14.2021.8
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
3 febbraio 2021Italiano8 min
questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.8
Lugano
3 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.934 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 1° dicembre 2020 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 gennaio 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, il 1° dicembre
2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 4'936.35 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 13 gennaio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 22 gennaio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
26 gennaio 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda
di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 gennaio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 24 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
25.
gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (come risulta dal codice a barre postale sulla busta d’invio), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di
Mendrisio il 13 gennaio 2021 (doc. G) relativa al versamento di fr. 5'555.85
alle ore 16:12 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio dell’UE di Mendrisio prodotto dal
reclamante (doc. H) si evince che nei suoi confronti erano pendenti al 13
gennaio 2021 ben 50 esecuzioni per quasi fr. 280'000.– complessivi, ma ha
reso verosimile di aver ottenuto dai nipoti due mutui di fr. 220'000.–,
già depositati sul conto dello studio legale PA 1, destinati a saldare i suoi
debiti ove al reclamo fosse stato concesso effetto sospensivo. E così ha fatto
il 1° feb-braio 2021, estinguendo tutte le sue esecuzioni ancora in corso
tranne una (n. __________), promossa dal comproprietario con lui delle
particelle n. __________ e __________ RFD Mendrisio sulla scorta di una pretesa
(ora di fr. 74'888.45) volta a farsi versare la metà delle pigioni secondo
l’escutente incassate dal reclamante da marzo 2012 a settembre 2018. Ora, RE 1 ha
reso verosimile di avere contestato tale pretesa, a suo dire vertente su
pigioni “virtuali”, nella causa giudiziaria di scioglimento di proprietà delle
particelle avviata dall’escutente (doc. Q e R). Tenuto conto del fatto che i
fondi sono valutati in un milione e mezzo di franchi con un aggravio ipotecario effettivo di fr. 290'000.– e che
la sua abitazione privata sorge su un fondo stimato anch’esso in quasi un
milione e mezzo di franchi, sul quale grava un debito ipotecario effettivo di fr. 344'000.–,
la sua sopravvivenza economica non pare minacciata a breve, pur considerando l’obbligo
di restituzione dei mutui concessi dai nipoti.
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 gennaio 2021 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).