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Decisione

14.2022.115

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Mancata produzione della procura. Doppia rappresentanza dell’organo allo stesso tempo locatore e direttore della società conduttrice. Incostituzionalità del Giudice di pace

16 febbraio 2023Italiano15 min

partire dal 1° ottobre 2020 per una durata indeterminata e una pigione di fr. 400.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.115

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa

con istanza 14 febbraio 2022 da

CO 1,

CO 2,

(rappresentata dal marito CO 1, )

contro

RE 1

(rappresentata dalla

socia, gerente e direttrice RA 1, )

giudicando sul reclamo del 19 settembre 2022 presentato dall’RE 1

contro la decisione emessa il 7 settembre 2022 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

contratto di locazione del 30 settembre 2020 i coniugi CO 1 e CO 2 hanno

locato all’RE 1 un locale ad uso commerciale – adibito a ufficio

– presso un loro stabile in via B__________ a __________ a

partire dal 1° ottobre 2020 per una durata indeterminata e una pigione di fr. 400.–

mensili. Il contratto è stato sottoscritto dal solo CO 1 sia come locatore sia

a nome della conduttrice, giacché in quel periodo egli ne era direttore con

potere di firma individuale.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2022 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso l’RE 1 per l’incasso

di fr. 1'200.–, indicando quale causa

del credito il “Mancato pagamen­to degli affitti periodo gennaio/marzo 2021 (fr. 400.–

mensili). Locale a uso Ufficio dell’RE 1”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, il 14 febbraio 2022 CO 1 e

CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Bellinzona con un’istanza sottoscritta unicamente da CO 1. Entro il

termine assegnato loro, gl’istanti hanno poi prodot­to la procura conferita dalla

moglie al marito. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 10 marzo 2022, postulando in via subordinata l’accoglimento

della medesima limitatamente a fr. 200.– e “in via eventuale” che il

credito degli istanti sia compensato con una propria pretesa, sicché CO 1 “dovrebbe”

restituirle la differenza di fr. 291.30. Su invito della Giudice di pace,

gl’istanti hanno ribadito la loro domanda con una replica del 22 marzo 2022,

mentre la convenuta ha confermato le sue conclusioni mediante duplica del 13

aprile 2022.

D. Statuendo con decisione del 7 settembre 2022, la Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 19 settembre 2022 per

ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in

via subordinata l’accoglimento dell’istanza limitatamente alla pigione dal 1°

gennaio all’8 febbraio 2021, protestate spese e ripetibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al­l’RE 1 l’8 settembre 2022, il termine d’impugna­­zione

è scaduto domenica 18 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

19.

settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace ha anzitutto rilevato che il contratto

di locazione prodotto dagli istanti, poiché sottoscritto dalla società

convenuta, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per le tre pigioni richieste, di comples-sivi fr. 1'200.–, relative ai

mesi da gennaio a marzo 2021. Egli ha invece ritenuto indimostrata l’eccezione

d’inadempienza contrattuale sollevata dall’RE 1, siccome essa non ha portato

alcunché a comprova delle proprie allegazioni. La prima giudice ha poi

osservato come l’escussa abbia espressamente riconosciuto di dover

corrispondere il canone agl’istanti fino al 31 mar­zo 2021, mentre le sue

allegazioni in merito a un’eventuale riduzione a fr. 200.– mensili della

pigione dovuta fino all’8 febbraio 2021 – giorno in cui a detta dell’RE 1 i

soci della società sarebbero stati “cacciati” dall’ente locato – e al

pagamento parziale delle mensilità da ottobre 2020 a febbraio 2021 sono mere

affermazioni di parte non rese minimamente verosimili dalla convenuta. Ha infine

respinto l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione in quanto

la convenuta non ha reso verosimile né il diritto a

farla valere, né l’esistenza, l’importo e l’e­­sigibilità dell’importo posto in

compensazione. Onde l’accogli­­mento dell’istanza.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 eccepisce anzitutto l’inammis­­sibilità dell’istanza di rigetto

presentata unicamente da CO 1, dal momento che il contratto indicava anche la

moglie quale locatrice, sicché ogni pretesa locativa sarebbe dovuta essere

fatta valere congiuntamente. A suo dire la produzione della procura conferita a

CO 1 non può sanare il vizio di designazione incompleta della parte istante,

giacché la domanda di rigetto non è stata corretta né completata in tal senso.

4.1

Ora,

la censura, formulata per la prima volta davanti a questa Camera, si rivela incompatibile

con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle

parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere

se del caso al primo giudice di sanare il vizio (sentenza della CEF 14.2020. 149

del 19 ottobre 2020, consid. 3.1). In prima sede l’escussa nulla ha eccepito contro

il modo di procedere scelto dalla Giudice di pace né ha contestato la procura. Strumentale,

la censura è inammissibile.

4.2

Per

abbondanza, va ad ogni modo ricordato che in caso di mancanza della procura il

giudice deve fissare un termine alla parte per produrla (art. 132 cpv. 1 CPC),

perlomeno se il vizio di forma sanabile è il frutto di un’inavvertenza della

parte (sentenza della CEF 14.2017.40 del 12

luglio 2017, consid. 4.5). La produzione della

procura sana a posteriori gli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38

cpv. 1 CO (sentenze del Tribunale federale 5D_142/2017 del 24 aprile 2018,

consid. 3.1 e 3.2, e della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. 5.2 e citata

14.2017.40

consid. 5.2).

5.

La

reclamante contesta poi nuovamente che il contratto di locazione possa essere

considerato un valido riconoscimento di debito, poiché firmandolo sia in veste

di locatore (unitamente alla moglie) sia in qualità di direttore amministrativo

della società, CO 1 è incorso in un “palese conflitto d’interesse”, che

comporterebbe la nullità dell’atto. Sostiene che l’ufficio locato era in

pratica occupato esclusivamente dai coniugi CO 1 e che solo eccezionalmente,

previo loro consenso, poteva essere utilizzato dagli altri organi della società.

5.1

Per

costante giurisprudenza del Tribunale federale, la doppia rappresentanza (come

il contratto con sé stesso) è fondamentalmen­te inammissibile a causa del

rischio di pregiudizio al quale il conflitto d’interessi espone la persona

rappresentata. Oltre all’ipotesi in cui un simile pregiudizio è d’acchito

escluso, la validità di un negozio concluso da un organo con sé stesso non è

tuttavia esclu­sa, ma richiede una speciale autorizzazione, espressa o tacita,

o la ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso rango (DTF

144.

III 390 consid. 5.1; 127 III 333 consid. 2/a, 126 III 361 consid. 3/a;

sentenze del Tribunale federale 4C. 148/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3.1 e

della CEF 14.2014.70 del 13 agosto 2014, consid. 5.2). Nella misura in cui

tocca la questione della rappresentanza dell’escusso, se la validità del

riconoscimento di debito firmato dall’organo a proprio favore è contestata,

spetta a lui, quale escutente, dimostrarne la validità (art. 82 cpv. 1 LEF; cfr. Veuillet in : Abbet/Veuillet (a cura di),

La mainlevée de l’op­­position, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 59 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, è costante che CO 1 ha firmato il contratto di locazione sia come

locatore, anche per conto della moglie, allora socia minoritaria e gerente dell’RE

1.

con firma individuale, sia come direttore della società

conduttrice, anche lui con firma individuale. Nelle osservazioni all’istanza (a

pag. 3, seconda metà) l’escussa ha eccepito la nullità del contratto di

locazione in ragione del conflitto d’interessi in cui si trovavano i coniugi CO

1.

quando il marito l’ha firmato.

5.2.1

Sennonché

in sede di replica, gl’istanti hanno allegato che il comitato della

società era al corrente della necessità di avere una sede amministrativa per

ottenere l’autorizzazione a esercitare il servizio di assistenza e cure a

domicilio (Spitex), che dai verbali del medesimo risultava che “ci si era attivati (…) allo scopo di adattare un

locale (camera) dell’abitazione CO 1”, che la sede e ufficio

amministrativo dell’RE 1 si trovano presso il domicilio dei

coniugi CO 1 già dal novembre 2019 (come si evince dal registro di commercio),

che benché l’ufficio fosse già stato utilizzato prima, il contratto di

locazione e l’addebito dell’affitto è iniziato solo il 1° ottobre 2020 con l’ottenimento

dell’abilitazione, che l’ufficio è stato anche utilizzato dalla direttrice

sanitaria (e socia) RA 1 nel periodo dal novembre 2019 al settembre 2020 ed è

servito come sede della società, deposito della corrispondenza e del materiale

e luogo di fatturazione fino al 31 marzo 2021, data in cui la carica di CO 1

quale direttore è terminata in seguito alle sue dimissioni. In sede di duplica,

la società, per il tramite della sua socia gerente e direttrice RA 1, ha

ribadito che quest’ultima ha preso visione del contratto di locazione solo il

13.

marzo 2021, che nessuna consegna del locale e della chiave è stata

effettuata, sicché RA 1 e il di lei marito (e socio minoritario) __________ non

hanno mai avuto il libero accesso al locale, la cui disponibilità è sempre rimasta

dei coniugi CO 1, i quali li hanno “scacciati” in occasione della riunione dell’8

febbraio 2021.

5.2.2

Ora,

così argomentando la reclamante non ha contestato le allegazioni degl’istanti

contenute nella replica. In particolare, non ha contestato che la sede della

società fosse presso il locale dato in locazione dal novembre 2019 – ciò che

risulta del resto dal registro di commercio, ed è quindi notorio –, né che l’affitto

le è stato addebitato dal 1° ottobre 2020 e neppure che il locale è stato usato

per l’attività della società, anche dalla stessa direttrice sanitaria, seppure

forse solo dietro il consenso dei proprietari. Tali fatti vanno tenuti per

appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). In qualità di socia maggioritaria

(con dieci delle venti quote sociali), (allora) presidente della gerenza e

direttrice, è impensabile che RA 1 non abbia saputo della destinazione del

locale e della fatturazione dell’affitto. Ad ogni modo non contesta l’accertamento

della Giudice di pace, secondo cui l’escussa ha ammesso di aver pagato agl’istanti

fr. 1'200.– verosimilmente per i canoni di locazione da ottobre a dicembre

2020.

Ne segue che la firma del contratto da parte del direttore e della socia

minoritaria (otto quote) deve ritenersi tacitamente ratificata, anche se la

direttrice dovesse avere preso visione del documento solo

il 13 marzo 2021. Anche l’affermata mancata consegna della chiave non esclude

in sé che il locale sia stato effettivamente messo a disposizione della

società, giacché la reclamante non nega che il suo direttore vi abbia espletato

attività a favore della società né che la direttrice sanitaria ne abbia potuto

usufruire, seppur senza “libero accesso”.

I

successivi problemi sorti tra organi nel febbraio del 2021 non sono idonei a

rimettere in discussione la validità del contratto sottoscritto il 30 settembre

2020.

Semmai, le mancanze addebitate agl’istanti devono essere esaminate nel

quadro dell’esame della conclusione

subordinata volta a ridurre

la pretesa degl’istanti esclu­dendone il periodo dall’8

febbraio 2021 al 31 marzo 2021 (sotto consid. 6). La censura di nullità

del contratto per un presunto conflitto d’interesse va pertanto respinta.

6.

In

via subordinata, come anticipato la reclamante ripropone di escludere dalla

pretesa degl’istanti la parte della pigione relativa al periodo dall’8 febbraio

2021.

al 31 marzo 2021, periodo in cui a suo dire il locale non era più a

disposizione della società dopo che due dei suoi soci erano stati “scacciati” dai

coniugi CO 1 e il contratto disdetto per la fine del marzo 2021.

La

reclamante si limita invero a ripetere quanto allegato in prima sede senza

confrontarsi con la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo

cui essa non ha minimamente reso verosimili le proprie allegazioni. Non

ossequia quindi l’obbligo di motivare le sue contestazioni (art. 321 cpv. 1 CPC), che le impone­va di confrontarsi con le argomentazioni addotte nella decisione

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale

federale 4A_290/ 2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag.

52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12

maggio 2015 consid. 2). La doglianza è di conseguenza irricevibile.

7.

La

reclamante censura infine l’incostituzionalità della giudice laica adita per

assenza “di formazione e di

esperienza professionale giuridica”, ciò che a suo

dire non la renderebbe sufficientemente “indipendente per il giudizio”. A sostegno della propria tesi essa si limita a citare una sentenza

del Tribunale federale (DTF 134 I 16) senza però indicare le circostanze e i

motivi per cui, nel caso concreto, la Giudice di pace dovrebbe essere

considerata insufficientemente indipendente, ossia parziale. Nella sentenza

citata viene infatti precisato che non sussiste in sé alcun diritto

costituzionale a un giudice con una formazione giuridica. Il giudice deve

solo essere in grado, grazie a conoscenze professionali e

pratiche, di formare la propria volontà in modo

indipendente e di applicare correttamente il diritto (art. 30 cpv. 1 Cost; v.

sentenza della CEF 14.2019.92 dell’8 novembre 2019, consid. 4.1). Perché non

sarebbe il caso nella fattispecie, la reclamante non lo evidenzia.

Insufficientemente

motivata, la censura, presentata in modo strumentale per la prima volta in

questa sede, è irricevibile e, comunque sia, inidonea a sostanziare un

comportamento parziale della prima giudice.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per

osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).