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Decisione

14.2021.99

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché fondato su allegazioni di fatto e documenti nuovi

27 ottobre 2021Italiano7 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.99

Lugano

27 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.180 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 15 giugno 2021

dal

Comune CO 1 __________

(rappresentato dal proprio Municipio, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 luglio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione di tassazione del 29 agosto 2018

è stata posta a carico di RE 1 l’imposta cantonale 2015 sul reddito di fr. 9'305.45.

Il conguaglio del 30 settembre 2018 per l’imposta comunale 2015 indica un importo

di fr. 6'979.10 (in applicazione del moltiplicatore

del 75% sull’imposta cantonale) oltre all’imposta personale di fr. 20.–,

per un totale di fr. 6'999.10. Il 31 dicembre 2018 e il 28 febbraio 2019 il

Comune CO 1 ha intimato a RE 1 un richiamo e una diffida di pagamento per fr. 5'653.65,

tenuto conto del versamento di un acconto di fr. 1'345.45 (“rivers.

imp. 2014”). Con lettera del 26 febbraio 2021 il Comune ha poi comunicato a

RE 1 che risulta ancora scoperta una parte dell’imposta comunale 2015, pari a fr. 1'678.30,

in considerazione di altri due acconti di fr. 2'320.05 e fr. 1'655.30,

invitandolo senza successo a saldare il dovuto entro il 31 marzo 2021.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'678.30

oltre agli interessi del 2.5% dal 17 giugno 2020, indicando quale causa del

credito il “residuo imposta comunale 2015”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 giugno

2021 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Vezia. Nel termine assegnatogli per presentare osservazioni

all’i­­stanza, RE 1 è rimasto silente.

D. Statuendo con decisione del 9 luglio 2021, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,

ponendo a suo carico le spese processuali fissate in fr. 150.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2021 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 10 luglio 2021, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto martedì 20 luglio 2021 durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio:

art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo

la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108.

III 49), ossia mercoledì 4 agosto. Presentato già il 19 luglio 2021 (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nella decisione impugnata, il Giudice

di pace ha rilevato che il conguaglio dell’imposta comunale 2015, con

attestazione di passaggio in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, accogliendo quindi l’istanza.

1.2.2

Nel

reclamo RE 1 afferma che dinanzi al primo giudice il Comune CO 1 ha prodotto

una documentazione “incompleta o poco chiara” e quindi

di aver ritenuto non fosse utile presentare osservazioni all’istanza. Asserisce

poi di avere, in seguito alla sua elezione come municipale

nel 2016, convenuto in forma scritta con l’amministrazione comunale a inizio

legislatura la compensazione delle diarie a lui spettanti con le imposte

pregresse, ciò che sarebbe effettivamente avvenuto come egli si propone di

dimostrare “nel proseguo”. Precisa di aver cessato ogni attività professionale dall’agosto 2019. Non

gli risulta – egli epiloga – che la pretesa posta in esecuzione sia dovuta e

anzi dall’estratto del 2014 del 4 ottobre 2018 (doc. 3, ultima pagina) si

evincerebbe addirittura un saldo a suo favore di fr. 1'345.45.

1.2.3

Sennonché,

non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le

allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e quindi irricevibili,

così come è irricevibile il plico di documenti da lui prodotto (doc. 3, v.

sopra consid. 1.2). Poiché sono tardive le argomentazioni esposte con il

reclamo, a maggior ragione sono pure del tutto ininfluenti le circostanze che il

reclamante afferma di voler “dimostrare nel proseguo”. L’esito del gravame è quindi segnato.

1.2.4

Per

abbondanza, checché ne dica il reclamante, la documentazione presentata in

prima sede dal Comune CO 1 costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione. Come risulta dall’istanza, dal conguaglio di fr. 6'999.10

relativo all’imposta co-munale del 2015 (doc. B) sono stati detratti il saldo

di fr. 1'345.45 a suo favore risultante dalla tassazione del 2014 (doc. C)

– come risulta del resto dalla lettera del Comune prodotta dallo stesso reclamante (doc. 3, pag. 3) – così come altri due

acconti di fr. 2'320.05 e fr. 1'655.30, giungendo ai fr. 1'678.30

posti in esecuzione.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'678.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).