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Decisione

14.2021.88

Fallimento. Presupposti per l’annullamento del fallimento. Tempo utile

29 luglio 2021Italiano5 min

con decisione del 26 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.88

Lugano

29 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.1553 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 27 marzo 2021 dalla

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 26 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 27 marzo 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 51'360.– oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 26 maggio 2021 è comparsa la sola istante, confermando la

sua domanda.

C. Statuendo

con decisione del 26 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso (art. 17 LEF)” del 7

giugno 2021 per ottenere la revoca del fallimento. Il 17

giugno, essa ha confermato che la decisione impugnata era la decisione di

fallimento e ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, il quale le è

stato negato con ordinanza presidenziale del 21 giugno 2021. Il successivo 22

luglio la reclamante ha inoltrato ricorso in materia civile al Tribunale

federale contro tale ordinanza. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 maggio 2021, il termine

d’impugna­zione è scaduto domenica 6 giugno, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 7 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro posta­le), il reclamo è

dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame, la stessa reclamante ammette di non aver fatto fronte al debito

verso l’istante e non dimostra che l’importo dovuto sia stato depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore né che il

creditore abbia ritirato la domanda di fallimento. Non è quindi adempiuto

nessuno dei motivi, come detto esaustivi, cui la legge subordina l’annullamento

del fallimen­to. In queste circostanze, diventa inutile esaminare se è realizzato

l’altro presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la verosimile

solvibilità del debitore.

2.2

Per

quanto attiene alla “concreta

aspettativa/garanzia di entrata per Eur 1.2 mio.”, va

ricordato che entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere

realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.

3.2). Nella fattispecie, le aspettative della reclamante erano quindi prive di

rilevanza, siccome il reclamo è stato presentato l’ultimo giorno utile (sopra

consid. 1). Che la soluzione proposta potesse essere nell’interesse dei

creditori è possibile, ma non costituisce una circostanza che secondo la legge

autorizza la sospensione o l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto

respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

a:

– II Corte di diritto civile

del Tribunale federale, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_601/2021);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).