14.2021.7
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Replica allegata alla sentenza. Assenza di motivazione della sentenza. Rinvio della causa al primo giudice
19 luglio 2021Italiano7 min
scritte del 3 dicembre 2020, mentre mediante replica del 22 dicembre 2020 l’istante
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Incarto n.
14.2021.7
Lugano
19 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO-17-20 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 26 novembre
2020 dalla
CO 1
(patrocinata dalla PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 gennaio 2021 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 aprile 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 2'461.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015, indicando
quale causa del credito il “Riconoscimento
di debito del 30 settembre 2015 (saldo)”.
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
novembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Malvaglia;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 3 dicembre 2020, mentre mediante replica del 22 dicembre 2020 l’istante
ha confermato le proprie conclusioni;
che statuendo con decisione dell’11 gennaio 2021, alla quale ha
allegato la replica, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare un’indennità
alla controparte;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 20 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, e la conferma dell’opposizione al precetto esecutivo, protestate
spese e ripetibili;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo
la notifica avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 12 gennaio 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 gennaio, sicché il reclamo, presentato
due giorni prima (data del timbro postale), è dunque tempestivo;
che
il reclamante si duole a ragione di una violazione della parità delle armi – o
meglio del proprio diritto di essere sentito – nella misura in cui il Giudice
di pace supplente ha fissato un termine all’istante per presentare una replica,
ma non gli ha invece impartito un termine per inoltrare una duplica (vedi
sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1);
che
d’altronde il reclamante si lamenta a giusto titolo che il primo giudice non si
è determinato sulla sua contestazione dell’autenticità del riconoscimento di
debito del 30 settembre 2015 (doc. D accluso all’istanza) – la cui calligrafia
differisce manifestamente da quella della firma attribuita a RE 1 e dalla
calligrafia delle osservazioni e delle firme apposte in originale sugli ordini
del materiale (doc. B allegato all’istanza e doc. F annesso alle osservazioni)
Considerandi
– né sul fatto che le finestre scorrevoli (posizioni n. 3 e 4 dell’ordinazione
del 30 luglio 2015) fornite non erano munite di un vetro fisso fino a terra e
non davano quindi diritto all’istante al supplemento di fr. 2'461.–,
corrispondente esattamente alla somma posta in esecuzione, previsto alla
posizione n. 6 dell’ordinazione (doc. B dell’istanza e doc. C delle
osservazioni), ciò di cui le parti avrebbero convenuto oralmente;
che il diritto di essere sentiti è
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del
ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);
che
la (doppia) violazione del diritto di essere
sentito del reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile
sanarla in questa sede (sentenza della CEF 14.2021.4/5 del 1° marzo 2021);
che non
si può dare seguito alla richiesta del reclamante volta all’emanazione di una
decisione di reiezione dell’istanza in quanto la causa non è (ancora) matura
per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC a contrario) dal momento che l’istruttoria
non è terminata;
che
il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e
di rinviare la causa al Giudice di pace supplente perché
emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un
termine per inoltrare una duplica, concessione all’istante di determinarsi sull’eventuale
duplica (preferibilmente mediante fissazione di un’udienza: sentenza della CEF
14.2015
85 del 25 agosto 2015, consid. 6) ed esame degli
argomenti fatti valere dalle parti (art.
327.
cpv. 3 lett. a CPC);
che
siccome il giudizio odierno di
rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice
di pace supplente statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata
senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale
6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza
della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che
stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta
nel reclamo diventa senza oggetto;
che la necessità del rinvio della causa
al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio
inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto
il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere
costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 35 ad
art. 107 CPC; Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107
CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107
CPC; cfr. pure
DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'461.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa
rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).