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Decisione

14.2021.85

Rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione. Competenze della CEF. Reclamo irricevibile per carente motivazione

27 ottobre 2021Italiano5 min

ch’esso deve essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.85

Lugano

27 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 aprile

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 giugno 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 8'745.55 oltre

agli interessi del 7% dal 1° novembre 2020, indicando quale causa del credito

le “pigioni appartamento non pagate da marzo a ottobre 2020”;

che

avendo RE 1 interposto

opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile 2021 l’CO 1 ne ha

chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna;

che,

nel termine impartito, il 3 maggio 2021 il convenuto ha presentato le proprie

osservazioni scritte;

che

statuendo con decisione del 10 giugno 2021, il Pretore ha accolto (recte:

parzialmente accolto) l’istanza e rigettato l’opposi­­zione interposta dal

convenuto in via provvisoria limitatamente a fr. 4'088.55 e in via definitiva

per fr. 300.–, oltre agli interessi in entrambi i casi del 5% dal 1°

novembre 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle

parti in ragione di metà ciascuna (per RE 1 esse sono state assunte dallo

Stato) senz’assegnare alcun’indennità a

favore dell’istante;

che contro la sentenza appena

citata RE 1 è insorto al presidente del Tribunale d’appello con un reclamo del

14 giugno 2021 chiedendo delle non meglio precisate “verifiche” nonché di

“procedere in maniera celere a corretta giustizia”;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dap­­pello è

competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;

48 lett. e n. 1 LOG);

che

il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

ch’esso deve essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

– nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

Considerandi

consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il contratto di locazione

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione per le

pigioni e l’acconto spese accessorie maturati da marzo a ottobre 2020 e la

sentenza di sfratto un valido titolo di rigetto definitivo per le spese

processuali e l’indennità stabilite in tale decisione;

che

RE 1 non si confronta minimamente con la decisio­ne impugnata, ma si limita a

elencare una serie di “ipotesi di rea­to”,

di documenti, denunce e querele varie presentate davanti al Ministero pubblico

e ad altre autorità, auspicando che “si possa far luce ed eseguire verifiche”

presso il Tribunale d’appello;

che

quanto preteso da RE 1 nel suo reclamo sconclusionato e a tratti

incomprensibile non può essere vagliato dalla scrivente Camera, chiamata quale autorità giudiziaria superiore a statuire sui

reclami e appelli contro le decisioni delle Preture e delle Giudicature di pace

nelle cause proposte a norma della LEF (comprese le procedure di rigetto dell’opposizione

come quella in esame), escluse quelle di

disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza

del debito (art. 85a LEF);

che

tra le (limitate) competenze di

questa Camera non rientra segnatamente quella di verificare l’esistenza di

eventuali ipotesi di reato o altri aspetti di natura penale;

che

le richieste formulate da RE 1 sono di conseguenza inammissibili e il suo

reclamo, insufficientemente motivato, manifestamente irricevibile;

che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a

carico del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC);

che

tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è

al beneficio di prestazioni assistenziali) inducono a prescindere da ogni

prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che

la domanda formulata dal reclamante il 6 agosto 2021, volta all’esonero dal

pagamento delle spese giudiziarie in questa sede, diventa così senza oggetto;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi

fr. 4'388.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).