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Decisione

14.2021.71

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

16 agosto 2021Italiano9 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 56'653.50

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.71

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.1758 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2020

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________

giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 6

aprile 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 56'653.50

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 12 maggio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato

la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

14 maggio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento

del fallimento, asserendo di essere intenzionata a far fronte ai suoi debiti

nei confronti dell’istante e alle esecuzioni che hanno superato lo scoglio dell’opposizione

entro la scadenza del termine di reclamo. La domanda di effetto sospensivo è

stata, in un primo tempo, respinta con ordinanza presidenziale del 21 maggio

2021, e parzialmente accolta il 27 maggio 2021 sulla scorta di una successiva

domanda corredata da nuovi documenti. Entro il termine impartitole, la

controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto brevi manu alla RE 1 il 18

maggio 2021 in occasione del suo interrogatorio presso l’Ufficio dei fallimenti,

il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 maggio. Presentato il 19 maggio

2021.

(data della firma elettronica), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

Lo sono pure gli scritti integrativi del 25 e 28 maggio.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto il 25 maggio 2021 due ordini di

bonifico di € 9'900.– (doc. H) e € 90'134.54 (doc. I) a favore del suo

patrocinatore, pari complessivamente a fr. 109'532.55 (100'034.54 al tasso

di cambio del­l’1.09495, v. doc. J), e il 28 maggio lo stato di ripartizione

allestito in quello stesso giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per la

somma di fr. 100'522.20 (doc. L), dal quale si evince l’estinzione di

tutte le esecuzioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (14 per

totali fr. 51'557.70), oltre a tre esecuzioni della Confederazione

Svizzera. L’istante aveva però fatto valere con l’i­stanza anche tre crediti

(allora) non ancora posti in esecuzione, per i mesi da gennaio a marzo del 2021

(doc. C accluso all’istan­­za), di cui il primo è poi stato dedotto in

esecuzione (n. __________), anch’essa estinta in occasione del riparto del 28

maggio 2021, oltre a una “multa” di fr. 300.–. A richiesta della Camera, la reclamante ha

dimostrato, producendo dichiarazioni dell’istante, che anche le due ultime

mensilità sono estinte e che la multa non sarà esigibile prima dell’emanazione

del conguaglio per il 2020. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta

così adempiuto.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficien­te

appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto

2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2

Nel

caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto

sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro

esecuzioni sospese da opposizione per po­co più di fr. 16'000.– complessivi.

Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a

ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone

invece problema di assegnazione di ripetibili, la controparte non avendo

presentato osservazioni entro il termine impartitole.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come

di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).