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Decisione

14.2021.7

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Replica allegata alla sentenza. Assenza di motivazione della sentenza. Rinvio della causa al primo giudice

19 luglio 2021Italiano7 min

scritte del 3 dicembre 2020, mentre mediante replica del 22 dicembre 2020 l’istante

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.7

Lugano

19 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO-17-20 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 26 novembre

2020 dalla

CO 1

(patrocinata dalla PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’11 gennaio 2021 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 aprile 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 2'461.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015, indicando

quale causa del credito il “Riconoscimento

di debito del 30 settembre 2015 (saldo)”.

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

novembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Malvaglia;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 3 dicembre 2020, mentre mediante replica del 22 dicembre 2020 l’istante

ha confermato le proprie conclusioni;

che statuendo con decisione dell’11 gennaio 2021, alla quale ha

allegato la replica, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare un’indennità

alla controparte;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 20 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, e la conferma dell’opposizione al precetto esecutivo, protestate

spese e ripetibili;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 12 gennaio 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 gennaio, sicché il reclamo, presentato

due giorni prima (data del timbro postale), è dunque tempestivo;

che

il reclamante si duole a ragione di una violazione della parità delle armi – o

meglio del proprio diritto di essere sentito – nella misura in cui il Giudice

di pace supplente ha fissato un termine all’istante per presentare una replica,

ma non gli ha invece impartito un termine per inoltrare una duplica (vedi

sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1);

che

d’altronde il reclamante si lamenta a giusto titolo che il primo giudice non si

è determinato sulla sua contestazione dell’autenti­cità del riconoscimento di

debito del 30 settembre 2015 (doc. D accluso all’istanza) – la cui calligrafia

differisce manifestamente da quella della firma attribuita a RE 1 e dalla

calligrafia delle osservazioni e delle firme apposte in originale sugli ordini

del materiale (doc. B allegato all’istanza e doc. F annesso alle osservazioni)

Considerandi

– né sul fatto che le finestre scorrevoli (posizioni n. 3 e 4 dell’ordinazione

del 30 luglio 2015) fornite non erano munite di un vetro fisso fino a terra e

non davano quindi diritto all’istante al supplemento di fr. 2'461.–,

corrispondente esattamente alla somma posta in esecuzione, previsto alla

posizione n. 6 dell’ordinazione (doc. B dell’istanza e doc. C delle

osservazioni), ciò di cui le parti avrebbero convenuto oralmente;

che il diritto di essere sentiti è

una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento

della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del

ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);

che

la (doppia) violazione del diritto di essere

sentito del reclaman­te essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile

sanarla in questa sede (sentenza della CEF 14.2021.4/5 del 1° marzo 2021);

che non

si può dare seguito alla richiesta del reclamante volta al­l’e­manazione di una

decisione di reiezione dell’istanza in quanto la causa non è (ancora) matura

per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC a contrario) dal momento che l’istruttoria

non è terminata;

che

il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e

di rinviare la causa al Giudice di pace supplen­te perché

emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un

termine per inoltrare una duplica, concessione all’istante di determinarsi sull’eventuale

duplica (preferibilmente mediante fissazione di un’udienza: sentenza della CEF

14.2015

85 del 25 agosto 2015, consid. 6) ed esame degli

argomenti fatti valere dalle parti (art.

327.

cpv. 3 lett. a CPC);

che

siccome il giudizio odierno di

rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice

di pace supplente statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata

senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale

6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza

della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);

che

stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta

nel reclamo diventa senza oggetto;

che la necessità del rinvio della causa

al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio

inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;

che visto

il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere

costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 35 ad

art. 107 CPC; Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107

CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107

CPC; cfr. pure

DTF 140 III 389 consid. 4.1);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'461.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa

rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).