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Decisione

14.2022.106

Fallimento. Fissazione di un termine al convenuto per eventuali osservazioni scritte sull’istanza e alle parti per chiedere di essere convocate a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

28 novembre 2022Italiano6 min

con decisione del 24 agosto 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.106

Lugano

28

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.744 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 giugno 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 24 agosto 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20

giugno 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'667.25

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

né chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 24 agosto 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre

2022 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to,

asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’in­domani il

presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto

sospensivo. Nelle osservazioni del 14 settembre 2022, l’istante ha comunicato

che la reclamante aveva ancora uno scoperto di fr. 18'421.80 nei suoi

confronti e di fr. 90'385.60 verso la cassa di compensazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 agosto 2022, il termine

d’impugna­zione è scaduto lunedì 5 settembre. Presentato il 1° settembre 2022

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi della Pretura del distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La Pretura

è del resto stata invitata recentemente a cambiare la sua prassi e dare seguito

all’obbligo di convocazione delle parti stabilito all’art. 168 LEF (sentenza della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022

consid. 3.4 e 3.5).

2.1

Nel

caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto

dal Pretore per garantire il contraddittorio, ancorché essa ha fatto valere di

non essersi disinteressata della causa dato che ha pagato il credito dell’istante

non appena ha ricevuto la decisione di fallimento, ciò che avrebbe forse anche

fatto se fosse stata citata a un’udienza e resa attenta oralmente sulla

conseguenza del mancato pagamento del credito posto in esecuzione, ossia la

pronuncia del suo fallimento. Ciò nonostante, ad ogni modo, benché la

giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame

contenute nel reclamo alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno pur

fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora,

la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza manifesta, da

rilevare dunque d’ufficio.

2.2

Il

reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e

la causa rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la

reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,

di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il

Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la

Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC; cfr. sentenze della CEF 14.2020.179 del 13 gennaio

2021.

consid. 3.3 e 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alle parti non si

assegnano ripetibili, siccome nessuna di esse ha formulato una domanda motivata

in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 24 agosto 2022 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. L’istanza di fallimento

è respinta.

3. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

4. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).