14.2021.99
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché fondato su allegazioni di fatto e documenti nuovi
27 ottobre 2021Italiano7 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
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RE 1
Incarto n.
14.2021.99
Lugano
27 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.180 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 15 giugno 2021
dal
Comune CO 1 __________
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 luglio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione di tassazione del 29 agosto 2018
è stata posta a carico di RE 1 l’imposta cantonale 2015 sul reddito di fr. 9'305.45.
Il conguaglio del 30 settembre 2018 per l’imposta comunale 2015 indica un importo
di fr. 6'979.10 (in applicazione del moltiplicatore
del 75% sull’imposta cantonale) oltre all’imposta personale di fr. 20.–,
per un totale di fr. 6'999.10. Il 31 dicembre 2018 e il 28 febbraio 2019 il
Comune CO 1 ha intimato a RE 1 un richiamo e una diffida di pagamento per fr. 5'653.65,
tenuto conto del versamento di un acconto di fr. 1'345.45 (“rivers.
imp. 2014”). Con lettera del 26 febbraio 2021 il Comune ha poi comunicato a
RE 1 che risulta ancora scoperta una parte dell’imposta comunale 2015, pari a fr. 1'678.30,
in considerazione di altri due acconti di fr. 2'320.05 e fr. 1'655.30,
invitandolo senza successo a saldare il dovuto entro il 31 marzo 2021.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'678.30
oltre agli interessi del 2.5% dal 17 giugno 2020, indicando quale causa del
credito il “residuo imposta comunale 2015”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 giugno
2021 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Vezia. Nel termine assegnatogli per presentare osservazioni
all’istanza, RE 1 è rimasto silente.
D. Statuendo con decisione del 9 luglio 2021, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,
ponendo a suo carico le spese processuali fissate in fr. 150.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2021 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 10 luglio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto martedì 20 luglio 2021 durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio:
art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo
la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF
108.
III 49), ossia mercoledì 4 agosto. Presentato già il 19 luglio 2021 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nella decisione impugnata, il Giudice
di pace ha rilevato che il conguaglio dell’imposta comunale 2015, con
attestazione di passaggio in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione, accogliendo quindi l’istanza.
1.2.2
Nel
reclamo RE 1 afferma che dinanzi al primo giudice il Comune CO 1 ha prodotto
una documentazione “incompleta o poco chiara” e quindi
di aver ritenuto non fosse utile presentare osservazioni all’istanza. Asserisce
poi di avere, in seguito alla sua elezione come municipale
nel 2016, convenuto in forma scritta con l’amministrazione comunale a inizio
legislatura la compensazione delle diarie a lui spettanti con le imposte
pregresse, ciò che sarebbe effettivamente avvenuto come egli si propone di
dimostrare “nel proseguo”. Precisa di aver cessato ogni attività professionale dall’agosto 2019. Non
gli risulta – egli epiloga – che la pretesa posta in esecuzione sia dovuta e
anzi dall’estratto del 2014 del 4 ottobre 2018 (doc. 3, ultima pagina) si
evincerebbe addirittura un saldo a suo favore di fr. 1'345.45.
1.2.3
Sennonché,
non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le
allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e quindi irricevibili,
così come è irricevibile il plico di documenti da lui prodotto (doc. 3, v.
sopra consid. 1.2). Poiché sono tardive le argomentazioni esposte con il
reclamo, a maggior ragione sono pure del tutto ininfluenti le circostanze che il
reclamante afferma di voler “dimostrare nel proseguo”. L’esito del gravame è quindi segnato.
1.2.4
Per
abbondanza, checché ne dica il reclamante, la documentazione presentata in
prima sede dal Comune CO 1 costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione. Come risulta dall’istanza, dal conguaglio di fr. 6'999.10
relativo all’imposta co-munale del 2015 (doc. B) sono stati detratti il saldo
di fr. 1'345.45 a suo favore risultante dalla tassazione del 2014 (doc. C)
– come risulta del resto dalla lettera del Comune prodotta dallo stesso reclamante (doc. 3, pag. 3) – così come altri due
acconti di fr. 2'320.05 e fr. 1'655.30, giungendo ai fr. 1'678.30
posti in esecuzione.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'678.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).