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Decisione

14.2022.100

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza dopo la presentazione del reclamo contro la decisione di concessione del rigetto dell’opposizione. Spese e ripetibili

5 settembre 2022Italiano4 min

che statuendo con decisione del 3 agosto 2022, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2022.100

Lugano

5

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.438 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 aprile 2022 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 12 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2022

dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

Fatti

1 per l’incasso di fr. 427'680.– oltre a interessi e spese;

che statuendo con decisione del 3 agosto 2022, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza

presentata dal Cantone il 7 aprile 2022 e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 460.–

e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 agosto 2022 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,

protestate tasse, spese e ripetibili;

che

il 26 agosto 2022 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

il 1° settembre 2022 il Cantone ha comunicato alla Camera di aver ritirato l’istanza

senza determinarsi sulla questione delle spe­se e delle ripetibili;

che tale comunicazione costituisce una

desistenza;

che

Considerandi

il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso

dello stralcio della causa dal ruolo per desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC);

che

dal profilo delle spese giudiziarie l’istante va considerato soccombente in

ambedue le sedi (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nella commisurazione delle spese processuali va però tenuto conto del fatto che

la decisione odierna si esaurisce nell’esito in una dichiarazione di non entrata

in materia (art. 21 LTG);

che

in ambedue le sedi, in cui la reclamante è stata patrocinata da un avvocato, le vanno assegnate ripetibili, avuto riguardo all’ele­vato

valore litigioso, ma pure alla semplicità della causa (art. 11 cpv. 1, 2 lett.

a-b e 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL

178.310], cui rinvia l’art. 96 CPC), stante la presumibile mancanza di un titolo di rigetto definitivo

(v. ordinanza del 26 agosto 2022);

che non si giustifica una

riduzione delle ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, dal momento che

la reclamante ha dovuto redigere allegati completi (osservazioni all’istanza e

reclamo) prima del ritiro dell’istanza;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 427'680.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto nel senso che i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. Si prende atto che lo Stato del Canton Ticino ha ritirato l’istanza.

La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 460.– sono poste a carico dell’istante, che

rifonderà a RE 1 fr. 5'200.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone

Ticino, che rifonderà alla reclamante fr. 1'600.– per ripetibili. Fatta

salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 1'300.–,

è restituita alla reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).