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Decisione

14.2021.72

Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante. Mancato pagamento entro la scadenza del termine d’impugnazione

2 giugno 2021Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.72

Lugano

2 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.278 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 marzo 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il

fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr. 330.65 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’11 maggio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 maggio 2021, il termine d’im­pugnazione

è scaduto lunedì 24 maggio, che era festivo (Lunedì di Pentecoste, art. 1 della

legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL

843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 19 maggio 2021 (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame il reclamante non ha fatto valere alcun motivo di annullamento

del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF ma si è limitato a lamentarsi che l’istante

ha inviato tutta la corrispondenza cartacea al vecchio indirizzo della ditta a __________

e non al suo nuovo magazzino di __________, e ha dichiarato di aver sempre pa-gato

regolarmente tutti i suoi debiti.

2.2

A

parte il fatto che il cambiamento di sede e recapito della ditta è stato

pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio solo il 20 aprile 2021,

dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, che il nuovo indirizzo non risulta

essere stato comunicato all’istan­­te, che il reclamante era ad ogni modo tenuto

a organizzarsi in modo da farsi trasmettere la corrispondenza giunta al

precedente recapito e che l’esecuzione dell’istante non è l’unica pendente nei

suoi confronti (nel registro delle esecuzioni erano menzionate al momento della

presentazione del reclamo anche le esecuzioni n. __________, __________

e __________), il reclamante avrebbe dovuto ad ogni modo far valere le censure

dirette contro la pretesa dell’istan­­te con un’opposizione al precetto

esecutivo. Esse sono irricevibili, in quanto tardive, nella procedura di

fallimento.

2.3

Contrariamente a quanto preannunciato nel suo

scritto del 21 mag­gio 2021 successivo al reclamo, RE 1 non ha pagato il

credito dell’istante nemmeno il 25 maggio 2021. Ne segue che il reclamo va

respinto, senza necessità di verificare se il reclamante ha reso verosimile la

propria solvibilità.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).