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Decisione

14.2021.76

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento del credito dell’istanza dopo la pronuncia. Solvibilità

17 dicembre 2021Italiano8 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 41'457.60

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.76

Lugano

17 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.1757 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2021

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 6

aprile 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 41'457.60

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 12 maggio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato

la propria domanda sulla scorta del conteggio aggiornato dello scoperto.

C. Statuendo

con decisione 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

14 maggio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2021 per ottene­re, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito vantato dall’istan­­te. Il

27 maggio 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa per­so ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la RE 1 è venuta a conoscenza della decisione avversata il 14 maggio

2021.

(reclamo, ad I/B), verosimilmente tramite l’Ufficio dei fallimenti, il

termine d’impugnazione è scaduto martedì 25 maggio (essendo il lunedì di

Pentecoste del 24 maggio 2021 festivo). Presentato quello stesso giorno (tracciamento

della raccomandata n. 98.__________), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In virtù dell’art.

174.

cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c

consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un ordine di

pagamento di fr. 42'219.95 a favore dell’istante del 18 maggio 2021 (doc.

D) e un’e-mail del giorno successivo con cui la medesima conferma il versamento

e l’assenza di contributi scoperti nei suoi confronti (doc. D1). Il

presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2

Essendo

il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre

verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –

condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente

appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto

2011, consid. 2).

2.2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ha asserito che grazie agli introiti della sua

attività di compravendita di veicoli, che dopo il periodo di crisi dovuto al

coronavirus si sta riprendendo, e al prestito di fr. 60'000.– che le ha

appena concesso il proprio amministratore unico, __________, in 12 rate di fr. 5'000.–

mensili dal 1° giugno 2021 (doc. F), si sarebbe impegnata a pagare al più

presto tutte le residue esecuzioni. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255

lett. a CPC) che a oggi non è più pendente alcuna esecuzione né sussistono

attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).