14.2021.86
Autofallimento. Stralcio della causa in seguito al ritiro della domanda. Irricevibilità del successivo reclamo contro il decreto di stralcio
28 giugno 2021Italiano3 min
il reclamo in esame è pertanto irricevibile, come pure la domanda di effetto
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.86
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.388 (autofallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2021 da
RE
1
giudicando sul reclamo 16 giugno 2021 presentato da RE 1
contro la decisione di stralcio emessa il 14 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
all’udienza del 14 giugno 2021, RE 1, udito le spiegazioni del Pretore aggiunto
sui presupposti per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento, ha
ritirato la domanda, motivo per cui il giudice ha stralciato la causa dal
ruolo, rinunciando a prelevare spese;
che
con il reclamo in esame RE 1 è insorto contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha “negato verbalmente il [suo] ottenimento al fallimento personale”;
chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo per quanto attiene al
pignoramento delle prestazioni della sua cassa pensione;
che
tuttavia il reclamante perde di vista che in realtà il Pretore aggiunto non ha
respinto la sua domanda di autofallimento, ma l’ha stralciata dal ruolo in
virtù dell’art. 241 CPC dopo che l’istante l’aveva ritirata in occasione dell’udienza
del 14 giugno 2021;
che
contro il decreto di stralcio per desistenza non è aperta la via del reclamo
(tranne sulla questione delle spese processuali), bensì soltanto quella della
revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 133 consid.
1.2-1.3);
che
Fatti
il reclamo in esame è pertanto irricevibile, come pure la domanda di effetto
sospensivo;
che
Considerandi
le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante
risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il
patrocinio di un avvocato;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).