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Decisione

14.2021.92

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Procura (subdelega). Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi fatti e nuovi documenti presentati col reclamo

23 dicembre 2021Italiano15 min

emesso il 6 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.92

Lugano

23 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 ottobre 2020

da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 5 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 giugno 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 6 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 52'100.16 oltre

agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016 (indicando quale causa del credito

il “Con­tratto di locazione 06.10.2014, pigioni

mensili 2016”), fr. 150'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° dicembre 2017 (per le “pigioni mensili 2017”), fr. 130'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 (per le “Pigioni mensili 2018”), fr. 22'321.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2019

(per le “pigioni mensili 2019”) e fr. 4'677.05 oltre agli interessi del 5% dal 3 aprile 2015

(per “Rimborso fattura A__________

__________ del 04.03.2015”).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 2 ottobre 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del

26 ottobre 2020. Con replica del 12 e duplica del 24 novembre 2020 inoltrate

spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 22 giugno 2021, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente ai primi quattro importi indicati nel precetto (e

ribaditi con l’istanza), ossia a fr. 52'100.16 oltre

agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016, fr. 150'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, fr. 130'000.– oltre agli interessi

del 5% dal 1° dicembre 2018 e fr. 22'321.40 oltre agli interessi del 5%

dal 1° febbraio 2019 – ad esclusione quindi della quinta pretesa relativa alla

fattura A__________, di fr. 4'677.05 oltre agli interessi del 5% dal 3

aprile 2015 –, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 1'000.– in ragione di 19/20 e

per il rimanente 1/20 a carico dell’istante, al quale il primo giudice

ha assegnato un’inden­­nità di fr. 3'000.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il

prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione

è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23

giugno 2021, il termine d’im­­pugnazione è scaduto sabato 3 luglio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 5 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),

il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Ciò

posto, le nuove allegazioni di fatto contenute nel reclamo in esame (in

particolare quelle ai paragrafi da H a L compresi e parte del paragrafo M, nella

misura in cui richiama i doc. C ed E), come pure i quattro documenti (doc. B-E)

allegati a sostegno delle medesime (lettera e avviso agli inquilini trasmessi

il 3 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano all’escussa e a F__________,

corrispondenza del 13 settembre 2016, dell’ 8 marzo e del 23 giugno 2017 tra l’avv.

PA 1 e l’UE) sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede.

Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente

giudizio.

1.4

Col proprio gravame RE 1 contesta

nuovamente “in via cautelativa”, come già fatto in prima sede, la validità della procura di subdelega

assegnata dal precedente patrocinatore dell’i­­stante – lic. iur. PI 1 – all’avv.

PA 2, sostenendo che la medesima “sembrerebbe” includere più poteri di quelli conferiti dal cliente nella procura

originale, la quale non poteva delegare poteri e facoltà riservati agli

avvocati a una persona – PI 1 – che non lo è più. Rimprovera al Pretore di non

essersi determinato al riguardo.

1.4.1

A

parte il fatto che non è dato di capire cosa intenda la convenuta con la

formulazione della sua critica “in

via cautelativa” – ossia se mirava solo a cautelarsi

contro eventuali pretese risarcitorie in ca­so di carente rappresentanza oppure

se aveva veramente l’inten­­zione di contestare il presupposto processuale, a

dispetto dell’o­­messa presentazione

di una conclusione preliminare volta a far dichiarare l’istanza irricevibile –

ella vi ha apparentemente rinunciato in sede di duplica spontanea, astenendo di

contestare la replica su questo punto e concludendo solo alla reiezione dell’i­­stanza.

Motivo per cui, a giusta ragione, il Pretore non ha esaminato la censura.

1.4.2

Sia

come sia, la reclamante sembra misconoscere che il “recupero” di un credito

(doc. A acclusi all’istanza) comprende l’even­­tuale istanza di rigetto dell’opposizione

interposta dal debitore e che dal 1° gennaio 2018 chiunque avente l’esercizio

dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nelle pratiche

trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC,

in particolare in materia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF

14.2018.15

del 15 marzo 2018). Per quanto attiene alla causa in esame, la

subdelega (doc. B) non conferisce di conseguenza all’avv. PA 2 maggiori diritti

di quelli attribuiti al lic. iur. PI 1. Non occorre pertanto attardarsi oltre

sulla questione.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto pacifico che il contratto

di locazione sottoscritto il 6 ottobre 2014 da RE 1 e F__________ in veste di

conduttori e da CO 1 in qualità di locatore costituisce un valido titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate fino al

termine del medesimo. Egli non è invece giunto alla stessa conclusione per

quanto concerne la fattura emessa il 4 marzo 2015 dall’A__________ SA (per fr. 4'677.05)

poiché – pur risultando in modo generico dal contratto che le spese accessorie

sarebbero state sostenute dai conduttori – la stessa non è stata sottoscritta

dall’escussa e non può assurgere quindi a riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata da

RE 1 dopo aver considerato che la documentazione da lei prodotta non era sufficiente

a rendere verosimili né il diritto a farla valere né l’esistenza, l’importo e l’esi­­gibilità

del credito posto in compensazione, mancando in partico-lare due scritti dell’avv.

PA 1 menzionati in una lettera dell’Ufficio d’esecuzione addotta dalla

convenuta. Ha quindi accolto parzialmente l’istanza limitatamente alle pigioni

scoperte e al tasso d’interesse del 5% richiesto dal creditore (anziché quello

del 7% previsto contrattualmente), ricordata l’impossibilità di aggiudicare

alla parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC).

4.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

Nella

fattispecie, il contratto di locazione prodotto dall’istante, debitamente

firmato da F__________ e RE 1 quale co-conduttrice solidale (doc. C, ultima

pagina e punto 25), costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni scoperte dal 2016

fino al mese di febbraio 2019 oggetto dell’esecuzione, non essendo contestato

che il rapporto contrattuale – inizialmente previsto con scadenza al 30

settembre 2017 (doc. C punto 3) – si è protratto fino a tale data (doc. D).

5.

A norma dell’art. 82

cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e

obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Stae­helin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1

CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

5.1

Già

in prima sede l’escussa ha sostenuto che tutti i crediti da locazione fatti

valere col precetto esecutivo sarebbero estinti per compensazione, e ciò poiché

le pigioni già versate – comprensive di un anticipo del prezzo di acquisto dell’immobile

locato, successivamente posto sotto sequestro – superavano gli importi pretesi

con l’istanza. A sostegno della propria eccezione RE 1 ha prodotto due

raccomandate del 28 giugno 2017 destinate al patrocinatore di CO 1 (doc. 3) e a

quello del creditore sequestrante (doc. 4) con le quali l’Ufficio d’esecuzione

– nell’am­­bito dell’amministrazione coatta

– ha trasmesso alle parti per conoscenza due comunicazioni dell’avv. PA

1.

per conto dei con-duttori, in cui “si rileva la totale compensazione delle

pigioni dovute al locatore con le pretese dei locatari”. Il Pretore ha respinto l’ecce­­zione della convenuta dopo aver

constatato l’assenza agli atti del­le due comunicazioni citate (e allegate)

nelle raccomandate del­l’UE, che impedivano di comprendere quali pigioni

fossero compensate e con quali contro-pretese.

5.2

Nel

reclamo (pag. 3 ad M e pag. 5 secondo paragrafo) RE 1 fa valere anzitutto che le due raccomandate 28 giugno 2017 dell’Ufficio d’esecuzione costituiscono,

poiché rimaste incon­futate, “l’ennesimo indizio che l’esistenza di un credito compensante era

incontestata e pacifica per tutti”. A mente della reclamante gli scritti del proprio patrocinatore menzionati

dall’Ufficio sarebbero invece “inconferenti”, giacché costituiscono semplici allegazioni di parte (reclamo, pag. 4 ad P).

5.2.1

Ora,

a prescindere dall’inammissibilità dei suddetti scritti presentati per la prima

volta davanti a questa Camera (doc. C ed E) e delle relative allegazioni a

sostegno dei medesimi (sopra consid. 1.3), con le due missive trasmesse ai

patrocinatori l’Ufficio d’ese­­cuzione si è limitato a comunicare e prendere

atto della compensazione fatta valere dai conduttori, ma non risulta che l’abbia

anche reputata valida né che abbia rinunciato di conseguenza a incassare le

pigioni ancora dovute. Anzi, ha espressamente dichiarato

di rimanere in attesa di un ulteriore aggiornamento della posizione da parte

degli interessati entro il 30 settembre 2017 (doc. 3 e 4

in fine). I suddetti scritti, di mero carattere

interlocutorio, non sono quindi idonei a sostanziare l’eccezione di

compensazione in modo perlomeno verosimile e oggettivo, poiché non

forniscono alcuna indicazione sulle pretese vantate dai conduttori. La decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

5.2.2

Per

quanto concerne la pretesa irrilevanza degli scritti del 13 settembre 2016 e

del 23 giugno 2017 non prodotti davanti al Pretore, la reclamante pare

dimenticare che per l’art. 82 cpv. 2 LEF le spettava rendere verosimile

non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di

giustificativi, l’esistenza, l’im­­porto e l’esigibilità

del proprio credito (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31

gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehe­lin,

op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi). Le incombeva pertanto di produrre

la documentazione necessaria a sostanziare la propria pretesa. Gli scritti dell’Ufficio

d’esecuzione erano al riguar­do insufficienti (sopra consid. 5.2.1). Forse le

comunicazioni del­l’avv. PA 1 avrebbero permesso almeno di capire quali erano

le pretese poste in compensazione – ossia la quota parte delle pigioni versata

quale acconto sul prezzo di vendita della casa lo-cata, ciò che RE 1 ha allegato

in modo chiaro, ma tardivo (sopra consid. 1.3), solo nel reclamo – e qual era

il loro importo, fermo restando che, come rilevato dalla stessa reclaman­te,

semplici allegazioni di parte, se non corroborate da indizi concreti e

oggettivi, non sono idonee a rendere verosimile l’eccezione sollevata in virtù

dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Anche sotto questo aspetto la decisione impugnata non

presta il fianco alla critica.

5.3

Infine,

RE 1 ribadisce davanti a questa Camera (reclamo, pag. 3 ad N e 4 ad O e

osservazioni all’istanza, pag. 2 ad c e d) che nello scambio e-mail del 22

febbraio 2019 intercorso tra le parti al momento della riconsegna delle chiavi

(doc. 5), CO 1 non ha fatto alcuna menzione di eventuali pretese da lui ancora

vantate e che anzi egli avrebbe confermato oralmente al­l’avv. PA 1 l’esistenza

di un affitto maggiorato con una quota del prezzo di vendita della casa, ciò

che permetteva ai conduttori – essendo la possibilità di acquisto nel frattempo

decaduta – di estinguere per compensazione le pretese di locazione ancora

esistenti. A suo dire tali elementi sono abbondantemente sufficienti e

determinanti per accogliere l’eccezione di compensazione e respingere l’istanza.

5.3.1

In realtà, lo scambio di e-mail citato dalla reclamante (doc. 5)

concerne esclusivamente la questione dell’uso e della riconsegna del­l’ente

locato. Che CO 1 abbia ringraziato al riguardo i conduttori per la

collaborazione non significa ancora che tutte le pigioni erano state pagate. Al

proposito egli non dice nulla e men che meno dà atto del pagamento di tutte le

pigioni. E ad ogni modo la reclamante non rende verosimile quanto ha pagato al

locatore né pertanto di aver estinto i debiti di locazione. Il fatto che CO 1

abbia atteso sette mesi per sollecitare formalmente, per il tramite di un

legale, le pretese poi dedotte in esecuzione non indizia un “clamoroso dietrofront” né una rinuncia, ricordato che anche chi tarda a far valere il suo

credito entro i termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo

diritto (sentenza della CEF 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1).

5.3.2

La pretesa conferma orale dell’esistenza di una pigione maggiorata non

è sostanziata da indizi concreti e oggettivi documentati. Come la stessa

reclamante pare esserne consapevole (reclamo, pag. 4 ad N in alto), l’allegazione

non può ritenersi verosimile nella procedura sommaria in oggetto (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC e DTF 145 III 23 consid. 4.1.2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il

reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 354'421.56,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).