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Decisione

14.2021.98

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Vincolatività per le parti e il giudice del rigetto. Reclamo insufficientemente motivato

3 dicembre 2021Italiano11 min

del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito la “Decisione del Tribunale di V__________,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.98

Lugano

3 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________

(rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, promossa con istanza 23 aprile 2021

da

CO

1 IT-

(patrocinato

dall’ PA 1 )

contro

RE

1

(rappresentato

dalla figlia RA 1 )

giudicando sul reclamo del 16 luglio 2021

presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2021 dal Pretore

aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con

decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 23 gennaio 2020, il Tribunale

ordinario di V__________ ha ingiunto a RA 1 e al padre RE 1 di pagare, in

solido, a CO 1:

“1. la somma di € 8'100.–;

2. gli

interessi come da domanda;

3. le spese

della procedura d’ingiunzione, liquidate in € 700.00 per compenso, in € 145.50

per esborsi, oltre al 15% di spese forfetizzate, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre

alle successive occorrende”,

avvertendo le

parti ingiunte del diritto di proporre opposizione nel termine perentorio di

quaranta giorni dalla notifica e che in caso contrario il decreto sarebbe

diventato esecutivo e definitivo. Il creditore fonda le sue pretese su un

contratto di locazione di un appartamento a V__________ locato a RA 1, a favore della quale RE 1 si è

costituito garante del pagamento delle pigioni.

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 28 gennaio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'140.90 oltre agli interessi

del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del credito la “Decisione del Tribunale di V__________,

cresciuta in giudicato”.

C. Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 23 aprile 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

di Locarno-Campagna, previo esame dell’esecutività della decisione italiana in

Svizzera. Nel termine impartito, il convenuto – tramite la figlia RA 1 – si è

opposto all’istan­­za con osservazioni scritte del 15 maggio 2021. Con replica

del 31 maggio e duplica del 18 giugno 2021 inoltrate spontaneamente, le parti

hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.

D. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2021, il Pretore aggiunto ha dichiarato

il decreto ingiuntivo italiano esecutivo in Svizzera, parzialmente accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto

limitatamente a fr. 9'814.– (in luogo di fr. 10'140.90), oltre agli

interessi del 5% dal 1° agosto 2020 (anziché dal 1° luglio 2020), ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.–

a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2021, redatto

dalla figlia RA 1, la quale auspica che il Tribunale d’appello “vorrà restituire alla sentenza che li riguarda

l’equilibrio ed il rispetto del diritto”. Il 6 agosto 2021 il debitore – sempre tramite la figlia – ha presentato

un complemento del suo gravame. Stante il prevedibile esito dell’o­­dierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione

è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 9 luglio 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 19 luglio, durante le ferie

estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge

fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio

dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto 2021. Presentato il 17 luglio (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo. Lo stesso non può dirsi per il complemento trasmesso

solo il 6 agosto 2021, che risulta pertanto irricevibile.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per

quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte

in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta

nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio

del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1°

settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche

per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che il

decreto ingiuntivo italiano – poiché di natura condannatoria e munito della

formula esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Ha d’altronde osservato che il convenuto non ha preteso di averlo impugnato

entro il termine previsto dal provvedimento e che dell’udienza che si sarebbe

svolta “nel mese di marzo 2020”

davanti al tribunale italiano – a cui egli e la figlia si dolgono di non aver

potuto partecipare – non vi è alcuna traccia, sicché non vi è motivo di

dubitare della veridicità della dichiarazione di esecutività annessa al decreto.

Il primo giudice ha poi rilevato l’assenza di eccezioni liberatorie previste

dall’art. 81 LEF, evidenziando al proposito che le contestazioni dell’escusso relative

all’ammontare delle pigioni arretrate riconosciute nel decreto ingiuntivo – poiché

già esistenti al momen­to della sua notifica – andavano semmai proposte presentando

opposizione al medesimo davanti al giudice italiano. Ha quindi accolto l’istanza

limitatamente a fr. 9'814.– (pari a € 9'121.65), ossia agli importi

riconosciuti nel decreto ingiuntivo – senza invece estendere il rigetto per le

somme non documentate – oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2020 anziché dal

1° luglio 2020, poiché fino al 31 luglio 2020 gli stessi erano già stati

conteggiati nel capitale.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 ripropone sostanzialmente le medesi­me censure presentate davanti

al primo giudice, dolendosi del fatto che quest’ultimo non ha tenuto conto

delle contestazioni – a suo dire più che legittime e giustificate – da lui

presentate. Sostiene in particolare che il suo debito nei confronti dell’istante

non ammonterebbe a € 8'100.– bensì a € 4'500.– e che la differenza di € 3'600.–

è costituita da una mensilità di € 900.– addebitata in più delle otto dovute

per il periodo di mora dal luglio 2018 al febbraio 2019 e dalla mancata

restituzione del deposito cauzionale di € 2'700.–. Ribadisce che l’appartamento

è stato riconsegnato in perfette condizioni e che non si giustifica pertanto la

trattenuta della cauzione. A suoi dire, se il Tribunale di V__________ fosse

stato informato di questi elementi “oggettivi

e inconfutabili” il verdetto sarebbe stato sicuramente diverso, ma

ripete di non essersi potuto difendere davanti al giudice italiano – che ha

proceduto nei suoi confronti in via contumaciale – a causa di “gravissimi motivi famigliari e della pandemia”.

Chiede pertanto a questa Camera di correggere “secondo

giustizia ed equità le macroscopiche anomalie dei giudizi precedenti”.

1.3.3

Sennonché,

così argomentando, RE 1 non si confronta minimamente con la pertinente

motivazione pretorile appena riassunta (consid. 1.3.1), secondo

cui il giudice del rigetto non è abilitato ad accertare la fondatezza della

pretesa contenuta nel titolo, che andava semmai contestata davanti all’autorità

che ha statuito nella decisione prodotta con l’istanza, quindi al Tribunale

ordinario di V__________. Il Pretore aggiunto non si è quindi espresso sulle

contestazioni di merito sollevate dal debitore poiché la legge non glie­ne

attribuisce la competenza. Per il resto, RE 1 non spie­ga in cosa consisterebbe

lo sbaglio del primo giudice, ma si limita a ripetere il proprio punto di

vista, contravvenendo così al suo onere di motivazione (sopra consid. 1.3).

Insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela così irricevibile.

1.3.4

Quanto

alla doglianza circa l’impossibilità di far valere le sue ragioni (e quelle del

padre) davanti al Tribunale di V__________ per non meglio precisati gravissimi

motivi famigliari e di pandemia, la figlia non spiega perché non avrebbe potuto

proporre per scritto opposizione nel termine di quaranta giorni indicato nel

decreto ingiuntivo. Lei come suo padre hanno pertanto avuto la possibilità di difendersi

e di essere citati a un’udienza, ciò che secondo la giurisprudenza ricordata

dal Pretore aggiunto basta per riconoscere esecutivo in Svizzera nel senso dell’art.

38.

della Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0.275.12) il decreto ingiuntivo italiano munito

della dichiarazione di definitiva esecutività in caso di mancata opposizione (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenza della CEF

14.2019.125

del 20 novembre 2019, RtiD 2020 II 928 n. 37c, consid. 5.1/c).

1.4

Per

mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è – come già rammentato dal Pretore aggiunto nella

sentenza impugnata) – di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzio­ne,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri

immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139

III 446, consid. 4.1.1). Essendo esecutivo,

il decreto ingiuntivo vincolava sia i convenuti, che non hanno proposto

opposizione, sia lo stesso Pretore aggiunto e questa Camera, che non lo possono

quindi sindacare.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 9'814.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).