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Decisione

14.2022.111

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Possibilità di presentare nella stessa esecuzione una nuova istanza di rigetto dopo la reiezione di una precedente

13 gennaio 2023Italiano9 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2021 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.111

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.379 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 24 gennaio 2022 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Direzione generale

delle dogane, Berna)

contro

RE 1, __________

RE 2 __________

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2022 presentato da RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 31 agosto 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione di riscossione posticipata del 3 agosto 2020 la

Direzione del circondario doganale Sud ha condannato RE 1 e RE 2 al pagamento

di fr. 12'227.– da saldare entro dieci

giorni dal passaggio in giudicato della stessa. Con­tro la citata decisione i convenuti hanno interposto un ricorso sul quale,

il 31 dicembre 2020, l’Amministrazione federale delle dogane ha deciso di non

entrare nel merito ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico

della “ricorrente”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2021 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la

Confederazione Sviz­zera ha escusso RE 1 e RE 2 per l’incas­­so di fr. 12'227.–,

indicando quale causa del credito: “Importo del credito: Decisione di non entrata nel merito: __________”.

C. Avendo

RE 1 e RE 2 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24

gennaio 2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per fr. 12'330.30. Nel

termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni

scritte del 21 marzo 2022.

D. Statuendo con decisione del 31 agosto 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione in­terposta dai convenuti limitatamente a fr. 12'227.–,

come da precetto esecutivo (anziché per i fr. 12'330.30 indicati nell’istanza),

ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 200.– senz’asse­gnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 e RE 2 il 2 settembre 2022, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 12 settembre. Presentato brevi manu quello stesso

giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione di riscossione posticipata e la decisione su ricorso di non en­trata

in materia, entrambe passate in giudicato, costituiscono un valido titolo di

rigetto dell’opposizione per la pretesa di fr. 12'227.– posta in

esecuzione e giustificano l’accoglimento dell’istanza per quest’importo. Il

primo giudice ha d’altronde rilevato che, contrariamente a quanto si era

verificato nella precedente causa sfociata nella decisione del 23 dicembre 2021,

ove l’istanza era stata respinta, nella nuova la Confederazione Svizzera ha

prodotto tutti i documenti idonei a giustificare le proprie pretese, compresa

la decisione di riscossione posticipata, e non solo quella su ricorso. Egli ha infatti

ricordato che il creditore ha la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto

dell’opposizione, anche nell’ambito della medesi­ma esecuzione, producendo i

documenti mancanti.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 e RE 2 affermano che la decisione impugnata è errata perché l’istanza

di rigetto era già stata respinta con decisione del 23 dicembre 2021, che la

Confederazione Svizzera non ha impugnato. Essi non si confrontano però con la

motivazione addotta dal Pretore né con la giurisprudenza citata, secondo cui la

reiezione di una precedente istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce

all’istante di ripresentarne una nuova, anche nella stessa esecuzione,

producendo i documenti che non aveva allegato alla precedente istanza (DTF 140

III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD

2016.

II 651 n. 42c, consid. 7.3/b). Il reclamo si avvera quindi irricevibile

per carente motivazione (v. sopra consid. 1.2).

1.3.3

Per

abbondanza, la giurisprudenza menzionata dal Pretore merita conferma. La procedura di rigetto è infatti una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III

178.

consid. 4.2.1). Il giudice verifica solo la forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, (art. 81 o 82 cpv. 2 LEF). La

decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3).

La

decisione di reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo o provvisorio) non

impedisce quindi all’escutente di richiedere il rigetto dell’opposizione non

solo in una nuova esecuzione (DTF 99 Ia 423 consid. 4), ma pure nella stessa

esecuzione, qualora i documenti allegati alla nuova istanza siano (perlomeno in

parte) diversi da quelli presentati nella causa precedente, poiché l’esame del

giudice non verte più sullo stesso oggetto, ovvero sugli stessi documenti sui

quali si fondava l’istanza precedente (DTF 143 III 567 consid. 4.1;

citata 140 III 461 consid. 2.5; già DTF 65 III 51; sentenza del Tribunale

federale 5A_696/2012 del 23 gennaio 2013 consid. 4.1.2 e i rimandi; citata

14.2015.245

del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b, e tra

tante altre: sentenza della CEF 14.2020.13 del 4 giugno 2020, consid. 1.3.3; TC

VD, BlSchK 2013, 145; TC JU, RJJ 1994, 274; OGer AG, AGVE 1993, 75; TC VS, RVJ

1992, 284; CJ GE, SJ 1978, 190; AppHof BE, ZBJV 1972, 32; TC NE, SJZ 1946, 155;

Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 79 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 28 ad art. 81 LEF; parzialmente contra: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 80 ad art. 84 LEF, con rinvii a diverse decisioni cantonali però in parte superate o

datate; Vock in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 84 LEF; Hansjörg Pe­ter, Fragen zur provisorischen

Rechtsöffnung, RSJ 1999, 138; questi tre autori ammettono la

possibilità di una nuova istanza nella stessa esecuzione solo se nella causa

precedente il giudice non è entrato in materia per motivi di ordine processuale

o, per i due primi, se nel frattempo l’istante ha acquistato un titolo di ri-getto che non aveva prima). L’istante “paga”

la sua (eventuale) ne­gligenza nella prima causa nel doverne sopportare

le spese e ripetibili. Non è dato di vedere quale interesse legittimo esigerebbe

di obbligarlo inoltre a promuovere una nuova esecuzione per raggiungere lo

stesso scopo. D’altronde, impregiudicata la questione di sapere se un’istanza

di rigetto dell’opposizione poi respinta o dichiarata irricevibile interrompa

il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, ad ogni modo l’ipotetico persistere

dell’escutente a presentare nuove istanze di rigetto nella stessa esecuzione tro­va

il suo limite nel divieto dell’abuso di diritto (cfr. Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 23 ad art. 88 LEF).

2.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato all’istante

per osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'227.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).