14.2021.95
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di noleggio di veicolo. Pattuizione di una franchigia per eventuali danni al veicolo. Tassa di giustizia
16 novembre 2021Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.95
Lugano
16 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.177 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con
istanza 14 giugno 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 luglio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2021 RE 1 e la CO 1 hanno concluso un contratto di
noleggio veicolo che prevedeva una “franchigia danni” di fr. 5'000.– (doc.
C). Il 5 marzo 2021 la CO 1 ha emesso una fattura a carico di RE 1 di fr. 5'000.–
indicando come oggetto la “Franchigia per danni
arrecati al veicolo come da contratto di noleggio n. 3653/A del 29.01.21”. La fattura è rimasta scoperta.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 5 marzo 2021, indicando quale causa del credito: “Fattura ST246 franchigia su contratto di noleggio 3653/a del
29.01.2021”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 giugno
2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 22 giugno 2021.
D. Statuendo con decisione del 6 luglio 2021, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 330.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento
nonché in via principale la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il
rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate
spese e ripetibili, le quali in prima sede chiede siano fissate in fr. 400.–.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 luglio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 18 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19
luglio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le
ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto.
Presentato il 9 luglio 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza siccome ha
ritenuto che il contratto di noleggio del veicolo, che è stato firmato dall’escusso
e indica chiaramente che la franchigia in caso di danni ammonta a fr. 5'000.–,
costituisce un valido riconoscimento di debito.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce in particolare di non essersi impegnato
incondizionatamente a pagare fr. 5'000.– ed evidenzia che il primo giudice
ha concesso a torto il rigetto dell’opposizione in assenza di qualsivoglia “straccio di prova”
comprovante il danno patito, come se un pregiudizio qualsiasi, ammesso e non
concesso che ve ne sia uno, anche solo di un franco, comportasse
automaticamente l’obbligo di pagare la franchigia.
4.1
Con
le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene invece che, come deciso dal primo
giudice, emerge “senza dubbio alcuno”
che l’escusso firmando
il contratto si è assunto l’obbligo di risarcire l’importo della franchigia.
4.2
Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà
di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o
facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
4.3
Nel
caso di specie RE 1 non ha riconosciuto di dover pagare alla CO 1 senza riserve
né condizioni la somma di fr. 5'000.– ma, firmando il contratto, ha
semplicemente accettato di pagare una « Franchigia DANNI » di
fr. 5'000.– (doc. C) in caso di danneggiamento del veicolo noleggiato,
ovvero si è assunto un’aliquota di un eventuale pregiudizio di fr. 5'000.–
al massimo (cfr. la definizione di « franchigia »
in : Battaglia, Grande dizionario
della lingua italiana, vol. VI, pag. 286 ad 3). Tale impegno è per definizione
subordinato al verificarsi di un danno di cui risponde il cliente assicurato.
Ora, quando l’obbligo dell’escusso è sottoposto a una condizione sospensiva,
spetta all’escutente dimostrare con documenti che la stessa si è verificata
prima dell’inoltro dell’esecuzione
(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013
consid. 4.1 e 4.2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico
la CO 1 non ha portato tale prova e il convenuto non ha riconosciuto di aver
effettivamente causato un danno al veicolo e neppure, a maggior ragione, di
dover risarcire alla CO 1 una somma determinata (vedi per un caso analogo
sentenza della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019, consid. 6.2 e segg.). Difetta
quindi la prova o il riconoscimento da parte dell’escusso sia di un danno sia della sua quantificazione. Il
reclamo merita quindi accoglimento. Alla CO 1 rimane comunque salva la possibilità di promuovere una procedura creditoria
ordinaria volta all’accertamento della sua pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF; sopra consid. 2).
5.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS
281.
35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
5.1
La tassa di giustizia di
prima sede, di fr. 300.– oltre a non meglio specificate “spese” di fr. 30.–, supera il limite massimo della tariffa di fr. 300.– per le cause
con un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 48 OTLEF). Ora, la tassa ha
un carattere forfettario (“Pauschalgebühr”), che di massima vieta al giudice di esporre costi
supplementari, ad esempio quali spese di scrittura, di porto, di
telefono, ecc. (art. 49 cpv. 1 vOTLEF; Eugster
in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 1
ad art. 49 OTLEF). L’art. 49 vOTLEF è invero
stato abrogato il 1° gennaio 2011 con l’entrata in vigore dell’Ordinanza
che adegua ordinanze al Codice di procedura civile (RU 2010 3056), perché si è
apparentemente inteso sostituirlo con le norme corrispondenti del nuovo CPC (in
tal senso: sentenza del Tribunale cantonale friborghese del 12 gennaio 2016,
RFJ 2016, 32, consid. 2/b, con riferimento all’obbligo di anticipare l’emolumento
previsto dall’art. 49 cpv. 2 vOTLEF, ora disciplinato dall’art. 98 CPC). Le
tasse di giustizia dell’art. 48 OTLEF continuano pertanto a rivestire un
carattere forfettario giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC – definite come
“esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia)” –, che coprono
segnatamente le spese di redazione dei diversi atti della procedura, di
telefono, di notificazione e comunicazioni, ecc., ad esclusione delle spese
dell’assunzione delle prove, di traduzione e interpretariato e per la
rappresentanza del figlio giusta l’art. 95 cpv. 2 lett-c-e (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 13 ad art. 95 CPC).
Nel
caso in esame non pare che le “spese” stabilite dal Giudice di pace in fr. 30.–
rientrino in tali eccezioni. La questione può però rimanere indecisa, siccome
le parti non hanno sollevato alcuna contestazione al proposito.
5.2
Con
il reclamo RE 1 chiede gli vengano assegnate ripetibili di prima sede di fr. 400.–.
Orbene, considerando una tariffa oraria media di fr. 280.– secondo l’art.
12.
RTar, ma comunque non inferiore a fr. 180.– secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 141 I 124 consid. 3.2, vedi sentenza della
CEF 14.2020. 89 del 26 gennaio 2021, consid. 4.3.2), la richiesta
del reclamante, non contestata dalla controparte, si avvera giustificata, la
consultazione del cliente e la redazione e l’invio delle osservazioni all’istanza
(5 pagine) avendo verosimilmente richiesto più di due ore, pur tenuto conto della
relativa semplicità della causa.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 330.– sono poste
a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 400.– di ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).