14.2022.10
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari. Ordini di pagamento emessi su un conto cointestato ai coniugi. Rifiuto della moglie di firmarli. Abuso di diritto. Richiesta di sospensione della procedura di reclamo
6 luglio 2022Italiano20 min
è stato notificato alla controparte per osservazioni, stante il prevedibile esito della decisione odierna.
Source ti.ch
Incarti n.
14.2022.10
14.2022.40
Lugano
6 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2021.4802 e SO.2022.750 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 18
ottobre 2021 e 8 febbraio 2022 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 25 gennaio 2022 e del 6 aprile 2022
presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 17 gennaio e il 29 marzo 2022
dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione supercautelare del 19 luglio 2021 il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ridotto a fr. 2'000.– mensili il
contributo di mantenimento fissato precedentemente in fr. 3'000.–, dovuto da
RE 1 alla moglie CO 1i, e ciò a far tempo da giugno 2021, da versare in via anticipata
entro il 5 del mese.
B. Con
un primo precetto esecutivo (n. __________70) emesso il 12 ottobre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di quattro
contributi alimentari da luglio a ottobre del 2021 “come da decisione Pretore”, di
fr. 2'000.– ognuno (tranne quello di luglio di fr. 1'000.–), oltre
agli interessi del 10% dal 5 luglio, rispettivamente 5 agosto, 5 settembre e 5
ottobre 2021.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 ottobre
2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte dell’8 novembre 2021. Con replica spontanea del 10
novembre 2021 e duplica spontanea del 1° dicembre 2021 le parti hanno ribadito
il loro punto di vista. CO 1 ha poi inoltrato uno scritto del 6 dicembre 2021,
cui RE 1 ha ribattuto con scritto del 13 dicembre 2021.
D. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2022 (SO.2021.4802), il Pretore
ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto per i medesimi importi contenuti nel precetto
esecutivo, salvo per gli interessi di mora, ridotti dal 10% al 5% e fatti
decorrere dal 6 luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 (anziché dal 5 di
ognuno di questi mesi), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 gennaio 2022 (inc. 14.2022.10) per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni dell’8 febbraio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
F. Con
un ulteriore precetto esecutivo (n. __________65) emesso il 1° febbraio 2022 CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di tre
contributi alimentari da novembre 2021 a gennaio 2022 “come da decisione Pretore”, di fr. 2'000.– ognuno, oltre agli interessi del 10% dal 6
novembre, rispettivamente 6 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022.
G. Avendo
di nuovo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8
febbraio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 23 febbraio 2022. Mediante
replica spontanea del 28 febbraio 2022 CO 1 ha ribadito il proprio punto di
vista.
H. Statuendo con decisione del 29 marzo 2022 (SO.2022.750), il Pretore ha
parzialmente accolto la seconda istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto per i mede-simi importi contenuti nel precetto esecutivo,
salvo per gli interessi di mora ridotti dal 10% al 5% e fatti decorrere per l’importo
complessivo posto in esecuzione, di fr. 6'000.–, dal 1 ° febbraio 2022
(anziché dal 6 di ognuno dei mesi di riferimento), ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
Fatti
I. Anche
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 6 aprile 2022 per ottenerne l’annullamento e la
reiezione dell’istanza (inc.
14.2022.40). Il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni, stante il prevedibile esito della decisione odierna.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica del primo reclamo è avvenuta in concreto a RE 1 il 18 gennaio 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28
gennaio. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il
primo reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Anche il secondo reclamo risulta
tempestivo, siccome è stato notificato a RE 1 al più presto il 30 marzo e il
reclamo è stato presentato già il 6 aprile 2022.
1.2
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’ac-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati ai reclami e alle osservazioni al
primo reclamo sono pertanto irricevibili nella misura in cui non sono già stati
prodotti in prima sede.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la decisione supercautelare prodotta
dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari
da luglio 2021 a ottobre 2021 (inc. 14.2022.10) e da novembre 2021 a gennaio
2022.
(inc. 14.2022.40) richiesti dall’escutente siccome la decisione, emessa inaudita altera parte, è inoppugnabile e immediatamente
esecutiva, e ciò fintantoché non verrà emessa la decisione di divorzio oppure un’altra decisione cautelare. D’altronde, ha continuato il Pretore, il
convenuto non sembra aver contestato gli importi posti in esecuzione in sé e
nemmeno il fatto che gli stessi non siano ancora pervenuti alla moglie. Pare
invece lamentare di averli messi a disposizione di quest’ultima, che non si è però
data la pena di ritirarli. Ciò posto il primo giudice ha considerato che non
occorreva statuire sulla correttezza degli ordini di versamento di cui si è
avvalso il convenuto, dal momento che il conto di addebito risulta essere un
conto cointestato ai coniugi, ciò che è problematico, siccome la procedura di
divorzio è ancora pendente e la divisione degli averi presenti su tale conto
avverrà nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale. La moglie non
era pertanto tenuta ad accettare che il marito pagasse gli alimenti con mezzi prelevati da quel conto. Infine, ha
rilevato il Pretore, non avendo l’istante di fatto ricevuto gli importi
posti in esecuzione, le censure del convenuto cadono nel vuoto. In definitiva
il primo giudice ha quindi accolto le istanze, correggendo però gli interessi
di mora richiesti.
4.
In
entrambi i reclami RE 1 premette che l’unico modo per lui di rispettare la
decisione che lo condanna a versare i contributi alimentari è quello di attingere
al conto comune cointestato con la moglie, visto il “crollo” del suo reddito dopo
il pensionamento, ridottosi a fr. 3'402.45 (AVS e cassa pensione), e l’assenza
di altri fondi oltre a questa entrata. CO 1, a suo dire “per ripicca”, non ha
più accettato ordini di pagamento provenienti da questo conto, ben sapendo di
metterlo così in gravissime difficoltà. Evidenzia d’altronde che avrebbe versato
a quest’ultima una cifra doppia rispetto alla somma dovuta di modo che l’unica
sostanza a essere intaccata sarebbe stata la propria.
Nel
primo reclamo egli ripete di aver dato ordini di pagamento ma che, a causa di
nuove regole adottate nel frattempo dalla Banca, non è stato possibile per la
moglie ritirarli. Egli ha quindi allestito il 18 ottobre 2021 un nuovo ordine
di pagamento, questa volta secondo le nuove regole. Ciò nonostante la moglie ha
comunque deciso di non controfirmare l’ordine di accredito a proprio favore e il
20.
ottobre 2021 ha chiuso “subdolamente” il conto presso __________ sul quale solitamente egli versava i
contributi alimentari e che era pure indicato
nel nuovo ordine di pagamento, per aprirne immediatamente un altro,
sempre presso __________, il medesimo giorno alla stessa ora. Egli evidenzia
che il 18 ottobre 2021 la moglie avrebbe potuto tranquillamente sottoscrivere l’ordine
di pagamento da lui emesso, siccome il conto all’__________ era ancora attivo,
ma ha deciso deliberatamente di non farlo, inoltrando in medesima data l’istanza
di rigetto. Egli si riferisce altresì all’ulteriore bonifico a favore del nuovo
conto __________ da lui eseguito il medesimo giorno della replica spontanea di
prima sede, anch’esso non accettato dalla moglie.
Nel
secondo reclamo RE 1 ribadisce di aver compilato ordini di pagamento anche per
i contributi da novembre 2021 a gennaio 2022 sul nuovo conto __________ e che
questi, ancora una volta, non sono stati riscossi per esclusiva scelta della
moglie.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Nella
fattispecie è pacifico che la decisione supercautelare prodotta dall’istante
(doc. B, rispettivamente A) costituisce un valido titolo di rigetto per i contributi
alimentari di fr. 2'000.– mensili ma-turati da giugno 2021, oltre agli
interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2017.122
del 29 novembre 2017, RtiD 2018 II 821 n. 41c consid. 5.2/b), come del resto
stabilito dal primo giudice in ambedue le cause.
5.2
La
questione della data di decorrenza degl’interessi di mora, regolata in modo
divergente nelle cause in esame, non è invece d’immediata soluzione, giacché ci
si potrebbe chiedere se, per "domanda giudiziale" giusta l’art. 105
cpv. 1 CO, non si potrebbe intendere l’istanza
volta al versamento di contributi di mantenimento (questione lasciata
aperta nella sentenza della CEF 14.2020.26 del 19 agosto 2020 consid. 10). In
assenza di contestazione, non è necessario risolvere la questione in questa
sede.
6.
Rimane
per contro litigiosa la questione di sapere se l’escusso, producendo ordini di
pagamento per i contributi da luglio 2021 a dicembre 2021 (doc. 9 nella prima
causa) e da luglio 2021 a marzo 2022 (doc. 1 nella seconda), rifiutati dalla
moglie, ha dimostrato l’esistenza di un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF
idonea a giustificare la reiezione delle istanze.
6.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190
consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138
III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2).
6.1.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.
5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il
debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da
addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione
a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un
abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III
503.
consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17
ad art. 81 LEF; Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).
6.1.2
Solo l’estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica
la reiezione dell’istanza giusta l’art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è
di principio sufficiente (neppure nella
procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 123 ad
art. 82 LEF). Tuttavia, se l’impossibilità
di eseguire il pagamento è dovuta esclusivamente a un
comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art.
91.
CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale
4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può
validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche
eccepire, giusta l’art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore
rifiuta senza motivi l’offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di
pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento
contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva) ma
nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l’abuso
dev’essere particolarmente manifesto e incombe all’escusso l’onere di
dimostrarlo con documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022, consid.
5.1.2).
6.2
Nella
fattispecie, il reclamante fa valere che gli ordini di pagamento da lui
firmati (doc. 9 nella prima causa e doc. 1 nella seconda) non sono andati a
buon fine esclusivamente per colpa della moglie che non li ha voluti
sottoscrivere. Nelle osservazioni al reclamo CO 1 allega
di essersi sempre opposta al pagamento dei contributi alimentari per mezzo del
conto risparmio comune, siccome i debiti accumulati e le normali spese hanno
provocato in questi anni una
“notevole erosione del suo capitale” e non è quindi
intenzionata a intaccarlo ulteriormente, ma vuole preservarlo in vista del suo
pensionamento.
6.2.1
Ora,
è evidente che tecnicamente il mancato pagamento è dovuto alla moglie, che
negando il proprio consenso non ha permesso alla banca di dare seguito agli
ordini di pagamento. È anche vero – e la resistente lo ammette – che in passato
aveva accettato che alcuni contributi alimentari venissero pagati attingendo al
conto comune. Fatto sta, tuttavia, ch’ella non ha ammesso tale modo di
pagamento per i contributi ora in discussione. Che lo abbia moti-vato, nelle
osservazioni al primo reclamo, allegando l’impossibilità di modificare l’ordine
di bonifico, che indicava un conto di accredito nel frattempo chiuso, non
significa ancora, come sostiene il reclamante, che la moglie abbia manifestato
implicitamente la sua disponibilità ad accettare il bonifico in questione –
afferma anche nelle stesse osservazioni di non capire il motivo per cui il
marito voglia far capo al conto congiunto per pagare gli alimenti – e ad ogni
modo il bonifico non è avvenuto, sicché dal profilo dell’art. 81 cpv. 1 LEF non
si può considerare che i debiti posti in esecuzione siano stati estinti. Si
pone solo la questione di un’eventuale mora dell’escutente o di un suo abuso
particolarmente manifesto.
6.2.2
Ciò
posto, spettava all’escusso dimostrare con documenti che il rifiuto della moglie è ingiustificato (nel senso
dell’art. 91 CO), o meglio costituisce un abuso particolarmente manifesto
(sopra consid. 6.1.2). Egli si limita però ad affermare che il rifiuto
della moglie è una ripicca consecutiva alla riduzione del contributo alimentare
da fr. 3'000.– a fr. 2'000.–, fatta con la consapevolezza che l’avrebbe
messo in gravissime difficoltà, costringendolo all’umiliazione di dover
contrarre debiti per far fronte al pagamento degli alimenti. A suo modo di
vedere, l’attingere al conto comune per pagare gli alimenti non lede gli
interessi della moglie perché gli ordini di pagamento vertevano sul doppio dell’importo
degli alimenti dovuti onde garantire che il bonifico non intaccasse l’avere di
lei.
6.2.3
La
tesi del reclamante presuppone che il conto congiunto sia da dividere a metà
tra i coniugi. Orbene, non ha portato alcuna prova documentale al riguardo. La
questione deve del resto ancora essere risolta nella procedura di divorzio. Non
spetta al giudice del rigetto statuire
su questioni giuridiche
delicate (sopra consid. 6.1.1).
L’escusso deve semmai rivolgersi al giudice del merito
(cfr. già citata 14.2021.182 consid. 5.1.2) – ossia del divorzio – per fargli precisare se e in quale misura gli
alimenti provvisionali possono essere pagati attingendo al conto comune, oltre
a ordinare alla banca, se del caso, di procedere ai versamenti autorizzati per
rimediare al mancato consenso della moglie.
Per quanto riguarda la procedura in esame, si deve considerare che il
reclamante non ha dimostrato in modo documentale che il rifiuto della moglie
costituisce un abuso particolarmente manifesto.
In
queste circostanze diventa inutile esaminare le contestazioni riguardanti il
conto sul quale sarebbero dovuti essere eseguiti gli ordini di pagamento. Le
censure sollevate dal reclamante non giustificano pertanto la riforma delle
decisioni impugnate.
6.3
Il
reclamante si duole ancora che la decurtazione del suo reddito in seguito al
pensionamento non gli consente di far fronte al proprio obbligo alimentare senza
far capo al conto comune.
A
parte il fatto che il giudice del divorzio ha lasciato intendere che, almeno in
passato, l’escusso aveva attinto (anche) a redditi di attività indipendente e
da sostanza (doc. B pag. 1 in fondo), il giudice del rigetto dell’opposizione
non è competente per valutare la situazione
economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto
sulla base di tale valutazione. La sua competenza si limita a verificare l’esistenza
di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di
estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art.
81.
LEF) (sopra consid. 2). Riservato
un intervento del giudice del divorzio (sopra consid. 6.2.3), la questione dei
redditi e dei beni dell’escusso andrà verificata dall’ufficio d’esecuzione
nella procedura di pignoramento (art. 93 e 123 LEF;
sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in
RtiD 2015 II 900 n. 58c).
7.
Nel
secondo reclamo RE 1 chiede altresì, in via subordinata, che la Camera attenda
a emettere la decisione fintantoché il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano
non avrà deciso in via definitiva sulla somma dei contributi alimentari, i
quali sono stati “prudenzialmente” ridotti a fr. 2'000.– in attesa degli esiti istruttori (doc. A).
Giusta
l’art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la
decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Sennonché, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid.
2), la decisione emessa in una procedura di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito,
pur cautelare (sentenze della CEF 14.2017.129/130 del 2 novembre 2020 consid.
7.2
e 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se il contributo di
mantenimento dovesse essere ulteriormente ridotto o soppresso, il reclamante
potrà chiedere alla moglie la restituzione delle somme versate in troppo o
compensarle con futuri alimenti o nel quadro della liquidazione del regime
matrimoniale. Non si giustifica pertanto di derogare al carattere eccezionale
dell’applicazione dell’art. 126 CPC nella procedura di rigetto.
8.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, CO 1 non avendo
formulato alcuna richiesta motivata al riguardo nelle osservazioni al primo
reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e non avendo dovuto presentarne
nell’altra causa.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 7'000.–
(inc. 14.2022.10) e fr. 6'000.– (inc. 14.2022.40), non raggiungono la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La domanda di sospensione della seconda
procedura di reclamo (inc. 14.2022.40) è respinta.
2. Il
reclamo nella causa SO.2021.4802 (inc. 14.2022.10) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al dispositivo n. 2, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Il
reclamo nella causa SO.2022.750 (inc. 14.2022.40) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al dispositivo n. 3,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).