14.2022.104
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale e cantonale. Contestazione dell’importo del reddito preso in considerazione per la determinazione dell’imposta
21 novembre 2022Italiano9 min
marzo 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino (quest’ultimo
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Incarti n.
14.2022.104
14.2022.105
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2022.252 e SO.2022.302 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 10
marzo 2022 rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 28 agosto 2022 presentati da RE 1 contro le
decisioni emesse il 16 e 17 agosto 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 3 dicembre 2021 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 587.75, indicando quale causa del
credito l’“imposta federale
diretta (IFD) 1999 come da ACB del 16.02.2009 n. __________ emesso dall’UE di
Lugano < Imposta (IFD) 1999”.
Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2021 dallo
stesso ufficio, anche lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 1'810.20, indicando quale causa del credito l’“imposta cantonale (IC) 1999 come ACB del 19.05.2009
n. __________ emesso dall’UE di Lugano < Imposta (IC) 1999 (Acconti dedotti
– 1063.55)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 10
marzo 2022 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino (quest’ultimo
limitatamente a fr. 746.65 anziché per fr. 1'810.20) ne hanno chiesto
il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Il
convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte separate del 12
maggio 2022. Con repliche distinte del 12 agosto 2022 la Confederazione Svizzera
e lo Stato del Cantone Ticino hanno ribadito il loro punto di vista.
C. Statuendo con decisioni del 16 e 17 agosto 2022, il Giudice di pace ha
accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– in
entrambe le cause.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 28 agosto 2022 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione delle istanze. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio i reclami non sono stati notificati alle
controparti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 17 e 18 agosto 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto per la prima sentenza sabato 27 agosto e per la seconda domenica 28
agosto, per cui la scadenza è stata riportata in ambedue i casi a lunedì 29
agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati quello
stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace ha constatato che i documenti prodotti
dagl’istanti (decisione di tassazione e attestato di carenza di beni) sono validi
titoli di rigetto definitivo dell’opposizione e che l’escusso non aveva
sollevato valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF, essendosi egli
limitato a esporre le proprie difficoltà finanziarie e a sostenere che le
procedure esecutive erano “completamente
sbagliate” senza sostanziare la sua affermazione.
4.
Nei
reclami RE 1 allega di continuare a opporsi alle procedure esecutive e
ribadisce che le stesse sono “completamente
sbagliate” facendo valere che
la decisione di tassazione considera un reddito imponibile troppo alto, che a
quei tempi egli poteva “so-lo
sognare” siccome era in
disoccupazione, abitava a __________
in un modesto appartamento di
1,5 locali per fr. 500.– mensili e, per evitare di pagare i trasporti
pubblici, si spostava con una vecchia bicicletta, che gli è poi stata rubata.
Nonostante tale tenore di vita, nemmeno riusciva a onorare i premi della cassa
malati. Osserva che se avesse percepito redditi di tale portata, la rendita
pensionistica AVS da lui percepita attualmente, di fr. 16'752.–, sarebbe sicuramente
più elevata.
5.
In
entrambi i reclami RE 1 si duole dell’erroneità della decisione di tassazione
che considererebbe un reddito imponibile troppo elevato.
5.1
Come
rilevato dal primo giudice, il reclamante non ha dimostrato che effettivamente
il suo reddito nel 1999 e nel 2000 era inferiore a quello computato dall’autorità
fiscale; le circostanze da lui allegate sono infatti solo indizi non sostenuti
da prove, in particolare il reddito di due soli anni non è in sé decisivo per
il calcolo della rendita AVS.
5.2
Ad
ogni modo, la censura in questione non è determinante per l’esito della
decisione di rigetto. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, in effetti, l’escusso
può opporsi al rigetto definitivo unicamente ove provi con documenti che “dopo” la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già
nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid.
6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Orbene,
le censure fatte valere dal reclamante riguardano le decisioni fiscali prodotte
dalle autorità istanti e fatti – l’ammontare del suo reddito nel 1999-2000 – ch’egli
poteva e avrebbe dovuto invocare nelle relative procedure fiscali, impugnando la
decisione di tassazione del 26 marzo 2001 all’Ufficio circondariale di
tassazione entro il termine di 30 giorni indicato in calce alla stessa. Egli
non allega di averlo fatto e, comunque sia, la decisione di tassazione risulta
passata in giudicato (v. l’attestazione sulla stessa decisione). Né il giudice
del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per pronunciarsi sul merito
della decisione di tassazione, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art.
59.
cpv. 2 lett. e CPC; sentenza della CEF 14.2021.100 del 6 dicembre 2021
consid. 1.3.4). L’esito dei reclami è quindi segnato nel senso della loro reiezione.
6.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, apparentemente
al beneficio solo di una rendita AVS e delle prestazioni complementari, tutte
impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), e nei confronti del quale sono
stati rilasciati ben 54 attestati di carenza di beni per più di fr. 70'000.–,
inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale
rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.
Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non
sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa
procedura.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 587.75
(inc. 14.2022.104) e fr. 746.65 (inc. 14.2022.105), non raggiungono la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.2022.252 (inc.
14.2022.104) è respinto.
2. Il
reclamo nella causa SO.2022.302 (inc. 14.2022.105) è respinto.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).