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Decisione

14.2021.79

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto di liquidazione dell’onorario del perito emesso in Italia in una procedura rogatoria avviata dalla Svizzera. Autenticità ed esecutività del decreto. Compet

3 novembre 2021Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii). Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere

contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF e non 41 CLug), che l’escusso può anche far

valere le eccezioni dell’art. 81 LEF e che la decisione di rigetto è

suscettibile di reclamo nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con

le limitazioni di cognizione previste dall’art. 320 CPC (sopra consid. 1.2), gli

art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo inapplicabili.

5.1.2 Non

è pertanto di rilievo che il titolo prodotto dall’istante non sia munito di un

attestato di esecutività ai sensi dell’art. 54 CLug, siccome le

norme processuali della Convenzione di Lugano non sono applicabili nel caso concreto.

Quali documenti debba invece presentare l’istante nella procedura sommaria di

rigetto dell’oppo­­sizione e con quale potere di cognizione il giudice sia

tenuto ad esaminarli è definito dagli art. 80 e 84 LEF e 252 segg. CPC (art.

251 lett. a CPC). Il giudice può d’altronde esigere la produzione dell’originale

del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di

dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1

CPC; v. sentenza della CEF 14.2014. 242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.1 e le già

citate 14.2016.247 consid. 5.2/b e 14.2016.1 consid. 4.3).

5.1.2.1 Col

reclamo RE 1 sottolinea nuovamente che il decreto di liquidazione è stato

prodotto solo in “copia

semplice”, senza trarre da ciò alcuna conclusione né esprimere

alcuna contestazione in merito all’autenticità del documento prodotto, la sua

difesa poggiando solo – come visto – sulla pretesa incompetenza del giudice

italiano e sulla mancata presentazione dell’atte­­stazione prevista dalla

Convenzione di Lugano. Non si evincono dagli atti, d’altronde, motivi di

dubitare della veridicità dei documenti italiani prodotti da CO 1.

5.1.2.2 Nemmeno

può essere messa in dubbio l’esecutività del decreto di

liquidazione. Risulta infatti dalla formula esecutiva rilasciata il 26 gennaio

2021 dal funzionario giudiziario __________ (doc. H, terzo foglio). Poco importa, come già rilevato

(sopra consid. 5.1.2), che la stessa non sia redatta sull’attestato dell’art.

54 CLug. La reclamante non ha d’altronde mai contestato – come

correttamente rilevato dal Pretore – di aver ricevuto il decreto né ha sostenuto di averlo impugnato

davanti all’autorità competente. Notificato ed esecutivo, esso

costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai

sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Anche sotto questo profilo la decisione

impugnata resiste alla critica.

5.2 Per

quanto concerne la pretesa incompetenza del giudice italiano nel

decidere sull’assegnazione delle spese sostenute nella procedura rogatoria, nella parte “in fatto” del suo

reclamo RE 1 cita nuovamente la Convenzione sull’assunzione al­l’estero

Considerandi

delle prove in materia civile o commerciale, conclusa al­l’Aja il 18

marzo 1970 (RS 0.274.132). Riferendosi in particolare agli art. 9 (secondo cui “l’autorità

giudiziaria che procede all’esecu­­zione di una rogatoria applica le leggi del

proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire”) e 14 CLA 70

(il quale prevede che “l’esecuzione

di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia

la loro natura” pur autorizzando

“lo Stato richiesto a esigere da quello richiedente il rimborso delle indennità

pagate agli esperti e agli interpreti”), per la convenuta spettava

al giudice svizzero, quindi al Pretore, di statuire sulle spese della procedura

rogatoria da lui avviata.

Sennonché

una censura del genere andava semmai proposta davanti al

Tribunale di Como che ha emesso il decreto, non nella procedura di rigetto, in

cui l’esame della competenza del giudice italiano – e in generale dell’autorità

che ha statuito nella decisione prodotta quale titolo – esula dal potere di

cognizione del giudice svizzero, non trattandosi di un’eccezione successiva all’emana­­zione

della decisione invocata quale titolo giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF né di un’eccezione

prevista dalla Convenzione di Lugano nel senso dell’art. 81 cpv. 3 LEF, siccome

l’art. 35 n. 3 CLug vieta di principio il controllo della competenza dei

giudici dello Stato d’ori­­gine, tranne nei casi contemplati all’art. 35 n. 1, qualora

però il convenuto lo abbia eccepito in modo esplicito (sentenza della CEF

14.2012.170

del 12 dicembre 2012, consid. 5.2), ciò che non è il caso nella

fattispecie. In mancanza d’impugnazione del decreto di liquidazione, il Pretore

in prima sede – e quindi pure questa Camera – sono vincolati dalla decisione del

giudice italiano sulla propria competenza, mentre la reclamante deve

sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali.

5.3

Anche

davanti a questa Camera la reclamante rimprovera infine al primo giudice di

aver accolto l’istanza per l’importo indicato nel precetto esecutivo senza che

il creditore avesse precisato il tasso di cambio applicato e nonostante l’incongruenza

tra la somma inizialmente pretesa e quella richiesta con la procedura di

rigetto. Tuttavia RE 1 non si confronta con l’argo­­mentazione del Pretore (pag.

2.

in fine), secondo cui l’importo richiesto col precetto – ottenuto applicando

il tasso di cambio vigente alla data della domanda d’esecuzione – risulta

addirittura inferiore rispetto alla somma dovuta e comprensiva degli “accessori di legge” (l’aliquota IVA del 22%

e quella relativa al contributo integrativo CIPAG, del 5%) previsti dal decreto

e cifrati negli scritti dell’istante 6 novembre 2019 (doc. H) e 29 gennaio 2020

(doc. E). Insufficiente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra consid.

1.

). Sia come sia, il primo giudice ha del resto – e a giusta ragione – limitato il rigetto dell’opposizione all’importo

di fr. 9'735.70 preteso col precetto, inferiore a quello di fr. 10'222.48 richiesto con l’i­­stanza. Anche sotto questo profilo la

decisione impugnata non presta il fianco alla critica. La sorte del reclamo è

così definitivamente segnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'735.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1

fr. 550.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).