14.2022.108
Rigetto definitivo dell’opposizione. Proroga e restituzione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Diritto applicabile (CPC o LEF?)
17 febbraio 2023Italiano22 min
2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.108
Lugano
17 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest
promossa con istanza 3 febbraio 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 settembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 16 agosto 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 14 gennaio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato
del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.–,
indicando quale causa del credito: “Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 15.06.2018
emessa dalla Pretura penale inc. __________ residuo fatt. n. __________ fr. 1'100.00
dedotto acconto ricevuto fr. 750.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come
da decisione del 02.10.2018 emessa dalla Corte di appello e di revisione
penale inc. __________ fatt. n. __________ fr. 500.00. Tasse di giudizio,
spese e oneri come da decisione del 06.11.2017 emessa dalla Corte dei reclami
penali del tribunale d’appello inc. __________ fatt. n. __________ fr. 800.00”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 febbraio
2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest. L’ultimo giorno del termine impartitole
per presentare le proprie osservazioni, ossia il 5 aprile 2022, la convenuta ha
chiesto per scritto la restituzione del termine per poter prendere posizione
sull’istanza e allegare la relativa documentazione, asserendo di essere stata impossibilitata
a farlo per tempo “per motivi
di salute”. Il 27 maggio 2022 il Giudice di pace,
constatato che la parte convenuta “ha inviato le proprie osservazioni in merito alla causa in atto”, ha dato alla controparte la possibilità di replicare, di cui essa non
ha però fatto uso.
C. Statuendo con decisione del 16 agosto 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2022 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di
prima e seconda istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 24 agosto 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 3 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5
settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver
accertato l’esecutività delle decisioni prodotte dal procedente e rilevato che
la convenuta aveva presentato le proprie osservazioni nel termine assegnatole senza
tuttavia allegare la documentazione da lei menzionata.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver dato seguito alla sua
richiesta di restituzione del termine per presentare le proprie osservazioni
all’istanza e di aver “abusivamente” affermato ch’ella avrebbe preso posizione sulla
medesima nello scritto del 15 aprile 2022, mentre in
realtà esso altro non era che una richiesta di restituzione del termine.
4.
Il 17 marzo 2022 il Giudice di pace ha assegnato a RE 1 un termine di
15.
giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. La
raccomandata di tale disposizione ordinatoria è stata ritirata dalla convenuta
il 21 marzo 2022 (cfr. tracciamento dell’invio n. __________), sicché il
termine, iniziato a decorrere il giorno successivo, veniva a scadere il 5 aprile
2022.
Ne discende che la richiesta formulata e inviata dalla convenuta proprio
tale giorno è tempestiva, anche se è pervenuta alla Giudicatura di pace il 15
aprile 2022, come risulta dal timbro apposto sulla medesima (art. 143 CPC e 31
LEF; Abbet in :
Abbet/ Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 11 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 12 ad art. 144 CPC). Poiché trasmessa prima
della scadenza del termine, essa va quindi considerata come una domanda di
proroga e non – come preteso dall’escussa – quale richiesta di restituzione
del termine (Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144).
Si
pone però preliminarmente la questione del diritto applicabile alla proroga,
ovvero se essa è retta dalla LEF (art. 33) o dal CPC (art. 144).
4.1
Secondo l’art. 33 LEF, i termini fissati da tale legge non possono
essere modificati mediante accordi delle parti (cpv. 1). L’organo esecutivo può
però concedere un termine più lungo o una proroga alla parte al procedimento
che abita all’estero o dev’essere avvista mediante pubblicazione (cpv. 2). La
restituzione dei termini della LEF è disciplinata all’art. 33 cpv. 4 LEF, che
la subordina a condizioni più restrittive dell’art. 148 CPC (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, RtiD 2017 I 713 n.
33c, consid. 2.3./a). A norma dell’art.
31.
LEF, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano di
principio le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC), ovvero gli art.
142.
(“decorrenza e computo”) e 143 (“osservanza”). L’art. 31 LEF non rinvia
invece esplicitamente né all’art. 144 (“proroga”) né all’art. 148 CPC (“restituzione”).
L’art. 145 cpv. 4 CPC riserva le disposizioni della LEF (art. 56 e 63) sulle
ferie e sospensioni.
4.2
Secondo
Staehelin (Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 44 e 89 ad art. 84 LEF) le norme relative ai termini degli art. 32 e 33 LEF non si applicano
alla procedura di rigetto dell’opposizione e ai termini fissati dal tribunale
in tale contesto, e neppure al termine di reclamo, poiché non sono termini
stabiliti dalla LEF, bensì dal diritto civile processuale (art. 1 lett. c CPC),
ossia dagli art. 142 segg. CPC. Il commentatore ammette invece l’applicabilità
degli art. 56 e 63 LEF nella procedura di rigetto (n. 60 e 89 ad art. 84) in
virtù della riserva contenuta nell’art. 145 cpv. 4 CPC, ma secondo la
giurisprudenza tradizionale del Tribunale federale (in ultimo luogo: DTF 148
III 48 consid. 4.2) solo per gli “atti esecutivi” nel senso dell’art. 56 LEF (ciò
che meriterebbe un riesame siccome pare sorprendente che la natura di un atto
dipenda dal suo esito, fermo restando che l’art. 63 LEF, nella sua nuova
versione entrata in vigore nel 1997, protegge anche gl’interessi del creditore –
e dei terzi – e dovrebbe essere applicato quale
lex posterior indipendentemente dall’art. 56 LEF, v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 24-25 ad art.
63.
LEF). Nordmann/Oneyser (in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 2c 2d, 2g,
19.
ad art. 31 e n. 2a ad art. 33 LEF) giungono alle stesse conclusioni
di Staehelin con motivazioni
analoghe.
4.3
Ancorché
senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza
federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse
orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari
anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per
l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile
2018.
consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16
luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra:
Abbet in: Petit Commentaire CPC,
2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF
138.
III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22
maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- &
Konkursrecht, 2a ed. 2014, n.
237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di
una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011
del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10
ad art. 148; Gozzi in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art. 147 CPC; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art.
33.
LEF). Nell’ultimo stato della sua
giurisprudenza, la Camera ha lasciato aperta la questione del diritto
applicabile – CPC o LEF (sentenze della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017
consid. 4.3 e ad esempio 14.2018.70 dell’8 maggio 2018 pagg. 2-3, 14.2020.52
del 31 luglio 2020 pag. 3 e 14.2022. 110 del 18 ottobre 2022 consid. 2.2).
4.4
Le
pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimento sono
disciplinate dal CPC (art. 1 lett. c), che regola quindi in linea di massima anche
la questione dei termini giudiziari (art. 142 segg.
CPC), in particolare quello per l’inoltro delle osservazioni all’istanza
(art. 253 CPC; per il rigetto dell’opposizione: DTF 138 III 482 consid. 3.1.2; Abbet, op. cit., n. 93 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 84; Vock in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 84 LEF).
Certo, l’art. 31 LEF non rinvia agli art. 144 e 148 CPC (sopra consid. 4.1). La
norma riguarda però solo i termini del diritto esecutivo, non quelli giudiziari,
ciò che già era il caso prima dell’entrata in vigore del CPC federale (Gilliéron, op.
cit., n, 54 ad art. 33; D. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n. 44 e 89 ad art. 84; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung (2000)
pagg. 135 segg., spec. pag. 138 a metà e 139 a metà; Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989, pag. 335).
4.4.1
Nel Messaggio relativo al CPC, il Consiglio
federale ha invero scritto che “la restituzione di
termini in materia di esecuzione forzata (in particolare i termini d’azione e d’impugnazione)
continuerà a essere disciplinata dalle disposizioni più severe della LEF (art.
33.
cpv. 4 LEF)” (FF 2006, 6683 ad 5.9 i.f.). Non l’ha
tuttavia ancorato nella legge, la quale al contrario stabilisce l’applicazione
del CPC (art. 1 lett. c). Gli esempi citati, del resto, non riguardano termini
giudiziari, bensì termini di legge. I
termini stabiliti dalla LEF per avviare un’azione – ad esempio di
disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), di contestazione della
graduatoria (art. 148 cpv. 1 LEF) o dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF) oppure
di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) – sono senz’altro retti dalla
LEF (e dagli art. 142 e 143 CPC per il rinvio dell’art. 31), non solo
per quanto attiene alle ferie e sospensioni (DTF 146 III 48 consid. 4.2; 143
III 152 consid. 2.4.1.2 e 143 III 40 consid. 3), poiché non fanno parte della
procedura giudiziale, ma hanno carattere
pregiudiziale (cfr. Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I ad § 3, pagg. 15-16). I termini di
ricorso sono invece parti integranti del procedimento giudiziale, sicché
sottostanno alla regolamentazione del CPC (art. 1 lett. c), anche se sono
stabiliti dalla LEF (come agli art. 174 cpv. 1, 278 cpv. 3, 295c o 307 LEF).
4.4.2
Nel
senso della dottrina più convincente, si deve ritenere che tutti i termini,
giudiziari e legali, ricollegabili a una causa giudiziale in materia di
esecuzione per debiti e fallimenti sono, una volta avviata, disciplinati dagli
art. 142 segg. CPC. Stante l’eccezione dell’art. 145 cpv. 4 CPC, gli art. 56 e
63.
LEF sono tuttavia applicabili nelle procedure soggette alla procedura sommaria
in virtù dell’art. 251 CPC (DTF 143 III 152 consid. 2.4.1.1).
4.4.3
Non
si può non rilevare che la regolamentazione dei termini risultante dall’interpretazione
delle norme vigenti così come appena presentata risulta insoddisfacente dal
punto di vista pratico, logico e teleologico. Non ha molto senso sottoporre alla
LEF il termine per inoltrare l’azione, per poi subordinare i termini giudiziali
della causa al CPC, salvo per quanto attiene alle ferie e sospensioni nelle
procedure sommarie, che seguono le regole degli art. 56 e 63 LEF Sarebbe
quindi opportuno sottoporre a una sola legge (CPC o LEF) tutti i termini
relativi a procedimenti di rito sommario in materia di esecuzione per debiti e
di fallimenti, la seconda opzione (LEF) permettendo di tenere conto della
particolare esigenza di celerità che informa il diritto esecutivo e del
carattere meramente processuale dei procedimenti di rito sommario della LEF,
per cui la parte non rischia di perdere definitivamente i propri diritti nel
merito. Si tratta però di una competenza del legislatore, che esula da quella
del giudice.
5.
Stabilito
che la richiesta della reclamante di restituzione del termine per presentare
osservazioni all’istanza è da trattare quale domanda di proroga giusta l’art.
144.
cpv. 2 CPC (poiché inoltrata prima di mezzanotte dell’ultimo giorno del
termine, sopra consid. 4), sarebbe spettato al primo giudice statuire sulla
stessa, emanando un’ordinanza separata, impugnabile con reclamo ove sus-sista
per la richiedente il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art.
319.
lett. b n. 2 CPC; citata 14.2014.195 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 144; Benn, op. cit., n. 12 ad art. 144; Trezzini, op.
cit., n. 28 ad art. 144; Merz in:
Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,
2a ed. 2016, vol. I, n. 27 ad art. 144 CPC).
5.1
Sennonché,
come visto, il Giudice di pace non solo non ha statuito sulla richiesta di
proroga presentata dall’escussa, ma ha considerato il suo scritto a tutti gli
effetti come valide osservazioni all’istanza, indicando probabilmente per
svista la data di ricezione delle stesse (ossia il 15 aprile 2022) anziché
quella di trasmissione (5 aprile 2022). L’incarto gli andrebbe pertanto
retrocesso perché decida sulla richiesta di proroga e, in caso di ammissione,
di nuovo sul merito al termine della procedura istruttoria. Per economia di
procedura, occorre tuttavia esaminare se tale richiesta non era votata all’insuccesso,
ipotesi in cui si potrebbe respingere il reclamo.
5.2
L’art.
144.
cpv. 2 subordina la proroga all’esistenza di « sufficienti
motivi » che incombe al richiedente di allegare in modo motivato. Al
riguardo basta rendere verosimili circostanze che, secondo l’esperienza
generale della vita, sono idonee a impedire l’osservazione del termine o
perlomeno a ostacolare l’esecuzione dell’atto processuale a tempo debito. La
questione di sapere se sussistono sufficienti motivi è lasciata all’ampio
potere d’apprezzamento del giudice stante il carattere potestativo dell’art. 144
cpv. 2 CPC. Nel suo apprezzamento, egli deve ponderare l’importanza del motivo
invocato a fronte dell’interesse al regolare svolgimento della procedura
secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenendo conto degli interessi
pubblici e privati. La sanzione prevista in caso d’inosservanza del termine
può anche svolgere un ruolo, così come l’esigenza di celerità connessa ad alcune
pratiche, in particolare di rigetto dell’opposizione, o la natura dell’atto
processuale da compiere. Anche se le esigenze per una prima proroga non devono
essere troppo alte, la sua concessione non è quindi automatica (citata
5D_87-93/2013, consid. 6.1 e i rinvii; 5A_545/2017 del 13 aprile 2018, consid. 5.2; Hoffmann-Nowotny/Brunner in: Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 144 CPC; Tappy,
op. cit. n. 11 ad art. 144; Benn
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 8 ad art. 144 CPC).
5.2.1
Quali
motivi sufficienti sono citati diversi tipi d’impedimenti, più o meno gravi,
quali la malattia, l’ospedalizzazione, il decesso di una persona vicina, il servizio militare, l’incarcerazione,
l’assenza, il sovraccarico
lavorativo, l’allontanamento o il soggiorno all’estero, l’esi-stenza di
trattative amichevoli (tra altri: Tappy,
op. cit. n. 8 ad art. 144). La gravità dei motivi invocati non deve raggiungere
quella richiesta per la restituzione del termine (Benn, op. cit., n. 8 ad art. 144),
in particolare non presuppone l’assenza di una colpa grave (Abbet, op. cit., n. 7 ad art. 144 CPC).
Il richiedente deve solo allegare il motivo sufficiente in modo
verosimile, la legge non imponendogli di rendere verosimili le sue allegazioni
con documenti. Se del caso il giudice gli fisserà un termine per produrre
giustificativi come un certificato medico (Hoffmann-Nowotny/Brunner, op.
cit., n. 13 ad art. 144; Benn, op. cit., n. 9 ad art. 144; Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 144; Abbet, op. cit., n. 9 ad
art. 144 CPC; Frei in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 144 CPC).
5.2.2
Secondo
Trezzini (op. cit., n. 11 ad art.
144), la facoltà di emendamento dovrebbe essere concessa
anche per migliorare la motivazione. Gli autori da lui citati si riferiscono però
solo alla produzione di giustificativi. Tutt’al più il giudice dovrebbe attirare
l’attenzione del richiedente sull’insufficienza della motivazione, ma secondo
l’art. 144 cpv. 2 CPC la motivazione dev’essere presentata entro la scadenza
del termine di cui è chiesta la proroga, sicché salvo casi di forza maggiore
non può essere assegnato a chi inoltra la richiesta vicino alla scadenza un
termine supplementare per motivarla o migliorarne la motivazione.
5.3
Nel
caso di specie, RE 1 ha scritto al Giudice di pace di non aver potuto
presentare le sue osservazioni all’istanza entro il termine di 15 giorni
impartitole non per colpa sua, bensì per “motivi di salute” non meglio
specificati. Non ha motivato, come invece le incombeva (sopra consid. 5.2), la
ragione per cui il termine in questione sarebbe dovuto essere prorogato. Sulla base
dell’indicazione laconica dell’escussa, il primo giudice non era in grado di
ponderare l’importanza del motivo invocato e l’interesse al regolare – e nel
caso del rigetto dell’opposizione speditivo (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) –
svolgimento della procedura, a prescindere dalla questione della prova del
motivo addotto, che secondo la dottrina avrebbe potuto essere chiarita in un
secondo tempo. In effetti, non tutti i “motivi di salute” giustificano una
proroga del termine per redigere osservazioni in una causa in cui le eccezioni
a disposizione del convenuto sono tutto sommato limitate (art. 80 e 81 LEF).
Per fare un esempio, un raffreddore non è un motivo di salute sufficiente
secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC. Ad ogni modo la reclamante non spiega perché non
è stata in grado di preparare le proprie osservazioni, mentre è riuscita a
presentare una richiesta di restituzione del termine. Non sta poi alla parte
bensì al giudice decidere se il motivo invocato è sufficiente o no. Un comple-mento
di motivazione era infine escluso, dal momento che RE 1 ha presentato la
richiesta l’ultimo giorno del termine. Insufficientemente motivata, la
richiesta andava in definitiva respinta.
5.4
Ove l’istanza di proroga non
sia manifestamente infondata, tardiva o abusiva, il suo inoltro
sospende automaticamente il termine assegnato
al richiedente (sentenza della CEF 14.2014.195 del 1° dicembre 2014,
RtiD 2015 II 895 n. 53c, consid. 3.1, e i rinvii a Benn, op. cit., n.
7.
ad art. 144 e Frei, op. cit., n.
14.
ad art. 144). Siccome il termine non può, in queste condizioni, essere
ritenuto perento, in virtù del principio generale secondo cui il postulante non
dev’essere privato senza necessità del diritto all’esame della sua domanda si
ritiene che anche in caso di reiezione della richiesta di proroga, il giudice
deve assegnare alla parte un breve termine supplementare, tranne ch’essa sia da
considerare dilatoria oppure che l’istante dovesse sin dall’inizio aspettarsi
in buona fede che la proroga non sarebbe stata concessa, in particolare se il
tribunale aveva precisato che si trattava
dell’“ultimo termine” (sentenze del Tribunale federale 1C_171/2012 del 13
giugno 2012 consid. 2.4-2.5, 5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid.
4.1
e 4A_202/ 2022 del 7 luglio 2022 consid. 4.2; Abbet, op. cit., n. 10 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny/Brunner, op.
cit., n. 7 ad art. 144; differenziato: Trezzini, op. cit., n. 12 seg. ad art.
144).
5.4.1
L’art.
144.
cpv. 2 CPC esclude invero la concessione automatica di un termine
supplementare, anche breve, in caso di reiezione della richiesta di proroga.
Come rilevato dal Tribunale federale in alcune sentenze (5D_87-93/2013 del 16
luglio 2013 consid. 6.2 e 5D_76/2013 del 28 maggio 2013 citate da Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 144), la
parte che chiede la proroga l’ultimo giorno del termine assume il rischio di
non poter più agire in caso di rifiuto, specie se, come nel caso in rassegna, è
stata avvertita che in caso di silenzio il giudice avrebbe statuito sulla causa
in base all’istanza e agli atti (doc. A1 accluso al reclamo). Respingere
la richiesta di proroga senza concedere al richiedente un breve termine
supplementare non costituisce un formalismo eccessivo – di cui il principio
generale evocato nella sentenza 1C_171/2012
menzionata sopra costituisce una variante – non solo nei casi nei quali il
richiedente è in malafede (richiesta dilatoria, termine specificato come
improrogabile), ma anche quando i motivi invocati non entrano seriamente in considerazione (in tal senso: Hausheer/Schweri in: Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz vom
13.
Juni 1976, 2002, n. 45 ad § 19 citati nella 1C_171/2012; Frei, op.
cit., n. 14 ad art. 144), ovvero quando la richiesta è d’acchito priva di possibilità
d’accoglimento (Hoffmann-Nowotny/Brunner,
op.
cit., n. 7 ad art. 144). Decidere diversamente
svuoterebbe l’art. 144 cpv. 2 CPC del suo significato e lederebbe il principio
della buona fede (art. 52 CPC; cfr. Trezzini,
op. cit., n. 13 ad art. 144).
5.4.2
In
concreto, la richiesta di proroga formulata da RE 1 era d’acchito votata all’insuccesso
in quanto insufficientemente motivata. Non occorre dunque annullare la sentenza
impugnata e retrocedere la causa al Giudice di pace perché le conceda un ultimo
termine per presentare osservazioni all’istanza.
6.
La
reclamante non ha formulato censure specifiche sul merito della decisione
impugnata. Ne segue che il reclamo va respinto senz’ulteriore esame.
7.
Si
giunge, per abbondanza, alla medesima conclusione anche per un altro motivo.
Soltanto in seconda sede RE 1 ha rimproverato al Giudice di pace
di aver considerato la sua richiesta di proroga come osservazioni all’istanza e
di aver impartito alla controparte un termine per replicare alle stesse.
Avrebbe però dovuto farglielo presente già al momento in cui ha ricevuto l’ordinanza
del 27 maggio 2022 (doc. A4 accluso al reclamo), in cui veniva data
la facoltà all’istante di presentare una replica “alle osservazioni 15 aprile 2022” della convenuta. Infatti, il principio della buona fede
processuale (art. 52 CPC) impone alle parti di sollevare le eccezioni
processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di
sanare il vizio. Non può aspettare la decisione finale per censurarlo con un
ricorso (DTF 141 III 216 consid. 5.2; sentenza
della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'400.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).