14.2021.78
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di compravendita immobiliare e, al contempo, di escrow quale titolo di rigetto. Inadempimento contrattuale del notaio. Silenzio quale accettazione contrattuale
4 novembre 2021Italiano22 min
della firma del rogito, per lettera del 5 luglio 2018 la PI 2 aveva chiesto all’RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.78
Lugano
4 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2021.269 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 9 marzo 2021 dall’
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 31 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 19 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 luglio 2018 l’RE 1,
quale venditrice, e la PI 1, quale compratrice, hanno concluso, mediante atto
pubblico rogato dal notaio avv. CO 1, un contratto di compravendita immobiliare
di tre fondi. Il prezzo, pari a fr. 21'850'000.–, sarebbe stato pagato parzialmente
mediante l’assunzione da parte della compratrice di un debito ipotecario della
venditrice ammontante a fr. 14'925'000.– e per il saldo mediante il
bonifico sul conto del notaio di fr. 6'925'000.–. Le parti hanno, tra l’altro,
“autorizzato e incaricato” il
notaio: (a) di “trattenere l’importo
di CHF 100'000.00 quale garanzia nell’adempimento” di alcuni
obblighi della venditrice, (b) di versare tale garanzia alla venditrice, non
appena questa, in sostanza, avesse onorato i suoi obblighi e, infine, (c) di
versare alla venditrice il saldo rimanente al netto delle imposte da pagare per
l’alienazione dei fondi e delle spese da pagare per l’estinzione di eventuali
ipoteche legali, oneri cui avrebbe provveduto il notaio, deducendoli dal prezzo
versato sul suo conto.
Fatti
B. Prima
della firma del rogito, per lettera del 5 luglio 2018 la PI 2 aveva chiesto all’RE
1 di pagarle, “come da accordi”,
fr. 161'500.– quale provvigione per la compravendita alla PI 1. Per email
dello stesso giorno, inviato in copia all’RE 1 e al titolare dell’indirizzo __________,
la PI 2 aveva chiesto anche al notaio CO 1 di versarle, sempre “come da
accordi con la proprietà RE 1”, la provvigione di fr. 161'500.–.
C. Il
17 agosto 2018 l’avv. CO 1 ha pagato fr. 161'500.– alla PI 2 attingendo al
prezzo nel frattempo pagato dalla PI 1. Lo stesso giorno, il notaio ha versato
all’RE 1 il saldo rimanente, al netto, in particolare, del predetto pagamento.
Da parte sua, l’RE 1 ha pagato alla PI 2 un’identica cifra nello stesso periodo.
D. Tra
il 22 agosto e il 2 ottobre 2018 è seguita un’infruttuosa corrispondenza, con
cui l’RE 1 ha chiesto all’avv. CO 1 di versarle i fr. 161'550.– e alla PI
2 di restituirglieli. Quest’ultima si è detta inizialmente disposta a
restituire la somma, per poi, il 26 settembre 2018, ritirare l’offerta,
spiegando che la provvigione, inizialmente da pagare, per metà ciascuno, dall’RE
1 e dalla PI 1, era stata addebitata interamente all’RE 1 in seguito al rifiuto
della PI 1, la quale riteneva di non essersi impegnata a pagare alcuna
provvigione.
E. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, l’RE 1 ha escusso l’avv. CO 1 per l’incasso di fr. 161'550.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2018, indicando quale causa del
credito il “Saldo del prezzo di compravendita dei fondi
__________, __________ e __________ RFD __________”.
F. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 marzo 2021
l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte dell’8 aprile 2021.
G. Statuendo con decisione del 19 maggio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità
di fr. 2'000.– a favore del convenuto.
H. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 31 maggio 2021 per ottenerne la
riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, protestate tasse, spese e
ripetibili di ambedue le sedi. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2021, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 20 maggio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 30 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 31
maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documen-tale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ricordato dapprima che la pendenza dell’azione
di merito promossa dall’RE 1 contro CO 1 prima di quella di rigetto dell’opposizione
non ostava alla promozione di quest’ultima. Considerando implicitamente che la
pretesa posta in esecuzione fosse un risarcimento del danno, il primo giudice
ha poi cercato di qualificare il rapporto giuridico venuto in essere tra le
parti e, di conseguenza, di stabilire a che titolo l’escusso potesse essere
considerato civilmente responsabile. Escluso ch’egli avesse funto solo da
depositario irregolare in virtù dell’art. 481 CO della somma pagata dalla PI 1,
il Pretore ha ritenuto che tale qualificazione dipendesse dall’attività svolta
nel caso concreto dall’escusso: se l’attività era stata ministeriale, ossia una
di quelle imposte al notaio dalla legge notarile o comunque strettamente
connessa con la funzione pubblica del notaio, sarebbero stati applicabili gli
art. 41 segg. CO; se invece l’attività era stata accessoria, sarebbero stati
applicabili, in particolare, gli art. 398 segg. CO. Ebbene, egli ha continuato,
il versamento all’escutente del prezzo pagato dalla PI 1 rientra certamente
nelle attività ministeriali del notaio (del resto non vi era stata alcuna contestazione
in merito). Ne consegue che detto versamento è disciplinato dagli art. 41 segg.
CO.
Il
Pretore ha invece considerato dubbio che il pagamento alla PI 2 fosse un’attività
ministeriale del notaio, visto che questi aveva assunto impegni precisi sulla
destinazione del denaro che avrebbe ricevuto dalla PI 1 e che avrebbe dovuto poi versare all’escutente; tale
pagamento appariva quindi disciplinato piuttosto dalle norme sul
mandato. Tuttavia, ha concluso il primo giudice, la questione può restare
indecisa, visto che agli atti non vi è alcun valido titolo di rigetto, non
avendo l’escusso riconosciuto di dovere all’escutente alcun risarcimento del danno,
sia esso fondato sugli art. 41 segg. o sugli art. 398 segg. CO. Mancando un
valido titolo di rigetto, il Pretore ha perciò respinto l’istanza.
4.
Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà
di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o
facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo
rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile
2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve
né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente
(sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
Conditio
sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile già
al momento della sottoscrizione del riconoscimento (DTF 139 III 302 consid.
2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 26
ad art. 82; Veuillet in:
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82
LEF) o perlomeno che l’escusso sia in grado di calcolare anticipatamente con
precisione e certezza l’estensione del proprio impegno ove si dovessero
avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà della controparte, da cui
dipende, fermo restando che, in caso di contestazione, spetta all’escutente
dimostrare con una prova documentale incontestabile che tali condizioni si sono
verificate prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza della CEF 14.2020.23
del 31 luglio 2020, RtiD 2021 I 754 n. 38c, consid. 5.2).
4.1
Nella
fattispecie, il Pretore ha negato che l’atto pubblico di compravendita
immobiliare costituisca un valido titolo di rigetto dell’opposizione, perché
in esso CO 1 non ha riconosciuto di dovere all’RE 1 un risarcimento del danno
(cfr. sopra consid. 3). Secondo l’RE 1, invece, la pretesa posta in
esecuzione verte sull’adempimento di un’obbligazione contrattuale.
4.1.1
Va
dato atto al Pretore che il rapporto tra l’RE 1 e l’avv. CO 1 non si esaurisce
in un contratto di deposito irregolare – che verte cioè su somme non
individualizzate (art. 481 CO), come lo sono inevitabilmente i bonifici sul
conto clienti del notaio (DTF 118 Ib 314 consid. 2/c; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2a
ed. 2014, n. 281) – siccome l’avv. CO 1 è anche stato espressamente “incaricato”
dall’escutente e dalla PI 1 di “trattenere”, “ad avvenuto pagamento
del prezzo”, effettuato per la parte in denaro mediante bonifico “sul
conto terzi del notaio rogante”, “l’importo di CHF 100'000.00 quale
garanzia dell’adempimento degli obblighi a carico della parte venditrice
statuiti alle cifre 3.7 […] e 3.15 […]” e di operare “le
deduzioni […] conformemente a quanto stabilito alla cifra 2.3” (doc.
3, pagg. 3-4). Egli si è poi impegnato a versare i fr. 100'000.– “alla
parte venditrice non appena il conteggio pro rata temporis di cui alla
cifra 3.7 […] sarà stato allestito e riconosciuto o un accordo in caso
di contestazioni sarà stato raggiunto e non appena i documenti di cui alla
cifra 3.15 […] saranno stati consegnati” e di “versare il saldo
rimanente alla parte veditrice” (cfr. ibidem).
Le
parti hanno quindi concluso (anche) un cosiddetto contratto di escrow,
mediante il quale una persona (promittente) consegna ad un’altra (escrow-agent)
una cosa, affinché questi la custodisca, a garanzia di un creditore (del
promittente) (beneficiario), e la consegni al beneficiario al verificarsi di un
certo evento, in genere una condizione pattuita tra promittente e beneficiario
(Barbey in: Commentaire romand,
Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 3 e 6 ad art. 480 CO; Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5a ed. 2016, n. 6014). Il contratto di escrow
può avere per oggetto anche cose fungibili, consegnate all’escrow-agent
sulla base di un contratto di deposito irregolare (cfr. Barbey, op. cit., n. 8 ad art. 480). Nel caso specifico, l’avv. CO 1 si è impegnato
quale escrow-agent a custodire il denaro ricevuto dalla PI
1.
(promittente) fino all’esecuzione delle predette deduzioni da parte sua e degli
obblighi assunti dall’RE 1 (allestimento e riconoscimento del conteggio o
raggiungimento di un accordo su quest’ultimo, consegna dei documenti), per
poi consegnarlo all’escutente (beneficiario).
4.1.2
La
conseguenza giuridica che il Pretore – e l’escusso (osservazioni, pag. 3) – traggono
da tale accertamento non può invece essere condivisa. La causa della pretesa
posta in esecuzione non è (necessariamente) un danno (da atto illecito o da
inadempimento contrattuale) consecutivo al pagamento alla PI 2 della
provvigione di fr. 161'500.–, a dire dell’escutente senza il suo consenso,
ma può anche essere semplicemente l’adempimento del contratto di escrow.
Orbene, l’escutente ha indicato nel precetto esecutivo quale
causa della sua pretesa il “saldo del prezzo di compravendita”, ossia l’adempimento
del contratto di escrow, e non un risarcimento danni (doc. F e
reclamo pag. 7). D’altronde, pur generando la violazione di un obbligo
contrattuale una responsabilità civile da inadempimento a carico del debitore,
il creditore rimane libero di chiedere l’adempimento dell’obbligo contrattuale,
sempreché esso sia ancora possibile (art. 107 cpv. 2 CO).
4.1.3
Ne
segue altresì che le argomentazioni sviluppate dal Pretore e dal resistente (cfr. osservazioni,
pagg. 3, 5-6) sulla natura ministeriale o accessoria dell’attività
concretamente svolta da quest’ultimo sono irrilevanti ai fini del giudizio, non
entrando in linea di conto – come detto – una responsabilità civile del notaio.
4.2
Fatta
questa premessa, va verificato se, come sostiene la reclamante, l’atto pubblico
di compravendita immobiliare (che include un contratto di deposito irregolare e
di escrow) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per la pretesa da essa fatta valere.
4.2.1
Nel
reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore di non aver ritenuto l’atto pubblico un
valido riconoscimento di debito, benché indichi dettagliatamente che il notaio
avrebbe dovuto versarle la parte di prezzo bonificata dalla PI 1, dedotti una
trattenuta di fr. 100'000.– e il versamento allo Stato di una garanzia per
le imposte; il notaio ha del resto confermato alla compratrice che “avrebbe
provveduto a predisporre immediatamente i pagamenti che si desumono dal rogito”.
L’avv.
CO 1, invece, sostiene che il contratto non costituisce un valido
riconoscimento di debito, perché non ne emerge chiaramente una sua
dichiarazione di volontà di versare fr. 161'550.– all’escutente.
4.2.2
Non
è contestato, ed è anzi pacifico, che un riconoscimento di debito, nella forma
dell’atto pubblico di cui all’art. 82 cpv. 1 LEF, possa consistere anche in un
documento redatto da un pubblico ufficiale autorizzato dal Cantone a farlo (art.
55.
cpv. 1 Tit. fin. CC; Veuillet, op.
cit., n. 5 ad art. 82 LEF; Staehelin op. cit., n. 5 ad art. 82),
ossia, in Ticino, un notaio. Dal punto di vista formale, quindi, l’atto
pubblico (doc. C), nella misura in cui incorpora il contratto di escrow,
è certamente un valido titolo di rigetto provvisorio, tanto più che, in quanto
è firmato dal notaio escusso, è anche una “scrittura privata” nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF.
4.2.3
In
merito alla censura di mancanza di liquidità della pretesa posta in esecuzione
sollevata dall’avv. CO 1 (osservazioni, pag. 4), ci si potrebbe chiedere se
tutte le deduzioni previste dal punto 2.3 del rogito fossero già note al notaio
al momento della sottoscrizione, in particolare per quanto riguarda le
ipoteche legali. Egli sapeva, ad ogni modo, che avrebbe dovuto riversare alla
venditrice il bonifico di fr. 6'925'000.– potendo dedurre
unicamente la garanzia di fr. 100'000.–, il deposito per l’imposta sugli utili immobiliari e le eventuali ipoteche legali giusta i punti 2.2 e 2.3, deduzioni che non
dipendevano dalla volontà dell’RE 1. Il notaio si è quindi impegnato a
pagare anche i fr. 161'550.– posti in esecuzione, siccome essi sono
compresi nel saldo a contanti del prezzo di compravendita ch’egli si è
obbligato a riversare alla venditrice, ad eccezione solo delle deduzioni
pattuite dalle parti, tra le quali non figura la provvigione di fr. 161'550.–.
L’atto pubblico verte pertanto su un importo sufficientemente determinabile per
essere considerato come un valido riconoscimento di debito secondo la
giurisprudenza di questa Camera (sopra
consid. 4; v. pure la sentenza 14.2019.235 del 29 maggio 2020 consid.
5.2.4).
4.3
La
pretesa illiquidità della pretesa posta in esecuzione riguarda semmai circostanze
esterne al rogito di cui si avvale il notaio (in particolare gli scritti 5
luglio e 10 settembre 2018, doc. 3 e 5). Si tratta però di eccezioni ai sensi
dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che vanno quindi trattate come tali.
5.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit. n. 87 seg. ad art.
82), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid.
4.1.2).
5.1
Con
una prima eccezione, CO 1 ribadisce che l’RE 1 era in realtà d’accordo ch’egli
versasse fr. 161'500.– alla PI 2: il fatto è a suo dire confermato da vari
indizi, che entrano in considerazione anche se estranei all’atto pubblico (a
cui dunque non bisogna fermarsi), visto che clausole secondarie di un contratto
steso in forma autentica non richiedono a loro volta tale forma. In primo
luogo, puntualizza il resistente, l’escutente ha acconsentito al pagamento non
opponendosi all’email del 5 luglio 2018, inviata a lei e al suo beneficiario
economico, con cui la PI 2 ha richiesto il pagamento e lo ha giustificato riferendosi
ad “accordi con la proprietà RE 1”; del resto, quest’ultima non si era
opposta al pagamento alla PI 2 neanche in occasione della firma del contratto,
quando essa e la PI 1 avevano discusso della provvigione dovuta alla PI 2. In
secondo luogo, l’escutente ha versato alla PI 2 fr. 161'550.– per poi
chiedere indietro quella somma, e non quella versata dall’escusso, salvo per
finire esigere la restituzione anche di quest’ultimo versamento: secondo il
resistente tale comportamento contraddittorio lascia intendere che un accordo
sul pagamento alla PI 2 c’era. In terzo luogo, l’avv. CO 1 cita un’email
inviata dalla PI 1 alla PI 2 il 10 settembre 2018, in cui un rappresentante della
prima ha osservato che al notaio era stata data l’istruzione di versare la
provvigione alla PI 2.
L’RE
1.
contesta invece l’esistenza di una simile istruzione, di cui il notaio non ha
fornito alcuna prova. Ciò è confermato a parer suo dal fatto che il 7 agosto
2018.
egli le ha inviato un’email, in cui le ha comunicato che avrebbe operato i
pagamenti desumibili dal rogito. In mancanza d’istruzione o di cessione del
credito essa ritiene che prima di versare la provvigione egli avrebbe dovuto
chiedere il suo consenso e pertanto non si è liberato (interamente) dell’obbligo
nei suoi confronti, che gl’incombeva come depositario.
5.1.1
Di
regola, il silenzio non vale consenso (sentenza del Tribunale federale
4A_231/2010 del 10 agosto 2010, consid. 2.4.1). Il silenzio di una parte, che
costituisce un sottotipo di atto concludente di cui all’art. 1 cpv. 2 CO (Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 CO mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische
Obligationenrecht, n. 40 e 43 ad art. 1 CO), è equiparato all’accettazione
di una proposta contrattuale solo eccezionalmente, alle condizioni previste
dall’art. 6 CO, costituendo quest’ultima norma un’applicazione del principio
della buona fede (Müller, op. cit.,
n. 10 ad art. 6; Zellweger-Gutknecht in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 6 CO).
Gli atti concludenti diversi dal silenzio sono comportamenti attivi (Morin in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad art. 1 CO; Zellweger-Gutknech, op. cit., n. 18 ad
art. 1), salvo che le parti abbiano preventivamente pattuito che il silenzio
costituirà accettazione (Müller, op.
cit., n. 43 ad art. 1; Morin, op. cit., n. 11 ad art. 1). Il silenzio, invece,
è evidentemente un comportamento puramente passivo, che può essere interpretato
quale accettazione, secondo il principio della buona fede, solo se qualunque
altra persona posta nella stessa situazione (formulazione di una proposta senza
risposta) potrebbe e dovrebbe considerarlo un’accettazione (Morin, op. cit., n. 8 ad art. 6; Müller, op.cit., n. 10 ad art. 6).
Ebbene, dall’apparente silenzio dell’RE 1 sulla
richiesta della PI 2 al notaio contenuta nell’email del 5 luglio 2018
(doc. 5), non se ne può dedurre l’accettazione, neppure a livello di
verosimiglianza. Vista la forma della comunicazione (semplice messaggio
elettronico non certificato) e l’assenza di allegati a conferma del preteso
accordo con la venditrice, pare inverosimile che
qualunque
altra persona posta nella stessa situazione avrebbe accettato che il notaio
versasse la provvigione senza richiederne l’esplicito consenso. Se così non
fosse, nel volgere di pochi giorni (per la precisione tredici) le parti hanno
del resto firmato un rogito che non contemplava tale pagamento, revocando tacitamente
un eventuale accordo contrario. D’altronde, l’RE 1 ha apparentemente pagato la
provvigione direttamente alla PI 2 nello stesso periodo (tra il 7 e il 22
agosto 2018, cfr. doc. B pagg. 2-4) in cui il notaio vi ha proceduto,
indizio ch’essa non riteneva ch’egli avrebbe dato seguito alla richiesta della PI
2, assicurandole un doppio pagamento. Ci si potrebbe del resto interrogare sull’applicabilità
dell’art. 6 CO in tale contesto, giacché la “proposta” non emana dal notaio.
Sia come sia, a prima vista egli ha disatteso le disposizioni del rogito da lui
stesso rogato effettuando un pagamento non previsto senza sincerarsi di
ottenere il consenso esplicito della venditrice.
5.1.2
Non
pare poi d’acchito contraddittorio il comportamento della reclamante, che per
ovviare a un doppio pagamento ne ha chiesto dapprima la restituzione alla PI 2
e poi al notaio stesso. Comunque sia, non lascia intendere l’esistenza di un
accordo sul fatto che il pagamento della provvigione sarebbe dovuto essere
effettuato dal notaio.
5.1.3
Non
si ricava altro dall’email che la PI 1 ha spedito il 10 settembre 2018 alla PI
2.
(doc. 5). Se ne evince solo che la PI 1, riteneva di non dover pagare alcuna
provvigione alla PI 2 (“there were no agreements about any commission to be
paid by __________”), che il notaio aveva informato la PI 1 del pagamento
alla PI 2 (“we had an information that the notary has already paid out a
commission”) e che la PI 1 supponeva – senza dunque esserne certa – che la
provvigione fosse stata pagata o dovesse essere pagata dall’RE 1 (“we assume
that you get/got paid by the vendor”). Dell’esistenza di un’istruzione dell’RE
1.
circa il pagamento della provvigione, non riportata nel rogito, non v’è
invece traccia.
5.1.4
In
definitiva, l’esistenza di un accordo sul pagamento della provvigione con il
ricavo della compravendita a margine del rogito appare inverosimile, o
perlomeno meno verosimile della tesi opposta.
5.2
Con
una seconda eccezione, CO 1 sostiene che la pretesa dell’RE 1 è prescritta. A
suo dire, siccome il pagamento della provvigione rientra nelle sue attività
ministeriali, l’azione di risarcimento del danno di cui egli risponderebbe secondo
gli art. 41 segg. CO per il danno provocato nell’espletamento di tali attività soggiace
a un termine di prescrizione annuale, che nella fattispecie è trascorso, poiché
l’ultimo atto interruttivo della prescrizione risale a oltre un anno dal
versamento avversato.
Orbene,
già si è detto che la pretesa fatta valere dall’istante non è di natura
delittuosa bensì contrattuale, sicché la sua prescrizione non è disciplinata
dall’art. 60 (v)CO bensì dall’art. 127 CO, il quale prevede un termine
decennale, a contare nella fattispecie al più presto dall’incasso del prezzo
della compravendita, che ovviamente non è ancora trascorso.
6.
Riassumendo,
a fronte di un valido titolo di rigetto dell’opposizione, non avendo l’escusso
reso verosimile alcuna eccezione, il reclamo dev’essere accolto e la sentenza
impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 161'550.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è accolta.
2. Le spese
processuali di fr. 600.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2'000.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE
1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________,
__________,
__________;
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF)