Lexipedia

Decisione

14.2022.10

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Ordini di pagamento emessi su un conto cointestato ai coniugi. Rifiuto della moglie di firmarli. Abuso di diritto. Richiesta di sospensione della procedura di reclamo

6 luglio 2022Italiano20 min

è stato notificato alla controparte per osservazioni, stante il prevedibile esito della decisione odierna.

Source ti.ch

Incarti n.

14.2022.10

14.2022.40

Lugano

6 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2021.4802 e SO.2022.750 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 18

ottobre 2021 e 8 febbraio 2022 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sui reclami del 25 gennaio 2022 e del 6 aprile 2022

presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 17 gennaio e il 29 marzo 2022

dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione supercautelare del 19 luglio 2021 il Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ridotto a fr. 2'000.– mensili il

contributo di mantenimento fissato precedentemente in fr. 3'000.–, dovuto da

RE 1 alla moglie CO 1i, e ciò a far tempo da giugno 2021, da versare in via anticipata

entro il 5 del mese.

B. Con

un primo precetto esecutivo (n. __________70) emesso il 12 ottobre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di quattro

contributi alimentari da luglio a ottobre del 2021 “come da decisione Pretore”, di

fr. 2'000.– ognuno (tranne quello di luglio di fr. 1'000.–), oltre

agli interessi del 10% dal 5 luglio, rispettivamente 5 agosto, 5 settembre e 5

ottobre 2021.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 ottobre

2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte dell’8 novembre 2021. Con replica spontanea del 10

novembre 2021 e duplica spontanea del 1° dicembre 2021 le parti hanno ribadito

il loro punto di vista. CO 1 ha poi inoltrato uno scritto del 6 dicembre 2021,

cui RE 1 ha ribattuto con scritto del 13 dicembre 2021.

D. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2022 (SO.2021.4802), il Pretore

ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal convenuto per i medesimi importi contenuti nel precetto

esecutivo, salvo per gli interessi di mo­ra, ridotti dal 10% al 5% e fatti

decorrere dal 6 luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 (anziché dal 5 di

ognuno di questi mesi), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 gennaio 2022 (inc. 14.2022.10) per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni dell’8 febbraio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

F. Con

un ulteriore precetto esecutivo (n. __________65) emesso il 1° febbraio 2022 CO

1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di tre

contributi alimentari da novembre 2021 a gennaio 2022 “come da decisione Pretore”, di fr. 2'000.– ognuno, oltre agli interessi del 10% dal 6

novembre, rispettivamente 6 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022.

G. Avendo

di nuovo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8

febbraio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 23 febbraio 2022. Mediante

replica spontanea del 28 febbraio 2022 CO 1 ha ribadito il proprio punto di

vista.

H. Statuendo con decisione del 29 marzo 2022 (SO.2022.750), il Pretore ha

parzialmente accolto la seconda istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal convenuto per i mede-simi importi contenuti nel precetto esecutivo,

salvo per gli interessi di mora ridotti dal 10% al 5% e fatti decorrere per l’importo

complessivo posto in esecuzione, di fr. 6'000.–, dal 1 ° febbraio 2022

(anziché dal 6 di ognuno dei mesi di riferimento), ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

Fatti

I. Anche

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 6 aprile 2022 per ottenerne l’annullamento e la

reiezione dell’istanza (inc.

14.2022.40). Il recla­mo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni, stante il prevedibile esito della decisione odierna.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica del primo reclamo è avvenuta in concreto a RE 1 il 18 gennaio 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28

gennaio. Presentato tre gior­ni prima (data del timbro postale), il

primo reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo. Anche il secondo reclamo risulta

tempestivo, siccome è stato notificato a RE 1 al più presto il 30 mar­zo e il

reclamo è stato presentato già il 6 aprile 2022.

1.2

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,

di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati ai reclami e alle osservazioni al

primo reclamo sono pertanto irricevibili nella misura in cui non sono già stati

prodotti in prima sede.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la decisione supercautelare prodotta

dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari

da luglio 2021 a ottobre 2021 (inc. 14.2022.10) e da novembre 2021 a gennaio

2022.

(inc. 14.2022.40) richiesti dall’escutente siccome la decisione, emessa inaudita altera parte, è inoppugnabile e immediatamente

esecutiva, e ciò fintantoché non verrà emessa la decisione di divorzio oppure un’altra decisione cautelare. D’altronde, ha continuato il Pretore, il

convenuto non sembra aver contestato gli importi posti in esecuzione in sé e

nemmeno il fatto che gli stessi non siano ancora pervenuti alla moglie. Pare

invece lamentare di averli messi a disposizione di quest’ultima, che non si è però

data la pena di ritirarli. Ciò posto il primo giudice ha considerato che non

occorreva statuire sulla correttezza degli ordini di versamento di cui si è

avvalso il convenuto, dal momento che il conto di addebito risulta essere un

conto cointestato ai coniugi, ciò che è problematico, siccome la procedura di

divorzio è ancora pendente e la divisione degli averi presenti su tale conto

avverrà nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale. La moglie non

era pertanto tenuta ad accettare che il marito pagasse gli alimenti con mezzi prelevati da quel conto. Infine, ha

rilevato il Pretore, non avendo l’istante di fatto ricevuto gli importi

posti in esecuzione, le censure del convenuto cadono nel vuoto. In definitiva

il primo giudice ha quindi accolto le istanze, correggendo però gli interessi

di mora richiesti.

4.

In

entrambi i reclami RE 1 premette che l’unico modo per lui di rispettare la

decisione che lo condanna a versare i contributi alimentari è quello di attingere

al conto comune cointestato con la moglie, visto il “crollo” del suo reddito dopo

il pensionamen­to, ridottosi a fr. 3'402.45 (AVS e cassa pensione), e l’assenza

di altri fondi oltre a questa entrata. CO 1, a suo dire “per ripicca”, non ha

più accettato ordini di pagamento provenienti da questo conto, ben sapendo di

metterlo così in gravissime difficol­tà. Evidenzia d’altronde che avrebbe versato

a quest’ultima una cifra doppia rispetto alla somma dovuta di modo che l’unica

sostanza a essere intaccata sarebbe stata la propria.

Nel

primo reclamo egli ripete di aver dato ordini di pagamento ma che, a causa di

nuove regole adottate nel frattempo dalla Banca, non è stato possibile per la

moglie ritirarli. Egli ha quindi allestito il 18 ottobre 2021 un nuovo ordine

di pagamento, questa volta secondo le nuove regole. Ciò nonostante la moglie ha

comunque deciso di non controfirmare l’ordine di accredito a proprio favore e il

20.

ottobre 2021 ha chiuso “subdolamente” il conto presso __________ sul quale solitamente egli versava i

contributi alimentari e che era pure indicato

nel nuovo ordine di pagamento, per aprirne immediatamente un altro,

sempre presso __________, il medesimo giorno alla stessa ora. Egli evidenzia

che il 18 ottobre 2021 la moglie avrebbe potuto tranquillamente sottoscrivere l’ordine

di pagamento da lui emesso, siccome il conto all’__________ era ancora attivo,

ma ha deciso deliberatamente di non farlo, inoltrando in medesima data l’istan­za

di rigetto. Egli si riferisce altresì all’ulteriore bonifico a favore del nuovo

conto __________ da lui eseguito il medesimo giorno della replica spontanea di

prima sede, anch’esso non accettato dalla moglie.

Nel

secondo reclamo RE 1 ribadisce di aver compilato ordini di pagamento anche per

i contributi da novembre 2021 a gennaio 2022 sul nuovo conto __________ e che

questi, ancora una volta, non sono stati riscossi per esclusiva scelta della

moglie.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Nella

fattispecie è pacifico che la decisione supercautelare prodotta dall’istante

(doc. B, rispettivamente A) costituisce un valido titolo di rigetto per i contributi

alimentari di fr. 2'000.– mensili ma-turati da giugno 2021, oltre agli

interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2017.122

del 29 novembre 2017, RtiD 2018 II 821 n. 41c consid. 5.2/b), come del resto

stabilito dal primo giudice in ambedue le cause.

5.2

La

questione della data di decorrenza degl’interessi di mora, regolata in modo

divergente nelle cause in esame, non è invece d’immediata soluzione, giacché ci

si potrebbe chiedere se, per "domanda giudiziale" giusta l’art. 105

cpv. 1 CO, non si potrebbe intendere l’istanza

volta al versamento di contributi di mantenimen­to (questione lasciata

aperta nella sentenza della CEF 14.2020.26 del 19 agosto 2020 consid. 10). In

assenza di contestazione, non è necessario risolvere la questione in questa

sede.

6.

Rimane

per contro litigiosa la questione di sapere se l’escusso, producendo ordini di

pagamento per i contributi da luglio 2021 a dicembre 2021 (doc. 9 nella prima

causa) e da luglio 2021 a marzo 2022 (doc. 1 nella seconda), rifiutati dalla

moglie, ha dimostrato l’esistenza di un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF

idonea a giustificare la reiezione delle istanze.

6.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190

consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138

III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

6.1.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.

5, con rimandi). A diffe­renza di quanto vale per il

rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il

debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da

addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione

a nor­ma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un

abuso di diritto o una violazione delle regole della buo­na fede: DTF 124 III

503.

consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17

ad art. 81 LEF; Schmidt in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).

6.1.2

Solo l’estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica

la reiezione dell’istanza giusta l’art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è

di principio sufficiente (neppure nella

procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposi­tion, 2017, n. 123 ad

art. 82 LEF). Tuttavia, se l’impossibilità

di ese­guire il pagamento è dovuta esclusivamente a un

comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art.

91.

CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale

4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può

validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche

eccepire, giusta l’art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore

rifiuta senza motivi l’offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di

pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento

contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva) ma

nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l’abuso

dev’essere particolarmente manifesto e incombe all’escusso l’onere di

dimostrarlo con documenti (senten­za della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022, consid.

5.1.2).

6.2

Nella

fattispecie, il reclamante fa valere che gli ordini di pagamen­to da lui

firmati (doc. 9 nella prima causa e doc. 1 nella seconda) non sono andati a

buon fine esclusivamente per colpa della moglie che non li ha voluti

sottoscrivere. Nelle osservazioni al reclamo CO 1 allega

di essersi sempre opposta al pagamento dei contributi alimentari per mezzo del

conto risparmio comune, siccome i debiti accumulati e le normali spese hanno

provocato in questi anni una

“notevole erosione del suo capitale” e non è quindi

intenzionata a intaccarlo ulteriormente, ma vuole preservarlo in vista del suo

pensionamento.

6.2.1

Ora,

è evidente che tecnicamente il mancato pagamento è dovuto alla moglie, che

negando il proprio consenso non ha permesso alla banca di dare seguito agli

ordini di pagamento. È anche vero – e la resistente lo ammette – che in passato

aveva accettato che alcuni contributi alimentari venissero pagati attingendo al

conto comune. Fatto sta, tuttavia, ch’ella non ha ammesso tale modo di

pagamento per i contributi ora in discussione. Che lo abbia moti-vato, nelle

osservazioni al primo reclamo, allegando l’impossibilità di modificare l’ordine

di bonifico, che indicava un conto di accredito nel frattempo chiuso, non

significa ancora, come sostiene il reclamante, che la moglie abbia manifestato

implicitamente la sua disponibilità ad accettare il bonifico in questione –

afferma anche nelle stesse osservazioni di non capire il motivo per cui il

marito voglia far capo al conto congiunto per pagare gli alimenti – e ad ogni

modo il bonifico non è avvenuto, sicché dal profilo dell’art. 81 cpv. 1 LEF non

si può considerare che i debiti posti in esecuzione siano stati estinti. Si

pone solo la questione di un’eventuale mora dell’escutente o di un suo abuso

particolarmente manifesto.

6.2.2

Ciò

posto, spettava all’escusso dimostrare con documenti che il rifiuto della moglie è ingiustificato (nel senso

dell’art. 91 CO), o me­glio costituisce un abuso particolarmente manifesto

(sopra consid. 6.1.2). Egli si limita però ad affermare che il rifiuto

della moglie è una ripicca consecutiva alla riduzione del contributo alimentare

da fr. 3'000.– a fr. 2'000.–, fatta con la consapevolezza che l’avrebbe

messo in gravissime difficoltà, costringendolo all’umiliazione di dover

contrarre debiti per far fronte al pagamento degli alimenti. A suo modo di

vedere, l’attingere al conto comune per pagare gli alimenti non lede gli

interessi della moglie perché gli ordini di pagamento vertevano sul doppio dell’importo

degli alimenti dovuti onde garantire che il bonifico non intaccasse l’avere di

lei.

6.2.3

La

tesi del reclamante presuppone che il conto congiunto sia da dividere a metà

tra i coniugi. Orbene, non ha portato alcuna prova documentale al riguardo. La

questione deve del resto ancora essere risolta nella procedura di divorzio. Non

spetta al giudice del rigetto statuire

su questioni giuridiche

delicate (sopra consid. 6.1.1).

L’escusso deve semmai rivolgersi al giudice del merito

(cfr. già citata 14.2021.182 consid. 5.1.2) – ossia del divorzio – per fargli precisare se e in quale misura gli

alimenti provvisionali possono essere pagati attingendo al conto comune, oltre

a ordinare alla banca, se del caso, di procedere ai versamenti autorizzati per

rimediare al mancato consenso della moglie.

Per quanto riguarda la procedura in esame, si deve considerare che il

reclamante non ha dimostrato in modo documentale che il rifiuto della moglie

costituisce un abuso particolarmente manifesto.

In

queste circostanze diventa inutile esaminare le contestazioni riguardanti il

conto sul quale sarebbero dovuti essere eseguiti gli ordini di pagamento. Le

censure sollevate dal reclamante non giustificano pertanto la riforma delle

decisioni impugnate.

6.3

Il

reclamante si duole ancora che la decurtazione del suo reddito in seguito al

pensionamento non gli consente di far fronte al proprio obbligo alimentare senza

far capo al conto comune.

A

parte il fatto che il giudice del divorzio ha lasciato intendere che, almeno in

passato, l’escusso aveva attinto (anche) a redditi di attività indipendente e

da sostanza (doc. B pag. 1 in fondo), il giudice del rigetto dell’opposizione

non è competente per valutare la situazione

economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto

sulla base di tale valutazione. La sua competen­za si limita a verificare l’esistenza

di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di

estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art.

81.

LEF) (sopra consid. 2). Riservato

un intervento del giudice del divorzio (sopra consid. 6.2.3), la questione dei

redditi e dei beni dell’escus­so andrà verificata dall’ufficio d’esecuzione

nella procedura di pignoramento (art. 93 e 123 LEF;

sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in

RtiD 2015 II 900 n. 58c).

7.

Nel

secondo reclamo RE 1 chiede altresì, in via subordinata, che la Camera attenda

a emettere la decisione fintantoché il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano

non avrà deciso in via definitiva sulla somma dei contributi alimentari, i

quali sono stati “prudenzialmente” ridotti a fr. 2'000.– in attesa degli esiti istruttori (doc. A).

Giusta

l’art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la

decisione dipende dall’e­­sito di un altro procedimento. Sennonché, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid.

2), la decisione emes­sa in una procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito,

pur cautelare (sentenze della CEF 14.2017.129/130 del 2 novembre 2020 consid.

7.2

e 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se il contributo di

mantenimento dovesse essere ulteriormente ridotto o soppresso, il reclamante

potrà chiedere alla moglie la restituzione delle somme versate in troppo o

compensarle con futuri alimenti o nel quadro della liquidazione del regime

matrimoniale. Non si giustifica pertanto di derogare al carattere eccezionale

dell’appli­cazione dell’art. 126 CPC nella procedura di rigetto.

8.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, CO 1 non avendo

formulato alcuna richiesta motivata al riguardo nelle osservazioni al primo

reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e non avendo dovuto presentarne

nell’altra causa.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 7'000.–

(inc. 14.2022.10) e fr. 6'000.– (inc. 14.2022.40), non raggiungono la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La domanda di sospensione della seconda

procedura di reclamo (inc. 14.2022.40) è respinta.

2. Il

reclamo nella causa SO.2021.4802 (inc. 14.2022.10) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al dispositivo n. 2, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Il

reclamo nella causa SO.2022.750 (inc. 14.2022.40) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al dispositivo n. 3,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).