14.2021.83
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
30 novembre 2021Italiano7 min
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
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Incarto n.
14.2021.83
Lugano
30 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.306 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 marzo
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 24 marzo 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 187.– oltre a interessi
e spese.
B. All’udienza
di discussione del 12 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 7 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 l’8 giugno 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 18 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto suf-ficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 15 giugno
2021.
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 292.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha esposto che con l’arrivo
della pandemia, ad inizio del 2020 la sua situazione finanziaria è rapidamente precipitata
e la sua liquidità si è azzerata in brevissimo tempo, tanto che ora la sua
famiglia e lui si sostengono grazie all’aiuto di amici e parenti e al lavoro
che uno dei suoi due figli si è procurato da un paio di mesi. Ha tuttavia
espresso l’intenzione di onorare tutti i debiti che al momento non è in grado
di pagare entro la fine di agosto grazie alla liquidazione di un investimento
pensionistico vincolato costituito in Italia usando una parte del capitale
derivante dall’eredità del padre, deceduto nel 2015.
La
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che al momento della
presentazione del reclamo erano pendenti nei confronti di RE 1 ventun
esecuzioni per oltre fr. 23'000.– complessivi, di cui otto chiuse con un
attestato di carenza di beni (per fr. 3'351.05 in totale) tra il 9
febbraio e il 1° giugno 2021. Ora, non si disconosce che le difficoltà
finanziarie sembrano avere come origine la pandemia – gli attestati di carenza
di beni, emessi nel 2021, si riferiscono a esecuzioni promosse nel secondo
semestre del 2020 –, ma secondo le stesse allegazioni del reclamante egli non
ha più alcuna attività lucrativa, è prossimo al pensionamento e può contare al momento solo sull’aiuto di
terzi. La sua unica risorsa per pagare gli arretrati sarebbe la
liquidazione dell’investimento pensionistico vincolato costituito in Italia,
in merito al quale egli non ha però fornito
alcun indizio oggettivo e concreto. Il pagamento di fr. 292.– non dimostra
alcunché al riguardo. Egli non ha neppure azzerato il debito entro agosto come
prospettato.
In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento, da lui non resa
verosimile. Il reclamo va pertanto respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).