14.2021.98
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Vincolatività per le parti e il giudice del rigetto. Reclamo insufficientemente motivato
3 dicembre 2021Italiano11 min
del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito la “Decisione del Tribunale di V__________,
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Incarto n.
14.2021.98
Lugano
3 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________
(rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, promossa con istanza 23 aprile 2021
da
CO
1 IT-
(patrocinato
dall’ PA 1 )
contro
RE
1
(rappresentato
dalla figlia RA 1 )
giudicando sul reclamo del 16 luglio 2021
presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2021 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 23 gennaio 2020, il Tribunale
ordinario di V__________ ha ingiunto a RA 1 e al padre RE 1 di pagare, in
solido, a CO 1:
“1. la somma di € 8'100.–;
2. gli
interessi come da domanda;
3. le spese
della procedura d’ingiunzione, liquidate in € 700.00 per compenso, in € 145.50
per esborsi, oltre al 15% di spese forfetizzate, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre
alle successive occorrende”,
avvertendo le
parti ingiunte del diritto di proporre opposizione nel termine perentorio di
quaranta giorni dalla notifica e che in caso contrario il decreto sarebbe
diventato esecutivo e definitivo. Il creditore fonda le sue pretese su un
contratto di locazione di un appartamento a V__________ locato a RA 1, a favore della quale RE 1 si è
costituito garante del pagamento delle pigioni.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'140.90 oltre agli interessi
del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito la “Decisione del Tribunale di V__________,
cresciuta in giudicato”.
C. Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 23 aprile 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
di Locarno-Campagna, previo esame dell’esecutività della decisione italiana in
Svizzera. Nel termine impartito, il convenuto – tramite la figlia RA 1 – si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 15 maggio 2021. Con replica
del 31 maggio e duplica del 18 giugno 2021 inoltrate spontaneamente, le parti
hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.
D. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2021, il Pretore aggiunto ha dichiarato
il decreto ingiuntivo italiano esecutivo in Svizzera, parzialmente accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto
limitatamente a fr. 9'814.– (in luogo di fr. 10'140.90), oltre agli
interessi del 5% dal 1° agosto 2020 (anziché dal 1° luglio 2020), ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2021, redatto
dalla figlia RA 1, la quale auspica che il Tribunale d’appello “vorrà restituire alla sentenza che li riguarda
l’equilibrio ed il rispetto del diritto”. Il 6 agosto 2021 il debitore – sempre tramite la figlia – ha presentato
un complemento del suo gravame. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione
è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 9 luglio 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 19 luglio, durante le ferie
estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge
fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio
dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto 2021. Presentato il 17 luglio (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo. Lo stesso non può dirsi per il complemento trasmesso
solo il 6 agosto 2021, che risulta pertanto irricevibile.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per
quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non
sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte
in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta
nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio
del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1°
settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche
per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che il
decreto ingiuntivo italiano – poiché di natura condannatoria e munito della
formula esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Ha d’altronde osservato che il convenuto non ha preteso di averlo impugnato
entro il termine previsto dal provvedimento e che dell’udienza che si sarebbe
svolta “nel mese di marzo 2020”
davanti al tribunale italiano – a cui egli e la figlia si dolgono di non aver
potuto partecipare – non vi è alcuna traccia, sicché non vi è motivo di
dubitare della veridicità della dichiarazione di esecutività annessa al decreto.
Il primo giudice ha poi rilevato l’assenza di eccezioni liberatorie previste
dall’art. 81 LEF, evidenziando al proposito che le contestazioni dell’escusso relative
all’ammontare delle pigioni arretrate riconosciute nel decreto ingiuntivo – poiché
già esistenti al momento della sua notifica – andavano semmai proposte presentando
opposizione al medesimo davanti al giudice italiano. Ha quindi accolto l’istanza
limitatamente a fr. 9'814.– (pari a € 9'121.65), ossia agli importi
riconosciuti nel decreto ingiuntivo – senza invece estendere il rigetto per le
somme non documentate – oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2020 anziché dal
1° luglio 2020, poiché fino al 31 luglio 2020 gli stessi erano già stati
conteggiati nel capitale.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 ripropone sostanzialmente le medesime censure presentate davanti
al primo giudice, dolendosi del fatto che quest’ultimo non ha tenuto conto
delle contestazioni – a suo dire più che legittime e giustificate – da lui
presentate. Sostiene in particolare che il suo debito nei confronti dell’istante
non ammonterebbe a € 8'100.– bensì a € 4'500.– e che la differenza di € 3'600.–
è costituita da una mensilità di € 900.– addebitata in più delle otto dovute
per il periodo di mora dal luglio 2018 al febbraio 2019 e dalla mancata
restituzione del deposito cauzionale di € 2'700.–. Ribadisce che l’appartamento
è stato riconsegnato in perfette condizioni e che non si giustifica pertanto la
trattenuta della cauzione. A suoi dire, se il Tribunale di V__________ fosse
stato informato di questi elementi “oggettivi
e inconfutabili” il verdetto sarebbe stato sicuramente diverso, ma
ripete di non essersi potuto difendere davanti al giudice italiano – che ha
proceduto nei suoi confronti in via contumaciale – a causa di “gravissimi motivi famigliari e della pandemia”.
Chiede pertanto a questa Camera di correggere “secondo
giustizia ed equità le macroscopiche anomalie dei giudizi precedenti”.
1.3.3
Sennonché,
così argomentando, RE 1 non si confronta minimamente con la pertinente
motivazione pretorile appena riassunta (consid. 1.3.1), secondo
cui il giudice del rigetto non è abilitato ad accertare la fondatezza della
pretesa contenuta nel titolo, che andava semmai contestata davanti all’autorità
che ha statuito nella decisione prodotta con l’istanza, quindi al Tribunale
ordinario di V__________. Il Pretore aggiunto non si è quindi espresso sulle
contestazioni di merito sollevate dal debitore poiché la legge non gliene
attribuisce la competenza. Per il resto, RE 1 non spiega in cosa consisterebbe
lo sbaglio del primo giudice, ma si limita a ripetere il proprio punto di
vista, contravvenendo così al suo onere di motivazione (sopra consid. 1.3).
Insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela così irricevibile.
1.3.4
Quanto
alla doglianza circa l’impossibilità di far valere le sue ragioni (e quelle del
padre) davanti al Tribunale di V__________ per non meglio precisati gravissimi
motivi famigliari e di pandemia, la figlia non spiega perché non avrebbe potuto
proporre per scritto opposizione nel termine di quaranta giorni indicato nel
decreto ingiuntivo. Lei come suo padre hanno pertanto avuto la possibilità di difendersi
e di essere citati a un’udienza, ciò che secondo la giurisprudenza ricordata
dal Pretore aggiunto basta per riconoscere esecutivo in Svizzera nel senso dell’art.
38.
della Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0.275.12) il decreto ingiuntivo italiano munito
della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di mancata opposizione (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenza della CEF
14.2019.125
del 20 novembre 2019, RtiD 2020 II 928 n. 37c, consid. 5.1/c).
1.4
Per
mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è – come già rammentato dal Pretore aggiunto nella
sentenza impugnata) – di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri
immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139
III 446, consid. 4.1.1). Essendo esecutivo,
il decreto ingiuntivo vincolava sia i convenuti, che non hanno proposto
opposizione, sia lo stesso Pretore aggiunto e questa Camera, che non lo possono
quindi sindacare.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 9'814.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).