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Decisione

14.2021.77

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo carentemente motivato e basato su un’allegazione e un documento nuovo

6 ottobre 2021Italiano9 min

adulti” per i dieci mesi da dicembre del 2019 al settembre del 2020 di fr. 2'696.–, fr. 3'105.–, fr. 2'985.–,

Source ti.ch

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Incarto n.

14.2021.77

Lugano

6 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.82, SO.2021.83 e SO.2021.84 (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanze 8 marzo 2021 dall’

RE 1 __________

contro

CO 1 __________

(rappresentato da RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 27 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 25 maggio 2021 dalla Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 20 aprile 2020 RE 1 (in seguito RE 1) e CO 1 hanno sottoscritto

un “contratto di ammissione e di degenza IA” con cui l’ospite ha accettato di pagare una retta giornaliera di

fr. 100.– per la degenza dal 9 ottobre 2019 nel reparto invalidi adulti

(IA), oltre all’importo mensile forfettario di fr. 5.– quale

partecipazione all’assicurazione di responsabilità civile (RC) privata

collettiva degli utenti che soggiornano nell’istituto. Il contratto prevedeva

altresì che in caso di assenza dell’utente superiore a tre giorni per

ospedalizzazione, rientro in famiglia, vacanze, ecc. venisse praticata una

deduzione sulla retta di fr. 20.– per giornata.

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25

febbraio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’RE 1 ha escusso CO

1 per l’incasso delle “fattur[e] per il soggiorno nel reparto Invalidi

adulti” per i dieci mesi da dicembre del 2019 al settembre del 2020 di fr. 2'696.–, fr. 3'105.–, fr. 2'985.–,

fr. 2'825.–, fr. 3'005.–, fr. 3'166.50, fr. 3'005.–,

fr. 3'101.80, fr. 3'105.– e fr. 3'050.–, pari a complessivi fr.

30'044.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo (senza però indicare

l’importo contestato), con tre separate istanze dell’8 marzo 2021 (il modulo

ufficiale permettendo d’indicare al massimo quattro crediti) l’RE 1 ne ha

chiesto il riget­to provvisorio alla Pretura del Distretto di Leventina

limitatamente a fr. 29'044.30 (anziché fr. 30'044.30), in considerazione

di un acconto di fr. 1'000.– pagato per la rata di dicembre 2019. Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni

scritte del 7 aprile 2021.

D. Statuendo con decisione del 25 maggio 2021, la Pretore ha parzialmente

accolto le istanze per complessivi fr. 22'509.25 (anziché fr. 29'044.30), ponendo le spese processuali di fr. 300.– a

carico del convenuto per fr. 200.–

e dell’istante per fr. 100.–.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 27 maggio 2021 per

ottenere “il riconoscimento dell’intero scoperto di

fr. 29'044.30”, ossia l’accoglimen­to integrale delle

sue istanze. Stante il prevedibile esito dell’odier­no giudizio, il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 il 26 maggio 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 27

maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con

rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre

2014.

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i

reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

recla­mo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata, la Pretore ha considerato che il “contratto di ammissione e di degenza IA”

sottoscritto da CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per la retta giornaliera e per l’importo mensile forfettario per l’assicurazione

RC privata, ma non per i costi di fr. 243.30 per “podologa”, “consumo materiale igienico personale”, “coiffeur” e “inoltro posta privata”, che figurano in

alcune delle fatture agli atti, sicco­me non sono contemplati nel contratto. La

prima giudice ha d’altronde dedotto i versamenti dimostrati dal convenuto,

senza contestazioni da parte dell’istante, di fr. 6'291.75 oltre all’acconto

di fr. 1'000.– già tolto dall’RE 1 in

una delle istanze (che vertono su fr. 29'044.30 anziché su fr. 30'044.30).

Ha quindi accolto le istanze limitatamente a fr. 22'509.25

(fr. 29'044.30 ./. 6'291.75 ./. 243.30).

1.3.2

Nel

reclamo l’RE 1 sostiene che il rigetto avrebbe dovuto essere accordato

integralmente, e quindi per fr. 29'044.30, poiché in tale importo sono già

stati contabilizzati tutti i pagamenti del convenuto, pari a fr. 7'291.75,

come risulta dalla scheda contabile allegata al reclamo. Secondo la reclamante anche

la sua pretesa di fr. 243.30 avrebbe dovuto essere accolta, poiché si

tratta di spese direttamente a carico dell’ospite, non comprese nella retta,

che gli sono state anticipate per poi essergli rifatturate.

1.3.3

Sennonché

la scheda contabile prodotta per la prima volta in questa sede è un documento nuovo

e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2), come lo è pure l’allegazione

secondo cui tutti i pagamenti effettuati dall’escusso sono già stati conteggiati

nell’importo di fr. 29'044.30 fatto valere nelle istanze. Non è così

possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. L’RE 1 avrebbe dovuto far

valere tale circostanza in prima sede ribattendo alle osservazioni del convenuto

con una replica spontanea, ciò che non ha fatto. Ora è troppo tardi. Alla

procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il

rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567

consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF

14.2015.245

del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), producendo questa volta la sche­da contabile e spiegandone

dettagliatamente il calcolo con riferimento alle rette e alle partecipazioni

convenute, al numero di gior­ni di degenza e alle deduzioni degli importi

versati dall’ospite.

1.3.4

Per

quanto concerne la pretesa di fr. 243.30 la reclamante non si confronta

con la motivazione pretorile (v. sopra consid. 1.3), secondo cui manca al

riguardo un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome la somma

non figura nel contratto firmato dal­l’escusso. Insufficientemente motivata, la

censura è irricevibile. La decisione impugnata è del resto corretta. La

procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione, bensì l’esi­stenza di un titolo

esecutivo, ossia nella fattispecie di un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, cioè di uno scritto firmato dall’escusso o dal suo

rappresentante, con cui riconosce di dover all’escutente la somma di fr. 243.30

in questione (cfr. DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Ora, l’RE 1 non

ha prodotto uno scritto del genere e il contratto di degenza non contiene alcun

riconoscimento di tale somma (per il semplice motivo che le prestazioni cui si

riferisce non erano ancora state effettuate). La via del rigetto provvisorio

dell’opposizione è di conseguenza preclusa all’istante, alla quale si offre

però la via della procedura di accertamento giudiziale della sua pretesa, in

procedura ordinaria semplificata (art. 243 segg. CPC) o di tutela giurisdizio-nale

nei casi manifesti (art. 257 CPC), nella quale potrebbe anche chiedere il

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; DTF 136 III 587 consid. 2.3).

1.4

In

definitiva, il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'535.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–__________–__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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