14.2021.85
Rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione. Competenze della CEF. Reclamo irricevibile per carente motivazione
27 ottobre 2021Italiano5 min
ch’esso deve essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
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Incarto n.
14.2021.85
Lugano
27 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 aprile
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 giugno 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'745.55 oltre
agli interessi del 7% dal 1° novembre 2020, indicando quale causa del credito
le “pigioni appartamento non pagate da marzo a ottobre 2020”;
che
avendo RE 1 interposto
opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile 2021 l’CO 1 ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna;
che,
nel termine impartito, il 3 maggio 2021 il convenuto ha presentato le proprie
osservazioni scritte;
che
statuendo con decisione del 10 giugno 2021, il Pretore ha accolto (recte:
parzialmente accolto) l’istanza e rigettato l’opposizione interposta dal
convenuto in via provvisoria limitatamente a fr. 4'088.55 e in via definitiva
per fr. 300.–, oltre agli interessi in entrambi i casi del 5% dal 1°
novembre 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna (per RE 1 esse sono state assunte dallo
Stato) senz’assegnare alcun’indennità a
favore dell’istante;
che contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorto al presidente del Tribunale d’appello con un reclamo del
14 giugno 2021 chiedendo delle non meglio precisate “verifiche” nonché di
“procedere in maniera celere a corretta giustizia”;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello è
competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;
48 lett. e n. 1 LOG);
che
il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
ch’esso deve essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015
Considerandi
consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il contratto di locazione
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le
pigioni e l’acconto spese accessorie maturati da marzo a ottobre 2020 e la
sentenza di sfratto un valido titolo di rigetto definitivo per le spese
processuali e l’indennità stabilite in tale decisione;
che
RE 1 non si confronta minimamente con la decisione impugnata, ma si limita a
elencare una serie di “ipotesi di reato”,
di documenti, denunce e querele varie presentate davanti al Ministero pubblico
e ad altre autorità, auspicando che “si possa far luce ed eseguire verifiche”
presso il Tribunale d’appello;
che
quanto preteso da RE 1 nel suo reclamo sconclusionato e a tratti
incomprensibile non può essere vagliato dalla scrivente Camera, chiamata quale autorità giudiziaria superiore a statuire sui
reclami e appelli contro le decisioni delle Preture e delle Giudicature di pace
nelle cause proposte a norma della LEF (comprese le procedure di rigetto dell’opposizione
come quella in esame), escluse quelle di
disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza
del debito (art. 85a LEF);
che
tra le (limitate) competenze di
questa Camera non rientra segnatamente quella di verificare l’esistenza di
eventuali ipotesi di reato o altri aspetti di natura penale;
che
le richieste formulate da RE 1 sono di conseguenza inammissibili e il suo
reclamo, insufficientemente motivato, manifestamente irricevibile;
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a
carico del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC);
che
tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è
al beneficio di prestazioni assistenziali) inducono a prescindere da ogni
prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che
la domanda formulata dal reclamante il 6 agosto 2021, volta all’esonero dal
pagamento delle spese giudiziarie in questa sede, diventa così senza oggetto;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi
fr. 4'388.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).