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Decisione

14.2021.78

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di compravendita immobiliare e, al contempo, di escrow quale titolo di rigetto. Inadempimento contrattuale del notaio. Silenzio quale accettazione contrattuale

4 novembre 2021Italiano22 min

della firma del rogito, per lettera del 5 luglio 2018 la PI 2 aveva chiesto all’RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.78

Lugano

4 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2021.269 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa

con istanza 9 marzo 2021 dall’

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 31 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 19 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 18 luglio 2018 l’RE 1,

quale venditrice, e la PI 1, quale compratrice, hanno concluso, mediante atto

pubblico rogato dal notaio avv. CO 1, un contratto di compravendita immobiliare

di tre fondi. Il prezzo, pari a fr. 21'850'000.–, sarebbe stato pagato parzialmente

mediante l’assunzione da parte della compratrice di un debito ipotecario della

venditrice ammontante a fr. 14'925'000.– e per il saldo mediante il

bonifico sul conto del notaio di fr. 6'925'000.–. Le parti hanno, tra l’altro,

“autorizzato e incaricato” il

notaio: (a) di “trattenere l’importo

di CHF 100'000.00 quale garanzia nell’adempimento” di alcuni

obblighi della venditrice, (b) di versare tale garanzia alla venditrice, non

appena questa, in sostanza, avesse onorato i suoi obblighi e, infine, (c) di

versare alla venditrice il saldo rimanente al netto delle imposte da pagare per

l’alienazione dei fondi e delle spese da pagare per l’e­­stinzione di eventuali

ipoteche legali, oneri cui avrebbe provveduto il notaio, deducendoli dal prezzo

versato sul suo conto.

Fatti

B. Prima

della firma del rogito, per lettera del 5 luglio 2018 la PI 2 aveva chiesto all’RE

1 di pagarle, “come da accordi”,

fr. 161'500.– quale provvigione per la compravendita alla PI 1. Per email

dello stesso giorno, inviato in copia al­l’RE 1 e al titolare dell’indirizzo __________,

la PI 2 aveva chiesto anche al notaio CO 1 di versarle, sempre “come da

accordi con la proprietà RE 1”, la provvigione di fr. 161'500.–.

C. Il

17 agosto 2018 l’avv. CO 1 ha pagato fr. 161'500.– alla PI 2 attingendo al

prezzo nel frattempo pagato dalla PI 1. Lo stesso giorno, il notaio ha versato

all’RE 1 il saldo rimanente, al netto, in particolare, del predetto pagamento.

Da parte sua, l’RE 1 ha pagato alla PI 2 un’identica cifra nello stesso periodo.

D. Tra

il 22 agosto e il 2 ottobre 2018 è seguita un’infruttuosa corrispondenza, con

cui l’RE 1 ha chiesto all’avv. CO 1 di versarle i fr. 161'550.– e alla PI

2 di restituirglieli. Que­st’ultima si è detta inizialmente disposta a

restituire la somma, per poi, il 26 settembre 2018, ritirare l’offerta,

spiegando che la provvigione, inizialmente da pagare, per metà ciascuno, dall’RE

1 e dalla PI 1, era stata addebitata interamente all’RE 1 in seguito al rifiuto

della PI 1, la quale riteneva di non essersi impegnata a pagare alcuna

provvigione.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Locarno, l’RE 1 ha escusso l’avv. CO 1 per l’incasso di fr. 161'550.–

oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2018, indicando quale causa del

credito il “Saldo del prezzo di compravendita dei fondi

__________, __________ e __________ RFD __________”.

F. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 marzo 2021

l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte dell’8 aprile 2021.

G. Statuendo con decisione del 19 maggio 2021, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità

di fr. 2'000.– a favore del convenuto.

H. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 31 maggio 2021 per ottenerne la

riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza, protestate tasse, spese e

ripetibili di ambedue le sedi. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2021, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 20 maggio 2021, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto domenica 30 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 31

maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documen-tale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ricordato dapprima che la pendenza dell’azione

di merito promossa dall’RE 1 contro CO 1 prima di quella di rigetto dell’opposizione

non ostava alla promozione di quest’ultima. Considerando implicitamente che la

pretesa posta in esecuzione fosse un risarcimen­to del danno, il primo giudice

ha poi cercato di qualificare il rapporto giuridico venuto in essere tra le

parti e, di conseguenza, di stabilire a che titolo l’escusso potesse essere

considerato civilmente responsabile. Escluso ch’egli avesse funto solo da

depositario irregolare in virtù dell’art. 481 CO della somma pagata dalla PI 1,

il Pretore ha ritenuto che tale qualificazione dipendesse dall’attività svolta

nel caso concreto dall’escusso: se l’attività era stata ministeriale, ossia una

di quelle imposte al notaio dalla legge notarile o comunque strettamente

connessa con la funzione pubblica del notaio, sarebbero stati applicabili gli

art. 41 segg. CO; se invece l’attività era stata accessoria, sarebbero stati

applicabili, in particolare, gli art. 398 segg. CO. Ebbene, egli ha continuato,

il versamento all’escutente del prezzo pagato dalla PI 1 rientra certamente

nelle attività ministeriali del notaio (del resto non vi era stata alcuna contestazione

in merito). Ne consegue che detto versamento è disciplinato dagli art. 41 segg.

CO.

Il

Pretore ha invece considerato dubbio che il pagamento alla PI 2 fosse un’attività

ministeriale del notaio, visto che questi aveva assunto impegni precisi sulla

destinazione del denaro che avrebbe ricevuto dalla PI 1 e che avrebbe dovuto poi versare all’escutente; tale

pagamento appariva quindi disciplinato piuttosto dalle norme sul

mandato. Tuttavia, ha concluso il primo giudice, la questione può restare

indecisa, visto che agli atti non vi è alcun valido titolo di rigetto, non

avendo l’escusso riconosciuto di dovere all’escutente alcun risarcimento del danno,

sia esso fondato sugli art. 41 segg. o sugli art. 398 segg. CO. Mancando un

valido titolo di rigetto, il Pretore ha perciò respinto l’istanza.

4.

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,

firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà

di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o

facilmente determinabile, ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’op­posizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escu­­tente prova (e non solo

rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con riman­di) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve

né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente

(sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Conditio

sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile già

al momento della sottoscrizione del riconoscimento (DTF 139 III 302 consid.

2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 26

ad art. 82; Veuillet in:

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’oppo­­sition, 2017, n. 48 ad art. 82

LEF) o perlomeno che l’escusso sia in grado di calcolare anticipatamente con

precisione e certezza l’estensione del proprio impegno ove si dovessero

avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà della controparte, da cui

dipende, fermo restando che, in caso di contestazione, spetta all’e­scutente

dimostrare con una prova documentale incontestabile che tali condizioni si sono

verificate prima dell’inoltro dell’esecu­zione (sentenza della CEF 14.2020.23

del 31 luglio 2020, RtiD 2021 I 754 n. 38c, consid. 5.2).

4.1

Nella

fattispecie, il Pretore ha negato che l’atto pubblico di compravendita

immobiliare costituisca un valido titolo di rigetto dell’op­­posizione, perché

in esso CO 1 non ha riconosciuto di dovere all’RE 1 un risarcimento del danno

(cfr. sopra consid. 3). Secondo l’RE 1, invece, la pretesa posta in

esecuzione verte sull’adempimento di un’obbligazione contrattuale.

4.1.1

Va

dato atto al Pretore che il rapporto tra l’RE 1 e l’avv. CO 1 non si esaurisce

in un contratto di deposito irregolare – che verte cioè su somme non

individualizzate (art. 481 CO), come lo sono inevitabilmente i bonifici sul

conto clienti del notaio (DTF 118 Ib 314 consid. 2/c; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2a

ed. 2014, n. 281) – siccome l’avv. CO 1 è anche stato espressamente “incaricato”

dall’escutente e dalla PI 1 di “trattenere”, “ad avvenuto pagamento

del prezzo”, effettuato per la parte in denaro mediante bonifico “sul

conto terzi del notaio rogante”, “l’importo di CHF 100'000.00 quale

garanzia dell’adem­pimento degli obblighi a carico della parte venditrice

statuiti alle cifre 3.7 […] e 3.15 […]” e di operare “le

deduzioni […] conformemente a quanto stabilito alla cifra 2.3” (doc.

3, pagg. 3-4). Egli si è poi impegnato a versare i fr. 100'000.– “alla

parte venditrice non appena il conteggio pro rata temporis di cui alla

cifra 3.7 […] sarà stato allestito e riconosciuto o un accordo in caso

di contestazioni sarà stato raggiunto e non appena i documenti di cui alla

cifra 3.15 […] saranno stati consegnati” e di “versare il saldo

rimanente alla parte veditrice” (cfr. ibidem).

Le

parti hanno quindi concluso (anche) un cosiddetto contratto di escrow,

mediante il quale una persona (promittente) consegna ad un’altra (escrow-agent)

una cosa, affinché questi la custodisca, a garanzia di un creditore (del

promittente) (beneficiario), e la consegni al beneficiario al verificarsi di un

certo evento, in genere una condizione pattuita tra promittente e beneficiario

(Barbey in: Commentaire romand,

Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 3 e 6 ad art. 480 CO; Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5a ed. 2016, n. 6014). Il contratto di escrow

può avere per oggetto anche cose fungibili, consegnate all’escrow-agent

sulla base di un contratto di deposito irregolare (cfr. Barbey, op. cit., n. 8 ad art. 480). Nel caso specifico, l’avv. CO 1 si è impegnato

quale escrow-agent a custodire il denaro ricevuto dalla PI

1.

(promittente) fino all’esecuzione delle predette deduzioni da parte sua e degli

obblighi assunti dall’RE 1 (allestimento e riconoscimento del conteggio o

raggiungimento di un accordo su quest’ul­­timo, consegna dei documenti), per

poi consegnarlo all’escutente (beneficiario).

4.1.2

La

conseguenza giuridica che il Pretore – e l’escusso (osservazioni, pag. 3) – traggono

da tale accertamento non può invece essere condivisa. La causa della pretesa

posta in esecuzione non è (necessariamente) un danno (da atto illecito o da

inadempimento contrattuale) consecutivo al pagamento alla PI 2 della

provvigione di fr. 161'500.–, a dire dell’escutente senza il suo consenso,

ma può anche essere semplicemente l’adempimento del contratto di escrow.

Orbene, l’escutente ha indicato nel precetto esecutivo quale

causa della sua pretesa il “saldo del prezzo di compravendita”, ossia l’adempimento

del contratto di escrow, e non un risarcimento danni (doc. F e

reclamo pag. 7). D’altronde, pur generando la violazione di un obbligo

contrattuale una responsabilità civile da inadempimento a carico del debitore,

il creditore rimane libero di chiedere l’adempimento dell’obbligo contrattuale,

sempreché esso sia ancora possibile (art. 107 cpv. 2 CO).

4.1.3

Ne

segue altresì che le argomentazioni sviluppate dal Pretore e dal resistente (cfr. osservazioni,

pagg. 3, 5-6) sulla natura ministeriale o accessoria dell’attività

concretamente svolta da quest’ul­­timo sono irrilevanti ai fini del giudizio, non

entrando in linea di conto – come detto – una responsabilità civile del notaio.

4.2

Fatta

questa premessa, va verificato se, come sostiene la reclamante, l’atto pubblico

di compravendita immobiliare (che include un contratto di deposito irregolare e

di escrow) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per la pretesa da essa fatta valere.

4.2.1

Nel

reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore di non aver ritenuto l’atto pubblico un

valido riconoscimento di debito, benché indichi dettagliatamente che il notaio

avrebbe dovuto versarle la parte di prezzo bonificata dalla PI 1, dedotti una

trattenuta di fr. 100'000.– e il versamento allo Stato di una garanzia per

le imposte; il notaio ha del resto confermato alla compratrice che “avrebbe

provveduto a predisporre immediatamente i pagamenti che si desumono dal rogito”.

L’avv.

CO 1, invece, sostiene che il contratto non costituisce un valido

riconoscimento di debito, perché non ne emerge chiaramente una sua

dichiarazione di volontà di versare fr. 161'550.– all’escutente.

4.2.2

Non

è contestato, ed è anzi pacifico, che un riconoscimento di debito, nella forma

dell’atto pubblico di cui all’art. 82 cpv. 1 LEF, possa consistere anche in un

documento redatto da un pubblico ufficiale autorizzato dal Cantone a farlo (art.

55.

cpv. 1 Tit. fin. CC; Veuillet, op.

cit., n. 5 ad art. 82 LEF; Staehelin op. cit., n. 5 ad art. 82),

ossia, in Ticino, un notaio. Dal punto di vista formale, quin­di, l’atto

pubblico (doc. C), nella misura in cui incorpora il contratto di escrow,

è certamente un valido titolo di rigetto provvisorio, tanto più che, in quanto

è firmato dal notaio escusso, è anche una “scrittura privata” nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF.

4.2.3

In

merito alla censura di mancanza di liquidità della pretesa posta in esecuzione

sollevata dall’avv. CO 1 (osservazioni, pag. 4), ci si potrebbe chiedere se

tutte le deduzioni previste dal punto 2.3 del rogito fossero già note al notaio

al momento della sottoscrizio­ne, in particolare per quanto riguarda le

ipoteche legali. Egli sapeva, ad ogni modo, che avrebbe dovuto riversare alla

venditrice il bonifico di fr. 6'925'000.– potendo dedurre

unicamente la garanzia di fr. 100'000.–, il deposito per l’imposta sugli utili immobiliari e le eventuali ipoteche legali giusta i punti 2.2 e 2.3, deduzioni che non

dipendevano dalla volontà dell’RE 1. Il notaio si è quindi impegnato a

pagare anche i fr. 161'550.– posti in esecuzione, siccome essi sono

compresi nel saldo a contanti del prezzo di compravendita ch’egli si è

obbligato a riversare alla venditrice, ad eccezione solo delle deduzioni

pattuite dalle parti, tra le quali non figura la provvigione di fr. 161'550.–.

L’atto pubblico verte pertanto su un importo sufficientemente determinabile per

essere considerato come un valido riconoscimento di debito secondo la

giurisprudenza di questa Camera (sopra

consid. 4; v. pure la sentenza 14.2019.235 del 29 maggio 2020 consid.

5.2.4).

4.3

La

pretesa illiquidità della pretesa posta in esecuzione riguarda semmai circostanze

esterne al rogito di cui si avvale il notaio (in particolare gli scritti 5

luglio e 10 settembre 2018, doc. 3 e 5). Si tratta però di eccezioni ai sensi

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che vanno quindi trattate come tali.

5.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin, op. cit. n. 87 seg. ad art.

82), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid.

4.1.2).

5.1

Con

una prima eccezione, CO 1 ribadisce che l’RE 1 era in realtà d’accordo ch’egli

versasse fr. 161'500.– alla PI 2: il fatto è a suo dire confermato da vari

indizi, che entrano in considerazione anche se estranei all’atto pubblico (a

cui dunque non bisogna fermarsi), visto che clausole secondarie di un contratto

steso in forma autentica non richiedono a loro volta tale forma. In primo

luogo, puntualizza il resistente, l’escutente ha acconsentito al pagamento non

opponendosi all’email del 5 luglio 2018, inviata a lei e al suo beneficiario

economico, con cui la PI 2 ha richiesto il pagamento e lo ha giustificato riferendosi

ad “accordi con la proprietà RE 1”; del resto, quest’ultima non si era

opposta al pagamento alla PI 2 neanche in occasione della firma del contratto,

quando essa e la PI 1 avevano discusso della provvigione dovuta alla PI 2. In

secondo luogo, l’escutente ha versato alla PI 2 fr. 161'550.– per poi

chiedere indietro quella somma, e non quella versata dall’escusso, salvo per

finire esigere la restituzione anche di quest’ultimo versamento: secondo il

resistente tale comportamento contraddittorio lascia intendere che un accordo

sul pagamento alla PI 2 c’era. In terzo luogo, l’avv. CO 1 cita un’email

inviata dalla PI 1 alla PI 2 il 10 settembre 2018, in cui un rappresentante della

prima ha osservato che al notaio era stata data l’istruzione di versare la

provvigione alla PI 2.

L’RE

1.

contesta invece l’esistenza di una simile istruzione, di cui il notaio non ha

fornito alcuna prova. Ciò è confermato a parer suo dal fatto che il 7 agosto

2018.

egli le ha inviato un’email, in cui le ha comunicato che avrebbe operato i

pagamenti desumibili dal rogito. In mancanza d’istruzione o di cessione del

credito essa ritiene che prima di versare la provvigione egli avrebbe dovuto

chiedere il suo consenso e pertanto non si è liberato (interamente) dell’obbligo

nei suoi confronti, che gl’incombeva come depositario.

5.1.1

Di

regola, il silenzio non vale consenso (sentenza del Tribunale federale

4A_231/2010 del 10 agosto 2010, consid. 2.4.1). Il silenzio di una parte, che

costituisce un sottotipo di atto concludente di cui all’art. 1 cpv. 2 CO (Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 CO mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische

Obligationenrecht, n. 40 e 43 ad art. 1 CO), è equiparato all’accettazione

di una proposta contrattuale solo eccezionalmente, alle condizioni previste

dall’art. 6 CO, costituendo quest’ultima norma un’applicazione del principio

della buona fede (Müller, op. cit.,

n. 10 ad art. 6; Zell­weger-Gutknecht in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 6 CO).

Gli atti concludenti diversi dal silenzio sono comportamenti attivi (Morin in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad art. 1 CO; Zellweger-Gutknech, op. cit., n. 18 ad

art. 1), salvo che le parti abbiano preventivamente pattuito che il silenzio

costituirà accettazione (Mül­ler, op.

cit., n. 43 ad art. 1; Morin, op. cit., n. 11 ad art. 1). Il silen­zio, invece,

è evidentemente un comportamento puramente passivo, che può essere interpretato

quale accettazione, secondo il principio della buona fede, solo se qualunque

altra persona posta nella stessa situazione (formulazione di una proposta senza

risposta) potrebbe e dovrebbe considerarlo un’accettazione (Morin, op. cit., n. 8 ad art. 6; Müller, op.cit., n. 10 ad art. 6).

Ebbene, dall’apparente silenzio dell’RE 1 sulla

richiesta del­la PI 2 al notaio contenuta nell’email del 5 luglio 2018

(doc. 5), non se ne può dedurre l’accettazione, neppure a livello di

verosimiglianza. Vista la forma della comunicazione (semplice messaggio

elettronico non certificato) e l’assenza di allegati a conferma del preteso

accordo con la venditrice, pare inverosimile che

qualunque

altra persona posta nella stessa situazione avrebbe accettato che il notaio

versasse la provvigione senza richiederne l’e­splicito consenso. Se così non

fosse, nel volgere di pochi giorni (per la precisione tredici) le parti hanno

del resto firmato un rogito che non contemplava tale pagamento, revocando tacitamente

un eventuale accordo contrario. D’altronde, l’RE 1 ha apparentemente pagato la

provvigione direttamente alla PI 2 nello stesso periodo (tra il 7 e il 22

agosto 2018, cfr. doc. B pagg. 2-4) in cui il notaio vi ha proceduto,

indizio ch’essa non riteneva ch’egli avrebbe dato seguito alla richiesta della PI

2, assicurandole un doppio pagamento. Ci si potrebbe del resto interrogare sull’applicabilità

dell’art. 6 CO in tale contesto, giacché la “proposta” non emana dal notaio.

Sia come sia, a prima vista egli ha disatteso le disposizioni del rogito da lui

stesso rogato effettuando un pagamento non previsto senza sincerarsi di

ottenere il consenso esplicito della venditrice.

5.1.2

Non

pare poi d’acchito contraddittorio il comportamento della reclamante, che per

ovviare a un doppio pagamento ne ha chiesto dapprima la restituzione alla PI 2

e poi al notaio stesso. Comunque sia, non lascia intendere l’esistenza di un

accordo sul fatto che il pagamento della provvigione sarebbe dovuto essere

effettuato dal notaio.

5.1.3

Non

si ricava altro dall’email che la PI 1 ha spedito il 10 settembre 2018 alla PI

2.

(doc. 5). Se ne evince solo che la PI 1, riteneva di non dover pagare alcuna

provvigione alla PI 2 (“there were no agreements about any commission to be

paid by __________”), che il notaio aveva informato la PI 1 del pagamento

alla PI 2 (“we had an information that the notary has already paid out a

commission”) e che la PI 1 supponeva – senza dunque esserne certa – che la

provvigione fosse stata pagata o dovesse essere pagata dall’RE 1 (“we assume

that you get/got paid by the vendor”). Dell’esistenza di un’istruzione dell’RE

1.

circa il pagamento della provvigione, non riportata nel rogito, non v’è

invece traccia.

5.1.4

In

definitiva, l’esistenza di un accordo sul pagamento della provvigione con il

ricavo della compravendita a margine del rogito appare inverosimile, o

perlomeno meno verosimile della tesi opposta.

5.2

Con

una seconda eccezione, CO 1 sostiene che la pretesa dell’RE 1 è prescritta. A

suo dire, siccome il pagamento della provvigione rientra nelle sue attività

ministeriali, l’a­­zione di risarcimento del danno di cui egli risponderebbe secondo

gli art. 41 segg. CO per il danno provocato nell’espletamento di tali attività soggiace

a un termine di prescrizione annuale, che nella fattispecie è trascorso, poiché

l’ultimo atto interruttivo della prescrizione risale a oltre un anno dal

versamento avversato.

Orbene,

già si è detto che la pretesa fatta valere dall’istante non è di natura

delittuosa bensì contrattuale, sicché la sua prescrizione non è disciplinata

dall’art. 60 (v)CO bensì dall’art. 127 CO, il quale prevede un termine

decennale, a contare nella fattispecie al più presto dall’incasso del prezzo

della compravendita, che ovviamente non è ancora trascorso.

6.

Riassumendo,

a fronte di un valido titolo di rigetto dell’opposi­zio­­ne, non avendo l’escusso

reso verosimile alcuna eccezione, il reclamo dev’essere accolto e la sentenza

impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 161'550.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta.

2. Le spese

processuali di fr. 600.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico del

convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2'000.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE

1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________,

__________,

__________;

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF)