14.2022.100
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza dopo la presentazione del reclamo contro la decisione di concessione del rigetto dell’opposizione. Spese e ripetibili
5 settembre 2022Italiano4 min
che statuendo con decisione del 3 agosto 2022, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2022.100
Lugano
5
settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.438 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 aprile 2022 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2022
dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
Fatti
1 per l’incasso di fr. 427'680.– oltre a interessi e spese;
che statuendo con decisione del 3 agosto 2022, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza
presentata dal Cantone il 7 aprile 2022 e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 460.–
e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 agosto 2022 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,
protestate tasse, spese e ripetibili;
che
il 26 agosto 2022 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
il 1° settembre 2022 il Cantone ha comunicato alla Camera di aver ritirato l’istanza
senza determinarsi sulla questione delle spese e delle ripetibili;
che tale comunicazione costituisce una
desistenza;
che
Considerandi
il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso
dello stralcio della causa dal ruolo per desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC);
che
dal profilo delle spese giudiziarie l’istante va considerato soccombente in
ambedue le sedi (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nella commisurazione delle spese processuali va però tenuto conto del fatto che
la decisione odierna si esaurisce nell’esito in una dichiarazione di non entrata
in materia (art. 21 LTG);
che
in ambedue le sedi, in cui la reclamante è stata patrocinata da un avvocato, le vanno assegnate ripetibili, avuto riguardo all’elevato
valore litigioso, ma pure alla semplicità della causa (art. 11 cpv. 1, 2 lett.
a-b e 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL
178.310], cui rinvia l’art. 96 CPC), stante la presumibile mancanza di un titolo di rigetto definitivo
(v. ordinanza del 26 agosto 2022);
che non si giustifica una
riduzione delle ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, dal momento che
la reclamante ha dovuto redigere allegati completi (osservazioni all’istanza e
reclamo) prima del ritiro dell’istanza;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 427'680.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto nel senso che i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. Si prende atto che lo Stato del Canton Ticino ha ritirato l’istanza.
La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 460.– sono poste a carico dell’istante, che
rifonderà a RE 1 fr. 5'200.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino, che rifonderà alla reclamante fr. 1'600.– per ripetibili. Fatta
salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 1'300.–,
è restituita alla reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).