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Decisione

14.2022.104

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale e cantonale. Contestazione dell’importo del reddito preso in considerazione per la determinazione dell’imposta

21 novembre 2022Italiano9 min

marzo 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino (quest’ultimo

Source ti.ch

Incarti n.

14.2022.104

14.2022.105

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2022.252 e SO.2022.302 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 10

marzo 2022 rispettivamente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sui reclami del 28 agosto 2022 presentati da RE 1 contro le

decisioni emesse il 16 e 17 agosto 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 3 dicembre 2021 dal­la sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Sviz­zera ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 587.75, indican­do quale causa del

credito l’“imposta federale

diretta (IFD) 1999 co­me da ACB del 16.02.2009 n. __________ emesso dall’UE di

Lugano < Imposta (IFD) 1999”.

Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2021 dallo

stesso ufficio, anche lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 1'810.20, indicando quale causa del credito l’“imposta cantonale (IC) 1999 come ACB del 19.05.2009

n. __________ emesso dall’UE di Lugano < Imposta (IC) 1999 (Acconti dedotti

– 1063.55)”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 10

marzo 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino (quest’ultimo

limitatamente a fr. 746.65 anziché per fr. 1'810.20) ne hanno chiesto

il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Il

convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte separate del 12

maggio 2022. Con repliche distinte del 12 agosto 2022 la Confederazione Svizzera

e lo Stato del Cantone Ticino hanno ribadito il loro punto di vista.

C. Statuendo con decisioni del 16 e 17 agosto 2022, il Giudice di pace ha

accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– in

entrambe le cause.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 28 agosto 2022 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione delle istanze. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio i reclami non sono stati notificati alle

controparti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 17 e 18 agosto 2022, il termine d’impugnazione

è scaduto per la prima sentenza sabato 27 agosto e per la seconda domenica 28

agosto, per cui la scadenza è stata riportata in ambedue i casi a lunedì 29

agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati quello

stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.

1.2

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,

di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace ha constatato che i documenti prodotti

dagl’istanti (decisione di tassazione e attestato di carenza di beni) sono validi

titoli di rigetto definitivo dell’opposi­zione e che l’escusso non aveva

sollevato valide eccezioni ai sen­si dell’art. 81 cpv. 1 LEF, essendosi egli

limitato a esporre le proprie difficoltà finanziarie e a sostenere che le

procedure esecutive erano “completamente

sbagliate” senza sostanziare la sua affermazione.

4.

Nei

reclami RE 1 allega di continuare a opporsi alle procedure esecutive e

ribadisce che le stesse sono “completamente

sbagliate” facendo valere che

la decisione di tassazione considera un reddito imponibile troppo alto, che a

quei tempi egli poteva “so-lo

sognare” siccome era in

disoccupazione, abitava a __________

in un modesto appartamento di

1,5 locali per fr. 500.– mensili e, per evitare di pagare i trasporti

pubblici, si spostava con una vecchia bicicletta, che gli è poi stata rubata.

Nonostante tale tenore di vita, nemmeno riusciva a onorare i premi della cassa

malati. Osserva che se avesse percepito redditi di tale portata, la rendita

pensionistica AVS da lui percepita attualmente, di fr. 16'752.–, sarebbe sicuramente

più elevata.

5.

In

entrambi i reclami RE 1 si duole dell’erroneità della decisione di tassazione

che considererebbe un reddito imponibile troppo elevato.

5.1

Come

rilevato dal primo giudice, il reclamante non ha dimostrato che effettivamente

il suo reddito nel 1999 e nel 2000 era inferiore a quello computato dall’autorità

fiscale; le circostanze da lui allegate sono infatti solo indizi non sostenuti

da prove, in particolare il reddito di due soli anni non è in sé decisivo per

il calcolo della rendita AVS.

5.2

Ad

ogni modo, la censura in questione non è determinante per l’esito della

decisione di rigetto. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso

può opporsi al rigetto definitivo unicamente ove provi con documenti che “dopo” la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già

nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid.

6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Orbene,

le censure fatte valere dal reclamante riguardano le decisioni fiscali prodotte

dalle autorità istanti e fatti – l’ammontare del suo reddito nel 1999-2000 – ch’egli

poteva e avrebbe dovuto invocare nelle relative procedure fiscali, impugnando la

decisione di tassazione del 26 marzo 2001 all’Ufficio circondariale di

tassazione entro il termine di 30 giorni indicato in calce alla stessa. Egli

non allega di averlo fatto e, comunque sia, la decisione di tassazione risulta

passata in giudicato (v. l’attestazione sulla stessa decisione). Né il giudice

del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per pronunciarsi sul merito

della decisione di tassazione, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art.

59.

cpv. 2 lett. e CPC; sentenza della CEF 14.2021.100 del 6 dicembre 2021

consid. 1.3.4). L’esito dei reclami è quindi segnato nel senso della loro reiezione.

6.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, apparentemente

al beneficio solo di una rendita AVS e delle prestazioni complementari, tutte

impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), e nei confronti del quale sono

stati rilasciati ben 54 attestati di carenza di beni per più di fr. 70'000.–,

inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale

rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.

Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non

sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa

procedura.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 587.75

(inc. 14.2022.104) e fr. 746.65 (inc. 14.2022.105), non raggiungono la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa SO.2022.252 (inc.

14.2022.104) è respinto.

2. Il

reclamo nella causa SO.2022.302 (inc. 14.2022.105) è respinto.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).