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Decisione

14.2022.110

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la scadenza del termine di reclamo. Certificato medico attestante un’"importante sindrome ansioso-depressiva reattiva" del socio gerente della reclamante

18 ottobre 2022Italiano6 min

maggio 2022 CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locar­no-Città

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.110

Lugano

18 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.378 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2022

da

CO 1,

CO 2,

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 30 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 4

maggio 2022 CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locar­no-Città

di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 35'000.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 5 luglio 2022, gl’istanti hanno confermato la loro domanda,

mentre la convenuta ha proposto un pia­no di pagamento del debito con rate di fr. 1'000.–

mensili, che la controparte ha accettato, riservandosi il diritto di rivolgersi

al giudice per ottenere il fallimento qualora anche una sola rata non dovesse

essere pagata tempestivamente. Il 19 agosto 2022 gl’istanti hanno informato la

Pretura che la convenuta non aveva ancora pagato alcunché.

C. Statuendo

con decisione del 30 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dal gior­no successivo alle ore 10:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto

di fr. 1'000.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre

2022 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento,

asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 settembre 2022

il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

formulata il giorno precedente della nuova patrocinatrice della reclamante. Con

scritto del 16 settembre, ella ha chiesto di revocare il fallimento in

considerazione dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti della reclamante posti

in esecuzione e del certificato medico già prodotto il 13 settembre in merito

allo stato psicologico del socio e gerente, RA 1. Stante il prevedibile esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° settembre 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 settembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 12 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato già il 1° settembre 2022 (data del timbro postale), il

reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo. È per contro tardivo il complemento

inoltrato il 13 settembre 2022 dalla nuova patrocinatrice della reclamante.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel

frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1),

o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha

ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. Entrambi

i presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati entro

la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.1

Nella

fattispecie, il pagamento del credito dell’istante è avvenuto il 13 settembre

2022.

(ricevuta rilasciata in stessa data dall’Ufficio d’esecuzione), ossia un

giorno dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1). Non risultava

d’altronde adempiuta a tale data un’altra delle alternative prevista dall’art.

174.

cpv. 2 LEF (deposito della somma dovuta o ritiro della domanda di fallimen­to). I

motivi per cui la reclamante non è stata in grado, anche per ipotesi senza

colpa o negligenza sua, di estinguere il debito de­gl’istanti sono senza

rilievo, dal profilo giuridico, per l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

2.2

Il

complemento di reclamo del 13 settembre 2022 è tardivo (sopra consid. 1) e non

può di conseguenza essere preso in considerazione ai fini del giudizio finale.

Ci

si potrebbe invero chiedere se un’eventuale restituzione del termine di reclamo

(nel senso degli art. 33 cpv. 4 o 148 CPC, scelta lasciata indecisa nella sentenza 5A_865/2013 del 21 gennaio 2014

consid. 3) possa giustificare anche la proroga del termine per adempiere i

presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che potrebbe avere una certa logica.

Nella fattispecie, tuttavia, il socio e gerente della reclamante è stato in

grado di presentare tempestivamente il reclamo (e pure di partecipare all’udienza

fallimentare, in cui ha anche proposto un piano di pagamento rateale), sicché

una domanda di restituzione del termine di reclamo sarebbe fuori luogo. D’altronde,

il certificato medico del 13 settembre 2022 invocato non precisa l’inizio dell’“importante sindrome ansioso-depressiva re­attiva”, per

il quale RA 1 risulta essere in cura dal 5 settembre 2022, né accerta che, come sostenuto dalla reclamante, egli non

sarebbe stato “in

grado di comprendere appieno la situazio­ne e di gestire adeguatamente il

tempo”. Ch’egli non

abbia (verosimilmente) fatto capo tempestivamente ai

servizi di un avvocato non dimostra ancora di per sé che non abbia colpa per il

modo in cui ha gestito l’intera procedura. Il reclamo va pertanto respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).