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Decisione

14.2021.91

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Onere d’allegazione. Affidavit rilasciato dal patrocinatore statunitense della sequestrante

30 dicembre 2021Italiano24 min

– unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e quota di comproprietà di 2.80⁄76 della PPP n. __________ del

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.91

Lugano

30 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.3537 (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 5 agosto 2020 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 2 luglio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 21 giugno 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione contumaciale del 21 febbraio 2020 (default final judgment), il Tribunale di Miami (Circuit Court of the Eleventh Judicial

Circuit in and for Miami-Dade Country, Florida) ha segnatamente

condannato CO 1 a pagare all’istante $ 7'292'371.– più interessi

(dispositivo n. 2/b). Con giudizio emendato del 14 luglio 2020 (amended default final judgment), lo stesso tribunale ha modificato e sostituito la decisione

precedente, precisando nel dispositivo n. 2/b che la somma andava versata alla RE

1 (in seguito: “RE 1”). Il dispositivo è poi stato annul-lato sempre dallo

stesso tribunale con decisione del 20 novembre 2020 (“omnibus order on motions to vacate default final judgment”, il cui dispositivo n. 3 recita: “the judgment for

damages in the amount of $

7'292'371.00, plus interest, in favor of Plaintiff RE 1 in the Court’s Amended

Default Final Judgment (July 14, 2020) is hereby VACATED and shall be of no

further force or effect”). Contro que­st’ultima

sentenza, il 17 novembre 2020 CO 1 ha depositato una richiesta di sospensione (“Motion for Stay”), respinta

con decisione del 3 dicembre 2020, e il 14 dicembre 2020

un appello presso la Third

District Court of Appeal dello Stato della Florida.

Fatti

B. In

precedenza, con istanza del 22 luglio 2020 diretta contro CO 1 la RE 1 aveva

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

sequestro dei seguenti beni fino a concorrenza di fr. 6'804'515.78

(corrispondenti a $ 7'292'371.–) oltre agli interessi del 6.66% dal 21 febbraio

2020:

– unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e quota di comproprietà di 2.80⁄76 della PPP n. __________ del

fondo n. __________ RFD __________;

– particella n. __________ RFD __________;

– Audi __________ (TI __________), Mercedes AMG __________ (TI __________),

Fiat __________ presso l’abitazione di __________, __________;

– relazioni bancarie n. __________ presso la banca __________ di __________,

n. __________ presso la Banca __________ di __________ e n. __________ presso

la Banca __________ di __________, così come pure per ciascuna di esse “tutti gli averi, somme, titoli, crediti,

cartelle ipotecarie, valori e beni di ogni genere, che si trovano su conti,

depositi, relazioni bancarie oppure cassette di sicurezza, intestati a CO 1 o

dei quali egli è avente diritto economico presso il medesimo istituto bancario

o intestati a terzi di cui la banca è a conoscenza trattarsi di beni di

proprietà del debitore e qui convenuto”;

– tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio

opere d’arte, gioielli, suppellettili, e qualsiasi altro bene mobile

pignorabile, alcuno escluso, di spettanza di CO 1 presenti presso l’abitazione

di __________, rispettivamente presso l’Ufficio esecuzioni di Lugano;

– tutte le azioni e/o certificati azionari delle società __________ di

spettanza di CO 1 presso l’abitazione di __________.

Quale

titolo del credito la RE 1 aveva indicato la “sentenza

del 14 luglio 2020 del Tribunale di Miami, case no. __________” e

quale causa di sequestro la medesima decisione quale titolo definitivo di

rigetto dell’opposizione nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 22 luglio 2020 (SO.2020.3068),

eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il giorno successivo (verbale n. __________),

con istanza 5 agosto 2020 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di

sequestro al medesimo giudice e l’ha motivata in una memoria del 23 settembre

2020, chiedendo anche in via subordinata, nel caso di mantenimento del

sequestro, una garanzia giusta l’art. 273 LEF non inferiore a fr. 75'000.–.

Con scritto del 23 novembre 2020 CO 1 ha postulato l’assunzione agli atti della

sentenza del 20 novembre 2020 (“Omnibus

Order on Motions to Vacate Default final

Judgment”), richiesta

che il Pretore ha accolto il 25 novembre. Nelle sue osservazioni del 30

novembre 2020, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione e in

quelle del 7 dicembre per la reiezione della richiesta di garanzia. Con replica

dell’8 gennaio 2021 e duplica dell’11 febbraio 2021 le parti hanno confermato

le loro contrastanti posizioni.

D. Statuendo

con un’unica decisione del 21 giugno 2021 vertente anche sulle opposizioni a

due altri sequestri decretati nei confronti dell’opponente, il Pretore ha accolto

l’opposizione e annullato il sequestro qui in esame, ponendo a carico della RE

1, per questa causa, le spese processuali di fr. 1'000.– e ripetibili di fr. 18'000.–

a favore dell’opponente.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 2 luglio 2021 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

parziale, la reiezione dell’opposizione al sequestro qui d’interesse (n. __________)

e la conferma dello stesso. Il 12 luglio 2021 il

presidente della scrivente Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza d’effetto

sospensivo. Con osservazioni del 17 agosto 2021 CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo. Mediante replica e duplica presentate spontaneamente il

3 e il 14 settembre 2021 le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Con

scritto del 17 settembre 2021 la RE 1 ha prodotto la decisione della Third

District Court of Appeal dello Stato della Florida del 15 settembre 2021. CO 1

ha ribattuto a tale scritto in una lettera del 22 settembre 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 22 giugno 2021, il termine

d’impu­gnazione è scaduto venerdì 2 luglio. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138.

III 639 con-sid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320.

lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sul­l’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale

federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

1.2.2.1

Per

quanto concerne l’esposizione dei fatti di causa, la reclamante (ad n. 14), rinvia integralmente alle sue comparse scritte e a quan­to indicato dal

Pretore nella sua decisione. Ora, in sede di reclamo si può tenere conto solo

dei fatti accertati dal primo giudice, sotto riserva degli accertamenti

manifestamente errati o incompleti (art. 320 lett. b CPC),

che devono però essere specificati e motivati dal reclamante (sentenza della

CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, consid. 5 e il rimando). Un rinvio generico ai propri allegati, come quello fatto dalla RE 1, è

quindi inammissibile. Non verrà considerato ai fini del giudizio.

1.2.2.2

Sono irricevibili i documenti acclusi al reclamo (doc. C1 e

D1) – ossia la replica inoltrata dalla RE 1 presso la Corte di

appello della Florida il 10 giugno 2021 e la sua risposta del 30 aprile 2021 –

perché essa non spiega perché non avrebbe potuto produrli già in prima sede

facendo prova della dovuta diligenza (v. sopra consid. 1.2.2). Sono del resto

inutili, dal momento ch’essa non li cita nel reclamo a sostegno di allegazioni

espresse in lingua italiana (cfr. sentenza della CEF 14.2020.102 del 15

febbraio 2021 consid. 9, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c).

1.2.2.3

Stante

l’esito dell’odierno giudizio, i documenti prodotti da CO 1 a sostegno della

richiesta di garanzia dell’art. 273 cpv. 1 LEF (doc. G e H) contenuta nelle

osservazioni al reclamo (n. 4 e segg.) sono senza rilievo. Lo stesso dicasi di

quelli prodotti dalla RE 1 (doc. F1 e G1) sul medesimo

tema (replica n. 8).

1.2.2.4

È

inammissibile pure la decisione della Third District Court of Appeal dello Stato

della Florida del 15 settembre 2021 (doc. H1) acclusa allo scritto

17.

settembre 2021 della RE 1, dal momento che è stata prodotta solo dopo la

chiusura dello scambio di allegati (v. sopra consid. 1.2.2). Pare del resto

avventato, se non temera-rio, sostenere che la reiezione dell’appello proposto

dalla stessa reclamante conferma la bontà delle sue tesi.

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la seconda decisione del

Tribunale di Miami (del 20 novembre 2020) sia “con tutta probabilità esecutiva”, dal momento che la richiesta d’effetto sospensivo del convenuto è

stata respinta il 3 dicembre 2020, di

modo che il titolo sul quale la sequestrante fonda il proprio credito e la

causa di sequestro – ossia la prima decisione del Tribunale di Miami – risulta essere

stato annullato. Al riguardo nulla muterebbe il dispositivo n. 4, secondo cui “the default against Mr. CO 1 as to liability

on Counts VI of the Second Amended Complaint shall remain intact. Plaintiff is

granted to leave to replead Count VII”. D’altronde il

primo giudice ha considerato che la sequestrante non avesse reso verosimili

altri indizi a sostegno della tesi secondo cui la seconda decisione

confermerebbe la qualità di debitore di CO 1. In particolare l’affidavit 30 aprile

2020.

dell’avv. PI 1, patrocinatore della sequestrante nel procedimento

americano, non le viene in aiuto, non avendo la dichiarazione di un

rappresentante di una parte di principio un valore probatorio diverso da

semplici allegazioni di parte. In definitiva, il Pretore ha ritenuto che la

sequestrante non avesse reso verosimile né l’esistenza del credito né la causa

del sequestro. Ha quindi accolto l’opposizione e, stante la revoca del

sequestro, considerato priva d’interesse la richiesta di garanzia giusta l’art.

273.

LEF formulata in via subordinata da CO 1 per il caso in cui il sequestro

fosse stato mantenuto.

4.

Nel reclamo la RE 1 ricorda che insieme alla __________

ha messo a disposizione di CO 1, per il tramite della __________, i vaglia

cambiari citati negli atti giudiziari americani

per il finanziamento di un’operazione immobiliare, sui quali si fonda “il debito

reiteratamente riconosciuto nelle decisioni americane”. Non essendo avvenuta la restituzione dell’importo

mutuato, l’azione giudiziaria dei mutuanti è sfociata

nella decisione del 21 febbraio 2020, poi sostituita da quella del 14 luglio

2020, in cui CO 1 è stato condannato a versarle $ 7'292'371.–, importo composto

del capitale da essa richiesto di $ 4'078'323.– e degli interessi di $ 3'214'048.–. Con la terza sentenza del 20 no­vembre 2020, a mente della reclamante il

giudice americano avreb­be sì annullato quella del 14 luglio 2020, ma

solo in parte, confermando invece la responsabilità di CO 1 nei suoi confronti per

$ 3'617'815.50 pari alla somma dei vaglia cambiari, in luogo dell’importo errato,

per sua stessa ammissione, di $ 4'078'323.–, così come risulterebbe dall’affidavit 25 novembre

2020.

dell’avv. PI 1.

4.1

Al

riguardo, la reclamante rileva anzitutto che nella decisione impugnata il Pretore ha citato l’affidavit del 30 aprile 2020 e non quello determinante del 25 novembre 2020, ciò

che basterebbe per definire il suo agire come “arbitrario”, siccome il primo

giudice non si è confrontato con le argomentazioni contenute in quel documento né

motivato la sua decisione, violando così il suo diritto di essere sentita.

4.1.1

A

ben vedere, la reclamante non trae però alcuna conclusione da tale pretesa

violazione del suo diritto di essere sentita, siccome non postula, nemmeno in

via subordinata, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo

giudice per motivazione, ma ne chiede unicamente la riforma.

4.1.2

Ad ogni modo il riferimento del Pretore all’affidavit del 30 aprile 2020

(doc. U dell’incarto SO.2020.3068 richiamato) è con ogni probabilità frutto di

un errore di redazione, siccome egli vi fa riferimento in relazione alla

decisione posteriore del 20 novembre 2020, la quale è invece oggetto dell’affidavit del 25

novembre 2020 (doc. 2). D’altronde, il motivo per cui il Pretore ha ritenuto il

parere dell’avv. PI 1 senza rilievo, ossia la sua assenza di valore probante,

vale anche per l’affidavit del 25 novembre 2020.

4.2

A

questo proposito la reclamante evidenzia che secondo il diritto anglosassone un

affidavit è una dichiarazione scritta garantita da un giuramento davanti a un

pubblico ufficiale, con conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e che

in giudizio costituisce una prova piena: è quindi arbitrario sminuirla a

semplice allegazione di parte senza valore probatorio, specie nell’ambito di

una procedura sommaria fondata sulla verosimiglianza come quella in esame, in

cui l’affidavit dell’avv. PI 1 costituisce un ausilio determinante per spiegare in

modo oggettivo i fatti e le conseguenze della procedura americana.

4.2.1

A

parte il fatto che l’affidavit del 25 novembre 2020 non attesta che l’avv. PI 1 abbia prestato alcun

giuramento, così argomentan­do la reclamante perde di vista che alla procedura

in esame si applica il diritto svizzero, che disciplina i mezzi di prova

ammissibili e la loro forza probante. Ora, i pareri giuridici sono parificabili

a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante (DTF 141 III 435

consid. 2.3), specie se vertono su questioni giuridiche, che i tribunali

svizzeri esaminano d’ufficio secondo l’adagio iura novit curia (art. 57

CPC; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio

2018, consid. 12.2). La decisione impugnata non presta dun­que il fianco

alla critica.

4.2.2

Del

resto, le allegazioni di fatto contenute in un parere giuridico prodotto in una

procedura giudiziaria pendente nel Cantone Ticino sono irricevibili se non sono

redatte in lingua italiana (art. 129 CPC e 8 LOG [RL 177.100]). In assenza di contestazioni al proposito da parte dell’escusso o del

Pretore aggiunto, si può tuttavia prescindere dall’estromettere l’affidavit dagli atti

di causa. Può tuttavia essere tenuto conto solo dei fatti esplicitamente

menzionati nelle comparse della reclamante in prima sede. Il principio

attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) vieta infatti al giudice di ricercare d’ufficio

fatti non allegati nella documentazione assunta, a meno che la parte che se ne

prevale vi abbia rinviato in modo sufficientemente pre-ciso perché i fatti possano

essere appurati agevolmente senza margine d’interpretazione

(sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid. 9,

massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c).

4.3

La

reclamante fa poi presente che l’avv. PI 1, contrariamente a quanto ritenuto

dal Pretore, non rappresenta la reclamante nel presente procedimento e non ha

quindi nulla a che vedere con la procedura di sequestro: le sue dichiarazioni

non possono quindi essere considerate come semplici allegazioni di parte.

Già

si è detto che il parere giuridico, anche rilasciato da terzi indipendenti

dalla parte che se ne prevale, sono assimilati ad allegazioni di parte, per di

più di natura prevalentemente giuridica. Ciò vale a fortiori per il parere

emesso dal patrocinatore della parte che se ne avvale, oltretutto in merito all’interpretazione

del giudizio emanato nella causa da lui promossa per conto della cliente (v. affidavit 25 novembre

2020, doc. 2 n. 4), che sostanzialmente gli ha dato torto. Non si può

seriamente pretendere che la sua interpretazione sia da ritenere oggettiva,

seppure egli non patrocini la reclamante (altresì) nella procedura svizzera di

sequestro. Anche sotto questo angolo, la decisione impugnata resiste alla

critica.

4.4

La

reclamante fa inoltre valere che la controparte non ha prodotto, nemmeno in

questa sede (replica n. 13), alcun documento (testi di legge, dottrina o affidavit) o altro

elemento probatorio che sconfessasse l’affidavit del 25 novembre

2020, il quale è come gli altri affidavit da essa prodotti “preciso,

oggettivo e dettagliato” (replica n. 20), ma si è

invece limitata a sollevare una vaga e generica contestazione, ciò che

basterebbe per ritenere corretto il suo contenuto. Quindi anche volendo

parificarlo per ipotesi a semplici allegazioni di parte, le stesse andrebbero

considerate come dimostrate nella misura in cui non sono state

(sufficientemente) contestate.

La

RE 1 misconosce che, in linea di massima, soltanto le allegazioni di fatto giuridicamente

rilevanti sono reputate dimostrate se non sono contestate (art. 150 cpv. 1 a contrario e 153

cpv. 2 CPC), mentre le allegazioni giuridiche sono valutate d’ufficio dal

giudice (art. 57 CPC) anche se non sono avversate. Nella fattispecie, la

reclamante non ha specificato quali allegazioni di fatto del­l’avv. PI 1

pertinenti per il giudizio non sono state contestate dalla controparte. Quanto

alle considerazioni sulle conseguenze della procedura americana sono

allegazioni giuridiche che non ricadono sotto l’art. 150 CPC. Insufficientemente

motivata, la censura è irricevibile.

4.5

La

stessa reclamante sottolinea che il titolo sul quale si fonda il sequestro non

è l’affidavit bensì la sentenza del 14 luglio 2020. Le incombeva pertanto d’indicare

precisamente i punti della decisio­ne da cui si evincerebbe il suo credito e i

punti della decisione del 20

novembre 2020 che ne avrebbero confermato l’esistenza, o per­lomeno i passi dell’affidavit che

dovessero menzionare tali punti. Ora, la reclamante ne ha indicato solo due

stralci (ad n. 52 e 53).

4.5.1

Nel

primo l’avv. PI 1 si limita a citare la propria risposta alla censura d’illiquidità

del danno espressa da CO 1 nella “second

motion to vacate”. Alle decisioni del Tribunale di

Miami non accenna minimamente. Nel secondo stralcio l’avv. PI 1 si riferisce invece alla procedura d’appello, in cui

la sua domanda di ef­fetto sospensivo (doc. 3) è stata respinta.

4.5.2

Anche le affermazioni secondo cui CO 1 sarebbe respon­sabile nei confronti della RE 1 per i

soldi a lui mutuati (“he [CO

1] is

liable to RE 1 for the monies lent to him”, doc.

2.

n. 26, citato nel reclamo ad n. 21) e l’importo di $ 3'617'815.50 sarebbe “assolutamente determinato” (doc. 2 n. 29, citato al n. 50 del reclamo), la differenza con quello di $ 4'078'323.–

essendo semplicemente frutto di un errore ammesso dalla reclamante, a suo dire non

idoneo a compromettere la liquidità della sua pretesa, non risultano dalla

decisione del 14 luglio 2020, bensì sono opinioni del suo patrocinatore

americano, come lo è pure quanto da lui scritto a pag. 25 dell’appello (doc. 6).

Ora, affermare l’esistenza di un credito debitamente quantificato non lo rende

ancora verosimile. Anche su questo punto il reclamo manca di consistenza.

5.

La

reclamante si avvale infine del testo del dispositivo n. 4 della sentenza del

20.

novembre 2020, secondo cui la responsabilità di CO 1 “per quanto attiene al Count VI” sarebbe rimasta “intact” (the default against Mr. CO 1 as to liability

on Counts VI of the Second Amended

Complaint shall remain intact”), sentenza che, let­ta

insieme al Second

Amended Complaint (doc.

2.

Exhibit 1) permet­terebbe di ritenere verosimile il proprio credito di $ 3'617'815.50. La reclamante precisa che nella sentenza del 20 novembre 2020 la sua

pretesa è stata reputata non liquida a causa di un semplice errore, ch’essa

stessa ha riconosciuto e corretto: questa ammonta infatti a $ 3'617'815.50 e

non a $ 4'078'323.–, ciò che non può compromettere la liquidità della sua

pretesa. A sua mente il Pretore sarebbe caduto nell’arbitrio nella misura in

cui ha ignorato ben due sentenze di condanna, ossia quella del 14 luglio 2020 e

del 20 novembre 2020, negando di conseguenza la verosimiglianza del credito e

della causa di sequestro.

5.1

Orbene, a una semplice lettura grammaticale del dispositivo n. 4 appare

di gran lunga più verosimile la tesi di CO 1 (n. 21 della replica in prima sede

e n. 9 della duplica in seconda sede), secondo cui il soggetto della frase è la

contumacia (“the default”) e non la responsabilità (“liability”), sicché il significato del dispositivo è ch’egli rimane contumace per quanto

riguarda la sua respon­sabilità fondata sulla settima conclusione della

seconda petizione emendata. Si tratta di una mera statuizione processuale. Non

vi sono elementi oggettivi per ritenere che il tribunale abbia (nuovamente)

statuito sulla responsabilità del convenuto né che ne abbia accertata l’estensione

in $ 3'617'815.50. Lo esclude il

dispositivo n. 3 che al riguardo annulla la decisione precedente e ne esclude

ogni effetto. Il dispositivo n. 5 prevede del resto che un

processo separato avrà luogo proprio per quanto attiene alla settima

conclusione

(“The Court will

conduct a trial on RE 1’s damages claim at Count VI of the Second Amended

Complaint, which will be separately noticed pursuant to Fla. R. Civ. P. 1.440 (c)

after Count VII is at issue or abandoned”).

5.2

I

passi della decisione del 20 novembre 2020 citati dalla controparte nelle

osservazioni al reclamo (ad n. 19), e già prima nella replica in prima sede (ad

n. 8), rendono del resto ulteriormente verosimile che il tribunale di Miami ha

ritenuto le pretese di danno fatte valere dalla RE 1 nei confronti di CO 1 non sufficientemente

sostanziate né comprovate, e ciò per diverse ragioni, che ne impedivano la

liquidazione nello stesso processo. È proprio per contestare tale aspetto della

decisione che la reclamante – come visto invano – ha inoltrato l’appello, onde

evitare un nuovo processo sulla questione dell’ammontare del danno (“If RE 1 does not prevail on the appeal, it will

proceed to the damages trial and seek the full amount of the debit”, reclamo pag. 17 in alto).

5.3

È pertanto senza pregio l’affermazione per cui l’obbligo

di risarcimento di $ 3'617'815.50 è stato riconosciuto da diverse sentenze,

mentre l’ultima tuttora esecutiva ha annullato la condanna a carico di CO

1.

e rinviato il giudizio sulla settima conclusione a un processo separato

(sopra consid. 5.1).

5.4

In

definitiva, la reclamante non ha dimostrato che la constatazione del primo

giudice, secondo cui la decisione sulla quale essa fonda

il proprio credito e la causa di sequestro è stata annullata con la sentenza del 20 novembre 2020, è errata o poggia su accerta-menti

di fatto manifestamente erronei. Non ha poi neppure reso verosimile la propria pretesa, o perlomeno il suo

importo, e soprat­tutto la causa di sequestro dell’art.

271.

cpv. 1 n. 6 LEF, ossia una decisione esecutiva che

condanni CO 1 a pagarle quan­to indicato nell’istanza di sequestro.

6.

Stante

l’esito dell’odierno giudizio, la richiesta di prestazione di garanzia (giusta

l’art. 273 cpv. 1 LEF) presentata da CO 1 con le osservazioni al reclamo

diviene senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al

valore della pretesa fatta valere dalla sequestrante (di fr. 6'804'515.78), non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III

195.

consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'804'515.78

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa

rifonderà a CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).