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Decisione

14.2021.75

Contestazione dell’elenco oneri. Mancato consolidamento del credito di costruzione. Contestazione degli interessi ipotecari e delle commissioni

31 dicembre 2021Italiano36 min

loro inadempienza, ha ridotto il limite di credito da fr. 3'000'000.– a fr. 2'400'000.–,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.75

Lugano

31 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa OR.2017.14

(contestazione dell’elenco oneri) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città promossa con petizione 24 maggio 2017 dall’

AP 1 (SG)

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

AO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

giudicando sull’appello del 21 maggio 2021 presentato dall’AP 1 contro

la decisione emessa il 19 aprile 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Il

9 giugno 2005 lAP 1 e il suo amministratore delegato PI 1 hanno

concluso con la AO 1 un contratto di credito di costruzione (“Bau-Kreditvertrag”), con cui l’istituto bancario ha concesso

ai clienti una linea di credito di fr. 1'470'000.– a

un tasso variabile, destinata a finanziare l’edificazione di una casa

plurifamiliare sul fondo n. __________ RFD di __________, costituito in proprietà

per piani (PPP) di undici unità. Le parti hanno anche stipulato una cessione ai

fini di garanzia (“Sicherungsübereignung”), con cui l’AP 1 e PI 1 si sono impegnati a trasferire alla banca in

via fiduciaria la proprietà delle cartelle ipotecarie gravanti le PPP da n. __________7 a __________2 dal primo al

terzo rango.

Il

31 marzo 2006 il contratto di costruzione è stato sostituito da un nuovo

contratto, con il quale il mutuo è stato aumentato a complessivi fr. 2'695'000.–

per finanziare anche una seconda casa plurifamiliare sul medesimo fondo, a sua

volta rimpiazzato da un terzo contratto del 20 aprile 2007 volto a incrementare

il credito a complessivi fr. 3'000'000.–, a garanzia del quale le parti hanno

convenuto la cessione a favore della banca di ulteriori cartelle ipotecarie,

tra cui due nuove di quarto rango, di fr. 300'000.– ciascu­na, gravanti le

PPP n. __________6 e __________5. Nell’ultima versione il credito di

costruzione è stato limitato fino al 31 dicembre 2007 (data ultima della fine

dei lavori) e la sua consolidazione prevista dopo il completamento del progetto

di costruzione e la presentazione dei documenti finali alle condizioni a quel

tempo applicabili (“Nach Vollendung des Bauvorhabens und Vorlage der

Abschlussdokumen­te zu den dannzumal geltenden Konditionen”).

Fatti

B. Il

29 agosto 2008, la AO 1 ha sollecitato dai clienti il trasferimento delle due

nuove cartelle ipotecarie e con scritto del 2 settembre 2009, constatata la

loro inadempienza, ha ridotto il limite di credito da fr. 3'000'000.– a fr. 2'400'000.–,

segnalato che il saldo del conto di costruzione al 1° settembre 2009 superava

il nuovo limite di fr. 801'206.92 (esclusi gli interessi dal 1° luglio

2009), chiesto loro di ricondurre il saldo del conto sotto il nuovo limite

entro il 30 settembre 2009 e richiesto la produzione di estratti del registro

fondiario aggiornati non appena l’ipoteca legale degli artigiani fosse stata

cancellata, nonché della fattura finale dei costi di costruzione dettagliata e

definitiva, la polizza di assicurazione dell’immobile attuale e le copie delle

stime ufficiali (stime fiscali). Il 20 maggio 2010, la banca ha ridotto

ulteriormente il limite di credito di fr. 110'000.–, pari al saldo,

fissato un nuovo termine di dieci giorni per coprire l’eccedenza di fr. 638'948.97

e postulato la produzione della documentazione richiesta nell’offerta del 19

marzo 2010 in vista del consolidamento del credito, precisando che l’offerta

era nel frattempo decaduta. Solo l’8 giugno 2010 l’AP 1 ha trasmesso le cartelle

ipotecarie gravanti la PPP n. __________6, ma non quella garantita dalla PPP n. __________5,

così come la copia della polizza di assicurazione, la stima ufficiale e la

ricapitolazione completa dei costi di costruzione.

C. La

vendita di due appartamenti nell’agosto del 2012 e nell’aprile del 2013 ha

permesso di ridurre il credito di fr. 1'490'000.–. L’e­stratto del conto

di costruzione inviato ai clienti il 30 giugno 2013 indicava un saldo a tale

data di fr. 2'024'265.99, un tasso d’inte­resse del 3% sul credito fino al

limite di fr. 2'290'000.–, del 10% per i superamenti e dello 0.250% per le

commissioni.

D. Il

2 ottobre 2014 la AO 1 ha allora escusso l’AP 1 in via di realizzazione del

pegno immobiliare per l’in­-casso di fr. 2'083'274.59 oltre agli interessi

del 10% dal 1° ottobre 2014, indicando quale oggetto del pegno le cartelle al

portatore dal 1° al 3° rango gravanti le PPP n. __________7 a __________9. Con

sentenza del 29 settembre 2015, il Zivilgericht di Basilea-Città, adito dall’e­­scutente

con un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti volta a

ottenere la condanna dell’escussa al pagamento della somma posta in esecuzione

e al rigetto definitivo dell’opposizione da

essa interposta al precetto esecutivo, l’ha parzialmente accolta, limitatamente a fr. 1'386'750.–, ovvero al

saldo del capitale mutua­to senza gli interessi e commissioni.

E. Dopo

che l’Ufficio di esecuzione di Locarno aveva fissato la vendita agli incanti

delle tre PPP al 15 maggio 2017, il 28 marzo 2017 la AO 1 ha notificato all’Ufficio un credito, garantito

da 25 cartelle ipotecarie, quantificato in fr. 2'755'250.– alla

data dell’asta, che l’Ufficio ha inserito nell’elenco oneri, poi notificato a

tutti gli interessati il 24 aprile 2017 con l’assegnazione di un termine di dieci

giorni per contestarlo. Avendo l’AP 1 conte-stato l’ammontare della pretesa

della banca limitatamente a fr. 696'524.59,

il 5 maggio 2017 l’Ufficio le ha fissato un termine di venti giorni per

promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri.

F. Con

petizione del 24 maggio 2017 l’AP 1 ha quindi chiesto alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città la rettifica del­l’e­lenco oneri nel senso che a

favore della AO 1 venisse ammesso un credito di fr. 1'457'493.76,

interessi compresi. Con risposta del 25 agosto 2017 la banca ha postulato la

reiezione della petizione. Con replica del 20 novembre 2017, duplica del 29

marzo 2018 e memoriali di conclusione, le parti hanno ribadito le rispettive

tesi contrastanti.

G. Statuendo

con decisione del 19 aprile 2021 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Città ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attrice le spese

processuali di fr. 32'450.– e un’indennità di fr. 35'940.– a favore

della convenuta.

H. Contro

la sentenza appena citata l’AP 1 è insorta a questa Camera il 21 maggio 2021

con un appello di 92 pagine, per ottenerne la riforma nel senso, in via

principale, dell’accoglimento del­la petizione e della conseguente riduzione del credito iscritto nel­l’elenco oneri a fr. 1'457'493.76, e in via subordinata del parziale accoglimento della

petizione limitatamente alla deduzione di soli fr. 242'490.477 dal credito

iscritto nell’elenco oneri, in entrambi i casi protestate spese e

ripetibili di prima e seconda sede. L’11 giugno 2021 il Presidente della Camera

ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Con

osservazioni del 30 luglio 2021 la AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello,

protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia contestazione del­l’elenco oneri (art. 156

cpv. 1 in combinazione con l’art. 140 LEF) – è una decisione finale di prima

istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308

cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie,

considerato che in prima sede l’AP 1 ha chiesto di ridurre il credito iscritto

nell’elenco oneri a favore della AO 1 da fr. 2'755'250.– a fr. 1'457'493.76, il valore litigioso è pari alla differenza di fr. 1'297'756.24

(art. 91 cpv. 1 CPC), sicché sotto questo aspetto l’appello è senz’altro

ricevibile.

1.1

Pronunciata

in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica

è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’AP 1 il 21 aprile 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto venerdì 21 maggio. Presentato quello stesso giorno (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC)

contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono

ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

2.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF in caso di esecuzione

in via di realizzazione del pegno, prima dell’incanto l’ufficiale constata, in

base alle insinuazioni presentate e all’estrat­­to del registro fondiario, gli

oneri gravanti il fondo da porre agli incanti forzati. Scopo dell’allestimento

e della comunicazione del­l’elenco oneri è quello di accertare in maniera

definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da

licitare (DTF 101 III 36 consid. 4

pag. 39; Stöckli/Duc in: Basler

Kommentar zum SchKG, 2010, n. 31 ad art. 138 LEF). Indipendentemente dal ruolo

delle parti nel processo, l’onere della prova è definito conformemente all’art.

8.

CC. Come nella procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF), cui rinviano

esplicitamente gli art. 140 cpv. 2 LEF e 39 del regolamento del Tribunale

federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]),

incombe a colui che contesta l’elenco oneri, dimostrare i fatti atti a

sostanziare la sua contestazione (decisione del Tribunale federale 5A_122/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 2 non

riprodotto nella DTF 136 III 288 segg.; in materia di rivendicazione: sentenza

della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021 consid. 2).

3.

In

merito alla censura dell’attrice secondo cui la banca sarebbe venuta meno ai

suoi doveri contrattuali non consolidando a tempo

debito il credito di costruzione in un’ipoteca a lungo termine, così da far

lievitare ingiustamente le commissioni e gli interessi a suo carico,

conteggiati a un tasso superiore a quello più basso usuale per le ipoteche a

lungo termine, nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’art. 2.9 delle condizioni generali (CG)

integrate nel contratto di credito di costruzione, contrariamente a quanto

eccepito dall’attrice, appare chiaro e privo di ambiguità, il suo inserimento

in un accordo come quello siglato dalle parti è ampiamente diffuso, non ne

modifica in modo essenziale la natura né esce considerevolmente dal quadro

legale del contratto e neppure è contraria alla clausola n. 4 cpv. 5 dello

stesso.

Sul

piano soggettivo, il primo giudice ha rilevato che l’escussa non può dirsi

priva di esperienza nel settore delle costruzioni e dei crediti bancari,

essendosi autodefinita quale “operatrice di esperien­za e di competenza nel

settore specifico”, e ch’essa ha stipulato ben tre contratti di credito di

costruzione, accettandone ogni volta le condizioni generali. Evidenziando che, secondo la regolamentazione non insolita

né inabituale dell’art. 2.9 CG, la decisione di consolidamento del credito

spettava in sostanza unicamente alla banca, il Pretore aggiunto ha considerato

che il suo rifiuto di procedervi, fondato sul fatto che l’attrice non aveva

fornito le garanzie pattuite, era del tutto comprensibile, giustificato e

soprattutto legittimo.

Il

primo giudice ha d’altronde precisato che non sono insolite o inabituali né la

clausola delle condizioni generali che consente alla banca di modificare

unilateralmente il tasso d’interesse e delle commissioni (art. 2.11), né quella

che stabilisce i limiti di tale tasso tra un minimo

del 5% e un massimo del 10% (art. 2.17). La pattui-zione di tassi

variabili è infatti una prassi diffusa nel settore bancario, mentre l’art.

2.17, in base al quale il saggio d’interesse del credito di costruzione, dapprima dell’8%, e stato aumentato dalla banca al 10%, non

è ambiguo, per cui non può essere interpretato a sfavore di chi l’ha redatto.

Non costituisce poi una lesione giusta l’art. 21 CO, visto che l’escussa non

può dirsi inesperta e nemmeno era in una situazione di bisogno, siccome avrebbe

potuto rivolgersi ad altri istituti bancari.

Da

ultimo il Pretore aggiunto ha escluso l’applicazione alla fattispecie dell’art.

8.

della legge contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241), sia perché l’escussa

stessa ha ammesso di non poter essere considerata una consumatrice, sia perché

essa non ha spiegato in che modo gli altri presupposti del citato disposto di

legge fossero realizzati in concreto. Onde la reiezione della petizione.

4.

I

tre contratti di credito di costruzione sottoscritti dalle

parti (doc. G, J e K; in seguito: contratti di credito) rinviano come “parte

del contratto” (“Vertragsbestandteile”)

in particolare alle condizioni di contratto riguardanti i crediti di

costruzione della AO 1 (“Vertragsbedingungen

betr. Bau-Kredite der AO 1”; doc. H; in seguito: CG) del 3 giugno

2005.

(n. 10). Le parti hanno anche firmato tali condizioni lo stesso giorno

della sottoscrizione del primo contratto di credito (doc. H).

4.1

L’AP

1.

contesta anzitutto, invero in modo diffuso, se non confuso, e ripetitivo, la

vincolatività (nei suoi confronti) degli art. 2.9, 2.11 e 2.17 CG, dolendosi di

non essere stata adeguatamente informata sul loro contenuto. A proposito dell’art.

2.9, l’ap­pellante afferma di non essere “mai

stata messa al corrente” del suo, inusuale, contenuto (appello, pag.

45). Circa gli art. 2.11 e 2.17, l’appellante pretende che la sua attenzione “non è stata appositamente attirata”, come

invece avrebbe dovuto essere (appello, pag. 42). Sull’art. 2.17 in particolare,

essa sostiene di non essere stata “opportunamente

resa attenta e ragguagliata” sullo “sproporzionato

disequilibrio” che comporta, a cui “non

avrebbe potuto attendersi” e

di cui “l’appellata [non] avrebbe potuto in buona fede pensare che

controparte fosse stata a conoscenza e quindi avesse accettato con un rinvio […]

’globale’ alle condizioni generali di cui al doc. H” (appello, pag.

52). L’appellante asserisce poi, a proposito di tutte le clausole citate, che “alla luce di tutte le circostanze che caratterizzano

la presente fattispecie, è evidente come AO 1 potesse attendersi che tali

clausole non fossero state conosciute, né tantomeno accettate dalla controparte” (appello, pagg. 45 e 71).

4.2

Per

il principio di affidamento, la parte che sottoscrive un contratto con un

rinvio espresso a condizioni generali redatte dalla controparte è vincolata dalle

stesse allo stesso modo di colui che ha apposto la propria firma sulle

condizioni generali stesse, a prescindere che le abbia effettivamente lette (DTF

119.

II 445 consid. 1/a; decisione del Tribunale federale 4A_213/2014 del 26

giugno 2014, consid. 2.3.2), purché abbia avuto una ragionevole possibilità di

conoscerle (DTF 135 III 349 consid. 4.3; decisione del Tribunale federale

4A_47/2015 del 2 giugno 2015, consid. 5.4.1). A determinate condizioni, le clausole

inusuali non vincolano però la parte che non le ha redatte (sotto consid. 5).

4.3

Ebbene,

la AO 1 avrebbe avuto l’obbligo di attirare l’attenzione dell’AP 1 sul

contenuto delle clausole delle CG incriminate solo se fossero state inusuali o

insolite, ciò che spettava all’appellante dimostrare (sopra consid. 2). La censura fondata sull’inadeguatezza dell’informazione

fornita dalla ban­ca si confonde perciò con quella basata sul carattere

insolito delle clausole contestate.

5.

A questo proposito, l’appellante sostiene che l’art.

2.9

CG è inusuale, perché è “poco chiara, ambigua e assolutamente sproporzionata” (appello, pag. 33), segnatamente perché non

chiarisce i presupposti per il consolidamento del contratto di credito,

attribuendo alla banca “la facoltà di decidere unilateralmente se consolidare il credito di

costruzione inizialmente concesso a AP 1” (pag. 31), e, dunque, “la completa determinazione e

quindi le condizioni di proseguimento della relazione contrattuale esistente

tra gli stipulanti” (pag. 33),

ciò che diverge dalla “prassi di mercato ove un credito di costruzione viene sempre

convertito in un’ipoteca a lungo termine” (pag. 46): il cliente in un contratto di credito, infatti, deve “poter sapere in anticipo come e

a che condizioni il proprio rapporto con la Banca cre­ditrice si evolverà”, perché “la conversione di un credito di costruzione […] in un’ipoteca a lungo termine (con tassi economicamente

più favorevoli all’appellante), è un elemento, o meglio, l’elemento centrale e essenziale del rapporto con l’appellata”

(pagg. 33 seg.).

5.1

L’art.

2.9

CG recita: La banca è pronta, dopo il termine della costruzione e la

presentazione del certificato definitivo di assicurazione dell’edificio e della

fattura finale di costruzione, a esaminare la conversione del credito di

costruzione in un finanziamento secondo la sua offerta di ipoteche. Il consolidamento

avviene secondo le condizioni fissate in quel momento dalla banca per i nuo­vi

affari (“Die Bank ist bereit, nach

Bauvollendung und Vorlage des definitiven

Gebäudeversicherungsausweises und der Bauschlussab-rechnung, die

Umwandlung des Baukredites in eine Finanzierung nach Ihrem Hypothekenangebot zu prüfen. Die Konsolidierung erfolgt

nach den dannzumal von der Bank für das Neugeschäft festgelegten Konditionen”).

5.2

L’art.

2.9

non può dirsi ambiguo né generico. Non pone particolari problemi di comprensione.

Altro è il discorso di sapere se l’appel­lante può validamente contestarne la

vincolatività sulla scorta del­la regola giurisprudenziale dell’inusualità.

5.3

La

vincolatività delle condizioni generali è infatti limitata in base alla regola dell’inusualità

(règle de l’insolite; Ungewöhnlichkeitsregel), secondo cui

dall’accettazione globale delle condizioni generali sono escluse tutte le

clausole inusuali, sulle quali l’attenzione della parte più debole o meno

esperta negli affari non è stata specialmente attirata (DTF 138 III 412,

consid. 3.1). In applicazione del principio di affidamento, la debolezza o l’inesperienza

dev’es­sere riconoscibile per la controparte al momento della stipulazione (DTF

109.

II 458, consid. 5/b; decisione del Tribunale federale 4A_187/2007 del 9 maggio 2008, consid. 5.1). Si

considera debo­le (o più debole) chi, per mancanza di alternative, non può che

accettare la controparte e le sue condizioni generali (DTF 109 II 457, consid.

5/a); si considera inesperto (o più inesperto) negli affari chi, per formazione

o esperienza professionale, non capisce le conseguenze, in particolare

economiche, delle condizioni generali, che, fosse stato più esperto, non

avrebbe accettato (Probst in: Bundesgesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2a ed. 2016, n. 169 ad art. 8

LCSl). L’inusualità di una clausola è valutata dal punto di vista della parte

che non l’ha redatta al momento della stipulazione: di conseguenza, una

clausola in sé non inusuale in un certo settore, potrebbe esserlo per la parte

estranea a quel settore (DTF 138 III 412 consid. 3.1). La valutazione va

effettuata caso per caso (decisione del Tribunale federale 4A_499/2018 del 10

dicembre 2018, consid. 3.3.3).

La

regola dell’inusualità si applica comunque sia solo se, oltre al predetto requisito

soggettivo, la clausola, valutata oggettivamen­te, è estranea al contenuto del

contratto. Ciò è il caso quando essa determina una modifica essenziale del

contratto o esula in modo significativo dal quadro legale che disciplina il

tipo di contratto considerato. In generale, quanto più una clausola incide

sulla posizio­ne giuridica di una parte, tanto più è da considerare inusuale (DTF

138.

III 412-413, consid. 3.1).

5.4

Come

già rilevato, spettava all’appellante dimostrare il carattere oggettivamente

insolito dell’art. 2.9 come pure l’adempimento dei requisiti soggettivi

stabiliti dalla giurisprudenza.

5.4.1

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’in­serimento di una

clausola come quella dell’art. 2.9 è ampiamente diffuso in contratti analoghi a

quello siglato dalle parti. L’appellante si limita ad asserire che la facoltà

della banca di decidere unilateralmente se

consolidare il credito di costruzione

diverge

dalla “pras­si di mercato ove un credito di costruzione viene sempre

convertito in un’ipoteca a lungo termine”. Quale unica prova della

sua affermazione, essa rinvia alle pubblicazioni della __________ (doc. T) e dell’__________

SA (doc. U), allegando che “non sono semplici

condizioni generali che, come lascerebbe intendere l’Organo di pri­mo grado, non troverebbero quasi mai

applicazione nelle singole eve­nienze concrete. Bensì, trattasi di

documenti ove sono riportate a chiare lettere le esatte condizioni operative

dei summenzionati operatori finanziari (appello, pag. 38). In

realtà, sono semplici volantini informativi, che non definiscono le condizioni

della consolidazione del singolo credito di costruzione. Non se ne può pertanto

dedurre una prassi di consolidamento incondizionato del conto di costruzione

dopo la fine dei lavori di costruzione.

5.4.2

È

del resto ammesso che il consolidamento può avvenire in qualunque momento,

anche dopo che tutte le pretese degli artigiani sono state soddisfatte, e che

se il contratto di credito è muto al riguardo, il diritto di procedervi è

subordinato al consenso della banca (Daniel Baumann,

Der Baukredit, 1994, pag. 365 seg.)

5.4.3

Ci

si potrebbe invero chiedere se, come sostenuto in modo diffuso dall’appellante

(pagg. 12-13, 15, 17, 35, 37, 45, 53, 58, 61, 63, 65), l’apparente facoltà

discrezionale conferita alla banca dall’art. 2.9 CG non sia da reputare

insolita per rapporto all’ultima clausola del punto 4 dei contratti di credito

(doc. G, J e K, e sopra ad A), che tale

discrezionalità non prevede, giacché il riferimento alle con­dizioni applicabili al momento del consolidamento (“zu den dannzumal geltenden Konditionen”) deve

capirsi, in buona fede, come un rinvio alle condizioni della banca in vigore in

quel momento per la concessione di nuovi crediti ipotecari. La questione sarebbe

tuttavia meritevole di approfondimento unicamente se l’appellante dovesse aver

dimostrato di aver adempiuto tutte le condizioni pattuite per il

consolidamento, al quale la banca avrebbe nondimeno rifiutato di procedere

facendo uso del potere discrezionale riservatole (solo) dall’art. 2.9.

5.5

Ora,

il punto 4 dei contratti di credito prevede la sua consolidazione

dopo il completamento del progetto di costruzione e la presentazione dei

documenti finali alle condizioni a quel tempo applicabili (“Nach Vollendung des Bauvorhabens und Vorlage

der Ab-schlussdokumente zu den dannzumal geltenden Konditionen”). La clausola 2.9 CG precisa che per documenti finali s’intendono il

certificato definitivo di assicurazione dell’edificio e la fattura finale di

costruzione.

5.5.1

L’appellante

allega di aver provveduto “prontamente”, l’8

giugno 2010 (doc. M), a trasmettere alla banca quei documenti oltre alle

stime fiscali menzionati nello scritto del 2 settembre 2009 quali requisiti per

il consolidamento (doc. V). Sostiene invece che la richiesta contenuta nello

stesso scritto volta a trasmettere la prova della

cancellazione dell’ipoteca

legale degli artigiani di fr. 120'000.– annotata su

un fondo sarebbe pretestuosa in rapporto alla complessità della procedura di

edificazione e all’importo dell’investi­mento, di ben fr. 3'000'000.–, e

non costituirebbe quindi un ostacolo al consolidamento del credito (appello ad

n. 2 pagg. 14-15 e n 26 [recte 27] pagg. 83-84).

Contesta inoltre che il rifiuto di consolidamento della banca sia stato

legittimo, come stabilito dal Pretore aggiunto, per non aver essa adempiuto integralmente il contratto, omettendo di fornire

tutte le garanzie pattuite. A suo parere non si tratta di uno dei presupposti

per il consolidamento, esaustivamente enumerati al pun­to 4 dei contratti.

5.5.2

il punto 4 dei contratti di credito né l’art. 2.9 CG prevedono invero

esplicitamente quali condizioni del consolidamento la fornitura di tutte le

garanzie pattuite né l’obbligo di provvedere alla

radiazione delle ipoteche legali degli artigiani sui fondi costituenti la

garanzia della banca (previsto dall’art. 2.8 CG). Tuttavia, il contratto di

credito di costruzione (crédit de construction;

Baukredit­vertrag)

è un contratto di credito in conto corrente, garantito da un pegno immobiliare,

destinato alla costruzione o alla trasformazio­ne

di un immobile (Reto Arpagaus, in:

Das Schweizerischen Bank­geschäft, 8a ed. 2021 n. 1166),

ovvero fondamentalmente un contratto di mutuo (con elementi di mandato) oneroso, dotato quindi di un carattere sinallagmatico

(Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed.

2016, n. 2505), che si estende agli altri obblighi assunti dalle parti come l’obbligo

di fornire delle garanzie o di ammortamento (Maurenbrecher/

Schärer, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020,

n. 1/a e 27-29 ad art. 312 CO). La banca era così legittimata a rifiutare di

eseguire le proprie prestazioni finché la cliente non avesse provveduto da

parte sua a adempiere i propri obblighi (art. 82 CO), in particolare quello di

fornire le garanzie pattuite e di far cancellare eventuali ipoteche legali

degli artigiani e imprenditori. Ciò valeva a

fortiori per il dovere di consolidamento, non potendosi imporre alla

banca di modificare il contratto a vantaggio della cliente, trasformando il cre-dito

in conto corrente in un credito ipotecario a lungo termine con un tasso d’interesse

inferiore, mentre la cliente non aveva ancora adempiuto i propri obblighi

risultanti dal contratto in essere.

5.5.3

Risulta

d’altronde dal comportamento delle parti l’esistenza della volontà soggettiva

di vincolare il consolidamento del credito di costruzione all’adempimento degli

impegni presi nel quadro del contratto. L’AP 1 non ha infatti provato di aver contestato

la richiesta della banca di trasmettere la documentazione

indicata nel­lo scritto del 2 settembre 2009 (doc. M), anzi nel suo scritto

dell’8 giugno 2010 (doc. V) l’ha assicurata che avrebbe ripreso contatto con

lei per la questione delle cartelle ipotecarie mancanti. Non ha neppure

prodotto delle richieste di consolidamento. La contestazione delle condizioni

poste dalla banca a distanza di diversi anni, solo dopo l’inoltro dell’esecuzione,

si palesa come abusiva.

5.5.4

Nulla

mutano al riguardo le allegazioni dell’appellante secondo cui essa avrebbe

avversato il mancato consolidamento del credito in occasione d’incontri con la

banca tenutisi a __________ il 9 marzo 2010, 21 aprile 2011 e 19 aprile 2013

(appello, n. 24 a pag. 72). Non adduce infatti alcuna prova in proposito. Nel

passo del verbale d’udienza testimoniale da essa citato (sempre a pag. 72), PI

2.

si è limitato a riferire della posizione della banca rispetto alla propria

pretesa. Anche nella sua e-mail del 23 aprile 2013 (doc. CC) egli non accenna

alla questione del consolidamento, come non vi allude neppure l’amministratore

delegato PI 1 nell’estratto della deposizione menzionato nell’appello (a pag.

74).

5.6

Afferma l’appellante che la banca era “perfettamente coperta per l’intero importo” (pur ammettendo di aver consegnato cartelle ipotecarie per

fr. 500'000.– in luogo dei fr. 600'000.– previsti), tenuto conto

delle otto cartelle ipotecarie già in suo possesso, dei cinque appartamenti in

quel momento in proprietà della banca per un valore di mercato di fr. 4'430'000.–

e dello scritto 19 aprile 2013 di PI 2 (doc. CC), che si era impegnato a far

confluire alla banca fr. 2'100'000.–. La mancata emissione di due cartelle

ipotecarie di fr. 300'000.– ognuna non avrebbe ostato a suo dire al

consolidamento (appello, n. 22, pagg. 64-70).

5.6.1

Le

scarne allegazioni dell’appellante non permettono di farsi un quadro chiaro e

completo della situazione. Ad ogni modo, essa ammette di non aver prestato le

garanzie pattuite né di aver fatto cancellare l’ipoteca legale

degli artigiani di fr. 120'000.–. Che vertano su importi (relativamente)

contenuti rispetto al credito com-plessivo non sopprime l’inadempimento. Dà

anzi da pensare sulla capacità dell’appellante di far fronte ai propri impegni.

5.6.2

A

prescindere dal fatto che le quattro cartelle ipotecarie (gravanti fondi già

gravati dai titoli forniti in precedenza) invocate dall’appel­lante (doc. FF)

garantivano crediti per fr. 500'000.– nominali anziché per i fr. 600'000.–

che avrebbero dovuto garantire le due cartelle di fr. 300'000.– pattuite

(doc. L), esse sono state consegnate solo nel 2011, ovvero dopo la riduzione

del limite di credito incriminata, che risale al 2 settembre 2009 (doc. M). Non

sono pertanto idonee a far apparire la riduzione della linea di credito come illegittima.

Non lo sono neppure le otto cartelle ipotecarie citate a pagg. 67-68 dell’appello,

dal momento che erano quelle pattuite nella “Sicherübereignung” firmata

il 20 aprile 2007 (doc. L). Non possono pertanto compensare le mancanti due

cartelle ipotecarie di fr. 300'000.–.

5.6.3

Che

l’appellante fosse proprietario di cinque appartamenti il cui valore di mercato

ammontava a fr. 4'430'000.– (appello, pag. 68) è poi un’allegazione non

dimostrata – non basta al riguardo un prospetto pubblicitario allestito dalla

stessa AP 1 (doc. Y) – che, comunque sia, non spiega perché la banca dovrebbe

considerarsi garantita siccome l’appellante non le ha conferito i diritti di

pegno pattuiti (per ipotesi sugli appartamenti in questione, ma la motivazione

approssimativa dell’appello non permette di capirlo).

5.6.4

Anche

la proposta 19 aprile 2013 di PI 2 volta a far confluire alla banca fr. 2'100'000.– (doc. CC), che a dire dell’appellan­­te,

senz’altra spiegazione, avrebbe generato a favore della AO 1 coperture

supplementari di fr. 75'000.– (pag. 68), risulta tardiva quale

contestazione della riduzione del limite di credito del 2009, per tacere dell’assenza

d’indicazione sulla reale capacità di PI 2 di adempiere quanto proposto.

5.6.5

In

queste circostanze si avvera senza rilievo la censura dell’appel­lante secondo

cui la riduzione della linea di credito poggerebbe su una scorretta valutazione

dei fondi dati in pegno da parte della banca (appello, n. 25 pagg. 75-80). Come

risulta chiaramente dallo scritto del 2 settembre 2009 (doc. M), il motivo

della riduzio­ne è la mancata consegna delle due cartelle ipotecarie di ognuna fr. 300'000.–.

5.6.6

Ne

consegue che l’appellante non ha dimostrato l’illegittimità della riduzione

della linea di credito del 2009. Senza contare ch’essa non ha provato di aver

contestato gli estratti conto ricevuti dalla banca, che, come giustamente

rilevato dal Pretore aggiunto (al consid. 15), indicavano gli interessi

applicati e pertanto la riduzione operata (v. al riguardo sopra consid.

5.5.3-5.5.4 e sotto consid. 6.2).

5.7

In

virtù dell’art. 82 CO, la banca era pertanto legittimata a rifiutare il

consolidamento del credito di costruzione già sulla base dell’art. 4 cpv. 5 del

contratto. Può quindi essere lasciata aperta la questione della legittimità di

clausole contrattuali che, come l’art. 2.9 CG a dire dell’appellante (con

riferimento alla DTF 135 III 1 consid. 2.5), consentono a una parte di modificare

unilateralmente elementi essenziali del contratto. Non è nemmeno necessario esaminare se la costruzione effettivamente è

terminata (ciò che la banca mette in dubbio sulla scorta della testimonianza di

PI 2 del 17 dicembre 2019, act. VIII pag. 8). Del resto, fosse anche

oggettivamente inusuale, l’art. 2.9 CG non lo è dal profilo soggettivo (sotto

consid. 6.6).

6.

L’AP

1.

ritiene inusuali anche gli art. 2.11 e 2.17 CG, sostanzialmente per le stesse

ragioni fatte valere per l’art. 2.9, in particolare perché conferirebbero alla

banca un eccessivo e sproporzionato potere discrezionale a pregiudizio suo su

elementi essenziali del contratto (appello, pagg. 40-41, 43-44, 46-47, 50, 53, 55).

Con

riferimento all’art. 2.11, l’appellante precisa che “una clausola che prevedrebbe la fatturazione di commissioni per

tutta la durata della relazione giuridica, quindi ben oltre la data di fine

lavori stravolgerebbe il senso dello stesso accordo giuridico, sottoscritto

dalle parti. Oltre a rappresentare una disposizione assolutamente estranea al

settore in questione” (appello, pag. 50).

Riguardo

all’art. 2.17, l’appellante afferma che i tassi di interessi previsti “sono pure ampiamente superiori rispetto alla media

delle condizioni del mercato attuale e quindi palesemente estranei in siffatte

ordinarie relazioni giuridiche”, o, ancora, “assolutamente non conform[i] alle condizioni di mercato”, perché “è fatto notorio che nel corso degli anni, il tasso

ipotecario è costantemente diminuito e che dal primo trimestre del 2008 al

primo trimestre del 2012 coincidesse con l’1.5 e, a far tempo dal secondo

semestre del 2012, con addirittura l’1%” (appello, pag. 43-44), o,

ancora, vigendo “una prassi finanziaria, da

tutti conosciuta, ove di certo eventuali interessi di mora […] non raggiungono I’8%, né tantomeno il 10%

fatturato da AO 1. Bensì, percentuali decisamente inferiori” (appello,

pag. 53). Più in generale, su entrambe le clausole, l’appel­lante parla di “pattuizioni che esulano

dall’ordinario, secondo senso comune (`Gesunder Menschenverstand’)”

(appello, n. 14 pag. 41).

6.1

L’art.

2.11

CG enuncia che la banca ha il diritto di ridurre o aumentare i rispettivi

tassi per interessi e/o commissioni in qualsiasi momento e senza osservare un

termine di preavviso. La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi

momento le date per il pagamento degli interessi e/o delle commissioni e/o di

ridefinirne il numero (“Die Bank ist

berechtigt, die jeweiligen Sätze für Zins und/oder Kommission jederzeit und

ohne Einhaltung einer Frist zu ermässigen oder zu erhöhen. Die Bank behält sich

das Recht vor, die Termine für die Zahlung von Zins und/oder Kommission

jederzeit anders festzulegen und/oder deren Anzahl neu zu bestimmen”).

Mentre

l’art. 2.17 dispone che in caso di mancato pagamento degli interessi e/o delle

commissioni alla scadenza pattuita, il mutuatario deve alla banca un interesse

annuo di mora in contanti non superiore al 10% (ma) almeno del 5% sul pagamento

non effettuato nei termini (“Werden Zins-

und/oder Kommissionszahlungen nicht am jeweils vereinbarten Verfalltag bezahlt,

so schuldet der Kreditnehmer der Bank einen jährlichen Verzugszins in bar von

maximal 10% mindestens 5%, auf die nicht rechtzeitig geleistete Zahlung”).

6.2

Ebbene,

gli art. 2.11 e 2.17 CG non sono ambigui o generici, bensì chiari e d’immediata

comprensione per chiunque. Il carattere variabile del tasso degli interessi è

menzionato sul contratto (art. 4). Nella sua assolutezza, l’art. 2.11 potrebbe

invero apparire problematico. Nel caso concreto, tuttavia, il tasso d’interesse

risulta essere rimasto sempre del 3% fino al limite di credito e le commissioni

dello 0.250% (v. gli estratti conto del 31 marzo 2008 [doc. S], 31 dicembre

2012.

[doc. KK], 30 giugno 2013 [doc. LL] o 30 settembre 2017 [doc. II]). Il

tasso d’interesse di mora del 10% è conforme all’art. 2.17 ed è anche indicato

sui tre ultimi estratti conto citati, che l’appellante non risulta avere

contestato prima dell’avvio dell’esecuzione. Al riguardo le testimonianze di PI

1.

e PI 2, come lo scritto 19 aprile 2013 di quest’ultimo (doc. CC) non si

riferiscono a tali estratti (v. sopra consid. 5.5.4).

In

assenza di contestazione entro le quattro settimane menzionate sugli estratti

conto, essi devono reputarsi implicitamente accettati e i nuovi saldi

presumersi avere un effetto novativo sui precedenti debiti (art. 117 cpv. 2 CO;

DTF 130 III 697 consid. 2.2.2). L’appellante ha così rinunciato a sollevare

eccezioni e obiezioni note (DTF 104 II 190 consid. 3/a, 127 III 150 consid. 2/b),

segnatamente la pretesa abusività dei tassi d’interesse e di commissione,

siccome non fa valere che il riconoscimento implicito dei saldi sia macchiato

da un vizio di volontà e comunque sia non dimostra che sia il caso (v. sentenza

del Tribunale federale 4A_ 448/2012 del 7

gennaio 2013 consid. 2.3 e 4A_46/2009 del 1° apri­-le 2009 consid. 2.2; Loacker in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 12-17 ad art. 117 CO).

6.3

L’appellante

– sia detto per abbondanza – non ha del resto provato che i tassi d’interesse e

delle commissioni siano sproporzionati rispetto a quelli del mercato dei

crediti di costruzione al momento della conclusione del terzo contratto nel 2007.

Il riferimento al tasso d’interesse ipotecario è inconferente, perché riguarda

crediti di altro tipo. Vale anche per il tasso d’interesse a partire (“ab”) dallo 0% pubblicizzato dalla AO 1

con il volantino del 2015 prodotto dall’appellante (doc. GG), emesso otto anni

dopo la sottoscrizione del contratto di credito (e delle CG). Non si trattava

del resto di un’offerta vincolante e non sono indicate le condizioni per

poterne approfittare, in particolare se si applicano anche ai contratti di

credito di costruzione già conclusi.

6.4

L’AP

1.

rimprovera poi al Pretore aggiunto di non aver preso posizione sulle sue

censure relative al fatto che la banca ha continuato a addebitare commissioni

sul credito anche dopo che la costruzione era terminata, mentre non aveva più

alcun onere di controllo dell’impiego dei fondi versati conformemente alle

pattuizioni (appello, pagg. 20, 48-51 e 72). Anche su questo punto l’ap­pellante

non ha contestato tempestivamente gli estratti conto, sicché si presume ch’essa

abbia rinunciato (anche) a tale eccezione, già esistente al momento in cui ha

ricevuto gli estratti (v. sopra consid. 6.2). Il primo giudice non aveva dunque

alcun motivo di esaminarla (v. anche i consid. 10 e 15 i.f.).

Va

del resto osservato che il contratto di credito di costruzione non prevedeva la

cessazione dell’obbligo di versare le commissioni al termine dei lavori e che l’appellante

non ha dimostrato di averlo disdetto già nel 2008. Anche nel merito la censura

non regge.

6.5

In

conclusione, a parte il fatto che l’appellante non ha dimostrato il carattere

oggettivamente inusuale degli art. 2.11 e 2.17 CG, ad ogni modo la questione è

senza interesse per l’esito dell’appello, siccome l’AP 1 è stata regolarmente

informata sugli interessi e le commissioni prelevati dalla banca attraverso

rendiconto che non ha contestato prima dell’avvio dell’esecuzione.

6.6

In

simili condizioni, diventa inutile verificare se gli art. 2.11 e 2.17 CG sono

inusuali dal profilo soggettivo. Comunque sia, l’appel­lante non può seriamente

pretendere di essere debole o inesperta nel senso inteso dalla giurisprudenza

(sopra consid. 5.3), in particolare per quanto attiene alle “relazioni commerciali con Istituti finanziatori”,

allorquando opera da più di quarant’anni anche nel campo immobiliare (secondo

il Registro di commercio è stata costituita il 21 aprile 1980 e ha come scopo,

da sempre, tra l’altro, l’acquisto, la vendita, l’affitto e la locazione di

fondi), in cui notoriamente il finanziamento è molto spesso fornito da banche, oltretutto

tenendo conto ch’essa si autodefinisce quale “operatrice di esperienza e di

competenza nel settore specifico” (sentenza impugnata, consid. 8 pag.12).

Che tutto venga seguito da una sola persona – l’amministratore delegato PI 1 –

senza formazione particolare né “un’apposita

equipe di specialisti che sono atti a trattare gli aspetti economici” (appello,

pag. 61) non le giova, giacché avrebbe dovuto semmai chiedere la necessaria

consulenza prima di lanciarsi in un progetto immobiliare milionario. Non

dimostra del resto che la sua asserita inesperienza fosse riconoscibile dalla banca

al momento della stipulazione dei contratti di credito.

7.

In

merito agli interessi di mora del 10% previsti dall’art. 2.17 CG, l’AP 1 “si è persino interrogata” sull’applicazione

“analogica” dell’art. 21 cpv. 1 CO

“ai vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione

economica” tratti dalla banca rispetto alla propria prestazione

contrattuale, “abusando dell’inesperienza di

controparte (appello, pag. 57). Ammette però che avrebbe potuto

rivolgersi a un altro istituto finanziario, ma sostiene di non averlo fatto

convinta della possibilità di consolidamento del credito di costruzione alla

fine dei lavori (appello, pagg 58 e 34).

7.1

A

parte la sua dubbia ricevibilità, l’interrogativo risulta senza rilievo dal

momento che il mancato consolidamento non ha la sua fonte nelle condizioni

generali del contratto, bensì nell’inadempimento degli obblighi assunti dall’appellante.

7.2

D’altronde,

com’è noto, una lesione va segnalata entro un anno dalla conclusione del

contratto (art. 21 cpv. 2 CO). La censura è pertanto ampiamente tardiva,

giacché l’appellante se n’è prevalsa la prima volta negli allegati di prima

istanza (la causa è pendente dal 24 maggio 2017), mentre l’anno per segnalare

la lesione è decorso, al più tardi, il 2 settembre 2010 (il terzo contratto di

credito è stato concluso il 2 settembre 2009).

8.

L’AP

1.

ripropone anche la censura secondo cui gli art. 2.9, 2.11 e 2.17 CG sarebbero

abusivi in virtù dell’art. 8 LCSl (appello, pagg. 58-59), senza tuttavia

spiegare perché – come rilevato dal primo giudice – il fatto di non essere un

“consumatore” nel senso della legge ne giustificherebbe l’applicazione. La

doglianza è pertanto inammissibile, oltre che infondata,

la dottrina escludendo

dal novero dei “consumatori” le persone giuridiche, qual è ovviamente l’appellante

(Probst, op. cit., n. 287 ad art.

8; Pascal Pichonnaz, Quelques

nouveautés liées aux contrats de consommation in: La pratique contractuelle – Symposium

en droit des contrats, n. 4 2015, pagg. 47-48).

9.

L’AP

1.

lamenta ancora il mancato aiuto della AO 1 nella vendita di alcune PPP

costituite sulla particella n. __________ RFD __________, e, anzi, la condotta

ostruzionistica che l’appellata avrebbe tenuto nei suoi confronti e che l’avrebbe

perciò ostacolata nella vendita di una PPP (la n. __________5). Lascia

intendere che tale condotta le abbia impedito di estinguere, almeno

parzialmente, il proprio debito, vedendosi così addebitare commissioni e interessi

su una somma (dovuta) maggiore, e quindi a loro volta maggiorati. Anche a tal

proposito, l’appellante si duole dell’assenza di una presa di posizione del

Pretore aggiunto (appello, pagg. 22 ad 4, 71 ad 23 e 80-83 ad 25).

9.1

Non

si evince tuttavia dal contratto di credito di costruzione alcun dovere della

banca di aiutare la cliente a vendere le PPP. L’appel­lante non cita d’altronde

un’altra fonte a sostegno di un simile obbligo. La sua censura era quindi priva

di ogni rilevanza, tanto da non meritarsi una risposta.

9.2

Neppure

l’appellante spiega perché la banca sarebbe stata tenuta ad accettare l’offerta dell’avv. __________ (doc.

BB) o quella di PI 2 (doc. CC) – peraltro nemmeno riportata né nell’appello né

nell’email del 19 aprile 2013 – consegnando le sue garanzie sulla PPP n. __________5

(appartamento n. 12) senza ricevere fr. 600'000.– o fr. 700'000.–

del prezzo di vendita. L’appellante pare del resto dimenticare che se i pegni

della banca erano di soli fr. 305'000.– nominali, ciò era dovuto al fatto

ch’essa non aveva consegnato la cartella di quarto rango di fr. 300'000.–

(v. doc. L e sopra ad B) e che l’ipoteca legale di fr. 25'000.– non poteva

ledere tali garanzie (v. sopra consid. 5.5.2). L’AP 1 non trae del resto

conseguenze precise dalla sua censura, che nella limitata misura in cui è

comprensibile – e quindi ricevibile – risulta infondata.

10.

Infine,

l’appellante non può illudersi che i giudici sprechino tempo a rispondere a

doglianze insostenibili come quella fondata sulla sentenza 29 settembre 2015

del Zivilgericht di Basilea-Città

(doc. Q e appello ad 28), emessa in una procedura sommaria (di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti), in cui il tribunale non si è pronunciato sull’eventuale obbligo di

consolidamento, né pertanto sul­la pretesa della banca per interessi e

commissioni, in quanto di non manifesta soluzione giusta l’art. 257 CPC

(consid. 2.2.3.2). Che poi un argomento della controparte sia stato respinto

dal Pretore aggiunto non dimostra ancora la sua malafede. Fosse così,

l’appellante dovrebbe interrogarsi sulla propria buona fede alla luce della

reiezione di tutte le sue censure in prima come in seconda sede.

11.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e

13.

LTG (RL 178.200), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

12.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'297'756.24,

supera senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40'000.–

relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo

carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 25'000.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).