14.2021.88
Fallimento. Presupposti per l’annullamento del fallimento. Tempo utile
29 luglio 2021Italiano5 min
con decisione del 26 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
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Incarto n.
14.2021.88
Lugano
29 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.1553 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 27 marzo 2021 dalla
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 26 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 27 marzo 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 51'360.– oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 26 maggio 2021 è comparsa la sola istante, confermando la
sua domanda.
C. Statuendo
con decisione del 26 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso (art. 17 LEF)” del 7
giugno 2021 per ottenere la revoca del fallimento. Il 17
giugno, essa ha confermato che la decisione impugnata era la decisione di
fallimento e ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, il quale le è
stato negato con ordinanza presidenziale del 21 giugno 2021. Il successivo 22
luglio la reclamante ha inoltrato ricorso in materia civile al Tribunale
federale contro tale ordinanza. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 maggio 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 6 giugno, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 7 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame, la stessa reclamante ammette di non aver fatto fronte al debito
verso l’istante e non dimostra che l’importo dovuto sia stato depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore né che il
creditore abbia ritirato la domanda di fallimento. Non è quindi adempiuto
nessuno dei motivi, come detto esaustivi, cui la legge subordina l’annullamento
del fallimento. In queste circostanze, diventa inutile esaminare se è realizzato
l’altro presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la verosimile
solvibilità del debitore.
2.2
Per
quanto attiene alla “concreta
aspettativa/garanzia di entrata per Eur 1.2 mio.”, va
ricordato che entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere
realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.
3.2). Nella fattispecie, le aspettative della reclamante erano quindi prive di
rilevanza, siccome il reclamo è stato presentato l’ultimo giorno utile (sopra
consid. 1). Che la soluzione proposta potesse essere nell’interesse dei
creditori è possibile, ma non costituisce una circostanza che secondo la legge
autorizza la sospensione o l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto
respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
a:
– II Corte di diritto civile
del Tribunale federale, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_601/2021);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).