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Decisione

14.2021.81

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Assunzione interna da parte del marito delle imposte a carico della moglie fino a una determinata data

4 novembre 2021Italiano14 min

2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano ha stabilito il riparto tra marito e moglie

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.81

Lugano

4 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.187 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 11 gennaio 2020 da

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 25 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 18 aprile 2013 il Pretore aggiunto del distretto di

Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da CO 1 e RE 1 e ha

omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, il cui

punto 2.6 dispone quanto segue:

“Eventuali imposte arretrate, maturate fino al

31.12.2011 sono assunte dal marito. Le parti chiederanno la separazione del­le

partite fiscali con effetto al 01.01.2012”.

Fatti

B. Il 26 settembre

2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano ha stabilito il riparto tra marito e moglie

per l’imposta cantonale e federale diretta 2010. L’8 giugno 2020 l’Ufficio

esazioni e condoni ha confermato a RE 1 che “l’imposta

cantonale e l’imposta federale diretta 2010 (quota moglie) quantificate tramite

riparti fra marito e moglie intimati il 26 settembre 2019 sono state saldate”, precisan­do che la quota a carico della moglie corrisponde

a fr. 41'708.90 e che i pagamenti ricevuti ammontano a fr. 41'709.60.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 41'708.90 oltre agli

interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito il “rimborso delle imposte ordinarie 2010 anticipate da RE 1 – dispositivo

n.2.2.6 della sentenza di divorzio del 18.04.2013 del Pretore del Distretto di

Lugano”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 gennaio

2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 23 febbraio 2021, contestando in particolare che

la quota della moglie sia stata pagata da lei. Con replica spontanea dell’11

marzo 2021 e duplica spontanea del 25 marzo 2021 le parti hanno ribadito le rispettive

posizioni.

E. Statuendo con decisione del 25 maggio 2021, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 400.– a favore del convenuto.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 giugno 2021 per ottenerne l’annul­lamento

e l’accoglimento dell’istanza nel senso, in via principale, del rigetto definitivo

e in via subordinata del rigetto provvisorio

del­l’opposizione, in

entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Stan­te il prevedibile esito

dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 26 maggio 2021, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il

pronunciato di reiezione dell’istanza, quindi, non priva l’escutente del

diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF;

DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2)

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di divorzio non

è un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione per la pretesa posta

in esecuzione siccome il convenuto non vi è stato condannato a rifondere gli

oneri fiscali anticipati dalla moglie, ma semplicemente le parti si sono

accordate in punto alla ripartizione degli stessi per il periodo precedente

alla disgiunzione delle partite fiscali. Il primo giudice ha quindi respinto l’istan­­za

ricordando all’istante la possibilità di adire il giudice di merito.

4.

Il

fatto che, sostiene RE 1 nel reclamo, la sentenza di di-vorzio non contenga

alcuna esplicita condanna del convenuto a versarle una somma di denaro determinata

non è decisivo, siccome secondo la giurisprudenza il debito può essere

determinato (o determinabile) anche solo in congiunzione con la motivazione o

mediante rinvio ad altri documenti. A tal proposito essa si avvale di aver

provveduto al pagamento di fr. 41'709.60 per la quota a suo carico,

di fr. 41'708.90, dell’imposta cantonale e federale diretta 2010 stabilita

dall’autorità fiscale con decisione del 26 settembre 2019, che è stata intimata

anche al convenuto. A mente sua tali documenti, insieme alla sentenza di

divorzio, in virtù della quale “eventuali imposte

arretrate, maturate fino al 31.12.2011 so­no

assunte dal marito”,

costituiscono nel complesso un titolo di ri­getto

definitivo dell’opposizione. Decidendo diversamente, il giudice è incorso, a

suo giudizio, in un inammissibile formalismo eccessivo.

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una

decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui

contributi di mantenimen­to legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se

è stata omologata dal giudice (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., n. 24 ad art. 80 LEF). Più in

generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del

divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(sentenza della CEF 14.2016.288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n.

45c, consid. 5.4/c).

4.2

Come

giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del riget­to definitivo dell’opposizione

presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”),

e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero

accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungs­urteil”):

il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di

una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.

80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18

ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 e

14.2013.40

del 3 giugno 2013, consid. 3).

4.3

Nel

caso in esame il punto 2.6 della convenzione di divorzio prevede che “eventuali

imposte arretrate, maturate fino al 31.12.2011 sono assunte dal marito”. Si

tratta di un’assunzione di debito interna giusta l’art. 175 CO. Egli poteva

quindi liberare la moglie sia tacitando il creditore (lo Stato), sia rendendosi

debitore in sua ve­-ce col consenso del creditore (art. 175 cpv. 1 CO). In caso

di mancata liberazione, la moglie poteva chiedere garanzia dal marito (art. 175

cpv. 3 CO); poteva anche farsi autorizzare a pagare le proprie imposte

(maturate fino a fine del 2011) a spese del marito (art. 98 cpv. 1 CO e Wiegand in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 13 ad art. 175 CO) oppure

pagarle senza preventiva autorizzazione giudiziaria, come ha poi fatto, la sua

pretesa ad essere liberata trasformandosi allora in una pretesa risarcitoria

contro il marito di restituzione di quanto ella ha versato al creditore (DTF 79

II 152-3; Wiegand, op. cit. loc.

cit.). La convenzione di assunzione interna dei debiti fiscali non le dà invece

alcun credito pecuniario contro il marito, tranne nella situazione – non

realizzata nella fattispecie – dell’art. 98 cpv. 1 CO. Pone a carico del marito

solo l’obbligo (di fare) di liberare la moglie secondo uno dei due modi

prescritti dall’art. 175 cpv. 1 CO.

4.4

Nell’omologare

il punto 2.6 della convenzione la decisione di divorzio condanna CO 1 a

liberare la moglie delle imposte maturate fino a fine del 2011. Non è quindi

solo una decisione di accertamento come ritenuto dal Pretore. Non è tuttavia

una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla

prestazione di una garanzia, bensì a un obbligo di fare, la cui esecuzione non

è disciplinata dalla LEF (v. art. 335 cpv. 2 CPC e 38 cpv. 1 LEF) bensì dal CPC

(art. 335 cpv. 1 e 343 CPC). La decisione di divorzio non costituisce pertanto

un titolo di rigetto definitivo per la pretesa dedotta in esecuzione da RE 1.

Come visto (sopra consid. 4.3), tale pretesa ha carattere risarcitorio e non si

fonda direttamente sull’assunzione interna di debito, ma sul pagamento

effettuato dalla moglie. Non è oggetto del riconoscimento contenuto nel punto

2.6

della convenzione. Il marito non si è infatti impegnato a indennizzare la

moglie per le imposte ch’ella avrebbe potuto essere chiamata a pagare. La

decisione di divorzio non l’ha quindi condannato a una prestazione pecuniaria a

favore della moglie ch’egli non ha riconosciuto. Ciò esclude già di per sé di

poter considerare siffatta decisione come un titolo di rigetto definitivo per

la pretesa posta in esecuzione (sopra consid. 4.2; sentenze della CEF

14.2020.88

del 28 dicembre 2020 consid. 5.2, 14.2015.241 del 19 maggio 2016

consid. 8.2, 14.2015.234 del 6 aprile 2016 consid. 9.1 e 14.2015.242 del 6

aprile 2016 consid. 6.2). Nell’esito la decisione impugnata resiste alla

critica.

4.5

Vero

è che un titolo di rigetto può fondarsi su un insieme di documenti. L’importo da versare dev’essere tuttavia quantificato nella decisione o

almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF

14.2017.9

del 31 marzo 2017, consid. 6.1/a; Stae­-helin, op. cit., n. 41 ad

art. 80), nella misura in cui la sentenza stessa vi rinvii (cfr. DTF

139.

III 302 consid. 2.3.1 per i titoli di rigetto provvisorio). Nel caso

specifico la sentenza di divorzio non rinvia ai documenti fiscali prodotti dall’ex

moglie in prima sede, già per il semplice motivo ch’essi sono stati emessi, l’8

giugno 2020 (doc. E) e il 26 settembre 2019 (doc. F), dopo la sentenza di

divorzio (del 18 aprile 2013), così come sono posteriori alla stessa anche i

pagamenti effettuati da RE 1 nel 2019 e nel 2020 (doc. H).

4.5.1

È

invero ammesso che il rigetto dell’opposizione possa essere concesso in via

provvisoria anche se l’importo riconosciuto non è determinabile già al momento

della sottoscrizione del riconoscimento qualora l’escusso sia in grado di

calcolare anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio

impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà

della controparte, da cui dipende la sua quantificazione (ad esempio il suo

adeguamento a un indice), fermo restando che, in caso di contestazione, spetta

all’escutente dimostrare con una prova documentale incontestabile che tali

condizioni si sono verificate pri­ma dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza

della CEF 14.2020.23 del 31 luglio 2020, RtiD 2021 I 754 n. 38c, consid. 5.2).

Tuttavia, la semplice determinabilità dell’importo dovuto non pare sufficien­te

per quanto attiene al rigetto definitivo e ad ogni modo se l’incer­tezza

relativa all’importo del credito dipende da fatti successivi al giudizio sui

quali le parti non convergono, come nel caso in rassegna per l’origine dei

fondi versati al fisco, il rigetto può essere concesso solo sulla base di un

nuovo giudizio (Staehelin, op.

cit., n. 41 ad art. 80).

4.5.2

A

ben vedere, del resto, la questione della determinabilità dell’importo dovuto

non si pone nella fattispecie poiché CO 1 non ha riconosciuto di dover

rimborsare alla moglie le imposte da lui assunte ch’ella avrebbe

(ipoteticamente) pagato in seguito. Anche sotto questo profilo la sentenza

impugnata non presta il fianco alla critica.

5.

La reclamante afferma per la prima volta con il reclamo che la sentenza

di divorzio, unitamente ai documenti fiscali, costituisce ad ogni modo perlomeno

un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione, posto che

secondo la giurisprudenza un riconoscimento di debito può essere dedotto da più

documenti e l’escusso ha riconosciuto di farsi carico di una somma di denaro

facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti in precedenza e sot­tratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.

In

realtà, già si è rilevato che CO 1 non ha riconosciuto un obbligo di versare alla

moglie una somma determinata o determinabile, ma solo l’obbligo di liberarla

dalla sua parte delle imposte maturate fino alla fine del 2011. Gli argomenti

esposti nel considerando precedente giustificano pertanto anche di negare alla convenzione

di divorzio la qualità di titolo di rigetto provvisorio per la pretesa di risarcimento

posta in esecuzione. Come già evidenzia­to dal Pretore, ciò non priva la

reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(sopra consid. 2), semmai anche con un’azione di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti in procedura sommaria (art. 257 CPC) ove riesca a portare la

prova di avere pagato lei l’intera propria quota delle imposte del 2010.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'708.90,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).