14.2021.77
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo carentemente motivato e basato su un’allegazione e un documento nuovo
6 ottobre 2021Italiano9 min
adulti” per i dieci mesi da dicembre del 2019 al settembre del 2020 di fr. 2'696.–, fr. 3'105.–, fr. 2'985.–,
Source ti.ch
__________________________________________________
Incarto n.
14.2021.77
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.82, SO.2021.83 e SO.2021.84 (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanze 8 marzo 2021 dall’
RE 1 __________
contro
CO 1 __________
(rappresentato da RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 25 maggio 2021 dalla Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 aprile 2020 RE 1 (in seguito RE 1) e CO 1 hanno sottoscritto
un “contratto di ammissione e di degenza IA” con cui l’ospite ha accettato di pagare una retta giornaliera di
fr. 100.– per la degenza dal 9 ottobre 2019 nel reparto invalidi adulti
(IA), oltre all’importo mensile forfettario di fr. 5.– quale
partecipazione all’assicurazione di responsabilità civile (RC) privata
collettiva degli utenti che soggiornano nell’istituto. Il contratto prevedeva
altresì che in caso di assenza dell’utente superiore a tre giorni per
ospedalizzazione, rientro in famiglia, vacanze, ecc. venisse praticata una
deduzione sulla retta di fr. 20.– per giornata.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25
febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’RE 1 ha escusso CO
1 per l’incasso delle “fattur[e] per il soggiorno nel reparto Invalidi
adulti” per i dieci mesi da dicembre del 2019 al settembre del 2020 di fr. 2'696.–, fr. 3'105.–, fr. 2'985.–,
fr. 2'825.–, fr. 3'005.–, fr. 3'166.50, fr. 3'005.–,
fr. 3'101.80, fr. 3'105.– e fr. 3'050.–, pari a complessivi fr.
30'044.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2020.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo (senza però indicare
l’importo contestato), con tre separate istanze dell’8 marzo 2021 (il modulo
ufficiale permettendo d’indicare al massimo quattro crediti) l’RE 1 ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Leventina
limitatamente a fr. 29'044.30 (anziché fr. 30'044.30), in considerazione
di un acconto di fr. 1'000.– pagato per la rata di dicembre 2019. Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni
scritte del 7 aprile 2021.
D. Statuendo con decisione del 25 maggio 2021, la Pretore ha parzialmente
accolto le istanze per complessivi fr. 22'509.25 (anziché fr. 29'044.30), ponendo le spese processuali di fr. 300.– a
carico del convenuto per fr. 200.–
e dell’istante per fr. 100.–.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 27 maggio 2021 per
ottenere “il riconoscimento dell’intero scoperto di
fr. 29'044.30”, ossia l’accoglimento integrale delle
sue istanze. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 26 maggio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 27
maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con
rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre
2014.
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i
reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata, la Pretore ha considerato che il “contratto di ammissione e di degenza IA”
sottoscritto da CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per la retta giornaliera e per l’importo mensile forfettario per l’assicurazione
RC privata, ma non per i costi di fr. 243.30 per “podologa”, “consumo materiale igienico personale”, “coiffeur” e “inoltro posta privata”, che figurano in
alcune delle fatture agli atti, siccome non sono contemplati nel contratto. La
prima giudice ha d’altronde dedotto i versamenti dimostrati dal convenuto,
senza contestazioni da parte dell’istante, di fr. 6'291.75 oltre all’acconto
di fr. 1'000.– già tolto dall’RE 1 in
una delle istanze (che vertono su fr. 29'044.30 anziché su fr. 30'044.30).
Ha quindi accolto le istanze limitatamente a fr. 22'509.25
(fr. 29'044.30 ./. 6'291.75 ./. 243.30).
1.3.2
Nel
reclamo l’RE 1 sostiene che il rigetto avrebbe dovuto essere accordato
integralmente, e quindi per fr. 29'044.30, poiché in tale importo sono già
stati contabilizzati tutti i pagamenti del convenuto, pari a fr. 7'291.75,
come risulta dalla scheda contabile allegata al reclamo. Secondo la reclamante anche
la sua pretesa di fr. 243.30 avrebbe dovuto essere accolta, poiché si
tratta di spese direttamente a carico dell’ospite, non comprese nella retta,
che gli sono state anticipate per poi essergli rifatturate.
1.3.3
Sennonché
la scheda contabile prodotta per la prima volta in questa sede è un documento nuovo
e quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.2), come lo è pure l’allegazione
secondo cui tutti i pagamenti effettuati dall’escusso sono già stati conteggiati
nell’importo di fr. 29'044.30 fatto valere nelle istanze. Non è così
possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. L’RE 1 avrebbe dovuto far
valere tale circostanza in prima sede ribattendo alle osservazioni del convenuto
con una replica spontanea, ciò che non ha fatto. Ora è troppo tardi. Alla
procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il
rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567
consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF
14.2015.245
del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), producendo questa volta la scheda contabile e spiegandone
dettagliatamente il calcolo con riferimento alle rette e alle partecipazioni
convenute, al numero di giorni di degenza e alle deduzioni degli importi
versati dall’ospite.
1.3.4
Per
quanto concerne la pretesa di fr. 243.30 la reclamante non si confronta
con la motivazione pretorile (v. sopra consid. 1.3), secondo cui manca al
riguardo un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome la somma
non figura nel contratto firmato dall’escusso. Insufficientemente motivata, la
censura è irricevibile. La decisione impugnata è del resto corretta. La
procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo
esecutivo, ossia nella fattispecie di un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF, cioè di uno scritto firmato dall’escusso o dal suo
rappresentante, con cui riconosce di dover all’escutente la somma di fr. 243.30
in questione (cfr. DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Ora, l’RE 1 non
ha prodotto uno scritto del genere e il contratto di degenza non contiene alcun
riconoscimento di tale somma (per il semplice motivo che le prestazioni cui si
riferisce non erano ancora state effettuate). La via del rigetto provvisorio
dell’opposizione è di conseguenza preclusa all’istante, alla quale si offre
però la via della procedura di accertamento giudiziale della sua pretesa, in
procedura ordinaria semplificata (art. 243 segg. CPC) o di tutela giurisdizio-nale
nei casi manifesti (art. 257 CPC), nella quale potrebbe anche chiedere il
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; DTF 136 III 587 consid. 2.3).
1.4
In
definitiva, il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'535.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–__________–__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).