14.2022.106
Fallimento. Fissazione di un termine al convenuto per eventuali osservazioni scritte sull’istanza e alle parti per chiedere di essere convocate a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
28 novembre 2022Italiano6 min
con decisione del 24 agosto 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
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Incarto n.
14.2022.106
Lugano
28
novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.744 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 giugno 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 24 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20
giugno 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'667.25
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
né chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 24 agosto 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre
2022 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il
presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto
sospensivo. Nelle osservazioni del 14 settembre 2022, l’istante ha comunicato
che la reclamante aveva ancora uno scoperto di fr. 18'421.80 nei suoi
confronti e di fr. 90'385.60 verso la cassa di compensazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 agosto 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 5 settembre. Presentato il 1° settembre 2022
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi della Pretura del distretto di Bellinzona, secondo
cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La Pretura
è del resto stata invitata recentemente a cambiare la sua prassi e dare seguito
all’obbligo di convocazione delle parti stabilito all’art. 168 LEF (sentenza della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022
consid. 3.4 e 3.5).
2.1
Nel
caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto
dal Pretore per garantire il contraddittorio, ancorché essa ha fatto valere di
non essersi disinteressata della causa dato che ha pagato il credito dell’istante
non appena ha ricevuto la decisione di fallimento, ciò che avrebbe forse anche
fatto se fosse stata citata a un’udienza e resa attenta oralmente sulla
conseguenza del mancato pagamento del credito posto in esecuzione, ossia la
pronuncia del suo fallimento. Ciò nonostante, ad ogni modo, benché la
giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame
contenute nel reclamo alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno pur
fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora,
la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza manifesta, da
rilevare dunque d’ufficio.
2.2
Il
reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e
la causa rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la
reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,
di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il
Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la
Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC; cfr. sentenze della CEF 14.2020.179 del 13 gennaio
2021.
consid. 3.3 e 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alle parti non si
assegnano ripetibili, siccome nessuna di esse ha formulato una domanda motivata
in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 24 agosto 2022 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. L’istanza di fallimento
è respinta.
3. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
4. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).