14.2021.81
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Assunzione interna da parte del marito delle imposte a carico della moglie fino a una determinata data
4 novembre 2021Italiano14 min
2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano ha stabilito il riparto tra marito e moglie
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.81
Lugano
4 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.187 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 11 gennaio 2020 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 aprile 2013 il Pretore aggiunto del distretto di
Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da CO 1 e RE 1 e ha
omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, il cui
punto 2.6 dispone quanto segue:
“Eventuali imposte arretrate, maturate fino al
31.12.2011 sono assunte dal marito. Le parti chiederanno la separazione delle
partite fiscali con effetto al 01.01.2012”.
Fatti
B. Il 26 settembre
2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano ha stabilito il riparto tra marito e moglie
per l’imposta cantonale e federale diretta 2010. L’8 giugno 2020 l’Ufficio
esazioni e condoni ha confermato a RE 1 che “l’imposta
cantonale e l’imposta federale diretta 2010 (quota moglie) quantificate tramite
riparti fra marito e moglie intimati il 26 settembre 2019 sono state saldate”, precisando che la quota a carico della moglie corrisponde
a fr. 41'708.90 e che i pagamenti ricevuti ammontano a fr. 41'709.60.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 41'708.90 oltre agli
interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito il “rimborso delle imposte ordinarie 2010 anticipate da RE 1 – dispositivo
n.2.2.6 della sentenza di divorzio del 18.04.2013 del Pretore del Distretto di
Lugano”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 gennaio
2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 23 febbraio 2021, contestando in particolare che
la quota della moglie sia stata pagata da lei. Con replica spontanea dell’11
marzo 2021 e duplica spontanea del 25 marzo 2021 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
E. Statuendo con decisione del 25 maggio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 400.– a favore del convenuto.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza nel senso, in via principale, del rigetto definitivo
e in via subordinata del rigetto provvisorio
dell’opposizione, in
entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito
dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 26 maggio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il
pronunciato di reiezione dell’istanza, quindi, non priva l’escutente del
diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF;
DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2)
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di divorzio non
è un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa posta
in esecuzione siccome il convenuto non vi è stato condannato a rifondere gli
oneri fiscali anticipati dalla moglie, ma semplicemente le parti si sono
accordate in punto alla ripartizione degli stessi per il periodo precedente
alla disgiunzione delle partite fiscali. Il primo giudice ha quindi respinto l’istanza
ricordando all’istante la possibilità di adire il giudice di merito.
4.
Il
fatto che, sostiene RE 1 nel reclamo, la sentenza di di-vorzio non contenga
alcuna esplicita condanna del convenuto a versarle una somma di denaro determinata
non è decisivo, siccome secondo la giurisprudenza il debito può essere
determinato (o determinabile) anche solo in congiunzione con la motivazione o
mediante rinvio ad altri documenti. A tal proposito essa si avvale di aver
provveduto al pagamento di fr. 41'709.60 per la quota a suo carico,
di fr. 41'708.90, dell’imposta cantonale e federale diretta 2010 stabilita
dall’autorità fiscale con decisione del 26 settembre 2019, che è stata intimata
anche al convenuto. A mente sua tali documenti, insieme alla sentenza di
divorzio, in virtù della quale “eventuali imposte
arretrate, maturate fino al 31.12.2011 sono
assunte dal marito”,
costituiscono nel complesso un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. Decidendo diversamente, il giudice è incorso, a
suo giudizio, in un inammissibile formalismo eccessivo.
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una
decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui
contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se
è stata omologata dal giudice (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., n. 24 ad art. 80 LEF). Più in
generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del
divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(sentenza della CEF 14.2016.288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n.
45c, consid. 5.4/c).
4.2
Come
giustamente ricordato dal Pretore, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione
presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”),
e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero
accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”):
il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di
una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art.
80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18
ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 e
14.2013.40
del 3 giugno 2013, consid. 3).
4.3
Nel
caso in esame il punto 2.6 della convenzione di divorzio prevede che “eventuali
imposte arretrate, maturate fino al 31.12.2011 sono assunte dal marito”. Si
tratta di un’assunzione di debito interna giusta l’art. 175 CO. Egli poteva
quindi liberare la moglie sia tacitando il creditore (lo Stato), sia rendendosi
debitore in sua ve-ce col consenso del creditore (art. 175 cpv. 1 CO). In caso
di mancata liberazione, la moglie poteva chiedere garanzia dal marito (art. 175
cpv. 3 CO); poteva anche farsi autorizzare a pagare le proprie imposte
(maturate fino a fine del 2011) a spese del marito (art. 98 cpv. 1 CO e Wiegand in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 13 ad art. 175 CO) oppure
pagarle senza preventiva autorizzazione giudiziaria, come ha poi fatto, la sua
pretesa ad essere liberata trasformandosi allora in una pretesa risarcitoria
contro il marito di restituzione di quanto ella ha versato al creditore (DTF 79
II 152-3; Wiegand, op. cit. loc.
cit.). La convenzione di assunzione interna dei debiti fiscali non le dà invece
alcun credito pecuniario contro il marito, tranne nella situazione – non
realizzata nella fattispecie – dell’art. 98 cpv. 1 CO. Pone a carico del marito
solo l’obbligo (di fare) di liberare la moglie secondo uno dei due modi
prescritti dall’art. 175 cpv. 1 CO.
4.4
Nell’omologare
il punto 2.6 della convenzione la decisione di divorzio condanna CO 1 a
liberare la moglie delle imposte maturate fino a fine del 2011. Non è quindi
solo una decisione di accertamento come ritenuto dal Pretore. Non è tuttavia
una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
prestazione di una garanzia, bensì a un obbligo di fare, la cui esecuzione non
è disciplinata dalla LEF (v. art. 335 cpv. 2 CPC e 38 cpv. 1 LEF) bensì dal CPC
(art. 335 cpv. 1 e 343 CPC). La decisione di divorzio non costituisce pertanto
un titolo di rigetto definitivo per la pretesa dedotta in esecuzione da RE 1.
Come visto (sopra consid. 4.3), tale pretesa ha carattere risarcitorio e non si
fonda direttamente sull’assunzione interna di debito, ma sul pagamento
effettuato dalla moglie. Non è oggetto del riconoscimento contenuto nel punto
2.6
della convenzione. Il marito non si è infatti impegnato a indennizzare la
moglie per le imposte ch’ella avrebbe potuto essere chiamata a pagare. La
decisione di divorzio non l’ha quindi condannato a una prestazione pecuniaria a
favore della moglie ch’egli non ha riconosciuto. Ciò esclude già di per sé di
poter considerare siffatta decisione come un titolo di rigetto definitivo per
la pretesa posta in esecuzione (sopra consid. 4.2; sentenze della CEF
14.2020.88
del 28 dicembre 2020 consid. 5.2, 14.2015.241 del 19 maggio 2016
consid. 8.2, 14.2015.234 del 6 aprile 2016 consid. 9.1 e 14.2015.242 del 6
aprile 2016 consid. 6.2). Nell’esito la decisione impugnata resiste alla
critica.
4.5
Vero
è che un titolo di rigetto può fondarsi su un insieme di documenti. L’importo da versare dev’essere tuttavia quantificato nella decisione o
almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF
14.2017.9
del 31 marzo 2017, consid. 6.1/a; Stae-helin, op. cit., n. 41 ad
art. 80), nella misura in cui la sentenza stessa vi rinvii (cfr. DTF
139.
III 302 consid. 2.3.1 per i titoli di rigetto provvisorio). Nel caso
specifico la sentenza di divorzio non rinvia ai documenti fiscali prodotti dall’ex
moglie in prima sede, già per il semplice motivo ch’essi sono stati emessi, l’8
giugno 2020 (doc. E) e il 26 settembre 2019 (doc. F), dopo la sentenza di
divorzio (del 18 aprile 2013), così come sono posteriori alla stessa anche i
pagamenti effettuati da RE 1 nel 2019 e nel 2020 (doc. H).
4.5.1
È
invero ammesso che il rigetto dell’opposizione possa essere concesso in via
provvisoria anche se l’importo riconosciuto non è determinabile già al momento
della sottoscrizione del riconoscimento qualora l’escusso sia in grado di
calcolare anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio
impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà
della controparte, da cui dipende la sua quantificazione (ad esempio il suo
adeguamento a un indice), fermo restando che, in caso di contestazione, spetta
all’escutente dimostrare con una prova documentale incontestabile che tali
condizioni si sono verificate prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza
della CEF 14.2020.23 del 31 luglio 2020, RtiD 2021 I 754 n. 38c, consid. 5.2).
Tuttavia, la semplice determinabilità dell’importo dovuto non pare sufficiente
per quanto attiene al rigetto definitivo e ad ogni modo se l’incertezza
relativa all’importo del credito dipende da fatti successivi al giudizio sui
quali le parti non convergono, come nel caso in rassegna per l’origine dei
fondi versati al fisco, il rigetto può essere concesso solo sulla base di un
nuovo giudizio (Staehelin, op.
cit., n. 41 ad art. 80).
4.5.2
A
ben vedere, del resto, la questione della determinabilità dell’importo dovuto
non si pone nella fattispecie poiché CO 1 non ha riconosciuto di dover
rimborsare alla moglie le imposte da lui assunte ch’ella avrebbe
(ipoteticamente) pagato in seguito. Anche sotto questo profilo la sentenza
impugnata non presta il fianco alla critica.
5.
La reclamante afferma per la prima volta con il reclamo che la sentenza
di divorzio, unitamente ai documenti fiscali, costituisce ad ogni modo perlomeno
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, posto che
secondo la giurisprudenza un riconoscimento di debito può essere dedotto da più
documenti e l’escusso ha riconosciuto di farsi carico di una somma di denaro
facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.
In
realtà, già si è rilevato che CO 1 non ha riconosciuto un obbligo di versare alla
moglie una somma determinata o determinabile, ma solo l’obbligo di liberarla
dalla sua parte delle imposte maturate fino alla fine del 2011. Gli argomenti
esposti nel considerando precedente giustificano pertanto anche di negare alla convenzione
di divorzio la qualità di titolo di rigetto provvisorio per la pretesa di risarcimento
posta in esecuzione. Come già evidenziato dal Pretore, ciò non priva la
reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(sopra consid. 2), semmai anche con un’azione di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti in procedura sommaria (art. 257 CPC) ove riesca a portare la
prova di avere pagato lei l’intera propria quota delle imposte del 2010.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'708.90,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).