14.2021.87
Azione di contestazione della graduatoria nel fallimento. Domanda di revisione della sentenza d’appello per l’asserita scoperta di un mezzo di prova nuovo
8 febbraio 2022Italiano16 min
A. Il 7 luglio 2014, l’AO 1 (in seguito “AO 1”) ha commissionato alla PI 1 (in seguito
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.87
Lugano
8 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (graduatoria del
fallimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione
14 marzo 2019 dalla
CO 1
(patrocinata dalla PA 2, )
contro
PI 1,
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio)
e ora giudicandin merito alla sentenza emessa il
21 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 14.2019.175) sull’appello interposto
dalla IS 1 avverso la decisione pronunciata il 21 agosto 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 7 luglio 2014, l’AO 1 (in seguito “AO 1”) ha commissionato alla PI 1 (in seguito
“PI 1”) la fornitura e l’istallazione d’impianti elettrici e speciali nel
complesso residenziale __________ a __________, per una mercede di fr. 1'901'219.–.
Il fallimento della PI 1 è stato decretato il 1° dicembre 2016.
B. Il
21 dicembre 2016 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha informato l’CO 1 che la
fallita risultava creditrice nei suoi confronti di fr. 853'249.20. Il 13
gennaio 2017 l’CO 1 ha contestato tale pretesa facendo valere, dopo
detrazione di diversi costi, penalità e garanzie e compensazione con varie
pretese sue, un saldo a proprio favore di fr. 54'497.38. Il
22 febbraio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha avvisato l’CO 1 del deposito della
graduatoria e del fatto che il credito di fr. 504'147.92 da essa insinuato
era stato integralmente rigettato. Con sentenza del 21 agosto 2019 il Pretore
ha parzialmente accolto l’azione di contestazione della graduatoria promossa
dall’, ammettendo il suo credito nella terza classe limitatamente a fr. 34'029.23
dopo compensazione con la pretesa della PI 1, riconosciuta per fr. 470'118.69.
C. Agendo
sulla scorta di una cessione del diritto della massa fallimentare della PI 1 di
contestare la pretesa dell’CO 1, il 23 settembre 2019 la IS 1 è insorta a
questa Camera con un appello volto ad ottenere l’annullamento della decisione
pretorile e la conferma della graduatoria.
L’appello è stato respinto con sentenza del 21 febbraio 2020 (inc. 14.2019.175).
D. Il
Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile inoltrato dalla IS
1 contro la decisione cantonale con sentenza del 28 luglio 2020 (inc.
5A_298/2020).
E. Con
domanda di revisione del 18 giugno 2021, la IS 1 fa valere di essere venuta a
conoscenza di fatti rilevanti che afferma di non aver potuto allegare nella
precedente procedura e chiede di annullare e riformare la sentenza del 21
febbraio 2020 di questa Camera, nel senso di respingere integralmente l’azione
di contestazione della graduatoria presentata dall’CO 1 e di stralciare tale
società dall’elenco dei creditori della PI 1, protestate spese e ripetibili.
F. Con
decisione del 28 luglio 2021, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha decreto la chiusura del fallimento della PI 1.
G. Preso atto di tale chiusura, con ordinanza del 10 dicembre 2021, il
presidente della Camera ha assegnato alla IS 1 un termine di dieci giorni per
precisare se la domanda di revisione ha tuttora un interesse e, in
caso affermativo, perché lo specifichi, in particolare in merito al dividendo
eventualmente percepito dall’CO 1.
H. Entro
il termine impartito, con osservazioni del 23 dicembre 2021 la IS 1 ha
comunicato di mantenere la propria domanda, facendo valere che se, come
sostiene, il “credito” dell’CO 1 non è “altro se non un montaggio”,
essa dovrebbe versare alla massa fallimentare fr. 853'249.20, dando luogo
a un ulteriore dividendo del 10.34% in terza classe e quindi di fr. 168'517.–
in suo favore.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La IS 1 fonda la presente domanda di revisione su un fatto e mezzo
di prova a suo dire nuovi, di cui sarebbe venuta a conoscenza il 17 marzo 2021
in occasione della deposizione di PI 3 – amministratore unico dell’CO 1 e della
PI 4 – nell’azione creditoria promossa il 27 novembre 2019 dall’PI 2 contro la PI
4.
davanti al Pretore di Lugano, sezione 1 (inc. __________). Per l’istante la
dichiarazione fatta da PI 3 dimostrerebbe l’inesistenza (di parte) del credito
vantato dall’CO 1 nei confronti della fallita PINT1 1, fatto valere in
compensazione nella causa di contestazione della graduatoria e di cui il Pretore, ignaro, avrebbe tenuto conto per
accogliere l’azione parzialmente.
2.
Secondo
l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito
sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato
se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi
che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di
prova sorti dopo la decisione. La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser
presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329
cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, visto che il motivo di revisione è stato scoperto il 17 marzo 2021
(ossia il giorno della deposizione di PI 3),
la domanda presentata il 18 giugno 2021 brevi manu dalla IS 1 alla
cancelleria del Tribunale d’appello è dunque tempestiva, il termine di 90
giorni previsto dall’art. 329 cpv. 1 CPC essendo sospeso dalle ferie
giudiziarie (art. 145 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_421/2014
del 10 marzo 2015, consid. 3.3 in fine).
3.
La
revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di cor-reggere per
determinati motivi una “decisione
passata in giudicato”, ovvero che non è più
impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in
prima o in seconda istanza (Herzog
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di sottoporre
a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione che ha
acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata con altri
mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della sentenza o
una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la revisione
dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente
(DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Trezzini
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n.
1.
ad art. 328 CPC; Herzog,
op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n.
8-9 ad art. 328 CPC).
3.1
La
regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo
oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul
diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale
ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o
fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582
consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.
59.
CPC). È quindi irricevibile la
domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al
decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono
l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF
14.2011.64
del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono
(sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c),
oppure che respingono l’istanza di fallimento
(sentenza della CEF 14.2018.35 dell’8 giugno 2018 consid. 2.3).
3.2
Per
quanto concerne la procedura prevista dall’art. 250 LEF – di carattere esecutivo con
effetti riflessi sul diritto materiale (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 62 ad § 46; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1989) – la revisione di una sentenza resa in materia di contestazione della
graduatoria a seguito di fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova sorti dopo il
passaggio in giudicato della stessa è possibile, secondo la dottrina, unicamente fintanto che non è
avvenuta la ripartizione (Vock/Meister-Müller, SchKG- Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II.16 ad § 28; Sprecher in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 64 ad art. 250 LEF; Schwander
in: Brunner/Gasser/Schwander (cura-tori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol.
I, 2a ed. 2016, n. 19 ad art. 328 CPC; Hierholzer in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 81 ad art. 250 LEF; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 38 ad
art. 250 LEF, che al n. 40 ammette però la possibilità della rettifica dello
stato di riparto in seguito alla revocazione della costituzione di un pegno in
un’azione revocatoria anche dopo la chiusura del fallimento).
3.2.1
Gli
autori giustificano tale limitazione con la natura dell’azione di contestazione
della graduatoria senza maggiori spiegazioni, mentre non è di rilievo il rinvio
di Hierholzer alla
sentenza del Tribunale federale 7B.38/2003 del 26
agosto 2003 consid. 5.1 (pubblicata nella DTF 129 III 572), in cui viene solo
ricordato che si può tenere conto di fatti nuovi nello stato di ripartizione
senza un nuovo deposito della graduatoria. Carl Jaeger (Commentaire de la LP, ed. francese di
Petitmermet e Bovay, vol. I, 1920, n. 5 ad art. 250 LEF) spiega l’esclusione della revisione
della graduatoria dopo la chiusura del fallimento con un parallelo con l’impossibilità
di modificare la sentenza di divorzio dopo un nuovo matrimonio per motivi di
ordine pubblico e di salvaguardia degli interessi di terzi, il cui statuto di
diritto della famiglia si fonda direttamente o indirettamente su tale sentenza
(DTF 28 II 173 consid. 1). Tale motivazione appare tuttora attuale, perché come
tutti i mezzi di diritto la revisione è ricevibile solo se l’istante dispone di
un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), ciò che il
giudice verifica d’ufficio (art. 60 CPC), ovvero se il vantaggio di diritto
materiale perseguito dall’istante può ancora essere ottenuto con l’emanazione
di un nuovo giudizio (cfr. DTF 121 IV 317 consid. 1/a; ATF 114 II 190
consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4F_2/2019 del 28 febbraio 20219 consid. 1.3). L’interesse fa
difetto se per motivi giuridici o fattuali la revisione della decisione
non permetterebbe di modificare la situazione giuridica nel senso auspicato
dall’istante. Così la morte di un coniuge si oppone alla revisione della
decisione di divorzio, anche per una questione di sicurezza del diritto (DTF
93.
II 155 consid. 5), e così ne va anche in caso di nuovo matrimonio (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,
n. 84 ad art. 328 CPC).
3.2.2
La
chiusura del fallimento pone fine alla massa passiva, ossia alla comunione dei
creditori. Potrebbe essere assimilato metaforicamente al decesso di una parte –
perlomeno nei casi in cui un creditore contesta la propria collocazione (cfr. art.
250.
cpv. 1 LEF), siccome la convenuta è allora la massa – che come nel divorzio
osta alla revisione delle decisioni relative alla graduatoria. In realtà,
anche la cancellazione della persona giuridica fallita dopo la chiusura del
fallimento non impedisce la ripartizione del ricavo della realizzazione degli
attivi scoperti dopo la chiusura del falli-mento “senz’altra formalità” (art.
269.
cpv. 1 LEF). Non sono quindi tanto motivi giuridici a ostare alla revisione
delle decisioni relative alla graduatoria quanto motivi pratici. In caso di
accoglimento della domanda di revisione dopo la chiusura del fallimento, l’ufficio
dei fallimenti dovrebbe infatti chiedere a ciascuno dei creditori facenti parte
della classe dell’istante la restituzione della propria quota parte del
dividendo (supplementare) da versare all’istante, se necessario anche in via
esecutiva. D’altronde, siccome i creditori hanno ricevuto il proprio dividendo
per ipotesi in buona fede, la restituzione in questione risulterebbe minacciare
anche la sicurezza del diritto. Nell’ipotesi dell’art. 250 cpv. 1 LEF, l’opinione
della dottrina va pertanto seguita, tranne nei casi eccezionali in cui agli
altri creditori o ad alcuni di loro dovesse poter essere imputato il motivo di
revisione.
3.2.3
Quando
la contestazione – e quindi la revisione – dovesse per contro opporre solo due
creditori (cfr. art. 250 cpv. 2 LEF), in linea di massima nulla osta a una
revisione anche dopo la chiusura del fallimento, ossia dopo la ripartizione (in
tal senso: Jaeger, op. cit.,
edizione del 1915, n. 5 ad art. 250), neppure motivi di ordine pratico, le
parti essendo solo due.
3.3
Il
caso in esame è ibrido. L’azione di contestazione
della graduatoria dell’CO 1 (sopra ad B) è infatti diretta contro la massa per
ottenere la modifica della decisione sulla sua propria insinuazione (art. 250
cpv. 1 LEF), ma il diritto della massa di difendersi è poi stato ceduto alla IS
1.
giusta l’art. 260 LEF (sopra ad C). La controversia riguarda così solo due
creditori (IS 1 e CO 1), sicché la revisione della decisione di questa Camera
del 2020 pare sotto questo profilo ammissibile, la chiusura del fallimento non
avendo d’altronde alcun effetto sulla legittimazione attiva dei creditori
cessionari secondo l’art. 260 LEF (DTF 146 III 442 segg. consid. 2).
3.4
Dalle
osservazioni 23 dicembre 2021 dell’istante (sopra ad H) si evince tuttavia che
all’CO 1 non è stato versato alcun dividendo. La IS 1 non ha quindi alcun
interesse degno di protezione a ottenere la revisione della decisione del 2020,
giacché non ne trarrebbe alcun vantaggio concreto.
3.5
Nelle
sue osservazioni del 23 dicembre 2021, l’istante sostiene invero che se il
credito insinuato dall’CO 1 venisse integralmente escluso dalla graduatoria siccome
inesistente (e non solo compensato con il credito della fallita nei suoi
confronti), la massa potrebbe incassare la pretesa di fr. 853'249.20 che
vanta contro l’CO 1, dando luogo a un dividendo del 10.34% a favore dei
creditori di terza classe, pari a fr. 168'517.– per l’istante.
3.5.1
L’istante
non produce alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni. D’altronde, il fatto
(o meglio mezzo di prova) a suo dire nuovo verte su un importo di soli fr. 270'000.–
(sotto, consid. 4), insufficiente secondo i suoi calcoli a coprire neppure i
creditori della prima classe (a mente sua scoperti per fr. 404'504.–,
scritto 23 dicembre 2021 ad n. 7). Essa non ha dunque dimostrato il
proprio interesse, onde l’inammissibilità della domanda di revisione.
3.5.2
Volendo anche ipotizzare che il mezzo di prova
nuovo invocato dall’istante possa rimettere in discussione l’intero
credito vantato dall’CO 1, non si potrebbe
disconoscere che il ragionamento dell’istante è quello già tenuto nella
procedura del 2020 e seguito da questa Camera per ammettere l’interesse della IS
1, allora quantificato in fr. 47'000.– circa, di proporre l’appello del 23
settembre 2019 (v. consid. 1.1.2 della
decisione del 21 febbraio 2020). La situazione odierna è tuttavia
fondamentalmente diversa. In seguito alla chiusura del fallimento, è in effetti
escluso che l’ufficio dei fallimenti possa procedere all’incasso del preteso
credito della massa verso l’CO 1. Anche una realizzazione in virtù dell’art.
269.
LEF è impossibile, giacché l’affermata pretesa contro l’CO 1 non è stata
scoperta dopo il fallimento. Priva di un interesse concreto degno di
protezione, la domanda di revisione si rivela in fin dei conti inammissibile.
4.
Per
abbondanza la domanda appare del resto anche infondata nel merito. La IS 1
travisa infatti i fatti.
4.1
Nella
causa di contestazione della graduatoria, l’CO 1 ha fatto valere contro la
fallita PI 1 un credito di fr. 504'147.92 e ha sostenuto che il credito di
quest’ultima nei suoi confronti fosse da ridurre a fr. 470'118.69 in
particolare in seguito a una dichiarazione della PI 1 a favore della banca __________,
con cui si era impegnata irrevocabilmente a richiedere all’CO 1 il pagamento
del proprio onorario di fr. 270'000.– relativo alla progettazione
unicamente in seguito all’apporto di ulteriori mezzi propri o di garanzie suppletorie da parte dei committenti, ossia dell’PI
2.
(doc. C accluso alla domanda di revisione), deducendone una rinuncia
della PINT1 1 al suo credito di fr. 270'000.– nei suoi confronti
(petizione 14 marzo 2019 dell’CO 1, doc. B ad n. 25 e 27).
4.2
Contrariamente
a quanto la IS 1 afferma nella domanda di revisione (ad n. 13-14), nella causa
di contestazione della graduatoria l’CO 1 non ha quindi fatto valere nei
confronti della fallita una pretesa di fr. 270'000.– né ha sostenuto di
averla “incassata tramite
compensazione” (un ossimoro), bensì ha invocato una
rinuncia della fallita a una propria pretesa di fr. 270'000.– nei suoi (dell’CO 1) confronti. La dichiarazione dell’amministratore
unico di quest’ultima (PI 3) in occasione della sua deposizione del 17
marzo 2021 nella causa opponente l’PI 2 alla PI 4 (inc. OR.2019. 241, doc. J)
non costituisce pertanto un mezzo di prova nuovo suscettibile di costituire un
motivo di revisione, perché costui si è limitato a ribadire che la fallita PINT1
1.
ha rinunciato a fr. 270'000.– finché l’PI 2 non avesse versato tale somma (implicitamente alla banca __________),
ripetendo che ciò non è avvenuto, che neppure lui li ha incassati dalla PINT1 1
e che l’accordo non è così mai stato fatto, sicché “non
c’è pretesa possibile”. Con questa dichiarazione, PI 3
non ha manifestamente affermato che la rinuncia della PI 1 non è avvenuta –
anzi ha detto il contrario – ma ha solo negato che l’PI 2 potesse dedurne a suo
favore un credito (v. in tal senso la duplica della PI 4, doc. G pag. 4 ad 3).
Oltre che inammissibile, la domanda di revisione risulta anche infondata nel
merito.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, la domanda di revisione non essendo stata notificata alla
controparte per osservazioni.
6.
Circa i rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 168'517.– secondo le allegazioni
dell’istante nello scritto del 23 dicembre 2021, raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).