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Decisione

14.2021.68

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

11 giugno 2021Italiano8 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.68

Lugano

11 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.1547 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 17 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano, il 26 marzo 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distret­to di

Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 14'707.55 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 5 maggio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 5 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 maggio 2021 il presidente

della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Con

scritto del 7 giugno 2021, la CO 1 ha comunicato di non intendere inoltrare

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 maggio 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 24 maggio, che è festivo (lunedì di Pentecoste,

art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone

Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 17 maggio

2021.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________

di __________ (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 14'822.75

sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (effettivamente bonificati il 10 maggio

2021), sufficienti a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 maggio 2021)

prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano

pendenti 12 esecuzioni per oltre fr. 280'000.– complessivi, però tutte

relativamente recenti e sospese da opposizione, per cui non si può ancora dire

che tali debiti siano accertati. Del resto, la controparte, che ha promosso una

delle esecuzioni colpite da opposizione, non ha contestato la solvibilità della

reclamante. Dall’estrat­­to, d’altronde, non risultano attestati di carenza di

beni a suo carico. La reclamante pare poi avere numerosi lavori in corso e

fatture da incassare, ancorché i documenti prodotti a sostegno di tali

allegazioni (doc. E e F) sono stati da lei allestiti e non sono verificati da

terzi, sicché, invero, non hanno un valore indiziario superiore a semplici allegazioni

di parte.

Tutto

sommato, ad ogni modo, si può ritenere che la sopravviven­za economica della

reclamante non sembra minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza

e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato. Tenuto conto però dell’avvio, dopo l’inoltro del reclamo, di

un’esecuzione per una somma importante, la reclamante è invitata a adottare

senza indugio i necessari provvedimenti di risanamento per evitare un nuovo fallimento nei prossimi tempi, posto

che in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare

la stessa indulgenza manifestata nella presente causa.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, avendo la stessa rinunciato a

presentare osservazioni. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 5 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’an­­ticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla

CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).