14.2022.109
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione. Anticipi di spese accessorie. Richiamo di documenti prodotti in una causa precedente
3 marzo 2023Italiano19 min
I. A
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.109
Lugano
3 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 17 giugno 2022 dalla
RE 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
giudicando
sul reclamo del 6 settembre 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione
emessa il 29 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con
contratto di locazione del 4 giugno 2009, __________ ha concesso all’CO 1 l’uso a tempo indeterminato di spazi commerciali
adibiti a gelateria, siti a __________ in via __________, contro il pagamento
mensile una pigione di fr. 1'350.– e di un acconto per le spese accessorie
di fr. 150.–. L’entrata in vigore del contratto è stata fissata retroattivamente
al 1° giugno 2009 e
il preavviso
di disdetta del contratto stabilito in sei mesi per la fine del mese. Il 7
aprile 2011, l’RE 1 è diventata proprietaria del fondo comprendente gli spazi
locati e perciò è subentrata di diritto nella posizione del locatore (art. 261
cpv. 1 CO).
Il
16 gennaio 2015, l’RE 1 e l’CO 1 hanno
concluso un secondo contratto di locazione relativo all’uso a tempo
indeterminato di altri locali adibiti alla gelateria e di un posteggio esterno
nello stesso immobile, contro il pagamento mensile di una pigione di fr. 1'500.–
e di un acconto per le spese accessorie di fr. 150.–. L’entrata in vigore
del contratto è stata fissata per il 1° marzo seguente e il preavviso di disdetta
del contratto stabilito in sei mesi per il 28 febbraio di ogni anno.
B. Il
27 maggio 2019, la locatrice ha disdetto i due contratti con effetto dal 30
giugno 2019 per mora della conduttrice.
C. Con
un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso dalla sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione (UE), l’RE 1 ha escusso l’CO 1
per l’incasso di fr. 10'102.15.
Con decisione del 9 aprile 2019 il Pretore supplente della Giurisdizione
di Locarno-Città ha parzialmente rigettato l’opposizione interposta dall’escussa
limitatamente a fr. 5'050.–, ossia per le pigioni e gli acconti per le
spese accessorie di novembre 2016, gennaio e febbraio 2017, di fr. 4'000.–
(dedotti quattro pagamenti per fr. 2'000.– complessivi), e per i mesi da
marzo ad agosto 2017, di fr. 1'050.– (dopo deduzione di vari pagamenti).
Il reclamo interposto dall’CO 1 contro tale decisione pretorile è stato
respinto da questa Camera con decisione 14.2019.196 del 9 marzo 2020.
D. Con
un secondo precetto esecutivo (n. __________) del 6 dicembre 2021, l’RE 1 ha nuovamente escusso l’CO 1 per
l’incasso di fr. 26'800.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2019, indicando quale causa del credito le “pigioni scoperte […] per il periodo ottobre 2016-giugno 2019”. Con decisione
del 4 aprile 2022 (in seguito: seconda decisione) la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente
rigettato l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente alle sole
pigioni del periodo da ottobre 2016 a giugno 2019, di fr. 12'400.– oltre
agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2019.
E. Con un terzo precetto esecutivo (n. __________) del
16 maggio 2022, l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso stavolta di fr. 9'900.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2019, indicando quale causa del credito
l’“acconto spese accessorie ottobre 2016 – giugno
2019 per i locali siti in Via __________ 15 e 17, __________”.
F.
Avendo l’CO 1 interposto opposizione
anche al terzo precetto esecutivo, con istanza del 17 giugno 2022 lRE 1 ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna. Ha citato svariati documenti, che non ha però allegato all’istanza,
in fondo alla quale ha scritto che “questa
istanza si fonda sui medesimi documenti (salvo i doc. Z e EE, che sono nuovi),
già in mano a questa lodevole Pretura e della controparte, ci si permette di
non allegare nuovamente duplice copia degli
stessi, richiamando tuttavia l’incarto __________, che li contiene. Si
producono per contro i doc. Z e EE in duplice copia. Qualora questo modo di
procedere non convenga al Giudice o alla controparte, l’istante produrrà
nuovamente su semplice richiesta le copie dei documenti”. Nel
termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 12 luglio 2022 senza nulla eccepire sulla rinuncia dell’istante a
produrre nuovamente i documenti a sostegno dell’istanza.
G. Statuendo
con decisione del 29 agosto 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 600.– a favore della convenuta.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
6 settembre 2022 per ottenerne la riforma, nel senso di accogliere l’istanza,
rigettare l’opposizione per il credito posto in esecuzione e le spese esecutive
e porre a carico dell’escussa le spese giudiziarie di prima sede, protestate
tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2022, l’CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Fatti
I. A
richiesta della reclamante, con ordinanza del 6 febbraio 2023 il presidente
della Camera ha ordinato alla Pretura la trasmissione dell’incarto (SO.2022.2)
relativo alla causa di rigetto dell’opposizione al secondo precetto esecutivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 30 agosto 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 9 settembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
147.
III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
reclamo, l’RE 1 chiede a questa Camera di richiamare l’incarto del precedente
procedimento di rigetto dell’opposizione, in cui figurano i documenti da essa
citati, ma non prodotti in prima sede della nuova causa. Sostiene infatti che
né l’CO 1 né il Pretore aggiunto hanno obiettato alcunché al fatto ch’essa non ha
prodotto detti documenti, per evitare di “dover[li] nuovamente fotocopiare e ripresentare”.
Il primo giudice ha invero lasciato aperta
la questione della loro ammissibilità (sentenza impugnata, quinto
paragrafo a pag. 2).
1.3.1
In
linea di principio, il richiamo d’incarti è irricevibile nelle procedure di
rigetto dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_731/2021 del 4
agosto 2022 consid. 2.4.2), specie ove la parte avrebbe potuto senza difficoltà
produrre con i propri allegati tutti i documenti che riteneva necessari alla
tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019
consid. 3.2 e i rinvii). È in ogni caso escluso in sede di reclamo, ove il
richiamo non sia stato formulato già in prima sede (citata 14.2018.150).
Un’eccezione
è ammessa segnatamente per le decisioni e gli atti di una procedura pendente
dinanzi allo stesso tribunale, sempre che vengano designati precisamente dalla parte che li richiama (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 57 ad
art. 84 LEF e i riferimenti; Abbet
in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 59 ad art. 84 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 21 ad art. 84 LEF; cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_203/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.3). A queste condizioni
restrittive il richiamo di documenti si avvera compatibile con il carattere sommario e speditivo della
procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a
CPC).
1.3.2
Nella
fattispecie l’istante ha richiamato documenti già prodotti in una precedente
causa davanti alla stessa Pretura e li ha designati precisamente (act. I, pagg.
4-5), sicché l’offerta di prova va
considerata regolarmente formulata
dal profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC, la scelta dei documenti da richiamare non essendo stata demandata al
giudice (cfr. al riguardo la sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021
consid. 4.2.1). Quella causa, terminata con l’emanazione della decisione
del 4 aprile 2022, non era invero più pendente al momento della presentazione
della nuova istanza, il 17 giugno 2022. Non si tratta però di una circostanza
rilevante per l’ammissibilità del richiamo, giacché l’istante ha indicato il
numero dell’incarto richiamato (SO.2022.2, v. act. I pag. 4), sicché il Pretore
aggiunto poteva senza difficoltà né ritardi identificarlo e accedervi, mentre
l’escussa risultava già esserne in possesso: ne ha infatti citati alcuni nelle
sue osservazioni (v. act. II, pagg. 3 seg.) e nelle osservazioni al reclamo (a
pag. 2). L’istante avrebbe invero potuto produrre senza difficoltà i documenti
richiamati, ma la sua richiesta di evitarne la duplicazione, nelle circostanze
eccezionali della fattispecie, è legittima e sostenibile dal punto di vista
ambientale, nella misura in cui erano numerosi (24) ed erano già in possesso della
controparte e della Pretura.
1.3.3
Ad
ogni modo la richiesta, come detto legittima, non sarebbe potuta essere
respinta senza che, come chiesto dall’istante, gli fosse stato assegnato un
termine per produrre i documenti in questione (art. 52 CPC). Per economia
processuale, tuttavia, la Camera non ritiene necessario retrocedere l’incarto
al primo giudice perché si determini sulla questione, da lui lasciata aperta.
Motivo per cui i documenti sono stati richiamati direttamente dalla Pretura.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle
parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2
LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,
in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163
consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che se è in grado di
allestire il conguaglio per le spese accessorie, il locatore non può pretendere
di ottenere il rigetto dell’opposizione sulla sola base della pattuizione di
anticipi per tali spese nel contratto di locazione, ma deve giustificare la sua
pretesa fornendo anche i documenti giustificativi per le spese effettivamente
avute, così da consentire al giudice del rigetto di esprimersi sull’eventualità
che gli anticipi non siano sufficienti e di decidere a chi incombe se del caso
proporre l’azione ordinaria. Ritenuto che nel caso concreto l’istante non aveva
prodotto i conguagli benché avesse avuto anni per allestirli, il primo giudice
ha respinto l’istanza.
4.
Nel reclamo la RE 1 ricorda che il contratto di
locazione, ove preveda il versamento di acconti per le spese accessorie,
costituisce, secondo costante giurisprudenza e dottrina unanime, un titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento degli acconti. L’esigenza di verifica dei conguagli posta dal
primo giudice rappresenta quindi, a giudizio della reclamante, un elemento non
previsto dalla dottrina né della giurisprudenza, a sostegno del quale egli del
resto non ha citato riferimenti. Per la reclamante il giudice del rigetto non
deve vestire i panni del giudice del merito, cui compete esclusivamente l’analisi
dei conguagli. Essa rileva del resto di aver prodotto i conguagli riferiti agli
anni dal 2016 al 2018 (doc. H) e reputa la sentenza impugnata contradditoria
rispetto a quella emessa nella seconda causa, motivo per cui ne postula la
riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
Nelle
osservazioni al reclamo, l’CO 1 contesta di dover pagare gli acconti per le
spese accessorie dei mesi da settembre 2017 a marzo 2019, per il motivo che l’istante
non ha dimostrato in alcun modo che, secondo i conguagli delle spese
accessorie, risulti un saldo a suo carico.
5.
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto e per le spese accessorie
debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di),
La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF;
Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 114 ad art. 82
LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e
convenuti specialmente (art. 257a CO; sentenza della CEF 14.2021.96 del
3.
gennaio 2022 consid. 6; Veuillet,
op. cit., n. 162 ad art. 82).
5.1
Nella
fattispecie, le parti hanno convenuto specialmente in ambedue i contratti di
locazione un acconto per spese accessorie debitamente quantificato in fr. 150.–
mensili ognuno (doc. E e F nell’inc. SO.2022.2). I contratti rappresentano
pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio per gli acconti relativi al
periodo dall’ottobre 2016 al giugno 2019, ossia per i fr. 9'900.– (fr. 300.–
x 33 mesi) posti in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2019.
5.2
In
sé la carente produzione dei conguagli delle spese accessorie – al riguardo l’estratto
conto citato dalla reclamante (doc. H) non può evidentemente essere considerato
tale in assenza del dettaglio delle spese – non osta alla concessione del
rigetto. I contratti non vincolano infatti il pagamento degli acconti alla
consegna dei conguagli, bensì ne stabiliscono incondizionatamente
l’esigibilità, come per la pigione, al primo giorno del mese corrente,
rispettivamente in modo anticipato.
5.3
L’allegazione
secondo cui dai conguagli potrebbe risultare un’eccedenza in favore
dell’escussa riguarda fatti successivi alla firma dei contratti di locazione. Si tratta pertanto di un’eccezione che spettava
all’CO 1 rendere verosimile in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF e non, come essa
sostiene nelle osservazioni al reclamo, una circostanza – l’eventuale esistenza
di un saldo a favore dell’istante – che
incombeva a quest’ultima dimostrare.
6.
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio.
Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno
di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale
federale 5A_845/ 2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del
25.
giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2).
6.1
Nel
caso in esame, l’CO 1 non ha allegato né reso verosimile l’esistenza di un
saldo attivo a suo favore risultante dai conguagli delle spese accessorie. È
del resto del tutto inverosimile che ciò possa essere il caso, dal momento
ch’essa non ha versato acconti per il periodo considerato, o perlomeno non ha
reso verosimile di averlo fatto. Di conseguenza non entra in considerazione
neppure la restituzione degli acconti (non ancora) versati nell’ipotesi in cui
il locatore non consegna il conguaglio relativo all’anno di riferimento, questo non è dettagliato e
comprensibile oppure egli rifiuta all’inquilino la visione dei documenti
giustificativi o non riesce a dimostrare le pretese spese (v. al riguardo Lachat/Bohnet in: Commentaire romand, Code des
obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 257a-257b
CO e Weber in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 8 ad art. 257a
CO, con i relativi rinvii). L’eccezione andava dunque respinta.
6.2
Nelle osservazioni al reclamo, l’CO 1 ribadisce pure che la
reclamante ha già fatto valere nella prima causa di rigetto dell’opposizione le
pigioni e gli acconti per le spese accessorie, pari a fr. 3'150.–
complessivi, sicché non può ora riproporre le stesse pretese, sulle quali è già
stata emessa una decisione di rigetto e che sono già state incassate.
Sennonché, la resistente pare dimenticare che una decisione
di rigetto dell’opposizione non esplica regiudicata al di fuori dell’esecuzione
in cui è stata pronunciata (DTF 106 IV 217 consid. 2 i.f.; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura
di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 127 ad art. 84
LEF; Staehelin,
op. cit., n. 81 ad art. 84; Vock/Aepli-Wirtz
in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n.
32.
ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art.
84.
LEF), per tacere del fatto che solo il dispositivo di una decisione passa in
giudicato, le sue motivazioni facendo testo unicamente per interpretare l’oggetto
del procedimento e il dispositivo (DTF 142 III 213 consid. 2.2 e i rinvii). Quanto
deciso dalla Pretore supplente nella prima
decisione (doc. BB) non impediva quindi all’escutente di presentare un’altra istanza
di rigetto dell’opposizione per le stesse pretese nella nuova esecuzione
né vincolava il giudice nella nuova procedura di rigetto. D’altronde, nella
prima decisione la Pretore supplente non ha accertato che le pretese poste in
esecuzione erano state integralmente pagate, bensì che sussisteva un saldo
insoluto di fr. 5'050.– per novembre 2016, e gennaio ad
agosto 2017, ossia per 9 mesi, il quale potrebbe comprendere i relativi acconti
per le spese accessorie (di fr. 2'700.–). Ebbene, l’escussa non ha reso
verosimile che tale saldo sia poi stato estinto, con un suo pagamento o nel
quadro della prima esecuzione. Anche questa seconda eccezione si rivela così
infondata.
6.3
Infine,
l’CO 1 contesta che l’istante possa pretendere il pa-gamento
degli acconti per i mesi da aprile a giugno 2019, poiché afferma di non aver
più occupato gli spazi locati già dal marzo 2019, come risulterebbe dalla
decisione emessa il 10 novembre 2021 dal Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città, di modo che nei mesi successivi “non
sono più state generate spese accessorie”.
Orbene,
a parte il fatto che nella decisione citata il Pretore si è limitato a rilevare
che la conduttrice aveva comunicato alla locatrice di aver sgomberato gli spazi
locati, la censura della resistente è al limite del temerario, giacché essa omette
strumentalmente di citare il terzo considerando successivo a quello menzionato,
in cui il Pretore ha accertato ch’essa ha riconsegnato i locali solo il 4
settembre 2019 (doc. DD pag. 5, 5° capoverso). La resistente non ha dunque reso
verosimile, come le incombeva (sopra consid. 6), di non aver più utilizzato i
locali durante i mesi da aprile a giugno 2019 né di non aver più potuto beneficiare
delle prestazioni coperte dalle spese accessorie, perlomeno sino alla scadenza della
disdetta, il 30 giugno 2019 (doc. L).
6.4
Ne segue che,
in definitiva, il reclamo dev’essere accolto e l’opposizione interposta dall’CO
1.
integralmente rigettata in via provvisoria.
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'900.–, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è
accolta.
2. Le spese processuali di fr. 300.–, anticipate dall’istante,
sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.–
per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, la quale
rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).