14.2021.72
Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante. Mancato pagamento entro la scadenza del termine d’impugnazione
2 giugno 2021Italiano5 min
questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.72
Lugano
2 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.278 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 marzo 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il
fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr. 330.65 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’11 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 maggio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 24 maggio, che era festivo (Lunedì di Pentecoste, art. 1 della
legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL
843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 19 maggio 2021 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame il reclamante non ha fatto valere alcun motivo di annullamento
del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF ma si è limitato a lamentarsi che l’istante
ha inviato tutta la corrispondenza cartacea al vecchio indirizzo della ditta a __________
e non al suo nuovo magazzino di __________, e ha dichiarato di aver sempre pa-gato
regolarmente tutti i suoi debiti.
2.2
A
parte il fatto che il cambiamento di sede e recapito della ditta è stato
pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio solo il 20 aprile 2021,
dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, che il nuovo indirizzo non risulta
essere stato comunicato all’istante, che il reclamante era ad ogni modo tenuto
a organizzarsi in modo da farsi trasmettere la corrispondenza giunta al
precedente recapito e che l’esecuzione dell’istante non è l’unica pendente nei
suoi confronti (nel registro delle esecuzioni erano menzionate al momento della
presentazione del reclamo anche le esecuzioni n. __________, __________
e __________), il reclamante avrebbe dovuto ad ogni modo far valere le censure
dirette contro la pretesa dell’istante con un’opposizione al precetto
esecutivo. Esse sono irricevibili, in quanto tardive, nella procedura di
fallimento.
2.3
Contrariamente a quanto preannunciato nel suo
scritto del 21 maggio 2021 successivo al reclamo, RE 1 non ha pagato il
credito dell’istante nemmeno il 25 maggio 2021. Ne segue che il reclamo va
respinto, senza necessità di verificare se il reclamante ha reso verosimile la
propria solvibilità.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).