14.2022.110
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la scadenza del termine di reclamo. Certificato medico attestante un’"importante sindrome ansioso-depressiva reattiva" del socio gerente della reclamante
18 ottobre 2022Italiano6 min
maggio 2022 CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.110
Lugano
18 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.378 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2022
da
CO 1,
CO 2,
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 30 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 4
maggio 2022 CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 35'000.–
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 5 luglio 2022, gl’istanti hanno confermato la loro domanda,
mentre la convenuta ha proposto un piano di pagamento del debito con rate di fr. 1'000.–
mensili, che la controparte ha accettato, riservandosi il diritto di rivolgersi
al giudice per ottenere il fallimento qualora anche una sola rata non dovesse
essere pagata tempestivamente. Il 19 agosto 2022 gl’istanti hanno informato la
Pretura che la convenuta non aveva ancora pagato alcunché.
C. Statuendo
con decisione del 30 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto
di fr. 1'000.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre
2022 per ottenere l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 settembre 2022
il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
formulata il giorno precedente della nuova patrocinatrice della reclamante. Con
scritto del 16 settembre, ella ha chiesto di revocare il fallimento in
considerazione dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti della reclamante posti
in esecuzione e del certificato medico già prodotto il 13 settembre in merito
allo stato psicologico del socio e gerente, RA 1. Stante il prevedibile esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° settembre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 settembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 12 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato già il 1° settembre 2022 (data del timbro postale), il
reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È per contro tardivo il complemento
inoltrato il 13 settembre 2022 dalla nuova patrocinatrice della reclamante.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel
frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1),
o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. Entrambi
i presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati entro
la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.1
Nella
fattispecie, il pagamento del credito dell’istante è avvenuto il 13 settembre
2022.
(ricevuta rilasciata in stessa data dall’Ufficio d’esecuzione), ossia un
giorno dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1). Non risultava
d’altronde adempiuta a tale data un’altra delle alternative prevista dall’art.
174.
cpv. 2 LEF (deposito della somma dovuta o ritiro della domanda di fallimento). I
motivi per cui la reclamante non è stata in grado, anche per ipotesi senza
colpa o negligenza sua, di estinguere il debito degl’istanti sono senza
rilievo, dal profilo giuridico, per l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.2
Il
complemento di reclamo del 13 settembre 2022 è tardivo (sopra consid. 1) e non
può di conseguenza essere preso in considerazione ai fini del giudizio finale.
Ci
si potrebbe invero chiedere se un’eventuale restituzione del termine di reclamo
(nel senso degli art. 33 cpv. 4 o 148 CPC, scelta lasciata indecisa nella sentenza 5A_865/2013 del 21 gennaio 2014
consid. 3) possa giustificare anche la proroga del termine per adempiere i
presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che potrebbe avere una certa logica.
Nella fattispecie, tuttavia, il socio e gerente della reclamante è stato in
grado di presentare tempestivamente il reclamo (e pure di partecipare all’udienza
fallimentare, in cui ha anche proposto un piano di pagamento rateale), sicché
una domanda di restituzione del termine di reclamo sarebbe fuori luogo. D’altronde,
il certificato medico del 13 settembre 2022 invocato non precisa l’inizio dell’“importante sindrome ansioso-depressiva reattiva”, per
il quale RA 1 risulta essere in cura dal 5 settembre 2022, né accerta che, come sostenuto dalla reclamante, egli non
sarebbe stato “in
grado di comprendere appieno la situazione e di gestire adeguatamente il
tempo”. Ch’egli non
abbia (verosimilmente) fatto capo tempestivamente ai
servizi di un avvocato non dimostra ancora di per sé che non abbia colpa per il
modo in cui ha gestito l’intera procedura. Il reclamo va pertanto respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).