14.2021.9
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’accusa per una multa della circolazione. Opposizione tardiva. Competenza
9 giugno 2021Italiano8 min
Camera con un reclamo del 25 gennaio 2021 per ottenerne la reiezione (recte: l’annullamento) e
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.9
Lugano
9 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio
2020 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 gennaio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano
Est;
ritenuto in fatto e considerando
in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–,
indicando quale causa del credito il “Decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10
febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che
Fatti
il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 agosto
2020 e un atto complementare del giorno successivo, le parti riconfermandosi
poi nelle rispettive conclusioni con replica del 16 settembre e duplica del 16
ottobre 2020;
che statuendo con decisione del 13 gennaio 2021, il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 25 gennaio 2021 per ottenerne la reiezione (recte: l’annullamento) e
nel contempo con un’ “istanza” con cui chiede di annullare il precetto
esecutivo, di mettere le spese a carico dell’istante e di fare ordine
all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di emanare una decisione
sulle sue opposizioni del 28 maggio 2019 e del 27 agosto 2020;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
siccome la sentenza impugnata è stata notificata a RE 1 al più presto il 14
gennaio 2021, il reclamo, presentato lunedì 25 gennaio (data del timbro
postale), risulta tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamante ripete di avere ricevuto solo il 25 agosto 2020 il decreto
d’accusa n. __________ del 14 novembre 2018 invocato dal-l’istante quale
titolo di rigetto dell’opposizione quando ha ritirato l’invito del Giudice di
pace a presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, cui era
accluso il decreto in questione;
ch’egli
allega di avere presentato all’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione opposizione al decreto d’accusa il 28 maggio 2019 e il 27 agosto
2020, e che l’Ufficio non ha ancora emesso una decisione in merito, sicché a
suo parere il decreto non è ancora passato in giudicato e non vale titolo di
rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF;
che
in realtà RE 1 ha avuto conoscenza dell’esistenza del decreto d’accusa già il
25 aprile 2019 al momento in cui ha interposto opposizione al precetto
esecutivo, che alla voce “Titolo
di credito con data” indicava chiaramente il “Decreto d’accusa DA_ __________ del
14.11.2018”;
che
secondo la giurisprudenza la decorrenza di un termine non
può essere differita a piacimento;
che
il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai
Considerandi
destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li
riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente
(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,
con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenze della CEF 14.2019.236 dell’11
maggio 2020 consid. 5.4 e 14.2019.151. dell’11 dicembre 2019 consid. 6.3/c);
che
nel caso in esame il reclamante avrebbe quindi dovuto informarsi in merito al
decreto d’accusa subito dopo aver ricevuto il precetto esecutivo e contestarlo
tempestivamente;
ch’egli
afferma sì di aver interposto opposizione al decreto con scritto del 28 maggio
2019.
(doc. 4 accluso all’“istanza” del 25 gennaio 2021, già prodotto in prima sede con le osservazioni
supplementari del 28 agosto 2020);
che
lo scritto in questione, presentato in reazione all’invito, rivoltogli il 16
maggio 2019 dall’Ufficio esazione e condoni, a ritirare l’opposizione al
precetto esecutivo per evitare le spese di una procedura di rigetto
dell’opposizione, risulta manifestamente tardivo nella misura in cui è stato
(apparentemente) inviato più di un mese dopo la ricezione del precetto
esecutivo, ricordato che il termine di opposizione al decreto d’accusa è di dieci
giorni (art. 354 CPP indicato nei rimedi giuridici in fondo al decreto);
che
d’altronde nello scritto in questione RE 1 non contesta di avere ricevuto il
decreto d’accusa indicato nel precetto esecutivo (così come altri decreti
menzionati in altri precetti esecutivi) bensì chiede di comunicargli i motivi
per i quali sono stati emessi e di poter esaminare i documenti che attestano
l’infrazione imputatagli così come la sua colpa diretta;
che
l’opposizione interposta il 27 agosto 2020 (doc. 6 accluso
all’“istanza” del 25 gennaio 2021) è all’evidenza ancora più intempestiva;
che
nelle circostanze descritte l’accertamento del Giudice di
pace secondo cui il decreto d’accusa è passato in giudicato non presta il
fianco alla critica;
che
contrariamente a quanto pensa il reclamante, un decreto d’accusa giusta gli
art. 352 seg. CPP è parificato per legge a una sentenza passata in giudicato –
ossia a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF – ove
l’imputato non abbia presentato una valida (e in particolare tempestiva)
opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP menzionato in fondo al decreto d’accusa in
discussione);
che
in assenza di una valida opposizione al decreto d’accusa, esso è assimilato a
una decisione esecutiva senza che il tribunale penale di primo grado debba
pronunciarsi (art. 355 seg. CPP a contrario);
che
le censure di RE 1 in merito alla procedura di emanazione del decreto d’accusa,
e segnatamente alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito e
all’assenza di prove dell’infrazione per la quale è stato condannato, sono
contestazioni ch’egli avrebbe dovuto far valere con un’opposizione tempestiva
contro il decreto d’accusa;
che
né il giudice del rigetto né l’autorità giudiziaria superiore sono abilitati a
statuire su tali censure, la loro competenza esaurendosi nell’esame delle
eccezioni stabilite all’art. 81 LEF sorte dopo l’emanazione della
decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 1 LEF);
che
il reclamo va pertanto respinto;
che
l’“istanza” risulta invece inammissibile, la scrivente Camera non avendo
competenze quale autorità di primo grado;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. L’“istanza” è inammissibile.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).