14.2021.71
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
16 agosto 2021Italiano9 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 56'653.50
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.71
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.1758 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2020
dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 6
aprile 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 56'653.50
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 12 maggio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato
la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
14 maggio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di essere intenzionata a far fronte ai suoi debiti
nei confronti dell’istante e alle esecuzioni che hanno superato lo scoglio dell’opposizione
entro la scadenza del termine di reclamo. La domanda di effetto sospensivo è
stata, in un primo tempo, respinta con ordinanza presidenziale del 21 maggio
2021, e parzialmente accolta il 27 maggio 2021 sulla scorta di una successiva
domanda corredata da nuovi documenti. Entro il termine impartitole, la
controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto brevi manu alla RE 1 il 18
maggio 2021 in occasione del suo interrogatorio presso l’Ufficio dei fallimenti,
il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 maggio. Presentato il 19 maggio
2021.
(data della firma elettronica), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Lo sono pure gli scritti integrativi del 25 e 28 maggio.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto il 25 maggio 2021 due ordini di
bonifico di € 9'900.– (doc. H) e € 90'134.54 (doc. I) a favore del suo
patrocinatore, pari complessivamente a fr. 109'532.55 (100'034.54 al tasso
di cambio dell’1.09495, v. doc. J), e il 28 maggio lo stato di ripartizione
allestito in quello stesso giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per la
somma di fr. 100'522.20 (doc. L), dal quale si evince l’estinzione di
tutte le esecuzioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (14 per
totali fr. 51'557.70), oltre a tre esecuzioni della Confederazione
Svizzera. L’istante aveva però fatto valere con l’istanza anche tre crediti
(allora) non ancora posti in esecuzione, per i mesi da gennaio a marzo del 2021
(doc. C accluso all’istanza), di cui il primo è poi stato dedotto in
esecuzione (n. __________), anch’essa estinta in occasione del riparto del 28
maggio 2021, oltre a una “multa” di fr. 300.–. A richiesta della Camera, la reclamante ha
dimostrato, producendo dichiarazioni dell’istante, che anche le due ultime
mensilità sono estinte e che la multa non sarà esigibile prima dell’emanazione
del conguaglio per il 2020. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta
così adempiuto.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente
appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto
2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto
sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro
esecuzioni sospese da opposizione per poco più di fr. 16'000.– complessivi.
Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a
ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
invece problema di assegnazione di ripetibili, la controparte non avendo
presentato osservazioni entro il termine impartitole.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come
di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).