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Decisione

14.2022.11

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

26 gennaio 2022Italiano5 min

con decisione del 25 gennaio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.11

Lugano

26 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.867 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 novembre

2021 dalla

CO 1

(rappresentata

dall’RA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 25 gennaio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________87 dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 22 novembre

2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'529.35

oltre alle spese.

B. All’udienza

di discussione del 24 gennaio 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 25 gennaio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2022

per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla

causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto sabato 5 febbraio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 7 febbraio. Presentato brevi manu già il 26 gennaio

2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni

rilasciato il 26 gennaio 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione

da cui risulta che l’esecuzione (n. __________87) all’origine

del fallimento è estinta in seguito a pagamento all’Ufficio. La Camera ha

verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo acconto con cui la

reclamante ha saldato il credito dell’istante è giunto all’Ufficio il 29

dicembre 2021. Di

conse-guenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto

già al momento in cui è stato decretato (il 25

gennaio 2022), il fallimento va annullato senza necessità di verificare

la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza del termine di 20

giorni indicato nella comminatoria di fallimento – ha reso necessario l’av­vio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stes­sa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 25 gennaio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).