14.2021.93
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Trasferimento della sede della società escussa durante la causa. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su fatti e un documento nuovi
29 ottobre 2021Italiano9 min
emesso il 20 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Cantone e la Città
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Incarto n.
14.2021.93
Lugano
29 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 16 settembre 2020 dal
Kanton Zürich, Zurigo
Stadt Zürich, Zurigo
(rappresentati dallo Steueramt
der Stadt Zürich, Zurigo)
contro
__________, (ora: RE 1, )
(rappresentata dalla RA 1, )
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 21 giugno 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 20 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Cantone e la Città
di Zurigo hanno escusso la RE 1 SA di L__________ per l’incasso di fr. 659'605.65
oltre agli interessi dello 0.25% dal 19 maggio 2020 (indicando quale causa del
credito: “Staats- und
Gemeindesteuern 2009, Steuerbetrag gemäss Schlussrechnung vom 23.01.2020”), fr. 87'796.50 (per “Zins auf Steuernachforderung gem. Schlussrech-nung vom 23.01.2020”) e fr. 5'606.65 (per “Bisheriger Verzugszins, berechnet bis 18.05.2020”).
B. Avendo
la RE 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16
settembre 2020 il Cantone e la Città di Zurigo ne hanno chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 ottobre
2020. Con replica del 26 e duplica del 29 ottobre 2020 inoltrate
spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.
C. In
corso di procedura, o meglio il 6 novembre 2020, la RE 1 SA è stata cancellata
d’ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino a causa del
trasferimento della propria sede nei Grigioni, a __________, e ha cambiato
inoltre la propria ragione sociale in RE 1 AG.
D. Statuendo con decisione del 21 giugno 2021, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 300.–senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 AG è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 AG il 25 giugno 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 5 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
A
scanso di equivoci, occorre osservare che nonostante la società escussa abbia
trasferito la propria sede in un altro cantone nel corso della procedura di
prima sede (tra la chiusura dello scambio di scritti e l’emanazione della
sentenza) la competenza territoriale è rimasta immutata in virtù dell’art. 64
cpv. 1 lett. b CPC. La scrivente Camera è quindi competente per pronunciarsi
sul reclamo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3.1
Ciò
posto, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo in esame, come pure
il documento allegato (estratto di un verbale del Tribunale amministrativo di
Zurigo del 7 giugno 2021), sono inammissibili, siccome non sono stati addotti
in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del
presente giudizio.
1.3.2
Per
il medesimo motivo è pure inammissibile il richiamo della
documentazione relativa alle procedure pendenti presso il Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo per “esaminarla e annullare la sentenza”, per
tacere del fatto che non rientra tra le (limitate) competenze del giudice del
rigetto e quindi anche della scrivente autorità giudiziaria (sotto, consid.
1.4.4).
1.4
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con
rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre
2014.
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i
reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.4.1
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che la
decisione di tassazione emessa il 23 gennaio 2020 dal Cantone e dalla Città di
Zurigo per il conguaglio (“Schlussrechnung”) dell’imposta cantonale e comunale 2009, di fr. 659'605.65, oltre
agli interessi di ritardo calcolati in fr. 87'796.50 – poiché regolarmente
notificata ed esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per gli importi ivi stabiliti. Egli
ha d’altronde respinto la generica contestazione sollevata dall’escusso,
secondo cui sarebbero pendenti dei procedi-menti presso l’autorità superiore
per ottenere la revisione di quelle decisioni, poiché tali cause riguardano
altre tassazioni relative a periodi fiscali anteriori a quella in oggetto e non
inficiano pertanto l’esecutività dei titoli prodotti dall’istante. Ricordato
che una decisione esecutiva ai sensi della LEF vale quale titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo la sua emissione, il
primo giudice ha pure riconosciuto l’importo di fr. 5'606.65 preteso a
tale scopo, accogliendo così l’istanza nella sua integralità.
1.4.2
Nel
reclamo la RE 1 AG si limita a esternare tutta una serie di nuove
allegazioni di fatto – in particolare con un’ampia esposizione dell’istoriato relativo
all’“operazione segreta” effettuata dalla società E__________ ai danni suoi, sfociata in un
procedimento (tuttora pendente) di verifica fiscale avviato 14 anni fa dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni nei suoi confronti – e a produrre un estratto del
verbale del 7 giugno 2021 del Tribunale amministrativo zurighese relativo alla
causa da essa avviata contro la Città di Zurigo e la Confederazione Svizzera, invitando
questa Camera a richiederne all’autorità giudiziaria la documentazione, ad “esaminarla” e ad “annullare” la
sentenza impugnata.
1.4.3
A prescindere dall’inammissibilità di tutte le allegazioni di fatto e del nuovo documento addotti per la prima volta
davanti a questa Camera (sopra consid. 1.2), così argomentando la RE 1 AG non
si confronta minimamente con la motivazione pretorile appena riassunta (consid.
1.4.1), né spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice. Insufficientemente motivato, il reclamo si rivela così irricevibile.
1.4.4
Per
mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica
solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura
formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132
III 142, consid. 4.1.1). La decisione
impugnata è pertanto corretta, i titoli prodotti essendo esecutivi (doc. B
accluso all’istanza), l’escussa non aven-do neppure allegato di aver impugnato la decisione di tassazione davanti all’Ufficio di tassazione
(“Steueramt”) di Zurigo entro il termine di trenta giorni indicato sulla medesima
(doc. C), né invocato, e men che meno dimostrato, una delle tre
eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 LEF (estinzione del debito, proroga
di pagamento o prescrizione).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 753'008.80,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).