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Decisione

14.2021.64

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Impegno del notaio rogante di versare il saldo del prezzo di compravendita agli eredi venditori secondo le istruzioni del loro procuratore. Trattenuta della quota di uno degli eredi

20 ottobre 2021Italiano13 min

__________ del notaio avv. CO 1, il 27 ottobre 2017 i fratelli L__________, C__________,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.64

Lugano

20 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 agosto 2020

da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, )

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 30 aprile 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con rogito n.

__________ del notaio avv. CO 1, il 27 ottobre 2017 i fratelli L__________, C__________,

S__________, RE 1, M__________ e PINT1 1 hanno concesso a F__________ per fr. 3'100'000.– un diritto di compera fino al 31 dicembre

2018 sulla particella n. __________ RFD di __________, di cui i venditori

(rappresentati dalla sorella PINT1 1) risultavano proprietari in comunione

ereditaria. Al punto 4 del medesimo i comparenti hanno pattuito la seguente

clausola: “Il notaio si impegna a versare il saldo del

prezzo di compravendita, dedotto l’importo per il deposito sul conto dell’Ufficio

esazione e condoni […], secondo le istruzioni dei venditori e per essi della

loro procuratrice, non appena l’iscrizione dell’esercizio del diritto di

compera sarà stata confermata dall’Ufficio del Registro fondiario”.

B. Il

beneficiario, dopo aver versato una caparra di fr. 150'000. – e richiesto,

ottenendola, una proroga fino al 30 aprile 2019, ha ceduto il diritto di

compera a favore di R__________, che lo ha esercitato il 22 ottobre 2019,

accettando un aumento del prezzo di fr. 20'000.–. L’immobile è pertanto

stato venduto per un importo complessivo di fr. 3'120'000.–.

C. Il

4 novembre 2019 i sei fratelli si sono riuniti presso lo studio del notaio CO 1,

il quale ha comunicato che avrebbe provveduto a versare loro il saldo della

vendita dell’immobile (dedotti gli acconti già corrisposti e il deposito della tassa

sull’utile immobiliare) sul conto che gli sarebbe stato comunicato. Dal verbale

di riunione risulta che a quel momento tra i fratelli sono emerse contestazioni

in merito al diritto di RE 1 di beneficiare del provento della vendita della

casa di C__________, avendo egli già ricevuto un anticipo ereditario (il

rilevamento della società di famiglia) da parte della defunta madre. Dopo che l’avv.

CO 1 ha reso attento RE 1 sulla necessità di chiarire tale aspetto, quest’ultimo

ha abbandonato la sala ritenendo che il notaio non fosse neutrale. A quel punto

l’avv. CO 1 ha comunicato ai presenti – ottenendone l’accordo – che avrebbe versato

a ciascuno di loro un sesto di fr. 2'675'200.–, mentre la quota di RE 1

sarebbe stata bloccata fino alla soluzione della contestazione sorta tra i

coeredi.

D. Con

scritto del 5 dicembre 2019, tramite il proprio patrocinatore, RE 1 ha

sollecitato l’avv. CO 1 affinché gli versasse l’importo trattenuto. Il 9

dicembre 2019 il notaio ha risposto che fino alla risoluzione della vertenza i

soldi sarebbero rimasti sul suo conto clienti. Preso atto della chia­ra

opposizione dei coeredi alla richiesta del fratello RE 1 e su istruzioni di PINT1

1, il 4 marzo 2020 l’avv. CO 1 ha versato la sesta quota (di fr. 445'168.30)

sul conto intestato alla comunione ereditaria.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 aprile 2020 dall’Uf­­ficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escusso l’avv. CO 1 per l’incasso di fr. 500'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 9 marzo 2020, indicando quale causa del credito

la “Vendita immobiliare part. n. __________ C__________.

Quota parte 1/6 ricavo netto, di competenza del creditore RE 1”.

F. Avendo l’avv. CO 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 3 agosto 2020 RE 1 ne ha chiesto il ri­getto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 445'168.30

(anziché fr. 500'000.–), oltre

agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2020 (invece che dal 9 marzo 2020). Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto al­l’i­­stanza con osservazioni

scritte dell’8 settembre 2020. Con replica del 22 settembre e duplica del 1°

ottobre 2020 inoltrate spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro

contrastanti conclusioni.

G. Statuendo con decisione del 30 aprile 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità

di fr. 12'000.– a favore del convenuto.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Visto il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 3 maggio 2021, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto giovedì 13 maggio, che è festivo (Ascensione, art. 1 della legge

ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]),

per cui la scadenza è stata riportata a venerdì 14 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che la comunione

ereditaria rimane tale fino alla sua divisione – per la quale è necessaria la

forma scritta e non si concretizza con la vendita di un immobile – e agisce

secondo il principio dell’unani­­mità. Non avendo rilevato negli atti alcuna

istruzione da parte di PINT1 1 o dei coeredi di corrispondere parte del provento

della vendita a RE 1, il primo giudice ha ritenuto che mancasse un valido

titolo di rigetto dell’opposizione e ha pertanto respinto l’istanza.

4.

Col

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore diverse omissioni. La prima, per non aver

considerato che la lettera del 9 dicembre 2019 trasmessa dall’avv. CO 1 al

proprio patrocinatore – con la quale gli comunicava che “fino alla risoluzione della verten­za” i

soldi sarebbero rimasti sul suo conto – altro non farebbe che confermare che il

notaio ha preso autonomamente la decisione di accreditare ai cinque fratelli

quanto di loro spettanza e di trattenere illegalmente la somma rivendicata. La

seconda, per non aver constatato che il potere di rappresentanza conferito dai

coeredi alla sorella PINT1 1 è decaduto al momento in cui il proprio

patrocinatore si è rivolto al convenuto a tutela dei suoi interessi. La terza,

per non aver ritenuto che l’impegno assunto dal notaio al punto 4 del rogito

costituisce un valido riconoscimento di debito, “consegnato in un atto

pubblico” unitamente al documento – allestito dallo stesso notaio – da cui

risulta la quota parte dovuta al­l’i­­stante. Il reclamante ritiene poi “sconcertante e incomprensibile” che il

Pretore abbia negato il rigetto dell’opposizione per l’assenza d’istruzioni in

merito alla ripartizione del provento della vendita, omettendo di constatare che

per 5/6 il medesimo era già stato onorato su iniziativa del notaio, che ha così

discriminato il reclamante senza che il rogito prevedesse limitazioni o

esclusioni di sorta al suo diritto d’incasso. Ribadisce infine il comportamento

“non neutrale” dell’escusso e

richiama le disposizioni previste dal­la legge sul notariato – in particolare l’obbligo

per il notaio di “salvaguardare in modo equo ed imparziale

gli interessi di tutte le parti” – sulle quali a suo

dire il Pretore non si è minimamente determinato.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizio­ne però che il documento

in cui egli si riconosce debitore del­l’e­­scutente sia firmato e si riferisca

o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del

debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato

o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato

già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (Staehelin,

op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi

solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi

all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando

che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà

al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art.

79.

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.1

Nella

fattispecie, come visto l’istante fonda la propria richiesta sia sull’impegno

assunto dal notaio, al punto 4 del rogito (doc. C pag. 3), di corrispondere “il saldo del prezzo di compravendita […] secondo le istruzioni dei

venditori e per essi della loro procuratrice, non appena l’iscrizione dell’esercizio

del diritto di compera sarà stata confermata dall’Ufficio del Registro

fondiario”, sia sul documento allestito dal notaio

medesimo, dal quale risulta l’importo – di fr. 445'168.30 – dovuto a

ciascun erede, lui compreso (doc. G).

5.2

Ora,

non si evince dagli atti che la procuratrice degli eredi abbia dato l’istruzione

al notaio di versare un sesto del saldo del prezzo di compravendita al

reclamante, anzi risulta l’esatto contrario. Può darsi ch’ella non potesse più

rappresentarlo dopo che il suo patrocinatore si era rivolto al convenuto a

tutela dei suoi interessi, ma ciò non obbligava il notaio, ai termini del rogito,

a versargli una quota del saldo del prezzo. In assenza d’istruzioni vincolanti

della procuratrice degli eredi, l’avv. CO 1 non poteva far altro che trattenere

tale saldo.

5.3

In

assenza di un impegno del notaio nel rogito di versare al reclamante un sesto

del saldo del prezzo di compravendita, il calcolo delle quote contenute nel

doc. G è senza rilievo dal profilo della procedura di rigetto dell’opposizione,

per tacere del fatto che il rogito non vi rinvia (contrariamente all’esigenza

posta nel caso di un riconoscimento fondato su una pluralità di documenti, v.

sopra consid. 5). D’altronde il doc. G non costituisce da sé solo un titolo di

rigetto provvisorio, perché mancano sia una dichiarazione di riconoscimento da

parte del notaio, sia la sua firma autografa sul documento in questione (art.

82.

cpv. 1 LEF).

5.4

Anche

se la decisione del notaio di versare quote del saldo del prezzo di

compravendita a tutti gli eredi tranne che al reclamante fosse suscettibile di

ledere il suo dovere di salvaguardare in modo equo ed

imparziale gli interessi di tutte le parti – ancorché neppure il reclamante

contesti il diritto dei coeredi alla propria quota – dal punto di vista della

procedura di rigetto dell’opposizione la questione sarebbe ad ogni modo priva

di rilevanza. Fosse anche ipotizzabile una sua responsabilità nei confronti del

reclamante, in mancanza di un incondizionato riconoscimento scritto e firmato

di proprio pugno dal notaio non vi è spazio per rigettare la sua opposizione. Rimane comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le sue

eventuali ragioni di merito in una procedura ordinaria (sopra consid. 2 e 5).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 455'168.30,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).