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Decisione

14.2021.8

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

3 febbraio 2021Italiano8 min

questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.8

Lugano

3 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.934 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud promossa con istanza 1° dicembre 2020 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 gennaio 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, il 1° dicembre

2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di

decretare il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 4'936.35 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 13 gennaio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

26 gennaio 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 gennaio 2021, il termine d’im­pugnazione

è scaduto domenica 24 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

25.

gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (come risulta dal codice a barre postale sulla busta d’invio), il

reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di

Mendrisio il 13 gennaio 2021 (doc. G) relativa al versamento di fr. 5'555.85

alle ore 16:12 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istan­­te, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio dell’UE di Mendrisio prodotto dal

reclamante (doc. H) si evince che nei suoi confronti erano pendenti al 13

gennaio 2021 ben 50 esecuzioni per quasi fr. 280'000.– complessivi, ma ha

reso verosimile di aver ottenuto dai nipoti due mutui di fr. 220'000.–,

già depositati sul conto dello studio legale PA 1, destinati a saldare i suoi

debiti ove al reclamo fosse stato concesso effetto sospensivo. E così ha fatto

il 1° feb-braio 2021, estinguendo tutte le sue esecuzioni ancora in corso

tranne una (n. __________), promossa dal comproprietario con lui delle

particelle n. __________ e __________ RFD Mendrisio sulla scorta di una pretesa

(ora di fr. 74'888.45) volta a farsi versare la metà delle pigioni secondo

l’escutente incassate dal reclamante da marzo 2012 a settembre 2018. Ora, RE 1 ha

reso verosimile di avere contestato tale pretesa, a suo dire vertente su

pigioni “virtuali”, nella causa giudiziaria di scioglimento di proprietà delle

particelle avviata dall’escutente (doc. Q e R). Tenuto conto del fatto che i

fondi sono valutati in un milione e mezzo di franchi con un aggravio ipotecario effettivo di fr. 290'000.– e che

la sua abitazione privata sorge su un fondo stimato anch’esso in quasi un

milione e mezzo di franchi, sul quale grava un debito ipotecario effettivo di fr. 344'000.–,

la sua sopravvivenza economica non pare minacciata a breve, pur considerando l’obbligo

di restituzione dei mutui concessi dai nipoti.

Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui al­l’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 gennaio 2021 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).