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Decisione

14.2021.86

Autofallimento. Stralcio della causa in seguito al ritiro della domanda. Irricevibilità del successivo reclamo contro il decreto di stralcio

28 giugno 2021Italiano3 min

il reclamo in esame è pertanto irricevibile, come pure la domanda di effetto

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.86

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.388 (autofallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2021 da

RE

1

giudicando sul reclamo 16 giugno 2021 presentato da RE 1

contro la decisione di stralcio emessa il 14 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che

all’udienza del 14 giugno 2021, RE 1, udito le spiegazioni del Pretore aggiunto

sui presupposti per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento, ha

ritirato la domanda, motivo per cui il giudice ha stralciato la causa dal

ruolo, rinunciando a prelevare spese;

che

con il reclamo in esame RE 1 è insorto contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha “negato verbalmente il [suo] ottenimento al fallimento personale”;

chiedendo la concessione del­l’effetto sospensivo per quanto attiene al

pignoramento delle prestazioni della sua cassa pensione;

che

tuttavia il reclamante perde di vista che in realtà il Pretore aggiunto non ha

respinto la sua domanda di autofallimento, ma l’ha stralciata dal ruolo in

virtù dell’art. 241 CPC dopo che l’istante l’a­veva ritirata in occasione dell’udienza

del 14 giugno 2021;

che

contro il decreto di stralcio per desistenza non è aperta la via del reclamo

(tranne sulla questione delle spese processuali), ben­sì soltanto quella della

revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 133 consid.

1.2-1.3);

che

Fatti

il reclamo in esame è pertanto irricevibile, come pure la domanda di effetto

sospensivo;

che

Considerandi

le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante

risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il

patrocinio di un avvocato;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).