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Decisione

14.2021.62

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo

15 ottobre 2021Italiano15 min

ordinanza n. __________ del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha, tra l’altro,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.62

Lugano

15 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.251 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa

con istanza 17 marzo 2021 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 3 maggio 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente e immediatamente esecutivo n. __________ dell’11

gennaio 2020 il Tribunale or­dinario di Milano ha ingiunto all’CO 1 di

pagare immediatamente alla RE 1

“1. la somma di € 709'550.46

2. gli

interessi come da domanda

3. le

spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in € 5'500.00 per compensi, in €

870.00 per spese, oltre spese generali for-fettarie al 15%, i.v.a. se ed in

quanto dovuta e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende”,

avvertendo

la parte ingiunta del diritto di proporre opposizione entro sessanta giorni

dalla notifica.

Fatti

B. Con

ordinanza n. __________ del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha, tra l’altro,

respinto l’istanza con cui l’opponente CO 1 aveva chiesto la

sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e invitato le

parti a redigere le rispettive memorie, citandole all’udienza del 25 maggio

2021 per l’esame delle istanze istruttorie.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 marzo 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 819'900.67 (pari

a € 754'938.24 al cambio dell’1.08605) oltre agli interessi del 5% dal 23

febbraio 2021, indicando come motivo di credito un allegato che esponeva la

composizione in euro dell’importo posto in esecuzione.

D. Avendo

l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 marzo

2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 aprile 2021. Con replica del

15 aprile 2021 e duplica del 26 aprile 2021 le parti hanno ribadito le rispettive

posizioni contrastanti.

E. Statuendo con decisione del 3 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'100.–

e un’indennità di fr. 7'000.– a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’11 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 4 maggio 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 14 maggio. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una

delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la giurisprudenza il

decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente

esecutivo (art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32

CLug che può essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione, a meno che sia successivamen­te munito

della dichiarazione di definitiva esecutività (art. 647 e 653 CPCit). In

assenza di una simile dichiarazione, non è neppure

sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto, a posteriori, quando

il decreto era già esecutivo, interporre opposizione, seppur con richiesta di

sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma

dell’art. 649 CPCit. perché al debitore non è garantito un pieno diritto di

essere sentito prima dell’esecu­­zione del decreto se la richiesta di

sospensione è respinta, mentre se è accolta, il decreto ingiuntivo può essere

eseguito solo quando ne viene dichiarata la definitiva esecutorietà (art. 654

CPCit.). Nel caso concreto, ha rilevato il Pretore aggiunto, il decreto

ingiuntivo provvisorio non costituisce quindi un titolo di rigetto definitivo

del­l’opposizione, anche se il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di

sospensione della provvisoria esecutività con ordinanza del 29 dicembre 2020,

giacché non si evince dagli atti che l’opposi­­zione sia stata rigettata, ciò

che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

4.

Nel reclamo la RE 1 sostiene

anzitutto che il Pretore aggiunto, nell’affermare

che la richiesta di sospensione del­la provvisoria esecutività non sospende

l’esecutività del decreto ingiuntivo provvisorio, disconosce il tenore

letterale dell’art. 649 CPCit., il quale prevede espressamente che “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono

gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione

provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 cpc”. Non senza una certa audacia, la reclamante ritiene che la sentenza

del Tribunale federale citata dal primo giudice a sostegno della sua

motivazione (5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755, consid. 2.4.5) sia

erronea in diritto e violi in modo palese l’art. 1 CC, perché sarebbe contraria

al tenore letterale della norma italiana.

Ora, una lettura non

superficiale dell’art. 649 CPCit. rivela che l’i­­stanza di sospensione della

provvisoria esecutività non ha in sé effetto sospensivo, dal momento che la

sospensione della provvisoria esecutività dipende da una decisione del giudice

istruttore quando ricorrono gravi motivi. D’altronde, come si avrà l’occasio­­ne

di precisare più avanti, non s’instaura un “regolare

contraddittorio” davanti al giudice istruttorio, bensì

un contraddittorio limitato, giacché il debitore ingiunto non può far valere

tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi (5A_752/2014 consid.

2.4.5).

5.

La

reclamante reputa anche errata l’affermazione secondo cui la procedura di

opposizione giusta l’art. 649 CPCit. non garantirebbe un pieno contraddittorio, siccome con sentenza n. 3972 del 13 mar­zo

2012.

la Suprema Corte di Cassazione italiana (Sezione III) ha stabilito che “in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto

ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cpc, la natura cautelare in senso lato di

tale provvedimento consente di applicare la nor-mativa sul cosiddetto

procedimento cautelare uniforme, pertanto, l’art. 669 sexties cpc, nella parte

in cui permette l’adozione di provvedimenti prima

dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa,

salva loro conferma modifica o revoca a contraddittorio pieno”. In concreto, la reclamante considera pertanto di aver chiesto l’esecuzione

del titolo formatosi in via anticipata inaudita altera

parte solo dopo che l’CO 1 aveva avuto la possibilità

di ottenerne la sospensione dell’esecuzione provvisoria attraverso una

procedura di opposizione in contraddittorio pieno dinanzi a un giudice terzo

(rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo) e imparziale.

5.1

In realtà, il testo dell’art.

649.

CPCit. (sopra consid. 4) non lascia dubbi sul fatto che il contradditorio

non è, e non può essere pieno, visto che il debitore opponente non può far

valere tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi. D’altronde l’eventuale

decisione di sospensione ha unicamente effetti ex nunc – la norma non

prevede la possibilità di una revoca – ed è sprovvista di effetto devolutivo o

sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014,

consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2),

di modo che, se la richiesta di sospensione è respinta, al debitore non è

garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’e­­secuzione del

decreto.

5.2

Non si giunge a un’altra

conclusione neppure sulla scorta della sentenza 13 marzo 2012 della Corte di Cassazione, della quale la reclamante

si limita a riprodurre il “brocardo”, misconoscendo che nella procedura

sommaria le spettava dimostrare il contenuto del diritto italiano (cfr. art.

16.

cpv. 1, 3° periodo LDIP e sentenza della CEF 14.2014.106 del 29 settembre

2014.

consid. 4.4/a), producendo perlomeno la sentenza nella sua integralità,

anche perché pare essere solo un obiter dictum (Stefano Conforti, Inibitoria ex art. 549 C.P.C.

ed esecuzione ingiusta: un impasse da superare, in: Judicium del 2 luglio 2021, www.judicium.it/inibitoria-ex-art-649-

c-p-c-ed-esecuzione-ingiusta-un-impasse-da-superare/,

ad n. 2 do­po la nota 14, e i rinvii).

Ad ogni modo, per quanto si

riesce a capire in base alla massima riprodotta dalla reclamante, la sentenza riguarda

una questione diversa da quella in esame, ovvero quella di sapere se la

sospensione della provvisoria esecutività può avvenire in via

superprovvisionale. Il “contraddittorio pieno” cui allude la Corte di Cassazione si riferisce quindi all’udienza

volta a confermare, modificare o revocare la sospensione supercautelare della

provvisoria esecutività (giusta l’art. 669sexies comma 2

CPCit.) e non all’estensione del contraddittorio relativo al decreto ingiuntivo

provvisorio stesso.

5.3

A parte il fatto che anche

la giurisprudenza e la dottrina italiane hanno rilevato non pochi problemi in

merito al tipo di tutela previsto dall’art. 649 CPCit., e in particolare al

bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale e paritario diritto

di difesa delle parti (v. Consorti,

op. cit., ad 1), contrariamente a quanto sostie­ne la reclamante la

giurisprudenza del Tribunale federale (e di questa Camera) non verte sull’interpretazione

del diritto interno italiano, bensì sulla riconoscibilità e l’esecutorietà in

Svizzera del decreto ingiuntivo provvisorio giusta l’art. 642 CPCit. in base

agli art. 32 e 38 della Convenzione di Lugano, ricordato che la nozione di

“decisione” secondo tali norme va interpretata in modo autono­mo (DTF 146 III

160.

consid. 6.2).

Il non ritenere tale decreto

esecutivo in Svizzera secondo le norme appena citate finché non sia stato

successivamente munito della dichiarazione di definitiva esecutività per mancata opposizione o mancata attività dell’opponente

(art. 647 CPCit.), oppure per riget­to o parziale accoglimento dell’opposizione

(art. 653 seg. CPCit.), o ancora finché non sia stato dichiarato

provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.;

sentenza 5A_ 752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1 con rinvii), non

comporta di negare all’Italia la qualità di Stato

di diritto, ma, conformemente anche alle opinioni emesse in Francia, Germania o

Austria (v. i riferimenti in DTF 139 III 236 consid. 2.3), di ritenere che

nella prima fase della procedura monitoria il decreto provvisorio non può

essere dichiarato esecutivo all’estero, ciò che è anche il caso ad esempio della

freezing injunction del diritto inglese prima della scadenza di

un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure ex post

(DTF 129 III 634 consid. 5.2.2).

5.4

Nel caso concreto, se l’CO

1.

ha sì avuto la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione

provvisoria attraverso una procedura di opposizione dinanzi a un giudice terzo

e imparziale, essa non ha beneficiato di un contraddittorio pieno siccome è

stata limitata nei suoi motivi di difesa. I diritti della reclamante non sono

però definitivamente pregiudicati poiché permane per lei la possibilità di far

eseguire il decreto ingiuntivo in Svizzera alle condizioni degli art. 647, 648 o 653 segg.

CPCit. menzionate sopra (consid. 5.3).

6.

Il paragone con l’art.

336.

(cpv. 1 lett. b) CPC svizzero proposto dalla reclamante non è calzante. Da

una parte le decisioni di tribunali svizzeri non abbisognano di riconoscimento

né di exequatur per esplicare effetti sul territorio svizzero; dall’altra,

l’esecuzio­­ne anticipata riguarda decisioni impugnate con un appello (art. 315

cpv. 2 CPC), ovvero procedure in cui in prima sede è già stato svolto un pieno contraddittorio,

non limitato a soli motivi gravi.

7.

Pure il paragone con il

precetto esecutivo svizzero è fuori luogo, giacché tale documento non è un atto

giudiziario e non è suscettibile di passare in giudicato, tanto che ha effetto

(se non è sospeso da opposizione) solo nell’esecuzione

in corso e non è parificato a una decisione giusta l’art. 32 CLug. (sentenza

della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c, consid. 7;

Walther in: Dasser/Oberhammer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 37 ad art. 32 CLug).

8.

La

differenza tra la procedura di (eventuale) concessione dell’ese­­cuzione

provvisoria giusta l’art. 648 CPCit. in pendenza di opposizione al decreto

ingiuntivo non esecutivo emesso in virtù dell’art. 641 CPCit. e la procedura dell’art. 649 CPCit. di (eventuale) sospen­sione

dell’esecuzione provvisoria decretata in virtù dell’art. 642 CPCit. non è

unicamente, come affermato dalla reclamante, che nella prima ipotesi l’esecuzione

provvisoria è vincolata al fatto che l’opposizione non sia fondata “su prova

scritta o di pronta soluzio­ne”, mentre

nella seconda la sospensione della provvisoria esecuzione è subordinata

all’esistenza di “gravi motivi”, ma tale differen­za condiziona anche il tipo

di contraddittorio previsto dalla legge, nel senso che quello dell’art. 648

CPCit. è pieno, siccome il convenuto può far valere le sue ragioni senza limiti

(sebbene solo quelle fondate su prova scritta o di pronta soluzione potrebbero rivelarsi decisive per

evitare l’esecuzione provvisoria), mentre il contraddittorio dell’art.

649.

CPCit. è limitato ai “motivi gravi”. Anche sotto questo profilo la

decisione impugnata resiste alla critica.

9.

Secondo

la reclamante, risulta dall’ordinanza del Tribunale di Milano che l’CO 1 non ha

contestato il credito ingiunto, riconoscendone quindi processualmente la “debenza”,

e neppure ha addotto motivi di ordine pubblico o di violazione del

contraddittorio e del diritto di difesa che potessero indurre il giudice dell’op­­posizione

a revocare o modificare con propria ordinanza il decreto emesso in applicazione

dell’art. 649 CPCit. Il giudice svizzero del­l’exequatur non sarebbe

quindi abilitato a entrare nel merito della decisione del suo omologo italiano.

9.1

Si evince dalle stesse

allegazioni della reclamante che la convenuta ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha chiesto la

sospensione della provvisoria esecutività. Non si può così dire ch’essa ha

riconosciuto processualmente la validità del procedimento monitorio. Che poi

non abbia contestato esplicitamente il credito ingiunto non è a questo stadio

della procedura determi-nante, perché potrebbe averlo ritenuto inutile proprio in

considerazione delle limitazioni della procedura dell’art. 649 CPCit. oppure potrebbe

avere avuto altri motivi di opposizione. Dall’ordinan­­za

citata dalla reclamante (doc. E) si evince del resto che l’esame dell’eccezione

di compromesso sollevata dall’opponente è stata rinviata al merito, mentre l’eccezione

di compensazione non è stata considerata un grave motivo giusta l’art. 649

CPCit.

9.2

Nel ritenere incompleto il

contraddittorio di cui ha beneficiato l’e­­scussa prima della presentazione

dell’istanza di rigetto dell’oppo­­sizione dal profilo della giurisprudenza

relativa all’art. 32 CLug, il Pretore aggiunto non ha riesaminato il decreto

ingiuntivo provvisorio nel merito in violazione dell’art. 36 CLug. Ha soltanto

statuito che la decisione italiana non soddisfa i requisiti di riconoscimento e

di exequatur stabiliti dalla CLug, senza metterne in discussione la

validità (interna) né la motivazione.

9.3

In

definitiva, il reclamo è quindi da respingere e la decisione impugnata da

confermare.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 819'900.67, raggiunge

senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).