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Decisione

14.2022.115

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Mancata produzione della procura. Doppia rappresentanza dell’organo allo stesso tempo locatore e direttore della società conduttrice. Inco

16 febbraio 2023Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

successivi problemi sorti tra organi nel febbraio del 2021 non sono idonei a

rimettere in discussione la validità del contratto sottoscritto il 30 settembre

2020. Semmai, le mancanze addebitate agl’istanti devono essere esaminate nel

quadro dell’esame della conclusione

subordinata volta a ridurre

la pretesa degl’istanti esclu­dendone il periodo dall’8

febbraio 2021 al 31 marzo 2021 (sotto consid. 6). La censura di nullità

del contratto per un presunto conflitto d’interesse va pertanto respinta.

6. In

via subordinata, come anticipato la reclamante ripropone di escludere dalla

pretesa degl’istanti la parte della pigione relativa al periodo dall’8 febbraio

2021 al 31 marzo 2021, periodo in cui a suo dire il locale non era più a

disposizione della società dopo che due dei suoi soci erano stati “scacciati” dai

coniugi CO 1 e il contratto disdetto per la fine del marzo 2021.

La

reclamante si limita invero a ripetere quanto allegato in prima sede senza

confrontarsi con la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo

cui essa non ha minimamente reso verosimili le proprie allegazioni. Non

ossequia quindi l’obbligo di motivare le sue contestazioni (art. 321 cpv. 1 CPC), che le impone­va di confrontarsi con le argomentazioni addotte nella decisione

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale

federale 4A_290/ 2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag.

Considerandi

52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12

maggio 2015 consid. 2). La doglianza è di conseguenza irricevibile.

7.

La

reclamante censura infine l’incostituzionalità della giudice laica adita per

assenza “di formazione e di

esperienza professionale giuridica”, ciò che a suo

dire non la renderebbe sufficientemente “indipendente per il giudizio”. A sostegno della propria tesi essa si limita a citare una sentenza

del Tribunale federale (DTF 134 I 16) senza però indicare le circostanze e i

motivi per cui, nel caso concreto, la Giudice di pace dovrebbe essere

considerata insufficientemente indipendente, ossia parziale. Nella sentenza

citata viene infatti precisato che non sussiste in sé alcun diritto

costituzionale a un giudice con una formazione giuridica. Il giudice deve

solo essere in grado, grazie a conoscenze professionali e

pratiche, di formare la propria volontà in modo

indipendente e di applicare correttamente il diritto (art. 30 cpv. 1 Cost; v.

sentenza della CEF 14.2019.92 dell’8 novembre 2019, consid. 4.1). Perché non

sarebbe il caso nella fattispecie, la reclamante non lo evidenzia.

Insufficientemente

motivata, la censura, presentata in modo strumentale per la prima volta in

questa sede, è irricevibile e, comunque sia, inidonea a sostanziare un

comportamento parziale della prima giudice.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per

osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).