14.2022.11
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
26 gennaio 2022Italiano5 min
con decisione del 25 gennaio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.11
Lugano
26 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.867 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 novembre
2021 dalla
CO 1
(rappresentata
dall’RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 gennaio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________87 dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 22 novembre
2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'529.35
oltre alle spese.
B. All’udienza
di discussione del 24 gennaio 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 25 gennaio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2022
per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla
causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 5 febbraio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 7 febbraio. Presentato brevi manu già il 26 gennaio
2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni
rilasciato il 26 gennaio 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione
da cui risulta che l’esecuzione (n. __________87) all’origine
del fallimento è estinta in seguito a pagamento all’Ufficio. La Camera ha
verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo acconto con cui la
reclamante ha saldato il credito dell’istante è giunto all’Ufficio il 29
dicembre 2021. Di
conse-guenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto
già al momento in cui è stato decretato (il 25
gennaio 2022), il fallimento va annullato senza necessità di verificare
la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza del termine di 20
giorni indicato nella comminatoria di fallimento – ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 25 gennaio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).