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Decisione

14.2022.108

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proroga e restituzione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Diritto applicabile (CPC o LEF?)

17 febbraio 2023Italiano22 min

2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.108

Lugano

17 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest

promossa con istanza 3 febbraio 2022 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 settembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 16 agosto 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 14 gennaio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato

del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.–,

indicando quale causa del credito: “Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 15.06.2018

emessa dalla Pretura penale inc. __________ residuo fatt. n. __________ fr. 1'100.00

dedotto acconto ricevuto fr. 750.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come

da decisio­ne del 02.10.2018 emessa dalla Corte di appello e di revisione

penale inc. __________ fatt. n. __________ fr. 500.00. Tasse di giudizio,

spese e oneri come da decisione del 06.11.2017 emessa dalla Corte dei reclami

penali del tribunale d’appello inc. __________ fatt. n. __________ fr. 800.00”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 febbraio

2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Ovest. L’ultimo giorno del termine impartitole

per presentare le proprie osservazioni, ossia il 5 aprile 2022, la convenuta ha

chiesto per scritto la restituzione del termine per poter prendere posizione

sull’istanza e allegare la relativa documentazione, asserendo di essere stata impossibilitata

a farlo per tem­po “per motivi

di salute”. Il 27 maggio 2022 il Giudice di pace,

constatato che la parte convenuta “ha inviato le proprie osservazioni in merito alla causa in atto”, ha dato alla controparte la possibilità di replicare, di cui essa non

ha però fatto uso.

C. Statuendo con decisione del 16 agosto 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2022 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di

prima e seconda istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 24 agosto 2022, il termine d’impugna­­zione è

scaduto sabato 3 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver

accertato l’esecutività delle decisioni prodotte dal procedente e rilevato che

la convenuta aveva presentato le proprie osservazioni nel termine assegnatole senza

tuttavia allegare la documentazione da lei menzionata.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver dato seguito alla sua

richiesta di restituzione del termine per presentare le proprie osservazioni

all’istanza e di aver “abusivamente” affermato ch’ella avrebbe preso posizione sulla

me­desima nello scritto del 15 aprile 2022, mentre in

realtà esso altro non era che una richiesta di restituzione del termine.

4.

Il 17 marzo 2022 il Giudice di pace ha assegnato a RE 1 un termine di

15.

giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. La

raccomandata di tale disposizione ordinatoria è stata ritirata dalla convenuta

il 21 marzo 2022 (cfr. tracciamento dell’invio n. __________), sicché il

termine, iniziato a decorrere il giorno successivo, veniva a scadere il 5 apri­le

2022.

Ne discende che la richiesta formulata e inviata dalla convenuta proprio

tale giorno è tempestiva, anche se è pervenuta alla Giudicatura di pace il 15

aprile 2022, come risulta dal timbro apposto sulla medesima (art. 143 CPC e 31

LEF; Abbet in :

Abbet/ Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 11 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 12 ad art. 144 CPC). Poiché trasmessa prima

della scadenza del termine, essa va quindi considerata come una domanda di

proroga e non – come preteso dal­l’escussa – quale richiesta di restituzione

del termine (Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144).

Si

pone però preliminarmente la questione del diritto applicabile alla proroga,

ovvero se essa è retta dalla LEF (art. 33) o dal CPC (art. 144).

4.1

Secondo l’art. 33 LEF, i termini fissati da tale legge non possono

essere modificati mediante accordi delle parti (cpv. 1). L’organo esecutivo può

però concedere un termine più lungo o una proroga alla parte al procedimento

che abita all’estero o dev’essere avvista mediante pubblicazione (cpv. 2). La

restituzione dei termini della LEF è disciplinata all’art. 33 cpv. 4 LEF, che

la subordina a condizioni più restrittive dell’art. 148 CPC (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, RtiD 2017 I 713 n.

33c, consid. 2.3./a). A norma dell’art.

31.

LEF, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano di

principio le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC), ovvero gli art.

142.

(“decorrenza e computo”) e 143 (“osservanza”). L’art. 31 LEF non rinvia

invece esplicitamente né all’art. 144 (“proroga”) né all’art. 148 CPC (“restituzione”).

L’art. 145 cpv. 4 CPC riserva le disposizioni della LEF (art. 56 e 63) sulle

ferie e sospensioni.

4.2

Secondo

Staehelin (Basler Kommentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 44 e 89 ad art. 84 LEF) le norme relative ai termini degli art. 32 e 33 LEF non si applicano

alla procedura di rigetto dell’opposizione e ai termini fissati dal tribunale

in tale contesto, e neppure al termine di reclamo, poiché non sono termini

stabiliti dalla LEF, bensì dal diritto civile processuale (art. 1 lett. c CPC),

ossia dagli art. 142 segg. CPC. Il commentatore ammette invece l’applicabilità

degli art. 56 e 63 LEF nella procedura di rigetto (n. 60 e 89 ad art. 84) in

virtù della riserva contenuta nell’art. 145 cpv. 4 CPC, ma secondo la

giurisprudenza tradizionale del Tribunale federale (in ultimo luogo: DTF 148

III 48 consid. 4.2) solo per gli “atti esecutivi” nel senso dell’art. 56 LEF (ciò

che meriterebbe un riesame sicco­me pare sorprendente che la natura di un atto

dipenda dal suo esito, fermo restando che l’art. 63 LEF, nella sua nuova

versione entrata in vigore nel 1997, protegge anche gl’interessi del creditore –

e dei terzi – e dovrebbe essere applicato quale

lex posterior indipendentemente dall’art. 56 LEF, v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 24-25 ad art.

63.

LEF). Nordmann/Oneyser (in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 2c 2d, 2g,

19.

ad art. 31 e n. 2a ad art. 33 LEF) giungono alle stesse conclusioni

di Staehelin con motivazioni

analoghe.

4.3

Ancorché

senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza

federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse

orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari

anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per

l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile

2018.

consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16

luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra:

Abbet in: Petit Commentaire CPC,

2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF

138.

III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22

maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- &

Konkursrecht, 2a ed. 2014, n.

237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di

una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011

del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10

ad art. 148; Gozzi in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art. 147 CPC; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art.

33.

LEF). Nell’ultimo stato della sua

giurisprudenza, la Camera ha lasciato aperta la questione del diritto

applicabile – CPC o LEF (sentenze della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017

consid. 4.3 e ad esempio 14.2018.70 dell’8 maggio 2018 pagg. 2-3, 14.2020.52

del 31 luglio 2020 pag. 3 e 14.2022. 110 del 18 ottobre 2022 consid. 2.2).

4.4

Le

pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimen­to sono

disciplinate dal CPC (art. 1 lett. c), che regola quindi in linea di massima anche

la questione dei termini giudiziari (art. 142 segg.

CPC), in particolare quello per l’inoltro delle osservazioni al­l’istanza

(art. 253 CPC; per il rigetto dell’opposizione: DTF 138 III 482 consid. 3.1.2; Abbet, op. cit., n. 93 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 84; Vock in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 84 LEF).

Certo, l’art. 31 LEF non rinvia agli art. 144 e 148 CPC (sopra consid. 4.1). La

norma riguarda però solo i termini del diritto esecutivo, non quelli giudiziari,

ciò che già era il caso prima dell’entrata in vigore del CPC federale (Gilliéron, op.

cit., n, 54 ad art. 33; D. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n. 44 e 89 ad art. 84; Peter

Stücheli, Die Rechtsöffnung (2000)

pagg. 135 segg., spec. pag. 138 a metà e 139 a metà; Flavio Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989, pag. 335).

4.4.1

Nel Messaggio relativo al CPC, il Consiglio

federale ha invero scrit­to che “la restituzione di

termini in materia di esecuzione forzata (in particolare i termini d’azione e d’impugnazione)

continuerà a essere disciplinata dalle disposizioni più severe della LEF (art.

33.

cpv. 4 LEF)” (FF 2006, 6683 ad 5.9 i.f.). Non l’ha

tuttavia ancorato nella legge, la quale al contrario stabilisce l’applicazione

del CPC (art. 1 lett. c). Gli esempi citati, del resto, non riguardano termini

giudiziari, bensì termini di legge. I

termini stabiliti dalla LEF per avviare un’azione – ad esempio di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), di contestazione della

graduatoria (art. 148 cpv. 1 LEF) o dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF) oppure

di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) – sono senz’altro retti dalla

LEF (e dagli art. 142 e 143 CPC per il rinvio dell’art. 31), non solo

per quanto attiene alle ferie e sospensioni (DTF 146 III 48 consid. 4.2; 143

III 152 consid. 2.4.1.2 e 143 III 40 consid. 3), poiché non fanno parte della

procedura giudiziale, ma hanno carattere

pregiudiziale (cfr. Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der

Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I ad § 3, pagg. 15-16). I termini di

ricorso sono invece parti integranti del procedimento giudiziale, sicché

sottostanno alla regolamentazione del CPC (art. 1 lett. c), anche se sono

stabiliti dalla LEF (come agli art. 174 cpv. 1, 278 cpv. 3, 295c o 307 LEF).

4.4.2

Nel

senso della dottrina più convincente, si deve ritenere che tutti i termini,

giudiziari e legali, ricollegabili a una causa giudiziale in materia di

esecuzione per debiti e fallimenti sono, una volta avvia­ta, disciplinati dagli

art. 142 segg. CPC. Stante l’eccezione dell’art. 145 cpv. 4 CPC, gli art. 56 e

63.

LEF sono tuttavia applicabili nelle procedure soggette alla procedura sommaria

in virtù dell’art. 251 CPC (DTF 143 III 152 consid. 2.4.1.1).

4.4.3

Non

si può non rilevare che la regolamentazione dei termini risultante dall’interpretazione

delle norme vigenti così come appena presentata risulta insoddisfacente dal

punto di vista pratico, logico e teleologico. Non ha molto senso sottoporre alla

LEF il termine per inoltrare l’azione, per poi subordinare i termini giudiziali

della causa al CPC, salvo per quanto attiene alle ferie e sospensioni nelle

procedure sommarie, che seguono le regole degli art. 56 e 63 LEF Sarebbe

quindi opportuno sottoporre a una sola legge (CPC o LEF) tutti i termini

relativi a procedimenti di rito sommario in materia di esecuzione per debiti e

di fallimenti, la seconda opzione (LEF) permettendo di tenere conto della

particolare esigen­za di celerità che informa il diritto esecutivo e del

carattere meramente processuale dei procedimenti di rito sommario della LEF,

per cui la parte non rischia di perdere definitivamente i propri diritti nel

merito. Si tratta però di una competenza del legislatore, che esula da quella

del giudice.

5.

Stabilito

che la richiesta della reclamante di restituzione del termine per presentare

osservazioni all’istanza è da trattare quale domanda di proroga giusta l’art.

144.

cpv. 2 CPC (poiché inoltrata prima di mezzanotte dell’ultimo giorno del

termine, sopra consid. 4), sarebbe spettato al primo giudice statuire sulla

stessa, emanando un’ordinanza separata, impugnabile con reclamo ove sus-sista

per la richiedente il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art.

319.

lett. b n. 2 CPC; citata 14.2014.195 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 144; Benn, op. cit., n. 12 ad art. 144; Trezzini, op.

cit., n. 28 ad art. 144; Merz in:

Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,

2a ed. 2016, vol. I, n. 27 ad art. 144 CPC).

5.1

Sennonché,

come visto, il Giudice di pace non solo non ha statuito sulla richiesta di

proroga presentata dall’escussa, ma ha considerato il suo scritto a tutti gli

effetti come valide osservazioni all’istan­­za, indicando probabilmente per

svista la data di ricezione delle stesse (ossia il 15 aprile 2022) anziché

quella di trasmissione (5 aprile 2022). L’incarto gli andrebbe pertanto

retrocesso perché decida sulla richiesta di proroga e, in caso di ammissione,

di nuovo sul merito al termine della procedura istruttoria. Per economia di

procedura, occorre tuttavia esaminare se tale richiesta non era votata all’insuccesso,

ipotesi in cui si potrebbe respingere il recla­mo.

5.2

L’art.

144.

cpv. 2 subordina la proroga all’esistenza di « sufficienti

motivi » che incombe al richiedente di allegare in modo motivato. Al

riguardo basta rendere verosimili circostanze che, secondo l’e­sperienza

generale della vita, sono idonee a impedire l’osserva­zione del termine o

perlomeno a ostacolare l’esecuzione del­l’atto processuale a tempo debito. La

questione di sapere se sussistono sufficienti motivi è lasciata all’ampio

potere d’apprezzamento del giudice stante il carattere potestativo dell’art. 144

cpv. 2 CPC. Nel suo apprezzamento, egli deve ponderare l’importanza del motivo

invocato a fronte dell’interesse al regolare svolgimento della procedura

secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenendo conto degli interessi

pubblici e privati. La sanzione prevista in caso d’inosser­vanza del termine

può anche svolgere un ruolo, così co­me l’esi­genza di celerità connessa ad alcune

pratiche, in particolare di rigetto dell’opposizione, o la natura dell’atto

processuale da compiere. Anche se le esigenze per una prima proroga non devo­no

essere troppo alte, la sua concessione non è quindi automatica (citata

5D_87-93/2013, consid. 6.1 e i rinvii; 5A_545/2017 del 13 aprile 2018, consid. 5.2; Hoffmann-Nowotny/Brunner in: Schweizerische

ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 144 CPC; Tappy,

op. cit. n. 11 ad art. 144; Benn

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 8 ad art. 144 CPC).

5.2.1

Quali

motivi sufficienti sono citati diversi tipi d’impedimenti, più o meno gravi,

quali la malattia, l’ospedalizzazione, il decesso di una persona vicina, il servizio militare, l’incarcerazione,

l’assenza, il so­vraccarico

lavorativo, l’allontanamento o il soggiorno all’estero, l’esi-­stenza di

trattative amichevoli (tra altri: Tappy,

op. cit. n. 8 ad art. 144). La gravità dei motivi invocati non deve raggiungere

quella richiesta per la restituzione del termine (Benn, op. cit., n. 8 ad art. 144),

in particolare non presuppone l’assenza di una colpa grave (Abbet, op. cit., n. 7 ad art. 144 CPC).

Il richiedente deve solo allegare il motivo sufficiente in modo

verosimile, la legge non imponendogli di rendere verosimili le sue allegazioni

con documenti. Se del caso il giudice gli fisserà un termine per produrre

giustificativi come un certificato medico (Hoffmann-Nowotny/Brunner, op.

cit., n. 13 ad art. 144; Benn, op. cit., n. 9 ad art. 144; Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 144; Abbet, op. cit., n. 9 ad

art. 144 CPC; Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 144 CPC).

5.2.2

Secondo

Trezzini (op. cit., n. 11 ad art.

144), la facoltà di emendamento dovrebbe essere concessa

anche per migliorare la motivazione. Gli autori da lui citati si riferiscono però

solo alla produzione di giustificativi. Tutt’al più il giudice dovrebbe attirare

l’atten­zione del richiedente sull’insufficienza della motivazione, ma secondo

l’art. 144 cpv. 2 CPC la motivazione dev’essere presentata entro la scadenza

del termine di cui è chiesta la proroga, sicché salvo casi di forza maggiore

non può essere assegnato a chi inoltra la richiesta vicino alla scadenza un

termine supplementare per motivarla o migliorarne la motivazione.

5.3

Nel

caso di specie, RE 1 ha scritto al Giudice di pace di non aver potuto

presentare le sue osservazioni all’istanza entro il termine di 15 giorni

impartitole non per colpa sua, bensì per “motivi di salute” non meglio

specificati. Non ha motivato, come invece le incombeva (sopra consid. 5.2), la

ragione per cui il termine in questione sarebbe dovuto essere prorogato. Sulla base

dell’indicazione laconica dell’escussa, il primo giudice non era in grado di

ponderare l’importanza del motivo invocato e l’interesse al regolare – e nel

caso del rigetto dell’opposizione speditivo (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) –

svolgimento della procedura, a prescindere dalla questione della prova del

motivo addotto, che secondo la dottrina avrebbe potuto essere chiarita in un

secondo tempo. In effetti, non tutti i “motivi di salute” giustificano una

proroga del termine per redigere osservazioni in una causa in cui le eccezioni

a disposizione del convenuto sono tutto sommato limitate (art. 80 e 81 LEF).

Per fare un esempio, un raffreddore non è un motivo di salute sufficiente

secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC. Ad ogni modo la reclamante non spiega perché non

è stata in grado di preparare le proprie osservazioni, mentre è riuscita a

presentare una richiesta di restituzione del termine. Non sta poi alla parte

bensì al giudice decidere se il motivo invocato è sufficiente o no. Un comple-mento

di motivazione era infine escluso, dal momento che RE 1 ha presentato la

richiesta l’ultimo giorno del termine. Insufficientemente motivata, la

richiesta andava in definitiva respinta.

5.4

Ove l’istanza di proroga non

sia manifestamente infondata, tardiva o abusiva, il suo inoltro

sospende automaticamente il termine assegnato

al richiedente (sentenza della CEF 14.2014.195 del 1° di­cembre 2014,

RtiD 2015 II 895 n. 53c, consid. 3.1, e i rinvii a Benn, op. cit., n.

7.

ad art. 144 e Frei, op. cit., n.

14.

ad art. 144). Siccome il termine non può, in queste condizioni, essere

ritenuto perento, in virtù del principio generale secondo cui il postulante non

dev’es­sere privato senza necessità del diritto all’esame della sua domanda si

ritiene che anche in caso di reiezione della richiesta di proroga, il giudice

deve assegnare alla parte un breve termine supplementare, tranne ch’essa sia da

considerare dilatoria oppure che l’istante dovesse sin dall’inizio aspettarsi

in buona fede che la proroga non sarebbe stata concessa, in particolare se il

tribunale aveva precisato che si trattava

dell’“ultimo termine” (sentenze del Tribunale federale 1C_171/2012 del 13

giugno 2012 consid. 2.4-2.5, 5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid.

4.1

e 4A_202/ 2022 del 7 luglio 2022 consid. 4.2; Abbet, op. cit., n. 10 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny/Brunner, op.

cit., n. 7 ad art. 144; differenziato: Trezzini, op. cit., n. 12 seg. ad art.

144).

5.4.1

L’art.

144.

cpv. 2 CPC esclude invero la concessione automatica di un termine

supplementare, anche breve, in caso di reiezione della richiesta di proroga.

Come rilevato dal Tribunale federale in alcune sentenze (5D_87-93/2013 del 16

luglio 2013 consid. 6.2 e 5D_76/2013 del 28 maggio 2013 citate da Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 144), la

parte che chiede la proroga l’ultimo giorno del termine assume il rischio di

non poter più agire in caso di rifiuto, specie se, come nel caso in rassegna, è

stata avvertita che in caso di silenzio il giudice avrebbe statuito sulla causa

in base all’istanza e agli atti (doc. A1 accluso al reclamo). Respingere

la richiesta di proroga senza concedere al richiedente un breve termine

supplementare non costituisce un formalismo eccessivo – di cui il principio

generale evocato nella sentenza 1C_171/2012

menzionata sopra costituisce una variante – non solo nei casi nei quali il

richiedente è in malafede (richiesta dilatoria, termine specificato come

improrogabile), ma anche quando i motivi invocati non entrano seriamente in considerazione (in tal senso: Hausheer/Schweri in: Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz vom

13.

Juni 1976, 2002, n. 45 ad § 19 citati nella 1C_171/2012; Frei, op.

cit., n. 14 ad art. 144), ovvero quando la richiesta è d’acchito priva di possibilità

d’accoglimento (Hoffmann-Nowotny/Brunner,

op.

cit., n. 7 ad art. 144). Decidere diversamente

svuoterebbe l’art. 144 cpv. 2 CPC del suo significato e lederebbe il principio

della buona fede (art. 52 CPC; cfr. Trezzini,

op. cit., n. 13 ad art. 144).

5.4.2

In

concreto, la richiesta di proroga formulata da RE 1 era d’acchito votata all’insuccesso

in quanto insufficientemente motivata. Non occorre dunque annullare la sentenza

impugnata e retrocedere la causa al Giudice di pace perché le conceda un ultimo

termine per presentare osservazioni all’istanza.

6.

La

reclamante non ha formulato censure specifiche sul merito della decisione

impugnata. Ne segue che il reclamo va respinto senz’ulteriore esame.

7.

Si

giunge, per abbondanza, alla medesima conclusione anche per un altro motivo.

Soltanto in seconda sede RE 1 ha rimproverato al Giudice di pace

di aver considerato la sua richiesta di proroga come osservazioni all’istanza e

di aver impartito alla controparte un termine per replicare alle stesse.

Avrebbe però dovuto farglielo presente già al momento in cui ha ricevuto l’ordi­nanza

del 27 maggio 2022 (doc. A4 accluso al reclamo), in cui veniva data

la facoltà all’istante di presentare una replica “alle osservazioni 15 aprile 2022” della convenuta. Infatti, il principio della buona fede

processuale (art. 52 CPC) impone alle parti di sollevare le eccezioni

processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di

sanare il vizio. Non può aspettare la decisione finale per censurarlo con un

ricorso (DTF 141 III 216 consid. 5.2; sentenza

della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'400.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).