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Decisione

14.2022.114

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

12 ottobre 2022Italiano8 min

con decisione del 1° settembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2022.114

Lugano

12 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.618 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 6 luglio 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 13 settembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° settembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 6

luglio 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di

fr. 3'643.60 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 5 agosto 2022

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 1° settembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 5 settembre 2022, il termine d’im­pugnazione

è scaduto giovedì 15 settembre. Presentato due gior­ni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,

contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 5 settembre

2022.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento

di fr. 3'902.15 (doc. F accluso al reclamo) a saldo dell’e­secuzione

promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 settembre

2022, doc. E) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano

pendenti 26 esecuzioni per oltre fr. 160'000.– complessivi, ma

la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di concessione

dell’effetto sospensivo che alcune di esse erano sospe­se da dilazioni giusta l’art. 123 LEF (10 per poco

più di fr. 9'000.–). Inoltre,

il fondo n. __________ RFD __________ di cui la reclamante è

comproprietaria con i figli, subentrati al padre defunto, è gravata di pegni

per complessivi fr. 500'000.– (doc. H), ma pare effettivamente impegnata

per soli fr. 249'000.– (doc. I), ciò che, unitamente al valore di stima

ufficiale di fr. 180'390.– (doc. J) notoriamente inferiore al valore

venale, lascia presumere che le esecu-zioni giunte allo stadio del pignoramento

(6 per circa fr. 7'200.–), o della

comminatoria di fallimento (al momento una di poco meno di fr. 44'000.–

dopo il pagamento di alcuni acconti) possano essere coperte dal valore reale del fondo (pressoché tutto della reclaman­te). Dall’estratto,

d’altronde, non risultano attestati di carenza di

be­ni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Va però da sé che la reclamante

dovrà attivarsi per risanare la sua situazione finanziaria, specie per quanto

concerne l’esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento,

poiché se dovesse fallire nuovamente nei prossimi tempi, in caso di reclamo non

potrà contare beneficiare della stessa indulgenza dimostrata dalla Camera nel

caso ora in esame.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure

le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 1° settembre 2022 dalla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).