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Decisione

14.2022.109

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione. Anticipi di spese accessorie. Richiamo di documenti prodotti in una causa precedente

3 marzo 2023Italiano19 min

I. A

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.109

Lugano

3 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con istanza 17 giugno 2022 dalla

RE 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

giudicando

sul reclamo del 6 settembre 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione

emessa il 29 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con

contratto di locazione del 4 giugno 2009, __________ ha concesso all’CO 1 l’uso a tempo indeterminato di spazi com­merciali

adibiti a gelateria, siti a __________ in via __________, contro il pagamento

mensile una pigione di fr. 1'350.– e di un acconto per le spese accessorie

di fr. 150.–. L’entrata in vigore del contratto è stata fissata retroattivamente

al 1° giugno 2009 e

il preavviso

di disdetta del contratto stabilito in sei mesi per la fine del mese. Il 7

aprile 2011, l’RE 1 è diventata proprietaria del fondo comprendente gli spazi

locati e perciò è subentrata di diritto nella posizione del locatore (art. 261

cpv. 1 CO).

Il

16 gennaio 2015, l’RE 1 e l’CO 1 hanno

concluso un secondo contratto di locazione relativo al­l’uso a tempo

indeterminato di altri locali adibiti alla gelateria e di un posteggio esterno

nello stesso immobile, contro il pagamento mensile di una pigione di fr. 1'500.–

e di un acconto per le spese accessorie di fr. 150.–. L’entrata in vigore

del contratto è stata fissata per il 1° marzo seguente e il preavviso di disdetta

del contrat­to stabilito in sei mesi per il 28 febbraio di ogni anno.

B. Il

27 maggio 2019, la locatrice ha disdetto i due contratti con effetto dal 30

giugno 2019 per mora della conduttrice.

C. Con

un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso dalla sede di Locarno dell’Ufficio

d’esecuzione (UE), l’RE 1 ha escusso l’CO 1

per l’incasso di fr. 10'102.15.

Con decisione del 9 aprile 2019 il Pretore supplente della Giurisdizione

di Locarno-Città ha parzialmente rigettato l’opposizione interposta dall’escussa

limitatamente a fr. 5'050.–, ossia per le pigioni e gli acconti per le

spese accessorie di novembre 2016, gennaio e febbraio 2017, di fr. 4'000.–

(dedotti quattro pagamenti per fr. 2'000.– complessivi), e per i mesi da

marzo ad agosto 2017, di fr. 1'050.– (dopo deduzione di vari pagamenti).

Il reclamo interposto dall’CO 1 contro tale decisione pretorile è stato

respinto da questa Camera con decisione 14.2019.196 del 9 marzo 2020.

D. Con

un secondo precetto esecutivo (n. __________) del 6 dicembre 2021, l’RE 1 ha nuovamente escus­so l’CO 1 per

l’incasso di fr. 26'800.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2019, indicando quale causa del credito le “pigioni scoperte […] per il periodo ottobre 2016-giugno 2019”. Con decisione

del 4 aprile 2022 (in seguito: seconda decisione) la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente

rigettato l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente alle sole

pigioni del periodo da ottobre 2016 a giugno 2019, di fr. 12'400.– oltre

agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2019.

E. Con un terzo precetto esecutivo (n. __________) del

16 maggio 2022, l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso stavolta di fr. 9'900.–

oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2019, indicando quale causa del credito

l’“acconto spese accessorie ottobre 2016 – giugno

2019 per i locali siti in Via __________ 15 e 17, __________”.

F.

Avendo l’CO 1 interposto opposizione

anche al terzo precetto esecutivo, con istanza del 17 giugno 2022 lRE 1 ne ha

chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna. Ha citato svariati documenti, che non ha però allegato all’istanza,

in fondo alla quale ha scritto che “questa

istanza si fonda sui medesimi documenti (salvo i doc. Z e EE, che sono nuovi),

già in mano a questa lodevole Pretura e della controparte, ci si permette di

non allegare nuovamente duplice copia degli

stessi, richiamando tuttavia l’incarto __________, che li contiene. Si

producono per contro i doc. Z e EE in duplice copia. Qualora questo modo di

procedere non convenga al Giudice o alla controparte, l’istante produrrà

nuovamente su semplice richiesta le copie dei documenti”. Nel

termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 12 luglio 2022 senza nulla eccepire sulla rinuncia dell’istante a

produrre nuovamente i documenti a sostegno dell’istanza.

G. Statuendo

con decisione del 29 agosto 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 600.– a favore della convenuta.

H. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

6 settembre 2022 per ottenerne la riforma, nel senso di accogliere l’istanza,

rigettare l’opposizione per il credito posto in esecuzione e le spese esecutive

e porre a carico dell’escussa le spese giudiziarie di prima sede, protestate

tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2022, l’CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.

Fatti

I. A

richiesta della reclamante, con ordinanza del 6 febbraio 2023 il presidente

della Camera ha ordinato alla Pretura la trasmissione dell’incarto (SO.2022.2)

relativo alla causa di rigetto dell’opposi­zione al secondo precetto esecutivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 30 agosto 2022, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 9 settembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

147.

III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

reclamo, l’RE 1 chiede a questa Camera di richiamare l’incarto del precedente

procedimento di rigetto dell’opposizione, in cui figurano i documenti da essa

citati, ma non prodotti in prima sede della nuova causa. Sostiene infatti che

né l’CO 1 né il Pretore aggiunto hanno obiettato alcunché al fatto ch’essa non ha

prodotto detti documenti, per evitare di “dover[li] nuovamente fotocopiare e ripresentare”.

Il primo giudice ha invero lasciato aperta

la questione della loro ammissibilità (sen­tenza impugnata, quinto

paragrafo a pag. 2).

1.3.1

In

linea di principio, il richiamo d’incarti è irricevibile nelle procedure di

rigetto dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_731/2021 del 4

agosto 2022 consid. 2.4.2), specie ove la parte avrebbe potuto senza difficoltà

produrre con i propri allegati tutti i documenti che riteneva necessari alla

tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019

consid. 3.2 e i rinvii). È in ogni caso escluso in sede di reclamo, ove il

richiamo non sia stato formulato già in prima sede (citata 14.2018.150).

Un’eccezione

è ammessa segnatamente per le decisioni e gli atti di una procedura pendente

dinanzi allo stesso tribunale, sempre che vengano designati precisamente dalla parte che li richiama (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 57 ad

art. 84 LEF e i riferimenti; Abbet

in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 59 ad art. 84 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 21 ad art. 84 LEF; cfr. sentenza del Tribunale

federale 5A_203/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.3). A queste condizioni

restrittive il richiamo di documenti si avvera compatibile con il carattere sommario e speditivo della

procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a

CPC).

1.3.2

Nella

fattispecie l’istante ha richiamato documenti già prodotti in una precedente

causa davanti alla stessa Pretura e li ha designati precisamente (act. I, pagg.

4-5), sicché l’offerta di prova va

considerata regolarmente formulata

dal profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC, la scelta dei documenti da richiamare non essendo stata demandata al

giudice (cfr. al riguardo la sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021

consid. 4.2.1). Quella causa, terminata con l’emanazione della decisione

del 4 aprile 2022, non era invero più pendente al momento della presentazione

della nuova istanza, il 17 giugno 2022. Non si tratta però di una circostanza

rilevante per l’ammissibilità del richiamo, giacché l’istante ha indicato il

numero dell’incarto richiamato (SO.2022.2, v. act. I pag. 4), sicché il Pretore

aggiunto poteva senza difficoltà né ritardi identificarlo e accedervi, mentre

l’escussa risultava già esserne in possesso: ne ha infatti citati alcuni nelle

sue osservazioni (v. act. II, pagg. 3 seg.) e nelle osservazioni al reclamo (a

pag. 2). L’istante avrebbe invero potuto produrre senza difficoltà i documenti

richiamati, ma la sua richiesta di evitarne la duplicazione, nelle circostanze

eccezionali della fattispecie, è legittima e sostenibile dal punto di vista

ambientale, nella misura in cui erano numerosi (24) ed erano già in possesso della

controparte e della Pretura.

1.3.3

Ad

ogni modo la richiesta, come detto legittima, non sarebbe potuta essere

respinta senza che, come chiesto dall’istante, gli fosse stato assegnato un

termine per produrre i documenti in questione (art. 52 CPC). Per economia

processuale, tuttavia, la Camera non ritiene necessario retrocedere l’incarto

al primo giudice perché si determini sulla questione, da lui lasciata aperta.

Motivo per cui i documenti sono stati richiamati direttamente dalla Pretura.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136

III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che se è in grado di

allestire il conguaglio per le spese accessorie, il locatore non può pretendere

di ottenere il rigetto dell’opposizione sulla sola base della pattuizione di

anticipi per tali spese nel contratto di locazione, ma deve giustificare la sua

pretesa fornendo anche i documenti giustificativi per le spese effettivamente

avute, così da consentire al giudice del rigetto di esprimersi sull’eventua­lità

che gli anticipi non siano sufficienti e di decidere a chi incombe se del caso

proporre l’azione ordinaria. Ritenuto che nel caso concreto l’istante non aveva

prodotto i conguagli benché avesse avu­to anni per allestirli, il primo giudice

ha respinto l’istanza.

4.

Nel reclamo la RE 1 ricorda che il contratto di

locazione, ove preveda il versamento di acconti per le spese accessorie,

costituisce, secondo costante giurisprudenza e dottrina unanime, un titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento degli acconti. L’esigenza di verifica dei conguagli posta dal

primo giudice rappresenta quindi, a giudizio della reclamante, un elemento non

previsto dalla dottrina né della giurisprudenza, a sostegno del quale egli del

resto non ha citato riferimenti. Per la reclamante il giudice del rigetto non

deve vestire i panni del giudice del merito, cui compete esclusivamente l’analisi

dei conguagli. Essa rileva del resto di aver prodotto i conguagli riferiti agli

anni dal 2016 al 2018 (doc. H) e reputa la sentenza impugnata contradditoria

rispetto a quella emessa nella seconda causa, motivo per cui ne postula la

riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

Nelle

osservazioni al reclamo, l’CO 1 contesta di dover pagare gli acconti per le

spese accessorie dei mesi da settembre 2017 a marzo 2019, per il motivo che l’istante

non ha dimostrato in alcun modo che, secondo i conguagli delle spese

accessorie, risulti un saldo a suo carico.

5.

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto e per le spese accessorie

debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuil­let (a cura di),

La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF;

Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 114 ad art. 82

LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e

convenuti specialmente (art. 257a CO; sentenza della CEF 14.2021.96 del

3.

gennaio 2022 consid. 6; Veuillet,

op. cit., n. 162 ad art. 82).

5.1

Nella

fattispecie, le parti hanno convenuto specialmente in ambedue i contratti di

locazione un acconto per spese accessorie debitamente quantificato in fr. 150.–

mensili ognuno (doc. E e F nel­l’inc. SO.2022.2). I contratti rappresentano

pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio per gli acconti relativi al

periodo dall’ottobre 2016 al giugno 2019, ossia per i fr. 9'900.– (fr. 300.–

x 33 mesi) posti in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2019.

5.2

In

sé la carente produzione dei conguagli delle spese accessorie – al riguardo l’estratto

conto citato dalla reclamante (doc. H) non può evidentemente essere considerato

tale in assenza del dettaglio delle spese – non osta alla concessione del

rigetto. I contratti non vincolano infatti il pagamento degli acconti alla

consegna dei conguagli, bensì ne stabiliscono incondizionatamente

l’esigibilità, come per la pigione, al primo giorno del mese corrente,

rispettivamente in modo anticipato.

5.3

L’allegazione

secondo cui dai conguagli potrebbe risultare un’eccedenza in favore

dell’escussa riguarda fatti successivi alla firma dei contratti di locazione. Si tratta pertanto di un’eccezione che spet­tava

all’CO 1 rendere verosimile in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF e non, come essa

sostiene nelle osservazioni al reclamo, una circostanza – l’eventuale esistenza

di un saldo a favore dell’istan­te – che

incombeva a quest’ultima dimostrare.

6.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio.

Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno

di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale

federale 5A_845/ 2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del

25.

giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2).

6.1

Nel

caso in esame, l’CO 1 non ha allegato né reso verosimile l’esistenza di un

saldo attivo a suo favore risultante dai conguagli delle spese accessorie. È

del resto del tutto inverosimile che ciò possa essere il caso, dal momento

ch’essa non ha versato acconti per il periodo considerato, o perlomeno non ha

reso verosimile di averlo fatto. Di conseguenza non entra in considerazione

neppure la restituzione degli acconti (non ancora) versati nell’ipotesi in cui

il locatore non consegna il conguaglio relativo all’anno di riferimento, questo non è dettagliato e

comprensibile oppure egli rifiuta all’inquilino la visione dei documenti

giustificativi o non riesce a dimostrare le pretese spese (v. al riguardo Lachat/Bohnet in: Commentaire romand, Code des

obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 257a-257b

CO e Weber in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 8 ad art. 257a

CO, con i relativi rinvii). L’eccezione andava dunque respinta.

6.2

Nelle osservazioni al reclamo, l’CO 1 ribadisce pure che la

reclamante ha già fatto valere nella prima causa di rigetto dell’opposizione le

pigioni e gli acconti per le spese accessorie, pari a fr. 3'150.–

complessivi, sicché non può ora riproporre le stesse pretese, sulle quali è già

stata emessa una decisione di rigetto e che sono già state incassate.

Sennonché, la resistente pare dimenticare che una decisione

di rigetto dell’opposizione non esplica regiudicata al di fuori dell’esecuzione

in cui è stata pronunciata (DTF 106 IV 217 consid. 2 i.f.; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura

di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 127 ad art. 84

LEF; Staehelin,

op. cit., n. 81 ad art. 84; Vock/Aepli-Wirtz

in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n.

32.

ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art.

84.

LEF), per tacere del fatto che solo il dispositivo di una decisione passa in

giudicato, le sue motivazioni facendo testo unicamente per interpretare l’oggetto

del procedimento e il dispositivo (DTF 142 III 213 consid. 2.2 e i rinvii). Quanto

deciso dalla Pretore supplente nella prima

decisione (doc. BB) non impediva quindi all’escutente di presentare un’altra istanza

di rigetto dell’opposizione per le stesse pretese nella nuova esecuzione

né vincolava il giudice nella nuova procedura di rigetto. D’altronde, nella

prima decisione la Pretore supplente non ha accertato che le pretese poste in

esecuzione erano state integralmente pagate, bensì che sussisteva un saldo

insoluto di fr. 5'050.– per novembre 2016, e gennaio ad

agosto 2017, ossia per 9 mesi, il quale potrebbe comprendere i relativi acconti

per le spese accessorie (di fr. 2'700.–). Ebbene, l’escussa non ha reso

verosimile che tale saldo sia poi stato estinto, con un suo pagamento o nel

quadro della prima esecuzione. Anche questa secon­da eccezione si rivela così

infondata.

6.3

Infine,

l’CO 1 contesta che l’istante possa pretendere il pa-gamento

degli acconti per i mesi da aprile a giugno 2019, poiché afferma di non aver

più occupato gli spazi locati già dal marzo 2019, come risulterebbe dalla

decisione emessa il 10 novembre 2021 dal Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Città, di modo che nei mesi successivi “non

sono più state generate spese accessorie”.

Orbene,

a parte il fatto che nella decisione citata il Pretore si è limitato a rilevare

che la conduttrice aveva comunicato alla locatrice di aver sgomberato gli spazi

locati, la censura della resistente è al limite del temerario, giacché essa omette

strumentalmente di citare il terzo considerando successivo a quello menzionato,

in cui il Pretore ha accertato ch’essa ha riconsegnato i locali solo il 4

settembre 2019 (doc. DD pag. 5, 5° capoverso). La resistente non ha dunque reso

verosimile, come le incombeva (sopra consid. 6), di non aver più utilizzato i

locali durante i mesi da aprile a giugno 2019 né di non aver più potuto beneficiare

delle prestazioni coperte dalle spese accessorie, perlomeno sino alla scadenza della

disdetta, il 30 giugno 2019 (doc. L).

6.4

Ne segue che,

in definitiva, il reclamo dev’essere accolto e l’opposizione interposta dall’CO

1.

integralmente rigettata in via provvisoria.

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'900.–, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è

accolta.

2. Le spese processuali di fr. 300.–, anticipate dall’istante,

sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, la quale

rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).