14.2021.68
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
11 giugno 2021Italiano8 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento
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Incarto n.
14.2021.68
Lugano
11 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.1547 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano, il 26 marzo 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 14'707.55 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 5 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 5 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 maggio 2021 il presidente
della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Con
scritto del 7 giugno 2021, la CO 1 ha comunicato di non intendere inoltrare
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 maggio 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 24 maggio, che è festivo (lunedì di Pentecoste,
art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone
Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 17 maggio
2021.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________
di __________ (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 14'822.75
sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (effettivamente bonificati il 10 maggio
2021), sufficienti a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 maggio 2021)
prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti 12 esecuzioni per oltre fr. 280'000.– complessivi, però tutte
relativamente recenti e sospese da opposizione, per cui non si può ancora dire
che tali debiti siano accertati. Del resto, la controparte, che ha promosso una
delle esecuzioni colpite da opposizione, non ha contestato la solvibilità della
reclamante. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di
beni a suo carico. La reclamante pare poi avere numerosi lavori in corso e
fatture da incassare, ancorché i documenti prodotti a sostegno di tali
allegazioni (doc. E e F) sono stati da lei allestiti e non sono verificati da
terzi, sicché, invero, non hanno un valore indiziario superiore a semplici allegazioni
di parte.
Tutto
sommato, ad ogni modo, si può ritenere che la sopravvivenza economica della
reclamante non sembra minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato. Tenuto conto però dell’avvio, dopo l’inoltro del reclamo, di
un’esecuzione per una somma importante, la reclamante è invitata a adottare
senza indugio i necessari provvedimenti di risanamento per evitare un nuovo fallimento nei prossimi tempi, posto
che in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare
la stessa indulgenza manifestata nella presente causa.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, avendo la stessa rinunciato a
presentare osservazioni. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 5 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla
CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).