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Decisione

14.2021.79

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto di liquidazione dell’onorario del perito emesso in Italia in una procedura rogatoria avviata dalla Svizzera. Autenticità ed esecutività del decreto. Competenza del giudice estero

3 novembre 2021Italiano14 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.79

Lugano

3 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 novembre 2020 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito della procedura di divorzio

tra RE 1 e N__________, il 13 maggio 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha conferito al Tribunale di Como l’incarico di far esperire – in

via rogatoria – una perizia su un immobile situato a V__________ (CO). Il

tribunale italiano ha nominato quale consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) il

geometra CO 1.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, CO 1 ha escus-so RE 1 per l’incasso di fr. 9'735.70 oltre

agli interessi del 5% dal 19 marzo 2020 (indicando quale causa del credito: “Spese di C.T.U. liquidate dal Tribunale di C__________

al geometra CO 1”) e di fr. 238.97 oltre agli

interessi del 5% sempre dal 19 marzo 2020 (per “Spese di vacazione per espletamento C.T.U.”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura del Distretto di Bel­linzona, aumentando gli

importi delle sue pretese rispettivamente a fr. 10'222.48 (anziché fr. 9'735.70)

e a fr. 250.92 (invece di fr. 238.97), oltre agli interessi in

entrambi i casi del 5% dal 19 marzo 2020. Nel termine impartito, la convenuta

si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 31 dicembre 2020, a

seguito delle quali il creditore ha esposto le proprie “controdeduzioni” con replica

spontanea del 25 gennaio 2021.

D. Statuendo con decisione del 20 maggio 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 9'735.70, oltre agli interessi del 5% dal 19

marzo 2020, ponendo a suo carico le spe­se

processuali di complessivi fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento

e l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue

osservazioni del 22 giugno 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 25 maggio 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 giugno. Presentato due giorni prima

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nella

fattispecie la nuova documentazione prodotta dalla reclamante – ossia la

disposizione ordinatoria del 10 febbraio 2020 del Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona (doc. D) e le osservazioni del 24 marzo 2020 trasmesse

dall’avv. PA 1 al Tribunale ordinario di Como (doc. F) – così come la domanda d’esecuzione

del 2 novembre 2020 presentata da CO 1 con le proprie osservazioni al reclamo

(doc. 4, prima pagina), sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per

l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per l’esito

dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto

definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività

della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”;

Staehelin, op. cit., n.

59.

e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla

Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto evidenziato che il rigetto dell’opposizione

non può per sua natura vertere su

importi superiori a quelli indicati nel precetto

esecutivo. Ricordato che il giudice del rigetto esamina solo in via incidentale

l’esecutività in Svizzera della decisione estera prodotta dall’istante, egli ha

considerato che il decreto di liquidazione C.T.U. del Tribunale ordinario di

Como del 26 novembre 2019 – poiché di natura condannatoria e munito della

formula esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Ha d’altronde osservato che la convenuta non ha contestato di aver ricevuto il suddetto

decreto né ha sostenuto di averlo impugnato, sicché anche per tale motivo la

censura secondo cui esso urterebbe con la Convenzione del­l’Aja del 18 marzo

1970.

sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale non

poteva essere ammessa. Ricordato che il potere cognitivo del giudice del

rigetto è limitato all’e­­sa­me del titolo e non anche alla fondatezza della

pretesa contenuta nel medesimo, il Pretore ha

poi rilevato che l’importo di fr. 9'735.70 posto in esecuzione

appare inferiore rispetto a quelli indicati nel decreto, di € 8'000.– (oltre agli

accessori di legge e all’IVA per complessivi € 2'248.–) e

di € 180.–, sicché ha rigettato l’opposizione

per tale somma. Egli ha invece ritenuto di non poter estendere il rigetto alle “spese di vacazione per espletamento C.T.U.”, quantificate da CO 1 in fr. 238.97, non essendo chiaro su quale

decisione si fondi tale importo. Onde l’accoglimen­­to parziale dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta che il decreto prodotto dall’istante costituisca un

valido titolo di rigetto dell’oppo­­sizione poiché a suo dire non competeva al

giudice italiano bensì al Pretore pronunciarsi sull’assegnazione delle spese

sostenute nella procedura rogatoria da lui richiesta. Rileva inoltre l’assenza

negli atti di un attestato ai sensi dell’art. 54 CLug rilasciato

dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel quale è stata emessa la

decisione, osservando come la dichiarazione di esecutività annessa alla

medesima e sottoscritta dal funzionario giudiziario non possa – contrariamente

a quanto lascerebbe intendere il Pretore – essere parificata a quanto prevede il

formulario di cui all’allegato V della Convenzione di Lugano.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Nella

fattispecie, a sostegno della propria richiesta CO 1 ha prodotto la fotocopia

del “decreto di liquidazione

C.T.U.” emesso il 26 novembre 2019 dal Tribunale

ordinario di Como, con la quale il giudice italiano ha

posto a carico della convenuta il pagamento di € 8'000.– a titolo di onorario, oltre agli

accessori di legge, per il lavoro peritale svolto dall’istante, nonché le spese

di € 180.– (doc. C accluso all’istanza).

5.1.1

Orbene,

siccome l’istante ha chiesto unicamente il rigetto dell’op­­posizione e

non anche l’exequatur a titolo principale del decreto di liquidazione, il

procedimento è regolato esclusivamente dalla procedura sommaria (art. 84 LEF,

251.

lett. a e 252 segg. CPC), e non dalle norme processuali della Convenzione

di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. sentenze della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio

2021, consid. 7.1, 14.2016.247 del 4

settembre 2017 consid. 1.1/c, 14.2016.1 del 13 maggio 2016 consid. 4.2 e

i rinvii). Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere

contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF e non 41 CLug), che l’escusso può anche far

valere le eccezioni dell’art. 81 LEF e che la decisione di rigetto è

suscettibile di reclamo nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con

le limitazioni di cognizione previste dall’art. 320 CPC (sopra consid. 1.2), gli

art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo inapplicabili.

5.1.2

Non

è pertanto di rilievo che il titolo prodotto dall’istante non sia munito di un

attestato di esecutività ai sensi dell’art. 54 CLug, siccome le

norme processuali della Convenzione di Lugano non sono applicabili nel caso concreto.

Quali documenti debba invece presentare l’istante nella procedura sommaria di

rigetto dell’oppo­­sizione e con quale potere di cognizione il giudice sia

tenuto ad esaminarli è definito dagli art. 80 e 84 LEF e 252 segg. CPC (art.

251.

lett. a CPC). Il giudice può d’altronde esigere la produzione dell’originale

del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di

dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1

CPC; v. sentenza della CEF 14.2014. 242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.1 e le già

citate 14.2016.247 consid. 5.2/b e 14.2016.1 consid. 4.3).

5.1.2.1

Col

reclamo RE 1 sottolinea nuovamente che il decreto di liquidazione è stato

prodotto solo in “copia

semplice”, senza trarre da ciò alcuna conclusione né esprimere

alcuna contestazione in merito all’autenticità del documento prodotto, la sua

difesa poggiando solo – come visto – sulla pretesa incompetenza del giudice

italiano e sulla mancata presentazione dell’atte­­stazione prevista dalla

Convenzione di Lugano. Non si evincono dagli atti, d’altronde, motivi di

dubitare della veridicità dei documenti italiani prodotti da CO 1.

5.1.2.2

Nemmeno

può essere messa in dubbio l’esecutività del decreto di

liquidazione. Risulta infatti dalla formula esecutiva rilasciata il 26 gennaio

2021.

dal funzionario giudiziario __________ (doc. H, terzo foglio). Poco importa, come già rilevato

(sopra consid. 5.1.2), che la stessa non sia redatta sull’attestato dell’art.

54.

CLug. La reclamante non ha d’altronde mai contestato – come

correttamente rilevato dal Pretore – di aver ricevuto il decreto né ha sostenuto di averlo impugnato

davanti all’autorità competente. Notificato ed esecutivo, esso

costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai

sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Anche sotto questo profilo la decisione

impugnata resiste alla critica.

5.2

Per

quanto concerne la pretesa incompetenza del giudice italiano nel

decidere sull’assegnazione delle spese sostenute nella procedura rogatoria, nella parte “in fatto” del suo

reclamo RE 1 cita nuovamente la Convenzione sull’assunzione al­l’estero

delle prove in materia civile o commerciale, conclusa al­l’Aja il 18

marzo 1970 (RS 0.274.132). Riferendosi in particolare agli art. 9 (secondo cui “l’autorità

giudiziaria che procede all’esecu­­zione di una rogatoria applica le leggi del

proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire”)

e 14 CLA 70

(il quale prevede che “l’esecuzione

di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia

la loro natura” pur autorizzando

“lo Stato richiesto a esigere da quello richiedente il rimborso delle indennità

pagate agli esperti e agli interpreti”), per la convenuta spettava

al giudice svizzero, quindi al Pretore, di statuire sulle spese della procedura

rogatoria da lui avviata.

Sennonché

una censura del genere andava semmai proposta davanti al

Tribunale di Como che ha emesso il decreto, non nella procedura di rigetto, in

cui l’esame della competenza del giudice italiano – e in generale dell’autorità

che ha statuito nella decisione prodotta quale titolo – esula dal potere di

cognizione del giudice svizzero, non trattandosi di un’eccezione successiva all’emana­­zione

della decisione invocata quale titolo giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF né di un’eccezione

prevista dalla Convenzione di Lugano nel senso dell’art. 81 cpv. 3 LEF, siccome

l’art. 35 n. 3 CLug vieta di principio il controllo della competenza dei

giudici dello Stato d’ori­­gine, tranne nei casi contemplati all’art. 35 n. 1, qualora

però il convenuto lo abbia eccepito in modo esplicito (sentenza della CEF

14.2012.170

del 12 dicembre 2012, consid. 5.2), ciò che non è il caso nella

fattispecie. In mancanza d’impugnazione del decreto di liquidazione, il Pretore

in prima sede – e quindi pure questa Camera – sono vincolati dalla decisione del

giudice italiano sulla propria competenza, mentre la reclamante deve

sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali.

5.3

Anche

davanti a questa Camera la reclamante rimprovera infine al primo giudice di

aver accolto l’istanza per l’importo indicato nel precetto esecutivo senza che

il creditore avesse precisato il tasso di cambio applicato e nonostante l’incongruenza

tra la somma inizialmente pretesa e quella richiesta con la procedura di

rigetto. Tuttavia RE 1 non si confronta con l’argo­­mentazione del Pretore (pag.

2.

in fine), secondo cui l’importo richiesto col precetto – ottenuto applicando

il tasso di cambio vigente alla data della domanda d’esecuzione – risulta

addirittura inferiore rispetto alla somma dovuta e comprensiva degli “accessori di legge” (l’aliquota IVA del 22%

e quella relativa al contributo integrativo CIPAG, del 5%) previsti dal decreto

e cifrati negli scritti dell’istante 6 novembre 2019 (doc. H) e 29 gennaio 2020

(doc. E). Insufficiente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra consid.

1.3). Sia come sia, il primo giudice ha del resto – e a giusta ragione – limitato il rigetto dell’opposizione all’importo

di fr. 9'735.70 preteso col precetto, inferiore a quello di fr. 10'222.48 richiesto con l’i­­stanza. Anche sotto questo profilo la

decisione impugnata non presta il fianco alla critica. La sorte del reclamo è

così definitivamente segnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'735.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1

fr. 550.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).