14.2021.92
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Procura (subdelega). Eccezione di compensazione. Irricevibilità di nuovi fatti e nuovi documenti presentati col reclamo
23 dicembre 2021Italiano15 min
emesso il 6 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
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Incarto n.
14.2021.92
Lugano
23 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 ottobre 2020
da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 giugno 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 6 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 52'100.16 oltre
agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016 (indicando quale causa del credito
il “Contratto di locazione 06.10.2014, pigioni
mensili 2016”), fr. 150'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° dicembre 2017 (per le “pigioni mensili 2017”), fr. 130'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 (per le “Pigioni mensili 2018”), fr. 22'321.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2019
(per le “pigioni mensili 2019”) e fr. 4'677.05 oltre agli interessi del 5% dal 3 aprile 2015
(per “Rimborso fattura A__________
__________ del 04.03.2015”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 2 ottobre 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del
26 ottobre 2020. Con replica del 12 e duplica del 24 novembre 2020 inoltrate
spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 22 giugno 2021, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta limitatamente ai primi quattro importi indicati nel precetto (e
ribaditi con l’istanza), ossia a fr. 52'100.16 oltre
agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016, fr. 150'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, fr. 130'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° dicembre 2018 e fr. 22'321.40 oltre agli interessi del 5%
dal 1° febbraio 2019 – ad esclusione quindi della quinta pretesa relativa alla
fattura A__________, di fr. 4'677.05 oltre agli interessi del 5% dal 3
aprile 2015 –, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 1'000.– in ragione di 19/20 e
per il rimanente 1/20 a carico dell’istante, al quale il primo giudice
ha assegnato un’indennità di fr. 3'000.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione
è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23
giugno 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 luglio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 5 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Ciò
posto, le nuove allegazioni di fatto contenute nel reclamo in esame (in
particolare quelle ai paragrafi da H a L compresi e parte del paragrafo M, nella
misura in cui richiama i doc. C ed E), come pure i quattro documenti (doc. B-E)
allegati a sostegno delle medesime (lettera e avviso agli inquilini trasmessi
il 3 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano all’escussa e a F__________,
corrispondenza del 13 settembre 2016, dell’ 8 marzo e del 23 giugno 2017 tra l’avv.
PA 1 e l’UE) sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede.
Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente
giudizio.
1.4
Col proprio gravame RE 1 contesta
nuovamente “in via cautelativa”, come già fatto in prima sede, la validità della procura di subdelega
assegnata dal precedente patrocinatore dell’istante – lic. iur. PI 1 – all’avv.
PA 2, sostenendo che la medesima “sembrerebbe” includere più poteri di quelli conferiti dal cliente nella procura
originale, la quale non poteva delegare poteri e facoltà riservati agli
avvocati a una persona – PI 1 – che non lo è più. Rimprovera al Pretore di non
essersi determinato al riguardo.
1.4.1
A
parte il fatto che non è dato di capire cosa intenda la convenuta con la
formulazione della sua critica “in
via cautelativa” – ossia se mirava solo a cautelarsi
contro eventuali pretese risarcitorie in caso di carente rappresentanza oppure
se aveva veramente l’intenzione di contestare il presupposto processuale, a
dispetto dell’omessa presentazione
di una conclusione preliminare volta a far dichiarare l’istanza irricevibile –
ella vi ha apparentemente rinunciato in sede di duplica spontanea, astenendo di
contestare la replica su questo punto e concludendo solo alla reiezione dell’istanza.
Motivo per cui, a giusta ragione, il Pretore non ha esaminato la censura.
1.4.2
Sia
come sia, la reclamante sembra misconoscere che il “recupero” di un credito
(doc. A acclusi all’istanza) comprende l’eventuale istanza di rigetto dell’opposizione
interposta dal debitore e che dal 1° gennaio 2018 chiunque avente l’esercizio
dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nelle pratiche
trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC,
in particolare in materia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF
14.2018.15
del 15 marzo 2018). Per quanto attiene alla causa in esame, la
subdelega (doc. B) non conferisce di conseguenza all’avv. PA 2 maggiori diritti
di quelli attribuiti al lic. iur. PI 1. Non occorre pertanto attardarsi oltre
sulla questione.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto pacifico che il contratto
di locazione sottoscritto il 6 ottobre 2014 da RE 1 e F__________ in veste di
conduttori e da CO 1 in qualità di locatore costituisce un valido titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni arretrate fino al
termine del medesimo. Egli non è invece giunto alla stessa conclusione per
quanto concerne la fattura emessa il 4 marzo 2015 dall’A__________ SA (per fr. 4'677.05)
poiché – pur risultando in modo generico dal contratto che le spese accessorie
sarebbero state sostenute dai conduttori – la stessa non è stata sottoscritta
dall’escussa e non può assurgere quindi a riconoscimento di debito ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata da
RE 1 dopo aver considerato che la documentazione da lei prodotta non era sufficiente
a rendere verosimili né il diritto a farla valere né l’esistenza, l’importo e l’esigibilità
del credito posto in compensazione, mancando in partico-lare due scritti dell’avv.
PA 1 menzionati in una lettera dell’Ufficio d’esecuzione addotta dalla
convenuta. Ha quindi accolto parzialmente l’istanza limitatamente alle pigioni
scoperte e al tasso d’interesse del 5% richiesto dal creditore (anziché quello
del 7% previsto contrattualmente), ricordata l’impossibilità di aggiudicare
alla parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC).
4.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
Nella
fattispecie, il contratto di locazione prodotto dall’istante, debitamente
firmato da F__________ e RE 1 quale co-conduttrice solidale (doc. C, ultima
pagina e punto 25), costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni scoperte dal 2016
fino al mese di febbraio 2019 oggetto dell’esecuzione, non essendo contestato
che il rapporto contrattuale – inizialmente previsto con scadenza al 30
settembre 2017 (doc. C punto 3) – si è protratto fino a tale data (doc. D).
5.
A norma dell’art. 82
cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e
obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1
CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
5.1
Già
in prima sede l’escussa ha sostenuto che tutti i crediti da locazione fatti
valere col precetto esecutivo sarebbero estinti per compensazione, e ciò poiché
le pigioni già versate – comprensive di un anticipo del prezzo di acquisto dell’immobile
locato, successivamente posto sotto sequestro – superavano gli importi pretesi
con l’istanza. A sostegno della propria eccezione RE 1 ha prodotto due
raccomandate del 28 giugno 2017 destinate al patrocinatore di CO 1 (doc. 3) e a
quello del creditore sequestrante (doc. 4) con le quali l’Ufficio d’esecuzione
– nell’ambito dell’amministrazione coatta
– ha trasmesso alle parti per conoscenza due comunicazioni dell’avv. PA
1.
per conto dei con-duttori, in cui “si rileva la totale compensazione delle
pigioni dovute al locatore con le pretese dei locatari”. Il Pretore ha respinto l’eccezione della convenuta dopo aver
constatato l’assenza agli atti delle due comunicazioni citate (e allegate)
nelle raccomandate dell’UE, che impedivano di comprendere quali pigioni
fossero compensate e con quali contro-pretese.
5.2
Nel
reclamo (pag. 3 ad M e pag. 5 secondo paragrafo) RE 1 fa valere anzitutto che le due raccomandate 28 giugno 2017 dell’Ufficio d’esecuzione costituiscono,
poiché rimaste inconfutate, “l’ennesimo indizio che l’esistenza di un credito compensante era
incontestata e pacifica per tutti”. A mente della reclamante gli scritti del proprio patrocinatore menzionati
dall’Ufficio sarebbero invece “inconferenti”, giacché costituiscono semplici allegazioni di parte (reclamo, pag. 4 ad P).
5.2.1
Ora,
a prescindere dall’inammissibilità dei suddetti scritti presentati per la prima
volta davanti a questa Camera (doc. C ed E) e delle relative allegazioni a
sostegno dei medesimi (sopra consid. 1.3), con le due missive trasmesse ai
patrocinatori l’Ufficio d’esecuzione si è limitato a comunicare e prendere
atto della compensazione fatta valere dai conduttori, ma non risulta che l’abbia
anche reputata valida né che abbia rinunciato di conseguenza a incassare le
pigioni ancora dovute. Anzi, ha espressamente dichiarato
di rimanere in attesa di un ulteriore aggiornamento della posizione da parte
degli interessati entro il 30 settembre 2017 (doc. 3 e 4
in fine). I suddetti scritti, di mero carattere
interlocutorio, non sono quindi idonei a sostanziare l’eccezione di
compensazione in modo perlomeno verosimile e oggettivo, poiché non
forniscono alcuna indicazione sulle pretese vantate dai conduttori. La decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
5.2.2
Per
quanto concerne la pretesa irrilevanza degli scritti del 13 settembre 2016 e
del 23 giugno 2017 non prodotti davanti al Pretore, la reclamante pare
dimenticare che per l’art. 82 cpv. 2 LEF le spettava rendere verosimile
non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità
del proprio credito (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31
gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin,
op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi). Le incombeva pertanto di produrre
la documentazione necessaria a sostanziare la propria pretesa. Gli scritti dell’Ufficio
d’esecuzione erano al riguardo insufficienti (sopra consid. 5.2.1). Forse le
comunicazioni dell’avv. PA 1 avrebbero permesso almeno di capire quali erano
le pretese poste in compensazione – ossia la quota parte delle pigioni versata
quale acconto sul prezzo di vendita della casa lo-cata, ciò che RE 1 ha allegato
in modo chiaro, ma tardivo (sopra consid. 1.3), solo nel reclamo – e qual era
il loro importo, fermo restando che, come rilevato dalla stessa reclamante,
semplici allegazioni di parte, se non corroborate da indizi concreti e
oggettivi, non sono idonee a rendere verosimile l’eccezione sollevata in virtù
dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Anche sotto questo aspetto la decisione impugnata non
presta il fianco alla critica.
5.3
Infine,
RE 1 ribadisce davanti a questa Camera (reclamo, pag. 3 ad N e 4 ad O e
osservazioni all’istanza, pag. 2 ad c e d) che nello scambio e-mail del 22
febbraio 2019 intercorso tra le parti al momento della riconsegna delle chiavi
(doc. 5), CO 1 non ha fatto alcuna menzione di eventuali pretese da lui ancora
vantate e che anzi egli avrebbe confermato oralmente all’avv. PA 1 l’esistenza
di un affitto maggiorato con una quota del prezzo di vendita della casa, ciò
che permetteva ai conduttori – essendo la possibilità di acquisto nel frattempo
decaduta – di estinguere per compensazione le pretese di locazione ancora
esistenti. A suo dire tali elementi sono abbondantemente sufficienti e
determinanti per accogliere l’eccezione di compensazione e respingere l’istanza.
5.3.1
In realtà, lo scambio di e-mail citato dalla reclamante (doc. 5)
concerne esclusivamente la questione dell’uso e della riconsegna dell’ente
locato. Che CO 1 abbia ringraziato al riguardo i conduttori per la
collaborazione non significa ancora che tutte le pigioni erano state pagate. Al
proposito egli non dice nulla e men che meno dà atto del pagamento di tutte le
pigioni. E ad ogni modo la reclamante non rende verosimile quanto ha pagato al
locatore né pertanto di aver estinto i debiti di locazione. Il fatto che CO 1
abbia atteso sette mesi per sollecitare formalmente, per il tramite di un
legale, le pretese poi dedotte in esecuzione non indizia un “clamoroso dietrofront” né una rinuncia, ricordato che anche chi tarda a far valere il suo
credito entro i termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo
diritto (sentenza della CEF 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1).
5.3.2
La pretesa conferma orale dell’esistenza di una pigione maggiorata non
è sostanziata da indizi concreti e oggettivi documentati. Come la stessa
reclamante pare esserne consapevole (reclamo, pag. 4 ad N in alto), l’allegazione
non può ritenersi verosimile nella procedura sommaria in oggetto (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC e DTF 145 III 23 consid. 4.1.2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il
reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 354'421.56,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).