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Decisione

14.2021.93

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Trasferimento della sede della società escussa durante la causa. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su fatti e un documento nuovi

29 ottobre 2021Italiano9 min

emesso il 20 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Cantone e la Città

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.93

Lugano

29 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 16 settembre 2020 dal

Kanton Zürich, Zurigo

Stadt Zürich, Zurigo

(rappresentati dallo Steueramt

der Stadt Zürich, Zurigo)

contro

__________, (ora: RE 1, )

(rappresentata dalla RA 1, )

giudicando sul reclamo del 5 luglio 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 21 giugno 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 20 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Cantone e la Città

di Zurigo hanno escusso la RE 1 SA di L__________ per l’incasso di fr. 659'605.65

oltre agli interessi dello 0.25% dal 19 maggio 2020 (indicando quale causa del

credito: “Staats- und

Gemeindesteuern 2009, Steuerbetrag gemäss Schlussrechnung vom 23.01.2020”), fr. 87'796.50 (per “Zins auf Steuernachforderung gem. Schlussrech-nung vom 23.01.2020”) e fr. 5'606.65 (per “Bisheriger Verzugszins, berechnet bis 18.05.2020”).

B. Avendo

la RE 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16

settembre 2020 il Cantone e la Città di Zurigo ne hanno chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 ottobre

2020. Con replica del 26 e duplica del 29 ottobre 2020 inoltrate

spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.

C. In

corso di procedura, o meglio il 6 novembre 2020, la RE 1 SA è stata cancellata

d’ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino a causa del

trasferimento della propria sede nei Grigioni, a __________, e ha cambiato

inoltre la propria ragione sociale in RE 1 AG.

D. Statuendo con decisione del 21 giugno 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 300.–senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 AG è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 AG il 25 giugno 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 5 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

A

scanso di equivoci, occorre osservare che nonostante la società escussa abbia

trasferito la propria sede in un altro cantone nel corso della procedura di

prima sede (tra la chiusura dello scambio di scritti e l’emanazione della

sentenza) la competenza territoriale è rimasta immutata in virtù dell’art. 64

cpv. 1 lett. b CPC. La scrivente Camera è quindi competente per pronunciarsi

sul reclamo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3.1

Ciò

posto, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo in esa­me, come pure

il documento allegato (estratto di un verbale del Tribunale amministrativo di

Zurigo del 7 giugno 2021), sono inammissibili, siccome non sono stati addotti

in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del

presente giudizio.

1.3.2

Per

il medesimo motivo è pure inammissibile il richiamo della

documentazione relativa alle procedure pendenti presso il Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo per “esaminarla e annullare la sentenza”, per

tacere del fatto che non rientra tra le (limitate) competenze del giudice del

rigetto e quindi anche della scrivente autorità giudiziaria (sotto, consid.

1.4.4).

1.4

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con

rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre

2014.

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i

reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.4.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che la

decisione di tassazione emessa il 23 gennaio 2020 dal Cantone e dalla Città di

Zurigo per il conguaglio (“Schlussrechnung”) dell’im­­posta cantonale e comunale 2009, di fr. 659'605.65, oltre

agli interessi di ritardo calcolati in fr. 87'796.50 – poiché regolarmente

notificata ed esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per gli importi ivi stabiliti. Egli

ha d’altronde respinto la generica contestazione sollevata dall’escusso,

secondo cui sarebbero pendenti dei procedi-menti presso l’autorità superiore

per ottenere la revisione di quelle decisioni, poiché tali cause riguardano

altre tassazioni relative a periodi fiscali anteriori a quella in oggetto e non

inficiano pertanto l’esecutività dei titoli prodotti dall’istante. Ricordato

che una decisione esecutiva ai sensi della LEF vale quale titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo la sua emissione, il

primo giudice ha pure riconosciuto l’importo di fr. 5'606.65 preteso a

tale scopo, accogliendo così l’istanza nella sua integralità.

1.4.2

Nel

reclamo la RE 1 AG si limita a esternare tutta una serie di nuove

allegazioni di fatto – in particolare con un’ampia esposizione dell’istoriato relativo

all’“operazione segreta” effettuata dalla società E__________ ai danni suoi, sfociata in un

procedimento (tuttora pendente) di verifica fiscale avviato 14 anni fa dall’Ammi­­nistrazione

federale delle contribuzioni nei suoi confronti – e a produrre un estratto del

verbale del 7 giugno 2021 del Tribunale amministrativo zurighese relativo alla

causa da essa avviata contro la Città di Zurigo e la Confederazione Svizzera, invitando

questa Camera a richiederne all’autorità giudiziaria la documentazione, ad “esaminarla” e ad “annullare” la

sentenza impugnata.

1.4.3

A prescindere dall’inammissibilità di tutte le allegazioni di fatto e del nuovo documento addotti per la prima volta

davanti a questa Camera (sopra consid. 1.2), così argomentando la RE 1 AG non

si confronta minimamente con la motivazione pretorile appena riassunta (consid.

1.4.1), né spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice. Insufficientemente motivato, il reclamo si rivela così irricevibile.

1.4.4

Per

mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’e­­sistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica

solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura

formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132

III 142, consid. 4.1.1). La decisione

impugnata è pertanto corretta, i titoli prodotti essendo esecutivi (doc. B

accluso all’istanza), l’escussa non aven­-do neppure allegato di aver impugnato la decisione di tassazione davanti all’Ufficio di tassazione

(“Steueramt”) di Zurigo entro il termine di trenta giorni indicato sulla medesima

(doc. C), né invocato, e men che meno dimostrato, una delle tre

eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 LEF (estinzione del debito, proroga

di pagamento o prescrizione).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 753'008.80,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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