i reclamanti sono debitori solidali –, motivo per

cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i reclamanti potranno impugnare la presente decisione anche

singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto a RE 1 e a RE 2, per entrambe le decisioni il

29.

aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 maggio, per cui

la scadenza è stata riportata a lunedì 10 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 3 maggio 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3.1

Ciò

posto, le allegazioni di fatto contenuti nel reclamo in esame, come pure i

mezzi di prova allegati, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in

prima sede, in cui i reclamanti sono rimasti silenti. Non

possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio. Ciò

vale in particolare per l’allegazione secondo cui il rapporto di locazione si

sarebbe estinto nell’ottobre 2020, perché, dopo una prima disdetta inviata nel

maggio del 2020 che l’escutente sostiene di

non aver ricevuto, i reclamanti ne avrebbero data una seconda il 5

agosto 2020. Ma anche le vicende che li hanno portati a

dare la disdetta (vari difetti dell’ente locato, cui l’escutente non ha mai

posto rimedio nonostante le varie interpellazioni; ragioni mediche; e la

necessità di avere più spazio per la figlia piccola e il fratellino di prossima

nascita) sono fatti di cui la Camera non può tenere conto.

1.3.2

Per mera abbondanza, va comunque osservato

che, stando al con­tratto di locazione (doc. A), la

disdetta poteva essere data solo una volta l’anno, almeno tre mesi prima di un

31.

ottobre, sicché la disdetta del 5 agosto 2021 pare d’acchito tardiva per il

2021.

Per il resto i reclamanti non hanno, né in prima sede né con il reclamo,

reso verosimile l’allegata precedente disdetta o la proroga unilaterale del

contratto.

1.4

La Camera non può neppure “in qualche modo aiutare” i reclaman­ti. Il

suo ruolo istituzionale si esaurisce infatti nell’esame delle contestazioni debitamente motivate contenute nel

reclamo (sopra con­sid. 1.3). Non possono

essere reputate tali le censure fondate esclu­sivamente su fatti nuovi.

Non è dunque possibile entrare nel merito del reclamo.

1.5

Non

può neanche essere dato seguito alla richiesta di “un confron­to con il Sig. __________“, perché questi non avrebbe “detto la verità alla Procura [recte: Pretura] di Mendrisio”. Tale domanda andava for-mulata in

prima sede e le eventuali allegazioni false dell’istante stigmatizzate attraverso la presentazione di

osservazioni scritte al­l’istanza nel termine impartito a tale scopo dal

Pretore aggiunto. I fatti non contestati essendo reputati ammessi (art. 150

cpv. 1 CPC a contrario) e le eccezioni dovendosi sollevare “immediatamente”, ovvero già in

occasione dell’udienza in prima sede o con le osservazioni all’istanza (art. 82

cpv. 2 LEF), è inutile tenere un’udienza in seconda sede, la

citazione delle parti a un’udienza essendo del resto del tutto eccezionale in

sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015, consid. 1.6). La decisione va emes­sa in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC).

1.6

Quanto

alla mancanza di mezzi per pagare il debito posto in esecuzione allegata dai

reclamanti, oltre a essere un’allegazione nuo­va, e pertanto inammissibile, è

anche priva di rilievo a questo stadio della procedura. Delle difficoltà

finanziarie dei reclamanti si ter­rà conto se del caso in sede di pignoramento,

in occasione della determinazione della pignorabilità dei loro redditi giusta l’art.

93.

LEF (ad esempio sentenze della CEF

14.2014.229

del 16 settembre 2015 consid. 7.2 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016

consid. 6).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96.

CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stati intimato per osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'450.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– RE 2, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).