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Decisione

14.2021.95

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di noleggio di veicolo. Pattuizione di una franchigia per eventuali danni al veicolo. Tassa di giustizia

16 novembre 2021Italiano11 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.95

Lugano

16 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.177 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con

istanza 14 giugno 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 6 luglio 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 29 gennaio 2021 RE 1 e la CO 1 hanno concluso un contratto di

noleggio veicolo che prevedeva una “franchigia danni” di fr. 5'000.– (doc.

C). Il 5 marzo 2021 la CO 1 ha emesso una fattura a carico di RE 1 di fr. 5'000.–

indicando come oggetto la “Franchigia per danni

arrecati al veicolo come da contratto di noleggio n. 3653/A del 29.01.21”. La fattura è rimasta scoperta.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 5 marzo 2021, indicando quale causa del credito: “Fattura ST246 franchigia su contratto di noleggio 3653/a del

29.01.2021”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 giugno

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 22 giugno 2021.

D. Statuendo con decisione del 6 luglio 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 330.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2021 per ottenerne l’an­nullamento

nonché in via principale la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il

rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate

spese e ripetibili, le quali in prima sede chiede siano fissate in fr. 400.–.

Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 luglio 2021, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto domenica 18 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19

luglio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le

ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per

legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto.

Presentato il 9 luglio 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza siccome ha

ritenuto che il contratto di noleggio del veicolo, che è stato firmato dall’escusso

e indica chiaramente che la franchigia in caso di danni ammonta a fr. 5'000.–,

costituisce un valido riconoscimento di debito.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce in particolare di non essersi impegnato

incondizionatamente a pagare fr. 5'000.– ed evidenzia che il primo giudice

ha concesso a torto il rigetto dell’opposizione in assenza di qualsivoglia “straccio di prova”

comprovante il danno patito, come se un pregiudizio qualsiasi, ammesso e non

conces­so che ve ne sia uno, anche solo di un franco, comportasse

automaticamente l’obbligo di pagare la franchigia.

4.1

Con

le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene invece che, come deciso dal primo

giudice, emerge “senza dubbio alcu­no”

che l’escusso firmando

il contratto si è assunto l’obbligo di risarcire l’importo della franchigia.

4.2

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,

firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà

di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o

facilmente determinabile, ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

4.3

Nel

caso di specie RE 1 non ha riconosciuto di dover pagare alla CO 1 senza riserve

né condizioni la somma di fr. 5'000.– ma, firmando il contratto, ha

semplicemente accetta­to di pagare una « Franchigia DANNI » di

fr. 5'000.– (doc. C) in caso di danneggiamento del veicolo noleggiato,

ovvero si è assunto un’aliquota di un eventuale pregiudizio di fr. 5'000.–

al massimo (cfr. la definizione di « franchigia »

in : Battaglia, Grande di­zionario

della lingua italiana, vol. VI, pag. 286 ad 3). Tale impegno è per definizione

subordinato al verificarsi di un danno di cui risponde il cliente assicurato.

Ora, quando l’obbligo dell’escusso è sottoposto a una condizione sospensiva,

spetta all’escutente dimostrare con documenti che la stessa si è verificata

prima dell’in­oltro dell’esecuzione

(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013

consid. 4.1 e 4.2; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico

la CO 1 non ha portato tale prova e il convenuto non ha riconosciuto di aver

effettivamente causato un danno al veicolo e neppure, a maggior ragione, di

dover risarcire alla CO 1 una somma determinata (vedi per un caso analogo

sentenza della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019, consid. 6.2 e segg.). Difetta

quindi la prova o il riconoscimento da parte dell’escusso sia di un danno sia della sua quantificazione. Il

reclamo merita quin­di accoglimento. Alla CO 1 rimane comunque salva la possibilità di promuovere una procedura creditoria

ordinaria volta all’accertamento della sua pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF; sopra consid. 2).

5.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS

281.

35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

5.1

La tassa di giustizia di

prima sede, di fr. 300.– oltre a non meglio specificate “spese” di fr. 30.–, supera il limite massimo della tariffa di fr. 300.– per le cause

con un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 48 OTLEF). Ora, la tassa ha

un carattere forfettario (“Pauschalge­bühr”), che di massima vieta al giudice di esporre costi

supplementari, ad esempio quali spese di scrittura, di porto, di

telefono, ecc. (art. 49 cpv. 1 vOTLEF; Eugster

in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 1

ad art. 49 OTLEF). L’art. 49 vOTLEF è invero

stato abrogato il 1° gennaio 2011 con l’entrata in vigore del­l’Ordinanza

che adegua ordinanze al Codice di procedura civile (RU 2010 3056), perché si è

apparentemente inteso sostituirlo con le norme corrispondenti del nuovo CPC (in

tal senso: senten­za del Tribunale cantonale friborghese del 12 gennaio 2016,

RFJ 2016, 32, consid. 2/b, con riferimento all’obbligo di anticipare l’emolumento

previsto dall’art. 49 cpv. 2 vOTLEF, ora disciplinato dall’art. 98 CPC). Le

tasse di giustizia dell’art. 48 OTLEF continuano pertanto a rivestire un

carattere forfettario giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC – definite come

“esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia)” –, che coprono

segnatamente le spese di redazione dei diversi atti della procedura, di

telefono, di notificazione e comunicazioni, ecc., ad esclusione delle spese

dell’assunzione delle prove, di traduzione e interpretariato e per la

rappresentanza del figlio giusta l’art. 95 cpv. 2 lett-c-e (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 13 ad art. 95 CPC).

Nel

caso in esame non pare che le “spese” stabilite dal Giudice di pace in fr. 30.–

rientrino in tali eccezioni. La questione può però rimanere indecisa, siccome

le parti non hanno sollevato alcuna contestazione al proposito.

5.2

Con

il reclamo RE 1 chiede gli vengano assegnate ripetibili di prima sede di fr. 400.–.

Orbene, considerando una tariffa oraria media di fr. 280.– secondo l’art.

12.

RTar, ma comunque non inferiore a fr. 180.– secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale (DTF 141 I 124 consid. 3.2, vedi sentenza della

CEF 14.2020. 89 del 26 gennaio 2021, consid. 4.3.2), la richiesta

del reclamante, non contestata dalla controparte, si avvera giustificata, la

consultazione del cliente e la redazione e l’invio delle osservazioni all’i­­stanza

(5 pagine) avendo verosimilmente richiesto più di due ore, pur tenuto conto della

relativa semplicità della causa.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 330.– sono poste

a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 400.– di ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).