14.2021.69
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera dichiarata esecutiva in Svizzera. Inammissibilità delle eccezioni già sollevate in sede d’exequatur
22 giugno 2021Italiano9 min
C. Statuendo con decisione del 5 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.69
Lugano
22 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.241 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 16 marzo 2021
dalla
CO 1 BVI-
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 maggio 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 dicembre 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 (in seguito “CO 1”) ha escusso
la RE 1 (“RE 1”) per l’incasso di fr. 240'705.92 oltre agli interessi del
18% dal 17 ottobre 2020 (indicando quale causa del credito la “sentenza Pretura Mendrisio-Sud del 07.08.2020”), fr. 79'897.–
(per “interessi calcolati dal
12.12.2018 al 16.10.2020”) e fr. 4'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2020
(per “sentenza Pretura Mendrisio-Sud del 07.08.2020”).
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo
2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 marzo 2021. Le parti si
sono poi riconfermate nelle rispettive conclusioni con replica del 21 aprile e
duplica del 3 maggio 2021.
C. Statuendo con decisione del 5 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 315'904.11
(anziché fr. 328'602.92) oltre agli
interessi del 18% su fr. 234'008.22 dal 17 ottobre 2020 e del 5% su
fr. 4'000.– dal 13 ottobre 2020, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 680.– e un’indennità di fr. 4'900.– a favore dell’istante;
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 maggio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 16 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, respinta – con riferimento all’art. 99 cpv. 3 lett. c CPC
– la richiesta dell’escussa volta a obbligare l’istante a prestare una
cauzione processuale, il Pretore aggiunto ha ricordato che la decisione del
giudice dell’exequatur di una decisione estera vincola il giudice del rigetto (art. 81 cpv. 3
LEF), sicché ha ritenuto irricevibili tutte le eccezioni già sollevate dalla
convenuta nella procedura di exequatur in Svizzera della decisione contumaciale della Corte Superiore dello
Stato del Delaware (USA) invocata quale titolo di rigetto definitivo, ovvero l’inesistenza
del debito, l’eccezione d’incompetenza del giudice americano e la violazione
dell’ordine pubblico svizzero. Il primo giudice ha poi proceduto a verificare
la conversione del credito in franchi svizzeri sulla scorta del tasso di cambio
USD/CHF fornito dal notorio sito fxtop.com, pari allo 0.890761 al 23 dicembre
2020.
(data della domanda d’esecuzione), giungendo al capitale di fr. 234'008.22
e agli interessi del 18% maturati dal 12 dicembre 2018 al 16 ottobre 2020 di fr. 77'895.89,
e ha limitato gli interessi correnti del 18% al capitale e del 5% alle
ripetibili di fr. 4'000.– decretate nella procedura di exequatur.
4.
Nel
reclamo la RE 1 censura anzitutto la lacunosità dell’istanza, che non precisa
il tipo (provvisorio o definitivo) di rigetto. Rimprovera al Pretore aggiunto
di non aver interpellato l’istante al riguardo. La reclamante pare però perdere
di vista che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e pertanto
verifica d’ufficio quale tipo di rigetto possa essere concesso in base al
titolo pro-dotto dall’istante, a prescindere dalla
domanda, specifica o indeterminata, da lui formulata, purché il diritto di
essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 4.1 e i
rinvii). Nella fattispecie, la reclamante ha perfettamente compreso che l’istanza
tendeva al rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta della decisione del
Delaware (v. risposta, pag. 1 e duplica pag. 3). Ha quindi avuto la possibilità
di difendersi. Strumentale, la censura va di conseguenza respinta.
5.
La
reclamante ripropone poi le eccezioni d’inesistenza del credito dell’istante,
di cui non avrebbe fornito le prove, e di violazione dell’ordine pubblico
svizzero (per incompetenza del giudice del Delaware, nullità delle prove
fornite, anatocismo, impossibilità di difendersi al proprio domicilio), senza
confrontarsi con la pertinente motivazione della decisione impugnata, secondo
cui il giudice del rigetto non è abilitato a riesaminare le eccezioni già
respinte o proponibili nella procedura di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF). Insufficientemente motivato (art.
321.
cpv. 1 CPC), il reclamo si avvera su questo punto irricevibile (DTF
142.
I 94 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
6.
Anche
il generico rimprovero di accertamento inesatto dei fatti e la censura circa la
pretesa incompetenza territoriale e materiale del primo giudice sono privi di
motivazione e sono pertanto inammissibili, per tacere del fatto che nella
procedura di reclamo può essere censurato solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
lett. b CPC) e che la critica relativa alla competenza è insostenibile alla
luce dell’art. 84 LEF.
7.
La
reclamante si spinge fino a rimproverare al Pretore aggiunto di essersi reso
reo di denegata giustizia per avere questi emanato la decisione in soli 50
giorni, ossia in modo “troppo sbrigativo”.
Non pare sfiorarla l’idea che la celerità della decisione dipende soprattutto
dall’inconsistenza delle censure da lei sollevate. Denegare la giustizia
sarebbe invece stato per il primo giudice assecondare una difesa che perseguiva
un evidente scopo dilatorio.
8.
Paradossale,
se non abusiva, si rivela infine la doglianza di assenza di motivazione e di
errata applicazione del diritto, mentre la reclamante si è ben guardata dal
confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, imperniata sull’art.
81.
cpv. 3 LEF.
9.
All’estremo
limite del temerario, e quindi dell’inflizione di una multa disciplinare (art.
128.
cpv. 3 CPC), il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile, ciò
che rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 315'904.11,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).