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Decisione

14.2021.61

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese di diritto pubblico. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive. Domanda di revisione fiscale

29 settembre 2021Italiano9 min

dell’ACB n.__________ del 31.01.2000; ACB con esecuzione archiviata in __________”.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.61

Lugano

29 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 30 novembre

2020 dallo

Stato del

Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato

dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 30 aprile 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 23 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del

Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 352.–, indicando quale

causa del credito la “ripresa

dell’ACB n.__________ del 31.01.2000; ACB con esecuzione archiviata in __________”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza

del 30 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine

impartitogli per presentare eventuali osservazioni, l’escusso è rimasto

silente.

C. Statuendo con decisione 30 aprile 2021, il Giudice di pace ha ac­colto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2021 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché la sospensione di “ogni pratica [fiscale] in merito agli arretrati dovuti”. Nel termine

assegnatogli lo Stato del Canton Ticino non ha presentato osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2021, il reclamo, presentato già il 6

maggio 2021 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso in esame, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza nel

termine impartitogli dal Giudice di pace, tutte le allegazioni di fatto

contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa

sede, fermo restan­do che la Camera deve comunque rilevare

d’ufficio la carenza manifesta di un valido titolo di rigetto dell’opposizione

(sotto consid. 5). Occorre pertanto entrare in materia sul

reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’oppo­­sizione in via definitiva

senza particolare

motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alla “documentazione” prodotta

dall’istan­­te, che ha implicitamente considerato quale valido titolo esecutivo

ai sensi dell’art. 80 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 allega di aver recentemente richiesto una “formale revisione generale”

delle proprie tassazioni e chiede alla Camera di sospendere “ogni pratica in merito agli arretrati dovuti” in attesa che venga emessa una decisione sulla sua richiesta di

revisione.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento

di debito, l’attestato di carenza di beni è di principio parificato dalla legge

a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non

vale però se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto

pubblico. Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento

della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per

far­la valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 130 consid. 4; sentenza della

CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895

n. 56c), l’autorità amministrativa escutente

può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva

producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in

esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell’8 gennaio 2014

consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15

novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della CEF 14.2018.171 del

12.

marzo 2019, consid. 5.1 come pure 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD

2007.

I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). L’attestato di carenza di beni costituisce invece un titolo di rigetto

definitivo per le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione in quel

documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016

II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).

5.2

Nel caso in esame,

è pertanto manifesto che l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento prodotto

con l’istanza non può assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione,

men che meno definitivo, per il capitale di fr. 108.85 e per gli interessi

di fr. 10.15, che di tutta evidenza sono pretese di diritto pubblico

vantate dallo Stato del Canton Ticino, il quale non ha allegato all’istanza la decisione

(amministrativa) che ne accerta l’esistenza, ovvero il titolo esecutivo idoneo

a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF. L’attestato di carenza di beni costituisce invece un valido

titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive di fr. 203.–

anticipate dallo Stato e per le “ultime” spese di fr. 30.– poste a suo

carico dall’ufficio d’esecuzione, ossia dal­l’autorità

amministrativa preposta per legge a statuire in modo autoritativo su questo

tipo di spese.

5.3

La

presentazione di una “formale

revisione generale” delle proprie tassazioni su cui il

reclamante fonda la richiesta di sospendere “ogni pratica in merito agli arretrati dovuti” è un’allegazione nuova di cui la Camera non può tenere conto ai fini

del giudizio (sopra consid. 1.3). Essa, ad ogni modo, non potrebbe avere

effetto sulle spese esecutive poste a carico dell’escusso nell’attestato di

carenza di beni, per tacere del fatto che solo la decisione definitiva sulla domanda di revisione –

e non già la domanda stessa – sospende l’esecutività delle tassazioni di cui è

chiesta la revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 legge tributaria [RL

640.100]; sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 6.1).

5.4

Di

conseguenza, ancorché per altri motivi di

quelli esposti dal reclamante, il reclamo va parzialmente accolto, ossia limitatamente a fr. 119.– (fr. 108.85 + 10.15), e la sentenza impugnata

riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 233.– (fr. 352.–

./. fr. 119.–).

6.

In entrambe le sedi le

spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), seguono la soccombenza parziale (art. 106

cpv. 2 CPC). Non si giustifica di attribuire un’indennità d’inconvenienza all’istante

né in prima sede, in cui non ha motivato la propria domanda al riguardo come

invece ri-chiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né davanti a questa Camera,

siccome non ha presentato osservazioni al reclamo.

7.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 352.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza

i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata

in via definitiva limitatamente a fr. 233.–.

2. Le

spese processuali di fr. 60.– sono poste a carico

dell’istante per 1⁄3 e per i rimanenti 2⁄3 a carico del convenuto. Non si

assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del reclamante per fr. 50.– e a carico dello Stato del

Canton Ticino per i rimanenti fr. 30.–. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– Stato

del Canton Ticino, Sezione delle Finanze, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).