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Decisione

14.2022.112

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tentativo di conciliazione infruttuoso. Interruzione del pagamento delle rate convenuto a voce. Mancata indicazione dei membri della comunione ereditaria escutente

16 gennaio 2023Italiano9 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2022 per ottenerne

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.112

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO 41/2022 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 1°

giugno 2022 dai membri della

Comunione ereditaria fu __________ († 2010)

(rappresentati da RA 1 )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 25 agosto 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 marzo 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RA 1,

in rap­presentanza dei membri (non indicati individualmente) della comunione

ereditaria fu __________, ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2021, indicando quale causa del

credito l’“Affitto arretrato

Novembre – dicembre 2020”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno

2022 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 giugno 2022. Con replica

spontanea dell’11 luglio 2022 l’istante ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione 25 agosto 2022, il

Giudice di pace ha ac­colto

l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 2'000.–,

dedotti gli acconti versati sino all’11 luglio 2022 e aggiunti gl’interessi del

5% e la “tassa di diffida” di fr. 73.30, ponendo le spese processuali di

fr. 120.– a carico della convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2022 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni

del 6 ottobre 2022 l’istante ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante

replica spontanea del 19 ottobre 2022 la reclamante ha confermato le proprie

conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 30 agosto 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto il 9 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto defini-tivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ricordato che nel­la procedura di

conciliazione avviata dalla comunione ereditaria per ottenere la condanna di RE

1.

al pagamento delle pigioni arretrate di fr. 2'000.–, le parti non sono riuscite

a trovare un accordo all’udienza del 27 aprile 2021, ma il giorno successivo la

convenuta aveva proposto di pagare la somma a rate, salvo poi non più rispettare

l’impegno dopo il pagamento di alcune rate, motivo per cui il primo giudice ha

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 2'000.– “dedotto gli acconti sino al 11.07.2022”.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere di aver pagato di tasca propria alcune fatture relative

a lavori commissionati dal (defunto) locatore ma da lui non onorate e si duole

che all’udienza la controparte abbia rifiutato uno sconto per quanto da lei

finanziato. Rileva inoltre di non aver ricevuto gl’interessi sulla cauzione

incassata dalla parte locatrice in occasione della disdetta in compenso

dell’affitto e di aver anche versato ulteriori fr. 400.–.

5.

Orbene,

né il Giudice di pace né le parti hanno discusso dell’oggetto principale della

causa, ovvero l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo. Spetta però al

giudice del rigetto esaminare d’ufficio se la documentazione prodotta

dall’istante costituisce un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, ovvero una decisione ese­cutiva (art. 80

cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una transazione giudiziale

(art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Si tratta infatti di una questione giuridica, che va

esaminata d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Nella

fattispecie, lo stesso primo giudice ha rilevato che le parti non hanno trovato

alcun accordo durante l’udienza di conciliazione, sicché è escluso considerare

il verbale d’udienza come una transazione giudiziaria suscettibile di

rappresentare un titolo di rigetto definitivo. A parte il fatto che il Giudice

di pace non era competente per trattare l’istanza di conciliazione, siccome

verteva su una controversia in materia di locazione di competenza della specifica

autorità di conciliazione in materia di locali d’abitazione e commerciali e di

affitto (art. 200 cpv. 2 CPC), è in ogni caso curioso

ch’egli abbia emesso un’autorizzazione ad agire il 10 mag­gio 2022 e ciò

nonostante abbia concesso il rigetto definitivo del­l’opposizione, mentre non

risulta che l’istante abbia inoltrato l’azio­ne di merito entro il termine di

tre mesi impartito e soprattutto non abbia prodotto una decisione esecutiva di

condanna della convenuta a pagare la somma posta in esecuzione nel senso

dell’art. 80 cpv. 1 LEF.

5.2

Che

la reclamante abbia pagato alcune rate per poi smettere di rispettare l’impegno

non è rilevante nella causa in esame, poiché l’interruzione del pagamento di

rate non può sostituire il titolo previsto dalla legge, ovvero una decisione o

un atto parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF. In assenza di un riconoscimento

scritto e firmato di RE 1, tale omissione non può nemmeno considerarsi un

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid.

6.3/b). D’altronde, non può essere tenuto conto del contratto di locazio­ne

quale titolo di rigetto provvisorio perché l’istante non l’ha prodotto in prima

sede, mentre la copia acclusa alla replica spontanea della reclamante è

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC).

5.3

Ciò

posto, in mancanza di un titolo di rigetto il Giudice di pace non poteva

validamente accogliere l’istanza. Trattandosi di una caren­za manifesta, la

Camera può rilevarla d’ufficio (sopra consid. 1.2) e di conseguenza accogliere

il reclamo e riformare la sentenza impugnata nel senso della reiezione

dell’istanza.

5.4

L’intervento

d’ufficio della Camera si giustifica anche per un altro motivo. L’esecuzione è

infatti stata promossa a nome della “Comunione ereditaria CO 1” senza

l’indicazione dei nomi dei singoli membri, ciò che ne determina la nullità

(Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 concernente la designazione del creditore,

nelle esecuzioni promosse da una comunione

ereditaria o una indivisio­ne, e del debitore, nelle esecuzioni dirette

contro una successione in: DTF 51 III 98, mantenuta in vigore dalla Circolare

n. 37 del 7 novembre 1996 in: DTF 122 III 334; sentenza della CEF 14.2020. 184

del 2 giugno 2021 consid. 5), nullità che va rilevata d’ufficio (Cometta/Möckli in Basler Kommentar SchKG

I, n. 18 ad art. 22 LEF).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità

d’inconve­­nienza, non avendone RE 1 fatto domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett.

c) né in prima, né in seconda sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 120.– sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico dei membri della

comunione ereditaria fu CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).