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Decisione

14.2022.113

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Eccezione d’inadempimento delle prestazioni a carico della mandataria

28 marzo 2023Italiano26 min

scritto del 2 dicembre 2021, la RE 1 ha comunicato a CO 1 di voler “disimpegnare” il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.113

Lugano

28 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 28 febbraio 2022 dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. __________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. __________

PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 31 agosto 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 18 agosto 2021 la RE 1 e CO 1 hanno concluso un “contratto di consulenza”, mediante il quale la prima si è impegnata a “supportare” la seconda nel

rilancio della boutique PI 1 di __________, da lei controllata tramite

la PI 2. In contropartita, CO 1 si è impegnata a pagare alla RE 1 un

corrispettivo di fr. 200'000.– (oltre all’IVA), versando una prima rata di

fr. 100'000.– entro il 1° settembre 2021, una seconda di fr. 50'000.–

entro il 30 gennaio 2022 e le ultime due di ciascuna fr. 25'000.– entro il

30 giugno e il 30 settembre 2022. Le parti hanno circoscritto la validità del

contratto al periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2022, fatta

salva una sua proroga. CO 1 ha pagato tempestivamente la prima rata.

Fatti

B. Con

scritto del 2 dicembre 2021, la RE 1 ha comunicato a CO 1 di voler “disimpegnare” il

contratto poiché aveva saputo che tale PI 3 andava in giro a dire che la mandante

aveva interrotto il contratto. L’ha quindi messa in mora, intimandole

di

continuare

ad accettare le prestazioni contrattuali. Ha aggiunto che tale messa in mora

avrebbe avuto per effetto l’immediata esigibilità delle rate, anche future, nonché

l’applicazione d’interessi moratori, e ha pertanto annunciato alla controparte

di aver fatto spiccare nei suoi confronti un precetto

esecutivo per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agl’interessi del 5% decorrenti

dal giorno stes­so. L’annunciato precetto esecutivo (n. __________) è stato

effettivamente emesso il 6 dicembre 2021.

C. Il

medesimo giorno CO 1 ha risposto alla RE 1, bollando come illegittima e

pretestuosa la richiesta di pagare il saldo del corrispettivo, giacché fino ad

allora ella aveva correttamente adempiuto il contratto, i termini di pagamento

non erano ancora scaduti ed era semmai la controparte a volersi “disimpegnare” dal

contratto. Ha poi diffidato la controparte dal continuare la procedura

esecutiva appena avviata. Il 15 dicembre 2021 la RE 1 ha chiesto l’annullamento

della procedura esecutiva.

D. Con

scritto del 25 gennaio 2022, CO 1 ha comunicato alla RE 1 di contestare il suo “grave”

inadempimento. L’ha rimproverata, segnatamente, di non aver allestito il piano

di rilancio della boutique, di non aver fornito né condiviso alcuna

indicazione specifica sull’attività svolta sino ad allora, di sottrarsi a ogni

collaborazione con il personale della boutique e informazione, di

rifiutarsi di consegnare gli accessi al sito internet della boutique,

pregiudicando così l’esito della stagione, e di aver violato il suo obbligo di

segretezza. Ha quindi ingiunto alla controparte di consegnarle entro cinque

giorni tutto il materiale relativo all’adempimento del contratto, comprese le

credenziali di accesso alle piattaforme internet e social, e a non

divulgare altre informazioni sul contratto stesso.

E. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022, indicando

quale causa del credito: “contratto

di consulenza 18.08.2021, vostra messa in mora 02.12.2021”.

F. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 febbraio

2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 24 marzo 2022,

cui è seguita la replica spontanea dell’istante il 20 aprile seguente.

G. Statuendo con decisione del 31 agosto 2022, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 1'000.– a favore della convenuta.

H. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 settembre 2022 chiedendo,

previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento del reclamo “nella misura in cui è ammissibile” e la conseguente riforma della decisione

impugnata, nel senso di accogliere l’istanza e di rigettare l’opposizione in

via provvisoria, protestate le spese giudiziarie e le ripetibili di ambedue le

sedi. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 2022, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie e le ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 1° settembre 2022, il

termine d’im­pugnazione è scaduto domenica 11 settembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 12 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore dapprima ha assimilato il contratto di

consulenza a un contratto di mandato, il quale fino alla sua revoca costituisce

un titolo di rigetto provvisorio per la mercede dovuta in pagamento delle

prestazioni effettuate dal mandatario, sempreché questi abbia correttamente

adempiuto gli affari affidatigli. Nella fattispecie il primo giudice ha

ritenuto che il contratto di consulenza era ancora vincolante, perché a suo

giudizio non era stato revocato né dalla RE 1 con la sua lettera del 2 dicembre

2021, in ogni caso “non entro

il 31 gennaio 2022”, né da CO 1 con la sua lettera del

25.

gennaio 2022.

Pur

riconoscendo – con la mandante stessa – che la mandataria aveva favorito la

collaborazione tra la boutique PI 1 e la __________ Srl, nonché

allestito il sito internet del negozio, il Pretore ha rilevato che negli

scritti del 6 dicembre 2021 e del 25 gennaio 2022

la mandante ha espresso varie critiche all’operato della man­dataria,

segnatamente l’impossibilità di comunicare e collaborare con lei, l’omesso

allestimento del piano di rilancio della boutique e la mancata

condivisione dell’attività svolta sino a quel momento. Simile critiche – ha aggiunto

il primo giudice – sono avvenute in un momento in cui la collaborazione durava

da “almeno quattro mesi”, a fronte di una durata contrattuale totale di sedici mesi, e la

mandataria aveva già incassato fr. 100'000.–, ossia la metà del

corrispettivo, mentre, pur avendo allestito il sito internet del negozio, non

ne aveva condiviso gli accessi con la mandante. Ciò premesso, il Pretore ha giudicato

che, alla luce della Basler Praxis, la mandante aveva reso

sufficientemente verosimili i suoi rimproveri, che non ha reputato strumentali, in quanto formulati ben prima del­l’avvio

della causa. Da ultimo, egli ha sottolineato che l’escutente non aveva provato

il corretto adempimento del contratto da parte sua. Il primo giudice ha così ammesso l’eccezione d’inadempimen­to

sollevata dall’escussa e, di conseguenza, ha respinto l’istanza.

4.

In

entrata del reclamo, la RE 1 ripercorre in ordine cronologico i “fatti accertati dalle prove documentali” e rileva nella sentenza impugnata dieci accertamenti dei fatti a suo

dire manifestamente errati. In virtù dell’art. 320 lett. b CPC, l’autorità

giudiziaria superiore interviene però solo ove la correzione del vizio sia

suscettibile d’influire sull’esito della causa (cfr. DTF 140 III 19 consid.

2.1; sentenza della CEF 14.2021.168 del 5

maggio 2022 consid. 4.4.2), cioè quando l’accertamento o l’omesso

accertamento oggetto del­la critica verte su fatti pertinenti (Jeandin in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 320 CPC con riferimento alla DTF

137.

I 62 consid. 4.1.2) regolarmente addotti

in prima sede (art. 55 cpv. 1 CPC; cfr. per

analogia con l’art. 105 LTF [Jeandin,

op.

cit., n. 6 ad art. 320]:

DTF 132 III 58 consid. 5.3.1; 131 III 267 consid. 4.2; sentenza

del Tribunale federale 4C.34/2000 del 24 aprile 2001 consid. 1/a; Bovey

in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 65 ad art. 105 LTF; Dormann in: Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 3 ad art. 105 LTF). Ne segue che il fatto il cui accertamento è

criticato deve influire sulla soluzione giuridica della controversia (cfr. Dor­mann, op.

cit., n. 10 ad art. 105). Le doglianze della

reclamante sui fatti accertati o non accertati dal Pretore vanno quindi

esaminate unitamente alle sue censure giuridiche.

5.

Sul

piano giuridico, la RE 1 rimprovera anzitutto al

Pretore di aver violato il diritto applicando meccanicamente la Basler Praxis senza tenere conto delle

particolarità della fattispecie.

5.1

Espone

anzitutto che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rigetto

provvisorio dell’opposizione opera una distinzio­ne netta fra la situazione in

cui in un contratto sinallagmatico il creditore non ha eseguito del tutto la

propria prestazione – ipotesi in cui, in base alla Basler Praxis, spetta al creditore dimostrare di averla

invece fornita ove il debitore ne contesti l’esecuzione – e la situazione in

cui il debitore eccepisce solo l’esecuzione difettosa o incompleta della

controprestazione dovutagli, che gl’incombe allora rendere verosimile in virtù

dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La reclamante sostiene quindi che nel caso concreto la

Basler Praxis non era applicabile,

siccome il Pretore ha accertato ch’essa aveva parzialmente eseguito le sue

prestazioni contrattuali, come del resto ammesso anche dalla mandante.

5.1.1

Non

si disconosce che nella DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 il Tribunale federale ha

riconosciuto l’applicabilità della Basler

Praxis all’i­potesi d’inesecuzione del contratto bilaterale. Non ha

però stabilito che l’eccezione di esecuzione difettosa dovesse invece essere

sussunta sotto l’art. 82 cpv. 2 LEF. In sentenze più recenti, l’Alta Corte ha infatti

lasciato aperta la questione di sapere se vi si deb­ba applicare anche la Basler Praxis (sentenze del

Tribunale federale 5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7

luglio 2020 consid. 5.2.2; v. anche la 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid.

3.4.3, BlSchK 2016, 92). Che nella decisione 5A_630-631/2010 del 1° settembre

2011.

(consid. 3.4.1) citata dal­la reclamante il Tribunale federale abbia

giudicato che incombe al debitore rendere verosimile i difetti da lui eccepiti

non è determinante, dal momento che alla luce dello sviluppo della

giurisprudenza (in particolare della DTF 145 ricordata sopra) e della prassi

esso ha per ora ritenuto di dover lasciare la questione indecisa, non

confermando pertanto la sua decisione del 2011. Ne segue che la reclamante non

può trarre alcunché a suo favore dalla distinzione tra le ipotesi

d’inadempimento e di adempimento difettoso della prestazione dovuta dal

creditore.

5.1.2

Questa Camera ha per contro statuito che la Basler Praxis si applica in

linea di massima anche alle contestazioni qualitative della controprestazione

del creditore, a determinate condizioni dettagliatamente motivate nella sentenza

con cui ha modificato la propria giurisprudenza nel 2017 (14.2017.73 del

27.

dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.4-5.6), poi confermata

numerose volte (segnatamente nelle decisioni 14.2022.23 del 14 settembre 2022, consid. 7 e 14.2020.176 del 25 maggio 2021,

consid. 5.2 e i riferimenti). Riassuntivamente, ove

l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non

palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle

prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito

di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al

procedente, in virtù del­l’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto

correttamente i propri obblighi onde

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’ese­cuzione volta

all’incasso della propria pretesa. Pur riconoscendo che è discusso se l’escusso

possa in ogni caso sollevare l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO quando

contesta la qualità della prestazione dell’escutente, la Camera ha ritenuto che

non incombeva al giudice del rigetto

addentrarsi in questioni controverse o troppo delicate, bensì all’escutente

dimostrare che il contratto bilaterale è sufficientemente chiaro per

giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione (citata 14.2017.73,

consid. 5.6/b; nello stesso senso: Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 102 ad art. 82 LEF). La

reclamante non critica né discute questa giurisprudenza. Non è pertanto

necessario sottoporla a un nuovo esa­me. Nella misura in cui si fonda sulla giurisprudenza

di questa Camera, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

5.1.3

Per

abbondanza, va rilevato che il Pretore non ha accertato l’esistenza di difetti

qualitativi, bensì l’incompleto adempimento delle prestazioni contrattuali a

carico della reclamante (impossibilità di comunicare e

collaborare con la mandante, omesso allestimento del piano di rilancio della boutique

e mancata condivisione dell’attività svolta). Ora, la giurisprudenza federale ha

lasciato aperta la questione dell’applicabilità della Basler Praxis solo per

l’eccezione di esecuzione qualitativamente difettosa (citate 5A_704/2021 del 1°

marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.2), non per

quella d’incompleta esecuzione (dal profilo quantitativo). A parte per quanto

attiene all’ampiezza del rifiuto di paga­re la prestazione pattuita a favore

dell’escutente, non si vedono del resto motivi per trattare diversamente

l’inadempimento parziale da quello totale. Anche sotto questo punto di vista il

reclamo si rivela infondato.

5.2

A

mente della reclamante, rispetto alle due ipotesi appena discus­se il caso in

esame ne costituisce a ben vedere una terza, a sua conoscenza mai trattata

dalla giurisprudenza federale o cantona­le. A suo dire, la Basler Praxis è inapplicabile ove l’escusso

abbia rifiutato di ricevere la prestazione offertagli dall’escutente e sia

perciò stato messo formalmente in mora. In una simile ipotesi egli non può

avvalersi di un’eccezione prevista dall’art. 82 cpv. 2 LEF, pena commettere un

manifesto abuso di diritto (nella forma del venire contra factum proprium).

È proprio quanto verificatosi nella fattispecie, in cui la mandante ha impedito

alla mandataria di fornire la sua prestazione ed è stata perciò messa in mora con

la lettera del 2 dicembre 2021, in cui le è stato ingiunto di continuare a

ricevere le prestazioni contrattuali.

5.2.1

L’art.

82.

LEF contiene solo due capoversi. Dal profilo processuale è pertanto

difficile immaginare una terza ipotesi accanto all’obbli­go dell’escutente di

dimostrare l’esistenza di un titolo di rigetto del­-l’opposizione (cpv. 1) e

quello dell’escusso di rendere verosimili eccezioni che infirmino tale titolo

(cpv. 2). Il problema evocato dal­la reclamante è in realtà un altro. È quello

delle condizioni materiali perché l’eccezione dell’art. 82 CO possa essere

accolta. Al riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che secondo

l’art. 91 CO, il creditore cade in mora se rifiuta senza motivo legittimo di

accettare la prestazione che gli è offerta regolarmente,

con la conseguenza, in un contratto sinallagmatico, d’impedirgli di

eccepire l’inesecuzione della controprestazione giusta l’art. 82 CO (DTF 148

III 149 consid. 4.2.1.2), ciò che costituirebbe un abuso manifesto di diritto

(cfr. sentenza della CEF 14.2022.10/40 del 6 luglio 2022 consid. 6.1.2). Onde

contrastare con successo l’eccezione di mancato o cattivo adempimento della

propria prestazio­ne, in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’escutente deve

dimostrare di averla offerta regolarmente

all’escusso, che senza motivi legittimi non l’ha accettata.

5.2.2

Nel

caso in rassegna la reclamante deduce dalla propria “diffida di messa in mora” del 2 dicembre 2021 (doc. C) che CO

1, dopo tre mesi dall’inizio del contratto, ha rifiutato le prestazioni da essa

offerte secondo il contratto. Si tratta però solo di allegazioni della stessa

reclamante, fondate sulle pretese dichiarazioni di una terza persona, che non

trovano riscontro negli atti, ben lungi dal dimostrare che l’escussa avrebbe

rifiutato le sue offerte di prestazioni senza

motivi legittimi, non da ultimo perché la stessa reclamante si era premurata di

concludere la sua “diffida” scrivendo che “qualora invece la PI 3 non parlava in sua

rappresentanza [cioè dell’escussa],

e lei vuole continuare l’esecuzione del contratto, può considerare la presente

diffida come nulla e non avvenuta”. Nella sua risposta del 6 dicembre 2021 (doc. 6), CO 1 ha puntualizzato

di non aver mai comunicato di voler modificare il contratto, chiedendo solo

alla mandataria di rispettare i termini di pagamento convenuti e di ritirare l’ingiustificato precetto esecutivo emesso per

l’incasso dell’intero corrispettivo, ciò ch’essa ha poi fatto (doc. 7), facendone

emettere uno nuovo limitato all’incasso della prima rata di fr. 50'000.–

scaduta il 31 gennaio 2022 (doc. A). I fatti appena ricordati dimostrano semmai

un tentato abuso di diritto da parte della mandataria.

Dal

momento che non è provato che la mandante avesse posto fine unilateralmente al

contratto prima della “diffida” del 2 dicembre 2021, è irrilevante la durata

della collaborazione a quel momento, ovvero tre mesi secondo la reclamante

oppure almeno quattro mesi secondo il Pretore, il quale si riferiva però alla

lettera del 25 gennaio 2022 di CO 1 (doc. 8). Non è quindi errato il fatto che

il primo giudice non ha considerato che la “diffida”

di-mostrasse da parte della mandante un rifiuto delle prestazioni offerte dalla

mandataria. Le due prime censure rivolte dalla reclamante agli accertamenti dei

fatti sono di conseguenza infondate.

5.3

Afferma

ancora la reclamante che in base al contratto essa avreb­be dovuto eseguire le

sue prestazioni sull’arco di sedici mesi, sen­z’alcuno scadenzario mensile o

trimestrale, ma che la collaborazione tra le parti “si è interrotta dopo soli tre mesi (per volontà unilaterale di CO 1)”.

Ne deduce che l’escussa avrebbe potuto contestare come cattivo adempimento non

un’inesecuzione qualsiasi, ma solo un’esecuzione della prestazione così viziata

da esigere l’interruzione dei rapporti (reclamo, n. 22 e 25).

5.3.1

La

reclamante si fonda un’altra volta sulla propria lettera del 2 dicembre 2021

(doc. C) per sostenere che CO 1 avrebbe receduto dal contratto a metà del

novembre 2021 (reclamo, n. 9 e 14 lett. a). Anche questa è una mera allegazione

di parte, che non trova riscontro negli atti né nella risposta della mandante

del 6 dicembre 2021 (doc. 6). Già per questo motivo la censura della reclamante

si appalesa infondata.

5.3.2

Il

nesso logico tra premesse e conclusione della censura non è del resto né chiaro

né spiegato. Trattandosi di un contratto di mandato il contratto di consulenza

sarebbe potuto essere revocato in ogni tempo (art. 404 cpv. 1 CO) dietro

risarcimento dell’eventuale danno causato dalla revoca prematura (giusta l’art.

404.

cpv. 2 CO), di cui la reclamante però non dibatte. Dal profilo dell’art. 82

CO, l’eccezione dilatoria per carente o difettosa esecuzione del contratto non

dipende dall’ampiezza dell’inesecuzione o della gravità dei difetti, fatto

salvo il divieto dell’abuso di diritto manifesto (citata 14.2017.73 consid.

5.6/d). Per ottenere la prestazione posta in esecuzione, all’escutente basta

infatti eseguire tutto quanto pattuito o rimediare ai difetti del proprio

operato. Anche sotto questo punto di vista, la censura cade nel vuoto.

6.

A

prescindere dalle critiche sull’applicabilità della Basler Praxis al caso di

specie, la RE 1 afferma che CO 1, ad ogni modo, ha eccepito il cattivo

adempimento in modo né tempestivo, né circostanziato.

6.1

La

reclamante dapprima rimprovera al Pretore di aver accertato i

fatti in modo manifestamente errato per non aver rilevato che CO 1 ha formulato le sue critiche non già nello

scritto del 6 di­cembre 2021, ma solo in quello del

25.

gennaio 2022, quindi sette settimane dopo l’avvio del contenzioso,

cominciato con la messa in mora significatale con lo scritto del 2 dicembre

2021.

Essendo la lettera a suo parere tardiva, reputa errato considerarla “rilevan­te” per contestualizzare

le mancanze nel proprio operato (recla­mo, n. 11, 13 e 24).

6.1.1

L’esigenza

di tempestività della contestazione dell’escusso riguar­da

invero in linea di massima solo i contratti di compravendita e di appalto, che

pongono a carico del compratore o del committente l’onere di verifica tempestiva della cosa consegnata e di

avviso dei difetti alla controparte (art. 201 e 367 CO). All’infuori dei

due tipi di contratto appena menzionati, il ritardo a segnalare un adempim­ento

difettoso potrebbe invero indiziare il carattere pretestuoso – e pertanto

palesemente insostenibile – dell’eccezione, ma non basta da sé solo a ritenerla

tale senza esaminarne il contenuto, in particolare per quanto attiene alla

precisione della segnalazione (sentenza

della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022, consid. 4.1.2). L’eccezione

sollevata in modo sufficientemente circostanziato solo in sede di rigetto

dell’opposizione – a un momento in cui l’escutente non è più in tempo per

verificare ed eventualmente rimediare al difetto qualitativo o quantitativo

segnalato – potrà essere respinta come pretestuosa.

6.1.2

Nel

caso in rassegna, CO 1 ha contestato l’operato della RE 1 nel suo scritto del 25 gennaio 2022 (doc. 8) in concomitanza con la scadenza della seconda rata

(del 31 gennaio), ciò che è coerente con l’esigenza di simultaneità delle

prestazioni pattuite in un contratto bilaterale alla base dell’art. 82 CO. Ad

ogni modo, lo scritto in questione è anteriore all’avvio della seconda

esecuzione, iniziata con il precetto esecutivo del 21 febbraio 2022 (doc. A).

La RE 1 avrebbe quindi avuto la possibilità di determinarsi sui rimproveri

della mandante prima di avviare l’esecuzione. Il Pretore ha quindi

ritenuto a ragione che, formulate in quel frangente, le critiche della mandante

non fossero “strumentali” al procedimento. Il diritto del mandato non prescrive

termini di verifica dell’operato del mandatario simili agli art. 201 o 367 CO. Che fossero trascorse sette settimane dalla “diffida” è quindi senza rilievo. Anche su questo punto il reclamo è da

respingere, come pure le censure al terzo, quarto e quinto accertamento dei

fatti, con il rilievo, in merito al quinto, che il Pretore si riferiva,

correttamente, alla causa di rigetto dell’opposizione.

6.2

La

reclamante sostiene d’altronde che la mandante ha peccato di genericità, perché

nella lettera del 25 gennaio 2022 si è limitata a scrivere che le “pareva” (e

quindi non era certa) che “RE

1.

non abbia mai inteso dar seguito all’impegno contrattuale” e che le sue prestazioni fossero “ad uno stadio veramente embrionale e concettuale”. Peraltro, il rimprovero di “sottrarsi a qualsiasi forma di colla-borazione con il personale di PI

2”, si riferisce non al periodo di vigenza del

contratto, bensì al periodo successivo alla sua interruzione unilaterale

(reclamo, n. 11-13, 15 e 24).

6.2.1

Sono

allegazioni di fatto nuove, e pertanto inammissibili in questa sede (sopra

consid. 1.2). Non basta che siano contenute o de­ducibili da documenti versati

agli atti se la parte che se ne prevale non vi ha rinviato espressamente

e che i fatti possono essere appurati agevolmente senza margine

d’interpretazione (DTF 144 III 522 consid. 5.1 e 5.3.2; sentenza della CEF

14.2020.102

del 15 febbraio 2021 consid. 9, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c). Nella sua replica

spontanea la reclamante non ne ha parlato. Il Pretore non era pertanto tenuto

ad accertare d’ufficio a quale periodo si riferissero le doglianze

dell’escussa. Cade quindi la censura relativa all’ottavo accertamento dei fatti

(ad n. 15).

Ad

ogni modo la reclamante omette accuratamente di citare le altre doglianze espresse dalla mandante, sintetizzate

dal Pretore nel­l’impossibilità di “comunicazione/relazione/collaborazione” tra le par­ti

durante settimane, il mancato allestimento del piano di rilancio, la mancata

condivisione dell’asserita attività sino a quel punto svolta e delle

credenziali di accesso al sito per la vendita in linea. Sono lamentele senz’altro circostanziate in modo sufficiente a con­sentire

alla mandataria una presa di posizione, che neppure nel reclamo è avvenuta in

modo dettagliato, se non per il rimprovero di mancata collaborazione con il

personale della PI 2 e comunicazione delle credenziali di accesso al sito

internet, che però non si riferisce al periodo successivo alla pretesa interruzione unilaterale del contratto,

che come visto non è stata comprovata (sopra consid. 5.3.1), e per il piano di rilancio (sotto consid.

6.2.5). Tanto basta per respingere questa censura anche nel merito.

6.2.2

L’accertamento

del Pretore (il sesto censurato dalla reclamante) secondo cui le lamentele

della convenuta sono plausibili non risul­ta

pertanto manifestamente errato. CO 1 ha legittimamen­te atteso il

momento in cui le veniva chiesto il pagamento della seconda rata per eccepire l’incompletezza dell’operato della

mandataria fino a quel momento.

6.2.3

La

reclamante (ad n. 14) ritiene arbitrario che il Pretore non abbia tenuto conto

del fatto che le prestazioni contrattuali erano pattuite sull’arco di 16 mesi e

che la maggior parte di esse potevano giungere solo alla fine di quel periodo.

Ne cita però una sola (il monitoraggio del

preventivo annuale) e non allega né dimostra che quel­le menzionate dal

Pretore non dovevano essere fornite prima del pagamento della seconda rata,

come invece le incombeva secon-do la Basler Praxis (sopra consid. 5.1.2). Si tratta

del resto di allegazioni che la reclamante non aveva addotto in prima sede, di

modo che il Pretore non poteva – anzi non doveva (art. 55 cpv. 1 CPC) –

accertare d’ufficio (sopra consid. 4).

6.2.4

Non

si evince dalla decisione impugnata che il primo giudice abbia considerato le “pretese difficoltà di fornitura di merce dalla

Ditta __________ Srl” come un

inadempimento contrattuale della RE 1. L’allegato nono accertamento

manifestamente errato dei fatti non esiste.

6.2.5

Sotto

il titolo “decimo accertamento

manifestamente errato dei fatti” (n. 17), la RE 1

critica il Pretore, per non essersi avveduto di una “palese contraddizione” e, di

conseguenza, non aver interpretato “come inventat[a]”

“al solo scopo di

costruire artificialmente pro­ve da utilizzare come difesa nei processi” la contestazione, mossale da CO 1 nella lettera del 25 gennaio 2022,

di non aver “minimamente

allestito” il piano di rilancio della boutique PI

1.

Asserisce infatti che tale contestazione

stride con quanto affermato dalla mandante nelle osservazioni all’istanza, in

cui ella sostiene che il “piano di rilancio è stato allestito, ma che non viene

prodotto ‘per motivi di riservatezza aziendale’” (reclamo, pag. 10, n. 17).

L’omissione addebitata al Pretore non appare

manifesta. Era infatti chiaro alle parti che la RE 1 si era impegnata a

sostenere CO 1 nel rilancio della boutique PI 1 in base a quanto

definito nel piano di rilancio allegato al contratto (doc. B, art. 1). Appare

quindi che nello scritto del 25 gennaio 2022 la mandante si sia doluta che la

mandataria non aveva allestito non tanto il piano di rilancio, già esistente,

quanto il rilancio stesso, come risulta dalle sue osservazioni all’istanza, in

cui lamenta la mancata intenzione o possibilità dell’istante di “portare a compimento” il piano (act III, pag. 3, n. 2.3). Ad

ogni modo, non essendo questo l’unico inadempimento invocato dalla mandante nel

noto scritto, la decisione impugnata resisterebbe alla

critica anche se si dovesse dare ragione alla reclamante su quest’ultimo punto

(cfr. sopra consid. 5.3.2).

7.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va

dunque integralmente respinto. La domanda di effetto sospensivo diventa così

senza oggetto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO

1 fr. 2’200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).