14.2022.113
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Eccezione d’inadempimento delle prestazioni a carico della mandataria
28 marzo 2023Italiano26 min
scritto del 2 dicembre 2021, la RE 1 ha comunicato a CO 1 di voler “disimpegnare” il
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Incarto n.
14.2022.113
Lugano
28 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 28 febbraio 2022 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. __________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. __________
PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 31 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 agosto 2021 la RE 1 e CO 1 hanno concluso un “contratto di consulenza”, mediante il quale la prima si è impegnata a “supportare” la seconda nel
rilancio della boutique PI 1 di __________, da lei controllata tramite
la PI 2. In contropartita, CO 1 si è impegnata a pagare alla RE 1 un
corrispettivo di fr. 200'000.– (oltre all’IVA), versando una prima rata di
fr. 100'000.– entro il 1° settembre 2021, una seconda di fr. 50'000.–
entro il 30 gennaio 2022 e le ultime due di ciascuna fr. 25'000.– entro il
30 giugno e il 30 settembre 2022. Le parti hanno circoscritto la validità del
contratto al periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2022, fatta
salva una sua proroga. CO 1 ha pagato tempestivamente la prima rata.
Fatti
B. Con
scritto del 2 dicembre 2021, la RE 1 ha comunicato a CO 1 di voler “disimpegnare” il
contratto poiché aveva saputo che tale PI 3 andava in giro a dire che la mandante
aveva interrotto il contratto. L’ha quindi messa in mora, intimandole
di
continuare
ad accettare le prestazioni contrattuali. Ha aggiunto che tale messa in mora
avrebbe avuto per effetto l’immediata esigibilità delle rate, anche future, nonché
l’applicazione d’interessi moratori, e ha pertanto annunciato alla controparte
di aver fatto spiccare nei suoi confronti un precetto
esecutivo per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agl’interessi del 5% decorrenti
dal giorno stesso. L’annunciato precetto esecutivo (n. __________) è stato
effettivamente emesso il 6 dicembre 2021.
C. Il
medesimo giorno CO 1 ha risposto alla RE 1, bollando come illegittima e
pretestuosa la richiesta di pagare il saldo del corrispettivo, giacché fino ad
allora ella aveva correttamente adempiuto il contratto, i termini di pagamento
non erano ancora scaduti ed era semmai la controparte a volersi “disimpegnare” dal
contratto. Ha poi diffidato la controparte dal continuare la procedura
esecutiva appena avviata. Il 15 dicembre 2021 la RE 1 ha chiesto l’annullamento
della procedura esecutiva.
D. Con
scritto del 25 gennaio 2022, CO 1 ha comunicato alla RE 1 di contestare il suo “grave”
inadempimento. L’ha rimproverata, segnatamente, di non aver allestito il piano
di rilancio della boutique, di non aver fornito né condiviso alcuna
indicazione specifica sull’attività svolta sino ad allora, di sottrarsi a ogni
collaborazione con il personale della boutique e informazione, di
rifiutarsi di consegnare gli accessi al sito internet della boutique,
pregiudicando così l’esito della stagione, e di aver violato il suo obbligo di
segretezza. Ha quindi ingiunto alla controparte di consegnarle entro cinque
giorni tutto il materiale relativo all’adempimento del contratto, comprese le
credenziali di accesso alle piattaforme internet e social, e a non
divulgare altre informazioni sul contratto stesso.
E. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022, indicando
quale causa del credito: “contratto
di consulenza 18.08.2021, vostra messa in mora 02.12.2021”.
F. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 febbraio
2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 24 marzo 2022,
cui è seguita la replica spontanea dell’istante il 20 aprile seguente.
G. Statuendo con decisione del 31 agosto 2022, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 1'000.– a favore della convenuta.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 settembre 2022 chiedendo,
previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento del reclamo “nella misura in cui è ammissibile” e la conseguente riforma della decisione
impugnata, nel senso di accogliere l’istanza e di rigettare l’opposizione in
via provvisoria, protestate le spese giudiziarie e le ripetibili di ambedue le
sedi. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 2022, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie e le ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 1° settembre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 settembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 12 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’ac-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore dapprima ha assimilato il contratto di
consulenza a un contratto di mandato, il quale fino alla sua revoca costituisce
un titolo di rigetto provvisorio per la mercede dovuta in pagamento delle
prestazioni effettuate dal mandatario, sempreché questi abbia correttamente
adempiuto gli affari affidatigli. Nella fattispecie il primo giudice ha
ritenuto che il contratto di consulenza era ancora vincolante, perché a suo
giudizio non era stato revocato né dalla RE 1 con la sua lettera del 2 dicembre
2021, in ogni caso “non entro
il 31 gennaio 2022”, né da CO 1 con la sua lettera del
25.
gennaio 2022.
Pur
riconoscendo – con la mandante stessa – che la mandataria aveva favorito la
collaborazione tra la boutique PI 1 e la __________ Srl, nonché
allestito il sito internet del negozio, il Pretore ha rilevato che negli
scritti del 6 dicembre 2021 e del 25 gennaio 2022
la mandante ha espresso varie critiche all’operato della mandataria,
segnatamente l’impossibilità di comunicare e collaborare con lei, l’omesso
allestimento del piano di rilancio della boutique e la mancata
condivisione dell’attività svolta sino a quel momento. Simile critiche – ha aggiunto
il primo giudice – sono avvenute in un momento in cui la collaborazione durava
da “almeno quattro mesi”, a fronte di una durata contrattuale totale di sedici mesi, e la
mandataria aveva già incassato fr. 100'000.–, ossia la metà del
corrispettivo, mentre, pur avendo allestito il sito internet del negozio, non
ne aveva condiviso gli accessi con la mandante. Ciò premesso, il Pretore ha giudicato
che, alla luce della Basler Praxis, la mandante aveva reso
sufficientemente verosimili i suoi rimproveri, che non ha reputato strumentali, in quanto formulati ben prima dell’avvio
della causa. Da ultimo, egli ha sottolineato che l’escutente non aveva provato
il corretto adempimento del contratto da parte sua. Il primo giudice ha così ammesso l’eccezione d’inadempimento
sollevata dall’escussa e, di conseguenza, ha respinto l’istanza.
4.
In
entrata del reclamo, la RE 1 ripercorre in ordine cronologico i “fatti accertati dalle prove documentali” e rileva nella sentenza impugnata dieci accertamenti dei fatti a suo
dire manifestamente errati. In virtù dell’art. 320 lett. b CPC, l’autorità
giudiziaria superiore interviene però solo ove la correzione del vizio sia
suscettibile d’influire sull’esito della causa (cfr. DTF 140 III 19 consid.
2.1; sentenza della CEF 14.2021.168 del 5
maggio 2022 consid. 4.4.2), cioè quando l’accertamento o l’omesso
accertamento oggetto della critica verte su fatti pertinenti (Jeandin in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 320 CPC con riferimento alla DTF
137.
I 62 consid. 4.1.2) regolarmente addotti
in prima sede (art. 55 cpv. 1 CPC; cfr. per
analogia con l’art. 105 LTF [Jeandin,
op.
cit., n. 6 ad art. 320]:
DTF 132 III 58 consid. 5.3.1; 131 III 267 consid. 4.2; sentenza
del Tribunale federale 4C.34/2000 del 24 aprile 2001 consid. 1/a; Bovey
in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 65 ad art. 105 LTF; Dormann in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 3 ad art. 105 LTF). Ne segue che il fatto il cui accertamento è
criticato deve influire sulla soluzione giuridica della controversia (cfr. Dormann, op.
cit., n. 10 ad art. 105). Le doglianze della
reclamante sui fatti accertati o non accertati dal Pretore vanno quindi
esaminate unitamente alle sue censure giuridiche.
5.
Sul
piano giuridico, la RE 1 rimprovera anzitutto al
Pretore di aver violato il diritto applicando meccanicamente la Basler Praxis senza tenere conto delle
particolarità della fattispecie.
5.1
Espone
anzitutto che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rigetto
provvisorio dell’opposizione opera una distinzione netta fra la situazione in
cui in un contratto sinallagmatico il creditore non ha eseguito del tutto la
propria prestazione – ipotesi in cui, in base alla Basler Praxis, spetta al creditore dimostrare di averla
invece fornita ove il debitore ne contesti l’esecuzione – e la situazione in
cui il debitore eccepisce solo l’esecuzione difettosa o incompleta della
controprestazione dovutagli, che gl’incombe allora rendere verosimile in virtù
dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La reclamante sostiene quindi che nel caso concreto la
Basler Praxis non era applicabile,
siccome il Pretore ha accertato ch’essa aveva parzialmente eseguito le sue
prestazioni contrattuali, come del resto ammesso anche dalla mandante.
5.1.1
Non
si disconosce che nella DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 il Tribunale federale ha
riconosciuto l’applicabilità della Basler
Praxis all’ipotesi d’inesecuzione del contratto bilaterale. Non ha
però stabilito che l’eccezione di esecuzione difettosa dovesse invece essere
sussunta sotto l’art. 82 cpv. 2 LEF. In sentenze più recenti, l’Alta Corte ha infatti
lasciato aperta la questione di sapere se vi si debba applicare anche la Basler Praxis (sentenze del
Tribunale federale 5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7
luglio 2020 consid. 5.2.2; v. anche la 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid.
3.4.3, BlSchK 2016, 92). Che nella decisione 5A_630-631/2010 del 1° settembre
2011.
(consid. 3.4.1) citata dalla reclamante il Tribunale federale abbia
giudicato che incombe al debitore rendere verosimile i difetti da lui eccepiti
non è determinante, dal momento che alla luce dello sviluppo della
giurisprudenza (in particolare della DTF 145 ricordata sopra) e della prassi
esso ha per ora ritenuto di dover lasciare la questione indecisa, non
confermando pertanto la sua decisione del 2011. Ne segue che la reclamante non
può trarre alcunché a suo favore dalla distinzione tra le ipotesi
d’inadempimento e di adempimento difettoso della prestazione dovuta dal
creditore.
5.1.2
Questa Camera ha per contro statuito che la Basler Praxis si applica in
linea di massima anche alle contestazioni qualitative della controprestazione
del creditore, a determinate condizioni dettagliatamente motivate nella sentenza
con cui ha modificato la propria giurisprudenza nel 2017 (14.2017.73 del
27.
dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.4-5.6), poi confermata
numerose volte (segnatamente nelle decisioni 14.2022.23 del 14 settembre 2022, consid. 7 e 14.2020.176 del 25 maggio 2021,
consid. 5.2 e i riferimenti). Riassuntivamente, ove
l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non
palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle
prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito
di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al
procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto
correttamente i propri obblighi onde
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta
all’incasso della propria pretesa. Pur riconoscendo che è discusso se l’escusso
possa in ogni caso sollevare l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO quando
contesta la qualità della prestazione dell’escutente, la Camera ha ritenuto che
non incombeva al giudice del rigetto
addentrarsi in questioni controverse o troppo delicate, bensì all’escutente
dimostrare che il contratto bilaterale è sufficientemente chiaro per
giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione (citata 14.2017.73,
consid. 5.6/b; nello stesso senso: Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 102 ad art. 82 LEF). La
reclamante non critica né discute questa giurisprudenza. Non è pertanto
necessario sottoporla a un nuovo esame. Nella misura in cui si fonda sulla giurisprudenza
di questa Camera, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
5.1.3
Per
abbondanza, va rilevato che il Pretore non ha accertato l’esistenza di difetti
qualitativi, bensì l’incompleto adempimento delle prestazioni contrattuali a
carico della reclamante (impossibilità di comunicare e
collaborare con la mandante, omesso allestimento del piano di rilancio della boutique
e mancata condivisione dell’attività svolta). Ora, la giurisprudenza federale ha
lasciato aperta la questione dell’applicabilità della Basler Praxis solo per
l’eccezione di esecuzione qualitativamente difettosa (citate 5A_704/2021 del 1°
marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.2), non per
quella d’incompleta esecuzione (dal profilo quantitativo). A parte per quanto
attiene all’ampiezza del rifiuto di pagare la prestazione pattuita a favore
dell’escutente, non si vedono del resto motivi per trattare diversamente
l’inadempimento parziale da quello totale. Anche sotto questo punto di vista il
reclamo si rivela infondato.
5.2
A
mente della reclamante, rispetto alle due ipotesi appena discusse il caso in
esame ne costituisce a ben vedere una terza, a sua conoscenza mai trattata
dalla giurisprudenza federale o cantonale. A suo dire, la Basler Praxis è inapplicabile ove l’escusso
abbia rifiutato di ricevere la prestazione offertagli dall’escutente e sia
perciò stato messo formalmente in mora. In una simile ipotesi egli non può
avvalersi di un’eccezione prevista dall’art. 82 cpv. 2 LEF, pena commettere un
manifesto abuso di diritto (nella forma del venire contra factum proprium).
È proprio quanto verificatosi nella fattispecie, in cui la mandante ha impedito
alla mandataria di fornire la sua prestazione ed è stata perciò messa in mora con
la lettera del 2 dicembre 2021, in cui le è stato ingiunto di continuare a
ricevere le prestazioni contrattuali.
5.2.1
L’art.
82.
LEF contiene solo due capoversi. Dal profilo processuale è pertanto
difficile immaginare una terza ipotesi accanto all’obbligo dell’escutente di
dimostrare l’esistenza di un titolo di rigetto del-l’opposizione (cpv. 1) e
quello dell’escusso di rendere verosimili eccezioni che infirmino tale titolo
(cpv. 2). Il problema evocato dalla reclamante è in realtà un altro. È quello
delle condizioni materiali perché l’eccezione dell’art. 82 CO possa essere
accolta. Al riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che secondo
l’art. 91 CO, il creditore cade in mora se rifiuta senza motivo legittimo di
accettare la prestazione che gli è offerta regolarmente,
con la conseguenza, in un contratto sinallagmatico, d’impedirgli di
eccepire l’inesecuzione della controprestazione giusta l’art. 82 CO (DTF 148
III 149 consid. 4.2.1.2), ciò che costituirebbe un abuso manifesto di diritto
(cfr. sentenza della CEF 14.2022.10/40 del 6 luglio 2022 consid. 6.1.2). Onde
contrastare con successo l’eccezione di mancato o cattivo adempimento della
propria prestazione, in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’escutente deve
dimostrare di averla offerta regolarmente
all’escusso, che senza motivi legittimi non l’ha accettata.
5.2.2
Nel
caso in rassegna la reclamante deduce dalla propria “diffida di messa in mora” del 2 dicembre 2021 (doc. C) che CO
1, dopo tre mesi dall’inizio del contratto, ha rifiutato le prestazioni da essa
offerte secondo il contratto. Si tratta però solo di allegazioni della stessa
reclamante, fondate sulle pretese dichiarazioni di una terza persona, che non
trovano riscontro negli atti, ben lungi dal dimostrare che l’escussa avrebbe
rifiutato le sue offerte di prestazioni senza
motivi legittimi, non da ultimo perché la stessa reclamante si era premurata di
concludere la sua “diffida” scrivendo che “qualora invece la PI 3 non parlava in sua
rappresentanza [cioè dell’escussa],
e lei vuole continuare l’esecuzione del contratto, può considerare la presente
diffida come nulla e non avvenuta”. Nella sua risposta del 6 dicembre 2021 (doc. 6), CO 1 ha puntualizzato
di non aver mai comunicato di voler modificare il contratto, chiedendo solo
alla mandataria di rispettare i termini di pagamento convenuti e di ritirare l’ingiustificato precetto esecutivo emesso per
l’incasso dell’intero corrispettivo, ciò ch’essa ha poi fatto (doc. 7), facendone
emettere uno nuovo limitato all’incasso della prima rata di fr. 50'000.–
scaduta il 31 gennaio 2022 (doc. A). I fatti appena ricordati dimostrano semmai
un tentato abuso di diritto da parte della mandataria.
Dal
momento che non è provato che la mandante avesse posto fine unilateralmente al
contratto prima della “diffida” del 2 dicembre 2021, è irrilevante la durata
della collaborazione a quel momento, ovvero tre mesi secondo la reclamante
oppure almeno quattro mesi secondo il Pretore, il quale si riferiva però alla
lettera del 25 gennaio 2022 di CO 1 (doc. 8). Non è quindi errato il fatto che
il primo giudice non ha considerato che la “diffida”
di-mostrasse da parte della mandante un rifiuto delle prestazioni offerte dalla
mandataria. Le due prime censure rivolte dalla reclamante agli accertamenti dei
fatti sono di conseguenza infondate.
5.3
Afferma
ancora la reclamante che in base al contratto essa avrebbe dovuto eseguire le
sue prestazioni sull’arco di sedici mesi, senz’alcuno scadenzario mensile o
trimestrale, ma che la collaborazione tra le parti “si è interrotta dopo soli tre mesi (per volontà unilaterale di CO 1)”.
Ne deduce che l’escussa avrebbe potuto contestare come cattivo adempimento non
un’inesecuzione qualsiasi, ma solo un’esecuzione della prestazione così viziata
da esigere l’interruzione dei rapporti (reclamo, n. 22 e 25).
5.3.1
La
reclamante si fonda un’altra volta sulla propria lettera del 2 dicembre 2021
(doc. C) per sostenere che CO 1 avrebbe receduto dal contratto a metà del
novembre 2021 (reclamo, n. 9 e 14 lett. a). Anche questa è una mera allegazione
di parte, che non trova riscontro negli atti né nella risposta della mandante
del 6 dicembre 2021 (doc. 6). Già per questo motivo la censura della reclamante
si appalesa infondata.
5.3.2
Il
nesso logico tra premesse e conclusione della censura non è del resto né chiaro
né spiegato. Trattandosi di un contratto di mandato il contratto di consulenza
sarebbe potuto essere revocato in ogni tempo (art. 404 cpv. 1 CO) dietro
risarcimento dell’eventuale danno causato dalla revoca prematura (giusta l’art.
404.
cpv. 2 CO), di cui la reclamante però non dibatte. Dal profilo dell’art. 82
CO, l’eccezione dilatoria per carente o difettosa esecuzione del contratto non
dipende dall’ampiezza dell’inesecuzione o della gravità dei difetti, fatto
salvo il divieto dell’abuso di diritto manifesto (citata 14.2017.73 consid.
5.6/d). Per ottenere la prestazione posta in esecuzione, all’escutente basta
infatti eseguire tutto quanto pattuito o rimediare ai difetti del proprio
operato. Anche sotto questo punto di vista, la censura cade nel vuoto.
6.
A
prescindere dalle critiche sull’applicabilità della Basler Praxis al caso di
specie, la RE 1 afferma che CO 1, ad ogni modo, ha eccepito il cattivo
adempimento in modo né tempestivo, né circostanziato.
6.1
La
reclamante dapprima rimprovera al Pretore di aver accertato i
fatti in modo manifestamente errato per non aver rilevato che CO 1 ha formulato le sue critiche non già nello
scritto del 6 dicembre 2021, ma solo in quello del
25.
gennaio 2022, quindi sette settimane dopo l’avvio del contenzioso,
cominciato con la messa in mora significatale con lo scritto del 2 dicembre
2021.
Essendo la lettera a suo parere tardiva, reputa errato considerarla “rilevante” per contestualizzare
le mancanze nel proprio operato (reclamo, n. 11, 13 e 24).
6.1.1
L’esigenza
di tempestività della contestazione dell’escusso riguarda
invero in linea di massima solo i contratti di compravendita e di appalto, che
pongono a carico del compratore o del committente l’onere di verifica tempestiva della cosa consegnata e di
avviso dei difetti alla controparte (art. 201 e 367 CO). All’infuori dei
due tipi di contratto appena menzionati, il ritardo a segnalare un adempimento
difettoso potrebbe invero indiziare il carattere pretestuoso – e pertanto
palesemente insostenibile – dell’eccezione, ma non basta da sé solo a ritenerla
tale senza esaminarne il contenuto, in particolare per quanto attiene alla
precisione della segnalazione (sentenza
della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022, consid. 4.1.2). L’eccezione
sollevata in modo sufficientemente circostanziato solo in sede di rigetto
dell’opposizione – a un momento in cui l’escutente non è più in tempo per
verificare ed eventualmente rimediare al difetto qualitativo o quantitativo
segnalato – potrà essere respinta come pretestuosa.
6.1.2
Nel
caso in rassegna, CO 1 ha contestato l’operato della RE 1 nel suo scritto del 25 gennaio 2022 (doc. 8) in concomitanza con la scadenza della seconda rata
(del 31 gennaio), ciò che è coerente con l’esigenza di simultaneità delle
prestazioni pattuite in un contratto bilaterale alla base dell’art. 82 CO. Ad
ogni modo, lo scritto in questione è anteriore all’avvio della seconda
esecuzione, iniziata con il precetto esecutivo del 21 febbraio 2022 (doc. A).
La RE 1 avrebbe quindi avuto la possibilità di determinarsi sui rimproveri
della mandante prima di avviare l’esecuzione. Il Pretore ha quindi
ritenuto a ragione che, formulate in quel frangente, le critiche della mandante
non fossero “strumentali” al procedimento. Il diritto del mandato non prescrive
termini di verifica dell’operato del mandatario simili agli art. 201 o 367 CO. Che fossero trascorse sette settimane dalla “diffida” è quindi senza rilievo. Anche su questo punto il reclamo è da
respingere, come pure le censure al terzo, quarto e quinto accertamento dei
fatti, con il rilievo, in merito al quinto, che il Pretore si riferiva,
correttamente, alla causa di rigetto dell’opposizione.
6.2
La
reclamante sostiene d’altronde che la mandante ha peccato di genericità, perché
nella lettera del 25 gennaio 2022 si è limitata a scrivere che le “pareva” (e
quindi non era certa) che “RE
1.
non abbia mai inteso dar seguito all’impegno contrattuale” e che le sue prestazioni fossero “ad uno stadio veramente embrionale e concettuale”. Peraltro, il rimprovero di “sottrarsi a qualsiasi forma di colla-borazione con il personale di PI
2”, si riferisce non al periodo di vigenza del
contratto, bensì al periodo successivo alla sua interruzione unilaterale
(reclamo, n. 11-13, 15 e 24).
6.2.1
Sono
allegazioni di fatto nuove, e pertanto inammissibili in questa sede (sopra
consid. 1.2). Non basta che siano contenute o deducibili da documenti versati
agli atti se la parte che se ne prevale non vi ha rinviato espressamente
e che i fatti possono essere appurati agevolmente senza margine
d’interpretazione (DTF 144 III 522 consid. 5.1 e 5.3.2; sentenza della CEF
14.2020.102
del 15 febbraio 2021 consid. 9, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c). Nella sua replica
spontanea la reclamante non ne ha parlato. Il Pretore non era pertanto tenuto
ad accertare d’ufficio a quale periodo si riferissero le doglianze
dell’escussa. Cade quindi la censura relativa all’ottavo accertamento dei fatti
(ad n. 15).
Ad
ogni modo la reclamante omette accuratamente di citare le altre doglianze espresse dalla mandante, sintetizzate
dal Pretore nell’impossibilità di “comunicazione/relazione/collaborazione” tra le parti
durante settimane, il mancato allestimento del piano di rilancio, la mancata
condivisione dell’asserita attività sino a quel punto svolta e delle
credenziali di accesso al sito per la vendita in linea. Sono lamentele senz’altro circostanziate in modo sufficiente a consentire
alla mandataria una presa di posizione, che neppure nel reclamo è avvenuta in
modo dettagliato, se non per il rimprovero di mancata collaborazione con il
personale della PI 2 e comunicazione delle credenziali di accesso al sito
internet, che però non si riferisce al periodo successivo alla pretesa interruzione unilaterale del contratto,
che come visto non è stata comprovata (sopra consid. 5.3.1), e per il piano di rilancio (sotto consid.
6.2.5). Tanto basta per respingere questa censura anche nel merito.
6.2.2
L’accertamento
del Pretore (il sesto censurato dalla reclamante) secondo cui le lamentele
della convenuta sono plausibili non risulta
pertanto manifestamente errato. CO 1 ha legittimamente atteso il
momento in cui le veniva chiesto il pagamento della seconda rata per eccepire l’incompletezza dell’operato della
mandataria fino a quel momento.
6.2.3
La
reclamante (ad n. 14) ritiene arbitrario che il Pretore non abbia tenuto conto
del fatto che le prestazioni contrattuali erano pattuite sull’arco di 16 mesi e
che la maggior parte di esse potevano giungere solo alla fine di quel periodo.
Ne cita però una sola (il monitoraggio del
preventivo annuale) e non allega né dimostra che quelle menzionate dal
Pretore non dovevano essere fornite prima del pagamento della seconda rata,
come invece le incombeva secon-do la Basler Praxis (sopra consid. 5.1.2). Si tratta
del resto di allegazioni che la reclamante non aveva addotto in prima sede, di
modo che il Pretore non poteva – anzi non doveva (art. 55 cpv. 1 CPC) –
accertare d’ufficio (sopra consid. 4).
6.2.4
Non
si evince dalla decisione impugnata che il primo giudice abbia considerato le “pretese difficoltà di fornitura di merce dalla
Ditta __________ Srl” come un
inadempimento contrattuale della RE 1. L’allegato nono accertamento
manifestamente errato dei fatti non esiste.
6.2.5
Sotto
il titolo “decimo accertamento
manifestamente errato dei fatti” (n. 17), la RE 1
critica il Pretore, per non essersi avveduto di una “palese contraddizione” e, di
conseguenza, non aver interpretato “come inventat[a]”
“al solo scopo di
costruire artificialmente prove da utilizzare come difesa nei processi” la contestazione, mossale da CO 1 nella lettera del 25 gennaio 2022,
di non aver “minimamente
allestito” il piano di rilancio della boutique PI
1.
Asserisce infatti che tale contestazione
stride con quanto affermato dalla mandante nelle osservazioni all’istanza, in
cui ella sostiene che il “piano di rilancio è stato allestito, ma che non viene
prodotto ‘per motivi di riservatezza aziendale’” (reclamo, pag. 10, n. 17).
L’omissione addebitata al Pretore non appare
manifesta. Era infatti chiaro alle parti che la RE 1 si era impegnata a
sostenere CO 1 nel rilancio della boutique PI 1 in base a quanto
definito nel piano di rilancio allegato al contratto (doc. B, art. 1). Appare
quindi che nello scritto del 25 gennaio 2022 la mandante si sia doluta che la
mandataria non aveva allestito non tanto il piano di rilancio, già esistente,
quanto il rilancio stesso, come risulta dalle sue osservazioni all’istanza, in
cui lamenta la mancata intenzione o possibilità dell’istante di “portare a compimento” il piano (act III, pag. 3, n. 2.3). Ad
ogni modo, non essendo questo l’unico inadempimento invocato dalla mandante nel
noto scritto, la decisione impugnata resisterebbe alla
critica anche se si dovesse dare ragione alla reclamante su quest’ultimo punto
(cfr. sopra consid. 5.3.2).
7.
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va
dunque integralmente respinto. La domanda di effetto sospensivo diventa così
senza oggetto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO
1 fr. 2’200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).