14.2021.79
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto di liquidazione dell’onorario del perito emesso in Italia in una procedura rogatoria avviata dalla Svizzera. Autenticità ed esecutività del decreto. Competenza del giudice estero
3 novembre 2021Italiano14 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.79
Lugano
3 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 novembre 2020 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito della procedura di divorzio
tra RE 1 e N__________, il 13 maggio 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha conferito al Tribunale di Como l’incarico di far esperire – in
via rogatoria – una perizia su un immobile situato a V__________ (CO). Il
tribunale italiano ha nominato quale consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) il
geometra CO 1.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, CO 1 ha escus-so RE 1 per l’incasso di fr. 9'735.70 oltre
agli interessi del 5% dal 19 marzo 2020 (indicando quale causa del credito: “Spese di C.T.U. liquidate dal Tribunale di C__________
al geometra CO 1”) e di fr. 238.97 oltre agli
interessi del 5% sempre dal 19 marzo 2020 (per “Spese di vacazione per espletamento C.T.U.”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona, aumentando gli
importi delle sue pretese rispettivamente a fr. 10'222.48 (anziché fr. 9'735.70)
e a fr. 250.92 (invece di fr. 238.97), oltre agli interessi in
entrambi i casi del 5% dal 19 marzo 2020. Nel termine impartito, la convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 dicembre 2020, a
seguito delle quali il creditore ha esposto le proprie “controdeduzioni” con replica
spontanea del 25 gennaio 2021.
D. Statuendo con decisione del 20 maggio 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta limitatamente a fr. 9'735.70, oltre agli interessi del 5% dal 19
marzo 2020, ponendo a suo carico le spese
processuali di complessivi fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento
e l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 22 giugno 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 25 maggio 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 giugno. Presentato due giorni prima
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella
fattispecie la nuova documentazione prodotta dalla reclamante – ossia la
disposizione ordinatoria del 10 febbraio 2020 del Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona (doc. D) e le osservazioni del 24 marzo 2020 trasmesse
dall’avv. PA 1 al Tribunale ordinario di Como (doc. F) – così come la domanda d’esecuzione
del 2 novembre 2020 presentata da CO 1 con le proprie osservazioni al reclamo
(doc. 4, prima pagina), sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per
l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per l’esito
dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto
definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività
della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”;
Staehelin, op. cit., n.
59.
e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla
Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto evidenziato che il rigetto dell’opposizione
non può per sua natura vertere su
importi superiori a quelli indicati nel precetto
esecutivo. Ricordato che il giudice del rigetto esamina solo in via incidentale
l’esecutività in Svizzera della decisione estera prodotta dall’istante, egli ha
considerato che il decreto di liquidazione C.T.U. del Tribunale ordinario di
Como del 26 novembre 2019 – poiché di natura condannatoria e munito della
formula esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Ha d’altronde osservato che la convenuta non ha contestato di aver ricevuto il suddetto
decreto né ha sostenuto di averlo impugnato, sicché anche per tale motivo la
censura secondo cui esso urterebbe con la Convenzione dell’Aja del 18 marzo
1970.
sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale non
poteva essere ammessa. Ricordato che il potere cognitivo del giudice del
rigetto è limitato all’esame del titolo e non anche alla fondatezza della
pretesa contenuta nel medesimo, il Pretore ha
poi rilevato che l’importo di fr. 9'735.70 posto in esecuzione
appare inferiore rispetto a quelli indicati nel decreto, di € 8'000.– (oltre agli
accessori di legge e all’IVA per complessivi € 2'248.–) e
di € 180.–, sicché ha rigettato l’opposizione
per tale somma. Egli ha invece ritenuto di non poter estendere il rigetto alle “spese di vacazione per espletamento C.T.U.”, quantificate da CO 1 in fr. 238.97, non essendo chiaro su quale
decisione si fondi tale importo. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta che il decreto prodotto dall’istante costituisca un
valido titolo di rigetto dell’opposizione poiché a suo dire non competeva al
giudice italiano bensì al Pretore pronunciarsi sull’assegnazione delle spese
sostenute nella procedura rogatoria da lui richiesta. Rileva inoltre l’assenza
negli atti di un attestato ai sensi dell’art. 54 CLug rilasciato
dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel quale è stata emessa la
decisione, osservando come la dichiarazione di esecutività annessa alla
medesima e sottoscritta dal funzionario giudiziario non possa – contrariamente
a quanto lascerebbe intendere il Pretore – essere parificata a quanto prevede il
formulario di cui all’allegato V della Convenzione di Lugano.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Nella
fattispecie, a sostegno della propria richiesta CO 1 ha prodotto la fotocopia
del “decreto di liquidazione
C.T.U.” emesso il 26 novembre 2019 dal Tribunale
ordinario di Como, con la quale il giudice italiano ha
posto a carico della convenuta il pagamento di € 8'000.– a titolo di onorario, oltre agli
accessori di legge, per il lavoro peritale svolto dall’istante, nonché le spese
di € 180.– (doc. C accluso all’istanza).
5.1.1
Orbene,
siccome l’istante ha chiesto unicamente il rigetto dell’opposizione e
non anche l’exequatur a titolo principale del decreto di liquidazione, il
procedimento è regolato esclusivamente dalla procedura sommaria (art. 84 LEF,
251.
lett. a e 252 segg. CPC), e non dalle norme processuali della Convenzione
di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. sentenze della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio
2021, consid. 7.1, 14.2016.247 del 4
settembre 2017 consid. 1.1/c, 14.2016.1 del 13 maggio 2016 consid. 4.2 e
i rinvii). Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere
contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF e non 41 CLug), che l’escusso può anche far
valere le eccezioni dell’art. 81 LEF e che la decisione di rigetto è
suscettibile di reclamo nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con
le limitazioni di cognizione previste dall’art. 320 CPC (sopra consid. 1.2), gli
art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo inapplicabili.
5.1.2
Non
è pertanto di rilievo che il titolo prodotto dall’istante non sia munito di un
attestato di esecutività ai sensi dell’art. 54 CLug, siccome le
norme processuali della Convenzione di Lugano non sono applicabili nel caso concreto.
Quali documenti debba invece presentare l’istante nella procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione e con quale potere di cognizione il giudice sia
tenuto ad esaminarli è definito dagli art. 80 e 84 LEF e 252 segg. CPC (art.
251.
lett. a CPC). Il giudice può d’altronde esigere la produzione dell’originale
del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di
dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1
CPC; v. sentenza della CEF 14.2014. 242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.1 e le già
citate 14.2016.247 consid. 5.2/b e 14.2016.1 consid. 4.3).
5.1.2.1
Col
reclamo RE 1 sottolinea nuovamente che il decreto di liquidazione è stato
prodotto solo in “copia
semplice”, senza trarre da ciò alcuna conclusione né esprimere
alcuna contestazione in merito all’autenticità del documento prodotto, la sua
difesa poggiando solo – come visto – sulla pretesa incompetenza del giudice
italiano e sulla mancata presentazione dell’attestazione prevista dalla
Convenzione di Lugano. Non si evincono dagli atti, d’altronde, motivi di
dubitare della veridicità dei documenti italiani prodotti da CO 1.
5.1.2.2
Nemmeno
può essere messa in dubbio l’esecutività del decreto di
liquidazione. Risulta infatti dalla formula esecutiva rilasciata il 26 gennaio
2021.
dal funzionario giudiziario __________ (doc. H, terzo foglio). Poco importa, come già rilevato
(sopra consid. 5.1.2), che la stessa non sia redatta sull’attestato dell’art.
54.
CLug. La reclamante non ha d’altronde mai contestato – come
correttamente rilevato dal Pretore – di aver ricevuto il decreto né ha sostenuto di averlo impugnato
davanti all’autorità competente. Notificato ed esecutivo, esso
costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai
sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Anche sotto questo profilo la decisione
impugnata resiste alla critica.
5.2
Per
quanto concerne la pretesa incompetenza del giudice italiano nel
decidere sull’assegnazione delle spese sostenute nella procedura rogatoria, nella parte “in fatto” del suo
reclamo RE 1 cita nuovamente la Convenzione sull’assunzione all’estero
delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all’Aja il 18
marzo 1970 (RS 0.274.132). Riferendosi in particolare agli art. 9 (secondo cui “l’autorità
giudiziaria che procede all’esecuzione di una rogatoria applica le leggi del
proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire”)
e 14 CLA 70
(il quale prevede che “l’esecuzione
di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia
la loro natura” pur autorizzando
“lo Stato richiesto a esigere da quello richiedente il rimborso delle indennità
pagate agli esperti e agli interpreti”), per la convenuta spettava
al giudice svizzero, quindi al Pretore, di statuire sulle spese della procedura
rogatoria da lui avviata.
Sennonché
una censura del genere andava semmai proposta davanti al
Tribunale di Como che ha emesso il decreto, non nella procedura di rigetto, in
cui l’esame della competenza del giudice italiano – e in generale dell’autorità
che ha statuito nella decisione prodotta quale titolo – esula dal potere di
cognizione del giudice svizzero, non trattandosi di un’eccezione successiva all’emanazione
della decisione invocata quale titolo giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF né di un’eccezione
prevista dalla Convenzione di Lugano nel senso dell’art. 81 cpv. 3 LEF, siccome
l’art. 35 n. 3 CLug vieta di principio il controllo della competenza dei
giudici dello Stato d’origine, tranne nei casi contemplati all’art. 35 n. 1, qualora
però il convenuto lo abbia eccepito in modo esplicito (sentenza della CEF
14.2012.170
del 12 dicembre 2012, consid. 5.2), ciò che non è il caso nella
fattispecie. In mancanza d’impugnazione del decreto di liquidazione, il Pretore
in prima sede – e quindi pure questa Camera – sono vincolati dalla decisione del
giudice italiano sulla propria competenza, mentre la reclamante deve
sopportare le conseguenze delle sue scelte procedurali.
5.3
Anche
davanti a questa Camera la reclamante rimprovera infine al primo giudice di
aver accolto l’istanza per l’importo indicato nel precetto esecutivo senza che
il creditore avesse precisato il tasso di cambio applicato e nonostante l’incongruenza
tra la somma inizialmente pretesa e quella richiesta con la procedura di
rigetto. Tuttavia RE 1 non si confronta con l’argomentazione del Pretore (pag.
2.
in fine), secondo cui l’importo richiesto col precetto – ottenuto applicando
il tasso di cambio vigente alla data della domanda d’esecuzione – risulta
addirittura inferiore rispetto alla somma dovuta e comprensiva degli “accessori di legge” (l’aliquota IVA del 22%
e quella relativa al contributo integrativo CIPAG, del 5%) previsti dal decreto
e cifrati negli scritti dell’istante 6 novembre 2019 (doc. H) e 29 gennaio 2020
(doc. E). Insufficiente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra consid.
1.3). Sia come sia, il primo giudice ha del resto – e a giusta ragione – limitato il rigetto dell’opposizione all’importo
di fr. 9'735.70 preteso col precetto, inferiore a quello di fr. 10'222.48 richiesto con l’istanza. Anche sotto questo profilo la
decisione impugnata non presta il fianco alla critica. La sorte del reclamo è
così definitivamente segnata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'735.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1
fr. 550.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).