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Decisione

14.2021.9

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’accusa per una multa della circolazione. Opposizione tardiva. Competenza

9 giugno 2021Italiano8 min

Camera con un reclamo del 25 gennaio 2021 per ottenerne la reiezione (recte: l’annullamento) e

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.9

Lugano

9 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio

2020 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 gennaio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano

Est;

ritenuto in fatto e considerando

in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–,

indicando quale causa del credito il “Decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10

febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che

Fatti

il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 agosto

2020 e un atto complementare del giorno successivo, le parti riconfermandosi

poi nelle rispettive conclusioni con replica del 16 settembre e duplica del 16

ottobre 2020;

che statuendo con decisione del 13 gennaio 2021, il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 25 gennaio 2021 per ottenerne la reiezione (recte: l’annullamento) e

nel contempo con un’ “istanza” con cui chiede di annullare il precetto

esecutivo, di mettere le spese a carico dell’istante e di fare ordine

all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di emanare una decisione

sulle sue opposizioni del 28 maggio 2019 e del 27 agosto 2020;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

siccome la sentenza impugnata è stata notificata a RE 1 al più presto il 14

gennaio 2021, il reclamo, presentato lunedì 25 gennaio (data del timbro

postale), risulta tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamante ripete di avere ricevuto solo il 25 agosto 2020 il decreto

d’accusa n. __________ del 14 novembre 2018 invocato dal­-l’istante quale

titolo di rigetto dell’opposizione quando ha ritirato l’invito del Giudice di

pace a presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, cui era

accluso il decreto in questione;

ch’egli

allega di avere presentato all’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione opposizione al decreto d’accusa il 28 maggio 2019 e il 27 agosto

2020, e che l’Ufficio non ha ancora emesso una decisione in merito, sicché a

suo parere il decreto non è ancora passato in giudicato e non vale titolo di

rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF;

che

in realtà RE 1 ha avuto conoscenza dell’esisten­za del decreto d’accusa già il

25 aprile 2019 al momento in cui ha interposto opposizione al precetto

esecutivo, che alla voce “Titolo

di credito con data” indicava chiaramente il “Decreto d’accusa DA_ __________ del

14.11.2018”;

che

secondo la giurisprudenza la decorrenza di un termine non

può essere differita a piacimento;

che

il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai

Considerandi

destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li

riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente

(sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3,

con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenze della CEF 14.2019.236 dell’11

maggio 2020 consid. 5.4 e 14.2019.151. dell’11 dicembre 2019 consid. 6.3/c);

che

nel caso in esame il reclamante avrebbe quindi dovuto informarsi in merito al

decreto d’accusa subito dopo aver ricevuto il precetto esecutivo e contestarlo

tempestivamente;

ch’egli

afferma sì di aver interposto opposizione al decreto con scritto del 28 maggio

2019.

(doc. 4 accluso all’“istanza” del 25 gennaio 2021, già prodotto in prima sede con le osservazioni

supplementari del 28 agosto 2020);

che

lo scritto in questione, presentato in reazione all’invito, rivoltogli il 16

maggio 2019 dall’Ufficio esazione e condoni, a ritirare l’opposizione al

precetto esecutivo per evitare le spese di una procedura di rigetto

dell’opposizione, risulta manifestamente tardivo nella misura in cui è stato

(apparentemente) inviato più di un mese dopo la ricezione del precetto

esecutivo, ricordato che il termine di opposizione al decreto d’accusa è di dieci

giorni (art. 354 CPP indicato nei rimedi giuridici in fondo al decreto);

che

d’altronde nello scritto in questione RE 1 non contesta di avere ricevuto il

decreto d’accusa indicato nel precetto esecutivo (così come altri decreti

menzionati in altri precetti esecutivi) bensì chiede di comunicargli i motivi

per i quali sono stati emessi e di poter esaminare i documenti che attestano

l’infrazione imputatagli così come la sua colpa diretta;

che

l’opposizione interposta il 27 agosto 2020 (doc. 6 accluso

al­l’“istanza” del 25 gennaio 2021) è all’evidenza ancora più intempestiva;

che

nelle circostanze descritte l’accertamento del Giudice di

pace secondo cui il decreto d’accusa è passato in giudicato non presta il

fianco alla critica;

che

contrariamente a quanto pensa il reclamante, un decreto d’accusa giusta gli

art. 352 seg. CPP è parificato per legge a una sentenza passata in giudicato –

ossia a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF – ove

l’imputato non abbia presentato una valida (e in particolare tempestiva)

opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP menzionato in fondo al decreto d’accusa in

discussione);

che

in assenza di una valida opposizione al decreto d’accusa, esso è assimilato a

una decisione esecutiva senza che il tribunale penale di primo grado debba

pronunciarsi (art. 355 seg. CPP a contrario);

che

le censure di RE 1 in merito alla procedura di emanazione del decreto d’accusa,

e segnatamente alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito e

all’assenza di prove dell’infrazione per la quale è stato condannato, sono

contestazioni ch’egli avrebbe dovuto far valere con un’opposizione tempestiva

contro il decreto d’accusa;

che

né il giudice del rigetto né l’autorità giudiziaria superiore sono abilitati a

statuire su tali censure, la loro competenza esaurendosi nell’esame delle

eccezioni stabilite all’art. 81 LEF sorte dopo l’e­manazione della

decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 1 LEF);

che

il reclamo va pertanto respinto;

che

l’“istanza” risulta invece inammissibile, la scrivente Camera non avendo

competenze quale autorità di primo grado;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. L’“istanza” è inammissibile.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).