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Decisione

14.2021.80

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della decisione invocata quale titolo di rigetto. Interessi di mora. Potere di rappresentanza del praticante dello studio legale a cui l’istante ha conferito la procura

27 ottobre 2021Italiano14 min

decisione del 24 marzo 2020 il Pretore ha preso atto dell’ac­­quiescenza della convenuta

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.80

Lugano

27 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 358/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 novembre

2020 dalla

CO 1

(patrocinata dalla PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 maggio 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. In seguito al decesso di __________ il 7 giugno 2017, i suoi eredi,

tra cui la moglie RE 1, hanno incaricato la CO 1 di eseguire prestazioni

funerarie, fatturate in fr. 6'044.15. Non essendo stato saldato il dovuto,

la CO 1 ha inoltrato un precetto esecutivo (n. __________) notificato a RE 1 il

5 gennaio 2018, la quale vi ha interposto opposizio­ne, sicché l’escutente, previo

tentativo di conciliazione, ha promosso il 14 dicembre 2018 alla Pretura del

distretto di Lugano azione creditoria con domanda di rigetto definitiva dell’opposi­-zione

(SE 14.2018.463). Pendente procedura, e più precisamente il 20 novembre 2019, RE

1 ha pagato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano l’intera somma oggetto della

causa, pari a fr. 6'044.15.

Fatti

B. Con

decisione del 24 marzo 2020 il Pretore ha preso atto dell’ac­­quiescenza della convenuta

e ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico della convenuta le spese

processuali di fr. 500.–, le spese di fr. 250.– della procedura di

conciliazione e ripetibili di fr. 1'200.– a favore dell’attrice.

C. Con

lettera del 23 aprile 2020 la CO 1 ha sollecitato invano da RE 1 il pagamento

delle spese processuali e delle ripetibili di complessivi fr. 1'950.– indicate

nella decisione di stralcio.

D. Con

un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 20 luglio 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 1'950.–

oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2020, indicando quale causa del

credito la “Rifusione delle tasse di giustizia, delle

spese e delle ripetibili così come assegnate con decisione di stralcio del

24.3.2020 del Pretore del Distretto di Lugano, Avv. Franca Galfetti Soldini,

SE.2018.463”.

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre

2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 18 dicembre 2020. Con replica dell’8 febbraio 2021

l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.

F. Statuendo con decisione del 19 maggio 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta della

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, così come l’effetto sospensivo, protestate spese e

ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 27 maggio 2021, il termine d’im­­pugnazione è

scaduto domenica 6 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione di

stralcio del 24 marzo 2020 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

per le spese processuali e le ripetibili ivi men-zionate di complessivi fr. 1'950.–,

accordando altresì il rigetto per gli interessi di mora del 5% dal 24 marzo

2000.

(recte: 24 marzo 2020, come richiesto dall’istante). Ha d’altronde respinto

le eccezioni della convenuta ritenendo che, per quanto comprensibili, non

possono essere considerate nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione

siccome il giudice del rigetto non può rivedere o interpretare il titolo

prodotto e nemmeno è competente per decidere su questioni di diritto materiale

o per le quali il potere di cognizione gioca un ruolo importante, essendo la

decisione su tali questioni riservata al giudice di merito. Per quanto concerne

la legittimità della CO 1 a procedere contro la convenuta, contestata da quest’ultima,

il primo giudice ha rilevato che la stessa risulta comprovata dalla procura che

conferisce allo studio legale PA 1 la facoltà di procedere per essa non solo

per la causa principale, ma anche per il ricupero delle spese legali e delle

ripetibili.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene di essere venuta a conoscenza della decisione di stralcio

solo quando il giudice di prime cure le ha assegnato il termine per presentare

osservazioni all’istanza di rigetto con lettera del 23 novembre 2020. Tale

decisione non costituisce quindi a sua mente un valido titolo esecutivo. Essa

nega altresì di aver ricevuto la lettera del patrocinatore dell’istante del 23

aprile 2020 e il precetto esecutivo oggetto di questa procedura da cui si evinceva

l’esistenza della decisione di stralcio. La reclamante contesta poi ancora che

sulla base della procura il patrocinatore dell’istante fosse autorizzato a procedere

contro di lei (v. sotto consid. 6) e chiede l’esonero dalle spese processuali e

ripetibili poste a suo carico in prima sede, delle spese processuali poste a

suo carico nella decisione di stralcio e l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza

in entrambe le sedi (v. sotto consid. 7).

5.

Per

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336

cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv.

2.

e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in

giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett.

b CPC) (Staehelin, in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di

essere stata notificata alla persona a carico della quale pone un

obbligo di pagamento (Staehelin, op.

cit., n. 7b ad art. 80). L’onere della prova della notificazione,

quando è contestata, grava sull’autorità notificatrice (DTF 141 I 102

consid. 7.1; Staehelin, op. cit.,

n. 7-7b e 124 ad art. 80; Abbet in :

Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 147 ad art. 80

LEF). L’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla stessa autorità notificatrice non basta

(DTF 141 I 103 consid. 7.1).

5.1

Nel

caso in esame la decisione di stralcio del 24 marzo 2020 costituisce di

principio un valido titolo di rigetto definitivo per la som­ma posta in

esecuzione. Il problema è che la reclamante contesta di averne avuto conoscenza

prima del 23 novembre 2020, ossia prima che il Giudice di pace le fissasse un

termine per inoltrare le proprie osservazioni all’istanza. Nega di aver

ricevuto sia la lettera dell’istante del 23 aprile 2020 sia il precetto

esecutivo, documenti dai quali avrebbe potuto dedurre l’esistenza della

decisione di stralcio. Orbene, la contestazione della ricezione del precetto

esecutivo è manifestamente abusiva, siccome la reclamante vi ha interposto opposizione presso l’Ufficio d’esecuzione

il 4 agosto 2020. Ciò getta d’altronde un’ombra fosca sulle altre due

contestazioni, tanto ch’ella non allega e tanto meno dimostra di avere ricorso

contro il decreto di stralcio subito dopo aver ricevuto il precetto esecutivo,

come ci si sarebbe aspettato da chi avrebbe saputo del decreto per la prima

volta a quel momento.

5.2

Ora, la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento.

Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai

destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li

riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente

(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,

con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF

14.2014.212, consid. 9.1).

Ne

segue che, nella fattispecie, la decisione di stralcio è da considerare passata

in giudicato dal momento che RE 1 non l’ha impugnata quando ne ha avuto

conoscenza (al più tardi) al momento della notifica del precetto esecutivo o

(cinque mesi dopo) dell’assegnazione del termine per presentare osservazioni

all’istanza (sentenze della CEF 14.2019.237 del 6 maggio 2020, consid. 6.3.3 e

14.2019.151

dell’11 dicembre 2019, consid. 6.3/c; si vedano pure le sentenze 14.2021.9

del 9 giugno 2021, 14.2020.77 del 26 ottobre

2020.

consid. 1.3 e 14.2019.236 dell’11 maggio 2020 consid. 5.4). La

censura non è quindi compatibile con l’esigenza di buona fede e va pertanto

respinta.

5.3

Come

richiesto dall’istante, il Giudice di pace ha esteso il rigetto agli interessi

di mora del 5% dal 24 marzo 2000 (recte: 2020), os-sia dalla data della

decisione di stralcio. Orbene, salvo

indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili,

ma ciò vale anche per la rifusione delle spese processuali, matura interessi

moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza

necessità di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse

di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018

II 819 n. 40c, consid. 5.2/d). Nel caso in rassegna la

reclamante ha contestato la notifica della decisione di stralcio e non risulta

dagli atti la prova documentale ch’essa le sia pervenuta prima della

notificazione del precetto esecutivo. La sentenza impugnata va pertanto

riformata nel senso che il rigetto dell’opposizione va esteso agli interessi di

mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal giorno successivo

alla notifica del precetto esecutivo (sentenze del Tribunale federale 5D_ 13/2016

del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 e della CEF 14.2017. 138 già citata, consid.

5.2/e), ovvero dal 5 agosto 2020 (doc. A).

6.

La

reclamante contesta ancora, come già fatto in prima sede, la facoltà del dott.

iur. PA 2 di rappresentare l’istante siccome la procura menziona solo lo studio

legale PA 1 SA e per esso il dott. iur. __________ unitamente all’avv. __________,

e non ogni dipendente dello studio. Osserva inoltre che, contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, la procura ha come oggetto unicamente la

causa principale

e non anche il ricupero delle spese legali e delle ripetibili.

6.1

In

realtà l’oggetto della procura – “procedura di incasso

nei confronti di RE 1” – non è limitato alla non

meglio definita “causa principale”, ma si estende a ogni credito nei confronti

dell’escussa, comprese le spese legali e le ripetibili poste a suo carico a

favore dell’istante.

6.2

D’altra

parte la procura è stata conferita alla PA 1, per il tramite – a quel momento –

degli avv. __________ e __________ e del praticante __________ “ciascuno a

titolo individuale”. Essendo stato il dott. iur. PA 2 un dipendente dello

studio legale al momento della presentazione dell’istanza, era senz’altro

legittimato a rappresentare l’istante. Se ciò non bastasse, la procura

conferisce agli avvocati nominativamente designati e all’allora praticante la

facoltà di subdelega. Che il (nuovo) praticante (PA 2) sia stato in grado di

produrre la documentazione allegata all’istan­za non lascia dubbi sul fatto che

la pratica gli sia stata affidata dall’amministratrice unica della PA 1, avv. __________.

Il Giudice di pace non aveva quindi alcun motivo di chiedere un’altra procura

specificamente a nome del praticante (v. al riguardo la sentenza 14.2016.107

del 5 ottobre 2016 consid. 6.1 e i rinvii). Al limite del temerario, la censura

della reclamante non merita ulteriori approfondimenti. In definitiva, il

reclamo va di conseguenza respinto.

7.

Vista la soccombenza pressoché totale della reclamante (poco più di 4

mesi d’interessi tra il 24 marzo e il 5 agosto 2020), le spese e ripetibili di

prima sede rimangono invariate. Le richieste da lei espresse nel reclamo vanno

pertanto respinte.

Ciò

vale anche per le spese processuali poste a suo carico nella decisione di

stralcio, sulle quali il giudice del rigetto non è competente a statuire. Per

sperare di ottenerne l’annullamento RE 1 avrebbe dovuto

impugnare la decisione di stralcio al momento in cui ne ha avuto conoscenza,

ciò che non ha fatto. La decisione è pertanto passata in giudicato e non può

più essere modificata.

Pure

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la sua soccombenza pressoché totale (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte per osservazioni. Stante l’esito dell’odierno

giudizio la domanda d’effetto sospensivo diviene senza oggetto.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'950.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'950.– oltre agli

interessi di mora del 5% dal 5 agosto 2020.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).