14.2022.111
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Possibilità di presentare nella stessa esecuzione una nuova istanza di rigetto dopo la reiezione di una precedente
13 gennaio 2023Italiano9 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.111
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.379 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 24 gennaio 2022 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla Direzione generale
delle dogane, Berna)
contro
RE 1, __________
RE 2 __________
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2022 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 31 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione di riscossione posticipata del 3 agosto 2020 la
Direzione del circondario doganale Sud ha condannato RE 1 e RE 2 al pagamento
di fr. 12'227.– da saldare entro dieci
giorni dal passaggio in giudicato della stessa. Contro la citata decisione i convenuti hanno interposto un ricorso sul quale,
il 31 dicembre 2020, l’Amministrazione federale delle dogane ha deciso di non
entrare nel merito ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico
della “ricorrente”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la
Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 e RE 2 per l’incasso di fr. 12'227.–,
indicando quale causa del credito: “Importo del credito: Decisione di non entrata nel merito: __________”.
C. Avendo
RE 1 e RE 2 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24
gennaio 2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per fr. 12'330.30. Nel
termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni
scritte del 21 marzo 2022.
D. Statuendo con decisione del 31 agosto 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dai convenuti limitatamente a fr. 12'227.–,
come da precetto esecutivo (anziché per i fr. 12'330.30 indicati nell’istanza),
ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 e RE 2 il 2 settembre 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 12 settembre. Presentato brevi manu quello stesso
giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
1.3.1
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di riscossione posticipata e la decisione su ricorso di non entrata
in materia, entrambe passate in giudicato, costituiscono un valido titolo di
rigetto dell’opposizione per la pretesa di fr. 12'227.– posta in
esecuzione e giustificano l’accoglimento dell’istanza per quest’importo. Il
primo giudice ha d’altronde rilevato che, contrariamente a quanto si era
verificato nella precedente causa sfociata nella decisione del 23 dicembre 2021,
ove l’istanza era stata respinta, nella nuova la Confederazione Svizzera ha
prodotto tutti i documenti idonei a giustificare le proprie pretese, compresa
la decisione di riscossione posticipata, e non solo quella su ricorso. Egli ha infatti
ricordato che il creditore ha la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto
dell’opposizione, anche nell’ambito della medesima esecuzione, producendo i
documenti mancanti.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 e RE 2 affermano che la decisione impugnata è errata perché l’istanza
di rigetto era già stata respinta con decisione del 23 dicembre 2021, che la
Confederazione Svizzera non ha impugnato. Essi non si confrontano però con la
motivazione addotta dal Pretore né con la giurisprudenza citata, secondo cui la
reiezione di una precedente istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce
all’istante di ripresentarne una nuova, anche nella stessa esecuzione,
producendo i documenti che non aveva allegato alla precedente istanza (DTF 140
III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD
2016.
II 651 n. 42c, consid. 7.3/b). Il reclamo si avvera quindi irricevibile
per carente motivazione (v. sopra consid. 1.2).
1.3.3
Per
abbondanza, la giurisprudenza menzionata dal Pretore merita conferma. La procedura di rigetto è infatti una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III
178.
consid. 4.2.1). Il giudice verifica solo la forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, (art. 81 o 82 cpv. 2 LEF). La
decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3).
La
decisione di reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo o provvisorio) non
impedisce quindi all’escutente di richiedere il rigetto dell’opposizione non
solo in una nuova esecuzione (DTF 99 Ia 423 consid. 4), ma pure nella stessa
esecuzione, qualora i documenti allegati alla nuova istanza siano (perlomeno in
parte) diversi da quelli presentati nella causa precedente, poiché l’esame del
giudice non verte più sullo stesso oggetto, ovvero sugli stessi documenti sui
quali si fondava l’istanza precedente (DTF 143 III 567 consid. 4.1;
citata 140 III 461 consid. 2.5; già DTF 65 III 51; sentenza del Tribunale
federale 5A_696/2012 del 23 gennaio 2013 consid. 4.1.2 e i rimandi; citata
14.2015.245
del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b, e tra
tante altre: sentenza della CEF 14.2020.13 del 4 giugno 2020, consid. 1.3.3; TC
VD, BlSchK 2013, 145; TC JU, RJJ 1994, 274; OGer AG, AGVE 1993, 75; TC VS, RVJ
1992, 284; CJ GE, SJ 1978, 190; AppHof BE, ZBJV 1972, 32; TC NE, SJZ 1946, 155;
Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 79 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 28 ad art. 81 LEF; parzialmente contra: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 80 ad art. 84 LEF, con rinvii a diverse decisioni cantonali però in parte superate o
datate; Vock in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 84 LEF; Hansjörg Peter, Fragen zur provisorischen
Rechtsöffnung, RSJ 1999, 138; questi tre autori ammettono la
possibilità di una nuova istanza nella stessa esecuzione solo se nella causa
precedente il giudice non è entrato in materia per motivi di ordine processuale
o, per i due primi, se nel frattempo l’istante ha acquistato un titolo di ri-getto che non aveva prima). L’istante “paga”
la sua (eventuale) negligenza nella prima causa nel doverne sopportare
le spese e ripetibili. Non è dato di vedere quale interesse legittimo esigerebbe
di obbligarlo inoltre a promuovere una nuova esecuzione per raggiungere lo
stesso scopo. D’altronde, impregiudicata la questione di sapere se un’istanza
di rigetto dell’opposizione poi respinta o dichiarata irricevibile interrompa
il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, ad ogni modo l’ipotetico persistere
dell’escutente a presentare nuove istanze di rigetto nella stessa esecuzione trova
il suo limite nel divieto dell’abuso di diritto (cfr. Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 23 ad art. 88 LEF).
2.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato all’istante
per osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'227.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).