14.2021.80
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione invocata quale titolo di rigetto. Interessi di mora. Potere di rappresentanza del praticante dello studio legale a cui l’istante ha conferito la procura
27 ottobre 2021Italiano14 min
decisione del 24 marzo 2020 il Pretore ha preso atto dell’acquiescenza della convenuta
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.80
Lugano
27 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 358/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 novembre
2020 dalla
CO 1
(patrocinata dalla PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 maggio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. In seguito al decesso di __________ il 7 giugno 2017, i suoi eredi,
tra cui la moglie RE 1, hanno incaricato la CO 1 di eseguire prestazioni
funerarie, fatturate in fr. 6'044.15. Non essendo stato saldato il dovuto,
la CO 1 ha inoltrato un precetto esecutivo (n. __________) notificato a RE 1 il
5 gennaio 2018, la quale vi ha interposto opposizione, sicché l’escutente, previo
tentativo di conciliazione, ha promosso il 14 dicembre 2018 alla Pretura del
distretto di Lugano azione creditoria con domanda di rigetto definitiva dell’opposi-zione
(SE 14.2018.463). Pendente procedura, e più precisamente il 20 novembre 2019, RE
1 ha pagato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano l’intera somma oggetto della
causa, pari a fr. 6'044.15.
Fatti
B. Con
decisione del 24 marzo 2020 il Pretore ha preso atto dell’acquiescenza della convenuta
e ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico della convenuta le spese
processuali di fr. 500.–, le spese di fr. 250.– della procedura di
conciliazione e ripetibili di fr. 1'200.– a favore dell’attrice.
C. Con
lettera del 23 aprile 2020 la CO 1 ha sollecitato invano da RE 1 il pagamento
delle spese processuali e delle ripetibili di complessivi fr. 1'950.– indicate
nella decisione di stralcio.
D. Con
un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 20 luglio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'950.–
oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2020, indicando quale causa del
credito la “Rifusione delle tasse di giustizia, delle
spese e delle ripetibili così come assegnate con decisione di stralcio del
24.3.2020 del Pretore del Distretto di Lugano, Avv. Franca Galfetti Soldini,
SE.2018.463”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre
2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 18 dicembre 2020. Con replica dell’8 febbraio 2021
l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 19 maggio 2021, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta della
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, così come l’effetto sospensivo, protestate spese e
ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 27 maggio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 6 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione di
stralcio del 24 marzo 2020 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
per le spese processuali e le ripetibili ivi men-zionate di complessivi fr. 1'950.–,
accordando altresì il rigetto per gli interessi di mora del 5% dal 24 marzo
2000.
(recte: 24 marzo 2020, come richiesto dall’istante). Ha d’altronde respinto
le eccezioni della convenuta ritenendo che, per quanto comprensibili, non
possono essere considerate nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione
siccome il giudice del rigetto non può rivedere o interpretare il titolo
prodotto e nemmeno è competente per decidere su questioni di diritto materiale
o per le quali il potere di cognizione gioca un ruolo importante, essendo la
decisione su tali questioni riservata al giudice di merito. Per quanto concerne
la legittimità della CO 1 a procedere contro la convenuta, contestata da quest’ultima,
il primo giudice ha rilevato che la stessa risulta comprovata dalla procura che
conferisce allo studio legale PA 1 la facoltà di procedere per essa non solo
per la causa principale, ma anche per il ricupero delle spese legali e delle
ripetibili.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene di essere venuta a conoscenza della decisione di stralcio
solo quando il giudice di prime cure le ha assegnato il termine per presentare
osservazioni all’istanza di rigetto con lettera del 23 novembre 2020. Tale
decisione non costituisce quindi a sua mente un valido titolo esecutivo. Essa
nega altresì di aver ricevuto la lettera del patrocinatore dell’istante del 23
aprile 2020 e il precetto esecutivo oggetto di questa procedura da cui si evinceva
l’esistenza della decisione di stralcio. La reclamante contesta poi ancora che
sulla base della procura il patrocinatore dell’istante fosse autorizzato a procedere
contro di lei (v. sotto consid. 6) e chiede l’esonero dalle spese processuali e
ripetibili poste a suo carico in prima sede, delle spese processuali poste a
suo carico nella decisione di stralcio e l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza
in entrambe le sedi (v. sotto consid. 7).
5.
Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336
cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv.
2.
e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in
giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett.
b CPC) (Staehelin, in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di
essere stata notificata alla persona a carico della quale pone un
obbligo di pagamento (Staehelin, op.
cit., n. 7b ad art. 80). L’onere della prova della notificazione,
quando è contestata, grava sull’autorità notificatrice (DTF 141 I 102
consid. 7.1; Staehelin, op. cit.,
n. 7-7b e 124 ad art. 80; Abbet in :
Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 147 ad art. 80
LEF). L’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla stessa autorità notificatrice non basta
(DTF 141 I 103 consid. 7.1).
5.1
Nel
caso in esame la decisione di stralcio del 24 marzo 2020 costituisce di
principio un valido titolo di rigetto definitivo per la somma posta in
esecuzione. Il problema è che la reclamante contesta di averne avuto conoscenza
prima del 23 novembre 2020, ossia prima che il Giudice di pace le fissasse un
termine per inoltrare le proprie osservazioni all’istanza. Nega di aver
ricevuto sia la lettera dell’istante del 23 aprile 2020 sia il precetto
esecutivo, documenti dai quali avrebbe potuto dedurre l’esistenza della
decisione di stralcio. Orbene, la contestazione della ricezione del precetto
esecutivo è manifestamente abusiva, siccome la reclamante vi ha interposto opposizione presso l’Ufficio d’esecuzione
il 4 agosto 2020. Ciò getta d’altronde un’ombra fosca sulle altre due
contestazioni, tanto ch’ella non allega e tanto meno dimostra di avere ricorso
contro il decreto di stralcio subito dopo aver ricevuto il precetto esecutivo,
come ci si sarebbe aspettato da chi avrebbe saputo del decreto per la prima
volta a quel momento.
5.2
Ora, la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento.
Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai
destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li
riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente
(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,
con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF
14.2014.212, consid. 9.1).
Ne
segue che, nella fattispecie, la decisione di stralcio è da considerare passata
in giudicato dal momento che RE 1 non l’ha impugnata quando ne ha avuto
conoscenza (al più tardi) al momento della notifica del precetto esecutivo o
(cinque mesi dopo) dell’assegnazione del termine per presentare osservazioni
all’istanza (sentenze della CEF 14.2019.237 del 6 maggio 2020, consid. 6.3.3 e
14.2019.151
dell’11 dicembre 2019, consid. 6.3/c; si vedano pure le sentenze 14.2021.9
del 9 giugno 2021, 14.2020.77 del 26 ottobre
2020.
consid. 1.3 e 14.2019.236 dell’11 maggio 2020 consid. 5.4). La
censura non è quindi compatibile con l’esigenza di buona fede e va pertanto
respinta.
5.3
Come
richiesto dall’istante, il Giudice di pace ha esteso il rigetto agli interessi
di mora del 5% dal 24 marzo 2000 (recte: 2020), os-sia dalla data della
decisione di stralcio. Orbene, salvo
indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili,
ma ciò vale anche per la rifusione delle spese processuali, matura interessi
moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza
necessità di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse
di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018
II 819 n. 40c, consid. 5.2/d). Nel caso in rassegna la
reclamante ha contestato la notifica della decisione di stralcio e non risulta
dagli atti la prova documentale ch’essa le sia pervenuta prima della
notificazione del precetto esecutivo. La sentenza impugnata va pertanto
riformata nel senso che il rigetto dell’opposizione va esteso agli interessi di
mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal giorno successivo
alla notifica del precetto esecutivo (sentenze del Tribunale federale 5D_ 13/2016
del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 e della CEF 14.2017. 138 già citata, consid.
5.2/e), ovvero dal 5 agosto 2020 (doc. A).
6.
La
reclamante contesta ancora, come già fatto in prima sede, la facoltà del dott.
iur. PA 2 di rappresentare l’istante siccome la procura menziona solo lo studio
legale PA 1 SA e per esso il dott. iur. __________ unitamente all’avv. __________,
e non ogni dipendente dello studio. Osserva inoltre che, contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, la procura ha come oggetto unicamente la
causa principale
e non anche il ricupero delle spese legali e delle ripetibili.
6.1
In
realtà l’oggetto della procura – “procedura di incasso
nei confronti di RE 1” – non è limitato alla non
meglio definita “causa principale”, ma si estende a ogni credito nei confronti
dell’escussa, comprese le spese legali e le ripetibili poste a suo carico a
favore dell’istante.
6.2
D’altra
parte la procura è stata conferita alla PA 1, per il tramite – a quel momento –
degli avv. __________ e __________ e del praticante __________ “ciascuno a
titolo individuale”. Essendo stato il dott. iur. PA 2 un dipendente dello
studio legale al momento della presentazione dell’istanza, era senz’altro
legittimato a rappresentare l’istante. Se ciò non bastasse, la procura
conferisce agli avvocati nominativamente designati e all’allora praticante la
facoltà di subdelega. Che il (nuovo) praticante (PA 2) sia stato in grado di
produrre la documentazione allegata all’istanza non lascia dubbi sul fatto che
la pratica gli sia stata affidata dall’amministratrice unica della PA 1, avv. __________.
Il Giudice di pace non aveva quindi alcun motivo di chiedere un’altra procura
specificamente a nome del praticante (v. al riguardo la sentenza 14.2016.107
del 5 ottobre 2016 consid. 6.1 e i rinvii). Al limite del temerario, la censura
della reclamante non merita ulteriori approfondimenti. In definitiva, il
reclamo va di conseguenza respinto.
7.
Vista la soccombenza pressoché totale della reclamante (poco più di 4
mesi d’interessi tra il 24 marzo e il 5 agosto 2020), le spese e ripetibili di
prima sede rimangono invariate. Le richieste da lei espresse nel reclamo vanno
pertanto respinte.
Ciò
vale anche per le spese processuali poste a suo carico nella decisione di
stralcio, sulle quali il giudice del rigetto non è competente a statuire. Per
sperare di ottenerne l’annullamento RE 1 avrebbe dovuto
impugnare la decisione di stralcio al momento in cui ne ha avuto conoscenza,
ciò che non ha fatto. La decisione è pertanto passata in giudicato e non può
più essere modificata.
Pure
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la sua soccombenza pressoché totale (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte per osservazioni. Stante l’esito dell’odierno
giudizio la domanda d’effetto sospensivo diviene senza oggetto.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'950.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'950.– oltre agli
interessi di mora del 5% dal 5 agosto 2020.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).