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Decisione

14.2021.69

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera dichiarata esecutiva in Svizzera. Inammissibilità delle eccezioni già sollevate in sede d’exequatur

22 giugno 2021Italiano9 min

C. Statuendo con decisione del 5 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.69

Lugano

22 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.241 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 16 marzo 2021

dalla

CO 1 BVI-

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 17 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 5 maggio 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 dicembre 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 (in seguito “CO 1”) ha escusso

la RE 1 (“RE 1”) per l’incasso di fr. 240'705.92 oltre agli interessi del

18% dal 17 ottobre 2020 (indicando quale causa del credito la “sentenza Pretura Mendrisio-Sud del 07.08.2020”), fr. 79'897.–

(per “interessi calcolati dal

12.12.2018 al 16.10.2020”) e fr. 4'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2020

(per “sentenza Pretura Mendrisio-Sud del 07.08.2020”).

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 marzo 2021. Le parti si

sono poi riconfermate nelle rispettive conclusioni con replica del 21 aprile e

duplica del 3 maggio 2021.

C. Statuendo con decisione del 5 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in

via definitiva l’oppo­­sizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 315'904.11

(anziché fr. 328'602.92) oltre agli

interessi del 18% su fr. 234'008.22 dal 17 ottobre 2020 e del 5% su

fr. 4'000.– dal 13 ottobre 2020, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 680.– e un’inden­nità di fr. 4'900.– a favore dell’istante;

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 maggio 2021, il termine d’im­pugnazione

è scaduto domenica 16 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, respinta – con riferimento all’art. 99 cpv. 3 lett. c CPC

– la richiesta dell’escussa volta a obbligare l’i­stante a prestare una

cauzione processuale, il Pretore aggiunto ha ricordato che la decisione del

giudice dell’exequatur di una decisione estera vincola il giudice del rigetto (art. 81 cpv. 3

LEF), sicché ha ritenuto irricevibili tutte le eccezioni già sollevate dalla

convenuta nella procedura di exequatur in Svizzera della decisio­ne contumaciale della Corte Superiore dello

Stato del Delaware (USA) invocata quale titolo di rigetto definitivo, ovvero l’inesisten­­za

del debito, l’eccezione d’incompetenza del giudice americano e la violazione

dell’ordine pubblico svizzero. Il primo giudice ha poi proceduto a verificare

la conversione del credito in franchi svizzeri sulla scorta del tasso di cambio

USD/CHF fornito dal notorio sito fxtop.com, pari allo 0.890761 al 23 dicembre

2020.

(data della domanda d’esecuzione), giungendo al capitale di fr. 234'008.22

e agli interessi del 18% maturati dal 12 dicembre 2018 al 16 ottobre 2020 di fr. 77'895.89,

e ha limitato gli interessi correnti del 18% al capitale e del 5% alle

ripetibili di fr. 4'000.– decretate nella procedura di exequatur.

4.

Nel

reclamo la RE 1 censura anzitutto la lacunosità del­l’istanza, che non precisa

il tipo (provvisorio o definitivo) di rigetto. Rimprovera al Pretore aggiunto

di non aver interpellato l’istante al riguardo. La reclamante pare però perdere

di vista che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e pertanto

verifica d’ufficio quale tipo di rigetto possa essere concesso in base al

titolo pro-dotto dall’istante, a prescindere dalla

domanda, specifica o indeterminata, da lui formulata, purché il diritto di

essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 4.1 e i

rinvii). Nella fattispecie, la reclamante ha perfettamente compreso che l’istanza

tendeva al rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta della decisione del

Delaware (v. risposta, pag. 1 e duplica pag. 3). Ha quindi avuto la possibilità

di difendersi. Strumentale, la censura va di conseguenza respinta.

5.

La

reclamante ripropone poi le eccezioni d’inesistenza del credito dell’istante,

di cui non avrebbe fornito le prove, e di violazione del­l’ordine pubblico

svizzero (per incompetenza del giudice del Delaware, nullità delle prove

fornite, anatocismo, impossibilità di difendersi al proprio domicilio), senza

confrontarsi con la pertinente motivazione della decisione impugnata, secondo

cui il giudice del rigetto non è abilitato a riesaminare le eccezioni già

respinte o proponibili nella procedura di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF). Insufficientemente motivato (art.

321.

cpv. 1 CPC), il reclamo si avvera su questo punto irricevibile (DTF

142.

I 94 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

6.

Anche

il generico rimprovero di accertamento inesatto dei fatti e la censura circa la

pretesa incompetenza territoriale e materiale del primo giudice sono privi di

motivazione e sono pertanto inammissibili, per tacere del fatto che nella

procedura di reclamo può essere censurato solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

lett. b CPC) e che la critica relativa alla competenza è insostenibile alla

luce dell’art. 84 LEF.

7.

La

reclamante si spinge fino a rimproverare al Pretore aggiunto di essersi reso

reo di denegata giustizia per avere questi emanato la decisione in soli 50

giorni, ossia in modo “troppo sbrigativo”.

Non pare sfiorarla l’idea che la celerità della decisione dipende soprattutto

dall’inconsistenza delle censure da lei sollevate. Denegare la giustizia

sarebbe invece stato per il primo giudice assecondare una difesa che perseguiva

un evidente scopo dilatorio.

8.

Paradossale,

se non abusiva, si rivela infine la doglianza di assenza di motivazione e di

errata applicazione del diritto, mentre la reclamante si è ben guardata dal

confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, imperniata sull’art.

81.

cpv. 3 LEF.

9.

All’estremo

limite del temerario, e quindi dell’inflizione di una multa disciplinare (art.

128.

cpv. 3 CPC), il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile, ciò

che rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 315'904.11,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).