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Decisione

14.2021.83

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

30 novembre 2021Italiano7 min

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.83

Lugano

30 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.306 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 marzo

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 7 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 24 marzo 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 187.– oltre a interessi

e spese.

B. All’udienza

di discussione del 12 maggio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 7 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere

saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 l’8 giugno 2021, il termine d’impugna­­zione

è scaduto venerdì 18 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempesti­vo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto suf-ficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 15 giugno

2021.

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 292.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’i­­stante,

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – il reclamante ha esposto che con l’arrivo

della pandemia, ad inizio del 2020 la sua situazione finanziaria è rapidamente precipitata

e la sua liquidità si è azzerata in brevissimo tempo, tanto che ora la sua

famiglia e lui si sostengono grazie all’aiuto di amici e parenti e al lavoro

che uno dei suoi due figli si è procurato da un paio di mesi. Ha tuttavia

espresso l’intenzione di onorare tutti i debiti che al momento non è in grado

di pagare entro la fine di agosto grazie alla liquidazione di un investimento

pensionistico vincolato costituito in Italia usando una parte del capitale

derivante dall’ere­­dità del padre, deceduto nel 2015.

La

Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che al momento della

presentazione del reclamo erano pendenti nei confronti di RE 1 ventun

esecuzioni per oltre fr. 23'000.– complessivi, di cui otto chiuse con un

attestato di carenza di beni (per fr. 3'351.05 in totale) tra il 9

febbraio e il 1° giugno 2021. Ora, non si disconosce che le difficoltà

finanziarie sembrano avere come origine la pandemia – gli attestati di carenza

di beni, emessi nel 2021, si riferiscono a esecuzioni promosse nel secondo

semestre del 2020 –, ma secondo le stesse allegazioni del reclamante egli non

ha più alcuna attività lucrativa, è prossimo al pensionamento e può contare al momento solo sull’aiuto di

terzi. La sua unica ri­sorsa per pagare gli arretrati sarebbe la

liquidazione dell’investi­­mento pensionistico vincolato costituito in Italia,

in merito al quale egli non ha però fornito

alcun indizio oggettivo e concreto. Il pagamento di fr. 292.– non dimostra

alcunché al riguardo. Egli non ha neppure azzerato il debito entro agosto come

prospettato.

In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento, da lui non resa

verosimile. Il reclamo va pertanto respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).