14.2021.74
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Eccezione di non ritorno a miglio fortuna
23 settembre 2021Italiano8 min
Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 2'259.40 (e non anche per le spese varie di fr. 10.–). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
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CO 1
Incarto n.
14.2021.74
Lugano
23 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S21-84 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 24 marzo 2021
dall’
RE 1
contro
CO 1
(rappresentata dal curatore RA
1 __________)
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 14 maggio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di
fr. 2'259.40 indicando quale causa del credito: “__________, Attestato di carenza beni in seguito a
pignoramento del 18.04.2017, Ufficio Esecuzione di Lugano 6900 Lugano, No
d’esecuzione __________, Importo ACB CHF 2259.40 / Saldo scoperto alla data del
08.01.2011, Tel.: __________ // Titolo di credito ceduto dalla ditta __________
ad RE 1 in data 10.02.2011” e fr. 10.– per “Spese varie”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo
2021 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 2'259.40 (e non anche per le spese varie di fr. 10.–). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 2 aprile 2021. Con replica del 21 aprile 2021
l’istante ha ribadito il suo punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 14 maggio 2021, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di
fr. 165.–.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 21 maggio 2021 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili. Nelle osservazioni del 9 giugno 2021 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 17 maggio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 27 maggio. Presentato il 21 maggio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza siccome pur
considerando che il convenuto avrebbe dovuto opporsi al precetto esecutivo
facendo valere il “non ritorno
a miglior fortuna”, ha ritenuto ch’egli, con le sue
osservazioni all’istanza, ha reso comunque plausibile il suo stato d’indigenza “in
questa fase della procedura”.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 sostiene invece che l’attestato di carenza di beni costituisce
un valido riconoscimento di debito di modo che la sua istanza avrebbe dovuto
essere accolta.
5.
Orbene,
sta di fatto che l’attestato di carenza di beni emesso dall’Ufficio
esecuzione di Lugano il 18 aprile 2017 nei confronti di CO 1 a favore della RE
1.
per fr. 2'259.40 costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF,
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto
in esecuzione. D’altronde, contrariamente a quanto suppone il
Giudice di pace, CO 1 non avrebbe potuto
contestare di essere ritornata a miglior fortuna con l’opposizione al
precetto esecutivo, poiché ciò è possibile solo in caso di attestato di carenza
di beni rilasciato nell’ambito di un fallimento (art. 265-265b LEF),
mentre nel caso in esame l’attestato di carenza di beni è stato emesso in
seguito a un pignoramento (art. 149 e 149a LEF). Ad ogni modo,
l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna non va rilevata d’ufficio dal
giudice del rigetto, ma dev’essere sollevata espressamente dall’escusso con
un’opposizione esplicita interposta entro dieci giorni dalla notifica del
precetto esecutivo (art. 75 cpv. 2 LEF), pena, nel caso contrario, la
perenzione dell’eccezione nella procedura in corso (sentenza
della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011).
6.
Con le osservazioni al reclamo il curatore di CO 1 afferma che
l’importo posto in esecuzione riguarda una fattura antecedente la sua nomina
come curatore, sicché dichiara di non essere in grado di giudicare la
legittimità della richiesta. L’osservazione è invero senza rilievo nella
procedura di rigetto. La questione della fondatezza della pretesa posta in
esecuzione esula infatti dalla competenza del giudice del rigetto, che deve limitarsi a verificare l’esistenza di un titolo
esecutivo (sopra consid. 2), ossia doveva, nel caso di specie, esaminare
se l’attestato di carenza di beni prodotto dalla RE 1 costituisce o no un
valido titolo di rigetto dell’opposizione, questione che, come visto, va
risolta in modo affermativo.
7.
Che
la situazione finanziaria in cui versa l’escussa sia critica, come rilevato
dal suo curatore, è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista
giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF
l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o
sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Di tale aspetto si terrà
conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali
redditi di CO 1 non assolutamente impignorabili, limitatamente alla parte che
eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra altre: sentenza della CEF
14.2021.29
del 9 agosto 2021). L’argomento non si oppone quindi
all’accoglimento del reclamo.
8.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema d’indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo postulato alcuna
richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in
seconda sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 2'259.40, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 2'259.40.
2. Le
spese processuali di fr. 165.– sono poste a carico della parte convenuta.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).