14.2021.61
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese di diritto pubblico. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive. Domanda di revisione fiscale
29 settembre 2021Italiano9 min
dell’ACB n.__________ del 31.01.2000; ACB con esecuzione archiviata in __________”.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.61
Lugano
29 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 30 novembre
2020 dallo
Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 30 aprile 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 23 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del
Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 352.–, indicando quale
causa del credito la “ripresa
dell’ACB n.__________ del 31.01.2000; ACB con esecuzione archiviata in __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza
del 30 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine
impartitogli per presentare eventuali osservazioni, l’escusso è rimasto
silente.
C. Statuendo con decisione 30 aprile 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2021 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché la sospensione di “ogni pratica [fiscale] in merito agli arretrati dovuti”. Nel termine
assegnatogli lo Stato del Canton Ticino non ha presentato osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2021, il reclamo, presentato già il 6
maggio 2021 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso in esame, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza nel
termine impartitogli dal Giudice di pace, tutte le allegazioni di fatto
contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa
sede, fermo restando che la Camera deve comunque rilevare
d’ufficio la carenza manifesta di un valido titolo di rigetto dell’opposizione
(sotto consid. 5). Occorre pertanto entrare in materia sul
reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva
senza particolare
motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alla “documentazione” prodotta
dall’istante, che ha implicitamente considerato quale valido titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 allega di aver recentemente richiesto una “formale revisione generale”
delle proprie tassazioni e chiede alla Camera di sospendere “ogni pratica in merito agli arretrati dovuti” in attesa che venga emessa una decisione sulla sua richiesta di
revisione.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento
di debito, l’attestato di carenza di beni è di principio parificato dalla legge
a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non
vale però se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto
pubblico. Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento
della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per
farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 130 consid. 4; sentenza della
CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895
n. 56c), l’autorità amministrativa escutente
può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva
producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in
esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell’8 gennaio 2014
consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15
novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della CEF 14.2018.171 del
12.
marzo 2019, consid. 5.1 come pure 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD
2007.
I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). L’attestato di carenza di beni costituisce invece un titolo di rigetto
definitivo per le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione in quel
documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016
II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).
5.2
Nel caso in esame,
è pertanto manifesto che l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento prodotto
con l’istanza non può assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione,
men che meno definitivo, per il capitale di fr. 108.85 e per gli interessi
di fr. 10.15, che di tutta evidenza sono pretese di diritto pubblico
vantate dallo Stato del Canton Ticino, il quale non ha allegato all’istanza la decisione
(amministrativa) che ne accerta l’esistenza, ovvero il titolo esecutivo idoneo
a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF. L’attestato di carenza di beni costituisce invece un valido
titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive di fr. 203.–
anticipate dallo Stato e per le “ultime” spese di fr. 30.– poste a suo
carico dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità
amministrativa preposta per legge a statuire in modo autoritativo su questo
tipo di spese.
5.3
La
presentazione di una “formale
revisione generale” delle proprie tassazioni su cui il
reclamante fonda la richiesta di sospendere “ogni pratica in merito agli arretrati dovuti” è un’allegazione nuova di cui la Camera non può tenere conto ai fini
del giudizio (sopra consid. 1.3). Essa, ad ogni modo, non potrebbe avere
effetto sulle spese esecutive poste a carico dell’escusso nell’attestato di
carenza di beni, per tacere del fatto che solo la decisione definitiva sulla domanda di revisione –
e non già la domanda stessa – sospende l’esecutività delle tassazioni di cui è
chiesta la revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 legge tributaria [RL
640.100]; sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 6.1).
5.4
Di
conseguenza, ancorché per altri motivi di
quelli esposti dal reclamante, il reclamo va parzialmente accolto, ossia limitatamente a fr. 119.– (fr. 108.85 + 10.15), e la sentenza impugnata
riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 233.– (fr. 352.–
./. fr. 119.–).
6.
In entrambe le sedi le
spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), seguono la soccombenza parziale (art. 106
cpv. 2 CPC). Non si giustifica di attribuire un’indennità d’inconvenienza all’istante
né in prima sede, in cui non ha motivato la propria domanda al riguardo come
invece ri-chiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né davanti a questa Camera,
siccome non ha presentato osservazioni al reclamo.
7.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 352.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza
i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 233.–.
2. Le
spese processuali di fr. 60.– sono poste a carico
dell’istante per 1⁄3 e per i rimanenti 2⁄3 a carico del convenuto. Non si
assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del reclamante per fr. 50.– e a carico dello Stato del
Canton Ticino per i rimanenti fr. 30.–. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– Stato
del Canton Ticino, Sezione delle Finanze, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).