14.2021.62
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo
15 ottobre 2021Italiano15 min
ordinanza n. __________ del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha, tra l’altro,
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Incarto n.
14.2021.62
Lugano
15 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.251 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 17 marzo 2021 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 maggio 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente e immediatamente esecutivo n. __________ dell’11
gennaio 2020 il Tribunale ordinario di Milano ha ingiunto all’CO 1 di
pagare immediatamente alla RE 1
“1. la somma di € 709'550.46
2. gli
interessi come da domanda
3. le
spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in € 5'500.00 per compensi, in €
870.00 per spese, oltre spese generali for-fettarie al 15%, i.v.a. se ed in
quanto dovuta e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende”,
avvertendo
la parte ingiunta del diritto di proporre opposizione entro sessanta giorni
dalla notifica.
Fatti
B. Con
ordinanza n. __________ del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha, tra l’altro,
respinto l’istanza con cui l’opponente CO 1 aveva chiesto la
sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e invitato le
parti a redigere le rispettive memorie, citandole all’udienza del 25 maggio
2021 per l’esame delle istanze istruttorie.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 819'900.67 (pari
a € 754'938.24 al cambio dell’1.08605) oltre agli interessi del 5% dal 23
febbraio 2021, indicando come motivo di credito un allegato che esponeva la
composizione in euro dell’importo posto in esecuzione.
D. Avendo
l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 marzo
2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 aprile 2021. Con replica del
15 aprile 2021 e duplica del 26 aprile 2021 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 3 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'100.–
e un’indennità di fr. 7'000.– a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 4 maggio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 14 maggio. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una
delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la giurisprudenza il
decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente
esecutivo (art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32
CLug che può essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione, a meno che sia successivamente munito
della dichiarazione di definitiva esecutività (art. 647 e 653 CPCit). In
assenza di una simile dichiarazione, non è neppure
sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto, a posteriori, quando
il decreto era già esecutivo, interporre opposizione, seppur con richiesta di
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma
dell’art. 649 CPCit. perché al debitore non è garantito un pieno diritto di
essere sentito prima dell’esecuzione del decreto se la richiesta di
sospensione è respinta, mentre se è accolta, il decreto ingiuntivo può essere
eseguito solo quando ne viene dichiarata la definitiva esecutorietà (art. 654
CPCit.). Nel caso concreto, ha rilevato il Pretore aggiunto, il decreto
ingiuntivo provvisorio non costituisce quindi un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione, anche se il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di
sospensione della provvisoria esecutività con ordinanza del 29 dicembre 2020,
giacché non si evince dagli atti che l’opposizione sia stata rigettata, ciò
che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
4.
Nel reclamo la RE 1 sostiene
anzitutto che il Pretore aggiunto, nell’affermare
che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività non sospende
l’esecutività del decreto ingiuntivo provvisorio, disconosce il tenore
letterale dell’art. 649 CPCit., il quale prevede espressamente che “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono
gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione
provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 cpc”. Non senza una certa audacia, la reclamante ritiene che la sentenza
del Tribunale federale citata dal primo giudice a sostegno della sua
motivazione (5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755, consid. 2.4.5) sia
erronea in diritto e violi in modo palese l’art. 1 CC, perché sarebbe contraria
al tenore letterale della norma italiana.
Ora, una lettura non
superficiale dell’art. 649 CPCit. rivela che l’istanza di sospensione della
provvisoria esecutività non ha in sé effetto sospensivo, dal momento che la
sospensione della provvisoria esecutività dipende da una decisione del giudice
istruttore quando ricorrono gravi motivi. D’altronde, come si avrà l’occasione
di precisare più avanti, non s’instaura un “regolare
contraddittorio” davanti al giudice istruttorio, bensì
un contraddittorio limitato, giacché il debitore ingiunto non può far valere
tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi (5A_752/2014 consid.
2.4.5).
5.
La
reclamante reputa anche errata l’affermazione secondo cui la procedura di
opposizione giusta l’art. 649 CPCit. non garantirebbe un pieno contraddittorio, siccome con sentenza n. 3972 del 13 marzo
2012.
la Suprema Corte di Cassazione italiana (Sezione III) ha stabilito che “in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cpc, la natura cautelare in senso lato di
tale provvedimento consente di applicare la nor-mativa sul cosiddetto
procedimento cautelare uniforme, pertanto, l’art. 669 sexties cpc, nella parte
in cui permette l’adozione di provvedimenti prima
dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa,
salva loro conferma modifica o revoca a contraddittorio pieno”. In concreto, la reclamante considera pertanto di aver chiesto l’esecuzione
del titolo formatosi in via anticipata inaudita altera
parte solo dopo che l’CO 1 aveva avuto la possibilità
di ottenerne la sospensione dell’esecuzione provvisoria attraverso una
procedura di opposizione in contraddittorio pieno dinanzi a un giudice terzo
(rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo) e imparziale.
5.1
In realtà, il testo dell’art.
649.
CPCit. (sopra consid. 4) non lascia dubbi sul fatto che il contradditorio
non è, e non può essere pieno, visto che il debitore opponente non può far
valere tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi. D’altronde l’eventuale
decisione di sospensione ha unicamente effetti ex nunc – la norma non
prevede la possibilità di una revoca – ed è sprovvista di effetto devolutivo o
sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014,
consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2),
di modo che, se la richiesta di sospensione è respinta, al debitore non è
garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’esecuzione del
decreto.
5.2
Non si giunge a un’altra
conclusione neppure sulla scorta della sentenza 13 marzo 2012 della Corte di Cassazione, della quale la reclamante
si limita a riprodurre il “brocardo”, misconoscendo che nella procedura
sommaria le spettava dimostrare il contenuto del diritto italiano (cfr. art.
16.
cpv. 1, 3° periodo LDIP e sentenza della CEF 14.2014.106 del 29 settembre
2014.
consid. 4.4/a), producendo perlomeno la sentenza nella sua integralità,
anche perché pare essere solo un obiter dictum (Stefano Conforti, Inibitoria ex art. 549 C.P.C.
ed esecuzione ingiusta: un impasse da superare, in: Judicium del 2 luglio 2021, www.judicium.it/inibitoria-ex-art-649-
c-p-c-ed-esecuzione-ingiusta-un-impasse-da-superare/,
ad n. 2 dopo la nota 14, e i rinvii).
Ad ogni modo, per quanto si
riesce a capire in base alla massima riprodotta dalla reclamante, la sentenza riguarda
una questione diversa da quella in esame, ovvero quella di sapere se la
sospensione della provvisoria esecutività può avvenire in via
superprovvisionale. Il “contraddittorio pieno” cui allude la Corte di Cassazione si riferisce quindi all’udienza
volta a confermare, modificare o revocare la sospensione supercautelare della
provvisoria esecutività (giusta l’art. 669sexies comma 2
CPCit.) e non all’estensione del contraddittorio relativo al decreto ingiuntivo
provvisorio stesso.
5.3
A parte il fatto che anche
la giurisprudenza e la dottrina italiane hanno rilevato non pochi problemi in
merito al tipo di tutela previsto dall’art. 649 CPCit., e in particolare al
bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale e paritario diritto
di difesa delle parti (v. Consorti,
op. cit., ad 1), contrariamente a quanto sostiene la reclamante la
giurisprudenza del Tribunale federale (e di questa Camera) non verte sull’interpretazione
del diritto interno italiano, bensì sulla riconoscibilità e l’esecutorietà in
Svizzera del decreto ingiuntivo provvisorio giusta l’art. 642 CPCit. in base
agli art. 32 e 38 della Convenzione di Lugano, ricordato che la nozione di
“decisione” secondo tali norme va interpretata in modo autonomo (DTF 146 III
160.
consid. 6.2).
Il non ritenere tale decreto
esecutivo in Svizzera secondo le norme appena citate finché non sia stato
successivamente munito della dichiarazione di definitiva esecutività per mancata opposizione o mancata attività dell’opponente
(art. 647 CPCit.), oppure per rigetto o parziale accoglimento dell’opposizione
(art. 653 seg. CPCit.), o ancora finché non sia stato dichiarato
provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.;
sentenza 5A_ 752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1 con rinvii), non
comporta di negare all’Italia la qualità di Stato
di diritto, ma, conformemente anche alle opinioni emesse in Francia, Germania o
Austria (v. i riferimenti in DTF 139 III 236 consid. 2.3), di ritenere che
nella prima fase della procedura monitoria il decreto provvisorio non può
essere dichiarato esecutivo all’estero, ciò che è anche il caso ad esempio della
freezing injunction del diritto inglese prima della scadenza di
un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure ex post
(DTF 129 III 634 consid. 5.2.2).
5.4
Nel caso concreto, se l’CO
1.
ha sì avuto la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione
provvisoria attraverso una procedura di opposizione dinanzi a un giudice terzo
e imparziale, essa non ha beneficiato di un contraddittorio pieno siccome è
stata limitata nei suoi motivi di difesa. I diritti della reclamante non sono
però definitivamente pregiudicati poiché permane per lei la possibilità di far
eseguire il decreto ingiuntivo in Svizzera alle condizioni degli art. 647, 648 o 653 segg.
CPCit. menzionate sopra (consid. 5.3).
6.
Il paragone con l’art.
336.
(cpv. 1 lett. b) CPC svizzero proposto dalla reclamante non è calzante. Da
una parte le decisioni di tribunali svizzeri non abbisognano di riconoscimento
né di exequatur per esplicare effetti sul territorio svizzero; dall’altra,
l’esecuzione anticipata riguarda decisioni impugnate con un appello (art. 315
cpv. 2 CPC), ovvero procedure in cui in prima sede è già stato svolto un pieno contraddittorio,
non limitato a soli motivi gravi.
7.
Pure il paragone con il
precetto esecutivo svizzero è fuori luogo, giacché tale documento non è un atto
giudiziario e non è suscettibile di passare in giudicato, tanto che ha effetto
(se non è sospeso da opposizione) solo nell’esecuzione
in corso e non è parificato a una decisione giusta l’art. 32 CLug. (sentenza
della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c, consid. 7;
Walther in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 37 ad art. 32 CLug).
8.
La
differenza tra la procedura di (eventuale) concessione dell’esecuzione
provvisoria giusta l’art. 648 CPCit. in pendenza di opposizione al decreto
ingiuntivo non esecutivo emesso in virtù dell’art. 641 CPCit. e la procedura dell’art. 649 CPCit. di (eventuale) sospensione
dell’esecuzione provvisoria decretata in virtù dell’art. 642 CPCit. non è
unicamente, come affermato dalla reclamante, che nella prima ipotesi l’esecuzione
provvisoria è vincolata al fatto che l’opposizione non sia fondata “su prova
scritta o di pronta soluzione”, mentre
nella seconda la sospensione della provvisoria esecuzione è subordinata
all’esistenza di “gravi motivi”, ma tale differenza condiziona anche il tipo
di contraddittorio previsto dalla legge, nel senso che quello dell’art. 648
CPCit. è pieno, siccome il convenuto può far valere le sue ragioni senza limiti
(sebbene solo quelle fondate su prova scritta o di pronta soluzione potrebbero rivelarsi decisive per
evitare l’esecuzione provvisoria), mentre il contraddittorio dell’art.
649.
CPCit. è limitato ai “motivi gravi”. Anche sotto questo profilo la
decisione impugnata resiste alla critica.
9.
Secondo
la reclamante, risulta dall’ordinanza del Tribunale di Milano che l’CO 1 non ha
contestato il credito ingiunto, riconoscendone quindi processualmente la “debenza”,
e neppure ha addotto motivi di ordine pubblico o di violazione del
contraddittorio e del diritto di difesa che potessero indurre il giudice dell’opposizione
a revocare o modificare con propria ordinanza il decreto emesso in applicazione
dell’art. 649 CPCit. Il giudice svizzero dell’exequatur non sarebbe
quindi abilitato a entrare nel merito della decisione del suo omologo italiano.
9.1
Si evince dalle stesse
allegazioni della reclamante che la convenuta ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha chiesto la
sospensione della provvisoria esecutività. Non si può così dire ch’essa ha
riconosciuto processualmente la validità del procedimento monitorio. Che poi
non abbia contestato esplicitamente il credito ingiunto non è a questo stadio
della procedura determi-nante, perché potrebbe averlo ritenuto inutile proprio in
considerazione delle limitazioni della procedura dell’art. 649 CPCit. oppure potrebbe
avere avuto altri motivi di opposizione. Dall’ordinanza
citata dalla reclamante (doc. E) si evince del resto che l’esame dell’eccezione
di compromesso sollevata dall’opponente è stata rinviata al merito, mentre l’eccezione
di compensazione non è stata considerata un grave motivo giusta l’art. 649
CPCit.
9.2
Nel ritenere incompleto il
contraddittorio di cui ha beneficiato l’escussa prima della presentazione
dell’istanza di rigetto dell’opposizione dal profilo della giurisprudenza
relativa all’art. 32 CLug, il Pretore aggiunto non ha riesaminato il decreto
ingiuntivo provvisorio nel merito in violazione dell’art. 36 CLug. Ha soltanto
statuito che la decisione italiana non soddisfa i requisiti di riconoscimento e
di exequatur stabiliti dalla CLug, senza metterne in discussione la
validità (interna) né la motivazione.
9.3
In
definitiva, il reclamo è quindi da respingere e la decisione impugnata da
confermare.
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 819'900.67, raggiunge
senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).