14.2022.115
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Mancata produzione della procura. Doppia rappresentanza dell’organo allo stesso tempo locatore e direttore della società conduttrice. Incostituzionalità del Giudice di pace
16 febbraio 2023Italiano15 min
partire dal 1° ottobre 2020 per una durata indeterminata e una pigione di fr. 400.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.115
Lugano
16 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa
con istanza 14 febbraio 2022 da
CO 1,
CO 2,
(rappresentata dal marito CO 1, )
contro
RE 1
(rappresentata dalla
socia, gerente e direttrice RA 1, )
giudicando sul reclamo del 19 settembre 2022 presentato dall’RE 1
contro la decisione emessa il 7 settembre 2022 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
contratto di locazione del 30 settembre 2020 i coniugi CO 1 e CO 2 hanno
locato all’RE 1 un locale ad uso commerciale – adibito a ufficio
– presso un loro stabile in via B__________ a __________ a
partire dal 1° ottobre 2020 per una durata indeterminata e una pigione di fr. 400.–
mensili. Il contratto è stato sottoscritto dal solo CO 1 sia come locatore sia
a nome della conduttrice, giacché in quel periodo egli ne era direttore con
potere di firma individuale.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2022 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso l’RE 1 per l’incasso
di fr. 1'200.–, indicando quale causa
del credito il “Mancato pagamento degli affitti periodo gennaio/marzo 2021 (fr. 400.–
mensili). Locale a uso Ufficio dell’RE 1”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, il 14 febbraio 2022 CO 1 e
CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Bellinzona con un’istanza sottoscritta unicamente da CO 1. Entro il
termine assegnato loro, gl’istanti hanno poi prodotto la procura conferita dalla
moglie al marito. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 10 marzo 2022, postulando in via subordinata l’accoglimento
della medesima limitatamente a fr. 200.– e “in via eventuale” che il
credito degli istanti sia compensato con una propria pretesa, sicché CO 1 “dovrebbe”
restituirle la differenza di fr. 291.30. Su invito della Giudice di pace,
gl’istanti hanno ribadito la loro domanda con una replica del 22 marzo 2022,
mentre la convenuta ha confermato le sue conclusioni mediante duplica del 13
aprile 2022.
D. Statuendo con decisione del 7 settembre 2022, la Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare
indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 19 settembre 2022 per
ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in
via subordinata l’accoglimento dell’istanza limitatamente alla pigione dal 1°
gennaio all’8 febbraio 2021, protestate spese e ripetibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 l’8 settembre 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 18 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
19.
settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace ha anzitutto rilevato che il contratto
di locazione prodotto dagli istanti, poiché sottoscritto dalla società
convenuta, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per le tre pigioni richieste, di comples-sivi fr. 1'200.–, relative ai
mesi da gennaio a marzo 2021. Egli ha invece ritenuto indimostrata l’eccezione
d’inadempienza contrattuale sollevata dall’RE 1, siccome essa non ha portato
alcunché a comprova delle proprie allegazioni. La prima giudice ha poi
osservato come l’escussa abbia espressamente riconosciuto di dover
corrispondere il canone agl’istanti fino al 31 marzo 2021, mentre le sue
allegazioni in merito a un’eventuale riduzione a fr. 200.– mensili della
pigione dovuta fino all’8 febbraio 2021 – giorno in cui a detta dell’RE 1 i
soci della società sarebbero stati “cacciati” dall’ente locato – e al
pagamento parziale delle mensilità da ottobre 2020 a febbraio 2021 sono mere
affermazioni di parte non rese minimamente verosimili dalla convenuta. Ha infine
respinto l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione in quanto
la convenuta non ha reso verosimile né il diritto a
farla valere, né l’esistenza, l’importo e l’esigibilità dell’importo posto in
compensazione. Onde l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 eccepisce anzitutto l’inammissibilità dell’istanza di rigetto
presentata unicamente da CO 1, dal momento che il contratto indicava anche la
moglie quale locatrice, sicché ogni pretesa locativa sarebbe dovuta essere
fatta valere congiuntamente. A suo dire la produzione della procura conferita a
CO 1 non può sanare il vizio di designazione incompleta della parte istante,
giacché la domanda di rigetto non è stata corretta né completata in tal senso.
4.1
Ora,
la censura, formulata per la prima volta davanti a questa Camera, si rivela incompatibile
con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle
parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere
se del caso al primo giudice di sanare il vizio (sentenza della CEF 14.2020. 149
del 19 ottobre 2020, consid. 3.1). In prima sede l’escussa nulla ha eccepito contro
il modo di procedere scelto dalla Giudice di pace né ha contestato la procura. Strumentale,
la censura è inammissibile.
4.2
Per
abbondanza, va ad ogni modo ricordato che in caso di mancanza della procura il
giudice deve fissare un termine alla parte per produrla (art. 132 cpv. 1 CPC),
perlomeno se il vizio di forma sanabile è il frutto di un’inavvertenza della
parte (sentenza della CEF 14.2017.40 del 12
luglio 2017, consid. 4.5). La produzione della
procura sana a posteriori gli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38
cpv. 1 CO (sentenze del Tribunale federale 5D_142/2017 del 24 aprile 2018,
consid. 3.1 e 3.2, e della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. 5.2 e citata
14.2017.40
consid. 5.2).
5.
La
reclamante contesta poi nuovamente che il contratto di locazione possa essere
considerato un valido riconoscimento di debito, poiché firmandolo sia in veste
di locatore (unitamente alla moglie) sia in qualità di direttore amministrativo
della società, CO 1 è incorso in un “palese conflitto d’interesse”, che
comporterebbe la nullità dell’atto. Sostiene che l’ufficio locato era in
pratica occupato esclusivamente dai coniugi CO 1 e che solo eccezionalmente,
previo loro consenso, poteva essere utilizzato dagli altri organi della società.
5.1
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, la doppia rappresentanza (come
il contratto con sé stesso) è fondamentalmente inammissibile a causa del
rischio di pregiudizio al quale il conflitto d’interessi espone la persona
rappresentata. Oltre all’ipotesi in cui un simile pregiudizio è d’acchito
escluso, la validità di un negozio concluso da un organo con sé stesso non è
tuttavia esclusa, ma richiede una speciale autorizzazione, espressa o tacita,
o la ratifica ulteriore da parte di un organo superiore o dello stesso rango (DTF
144.
III 390 consid. 5.1; 127 III 333 consid. 2/a, 126 III 361 consid. 3/a;
sentenze del Tribunale federale 4C. 148/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3.1 e
della CEF 14.2014.70 del 13 agosto 2014, consid. 5.2). Nella misura in cui
tocca la questione della rappresentanza dell’escusso, se la validità del
riconoscimento di debito firmato dall’organo a proprio favore è contestata,
spetta a lui, quale escutente, dimostrarne la validità (art. 82 cpv. 1 LEF; cfr. Veuillet in : Abbet/Veuillet (a cura di),
La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 59 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, è costante che CO 1 ha firmato il contratto di locazione sia come
locatore, anche per conto della moglie, allora socia minoritaria e gerente dell’RE
1.
con firma individuale, sia come direttore della società
conduttrice, anche lui con firma individuale. Nelle osservazioni all’istanza (a
pag. 3, seconda metà) l’escussa ha eccepito la nullità del contratto di
locazione in ragione del conflitto d’interessi in cui si trovavano i coniugi CO
1.
quando il marito l’ha firmato.
5.2.1
Sennonché
in sede di replica, gl’istanti hanno allegato che il comitato della
società era al corrente della necessità di avere una sede amministrativa per
ottenere l’autorizzazione a esercitare il servizio di assistenza e cure a
domicilio (Spitex), che dai verbali del medesimo risultava che “ci si era attivati (…) allo scopo di adattare un
locale (camera) dell’abitazione CO 1”, che la sede e ufficio
amministrativo dell’RE 1 si trovano presso il domicilio dei
coniugi CO 1 già dal novembre 2019 (come si evince dal registro di commercio),
che benché l’ufficio fosse già stato utilizzato prima, il contratto di
locazione e l’addebito dell’affitto è iniziato solo il 1° ottobre 2020 con l’ottenimento
dell’abilitazione, che l’ufficio è stato anche utilizzato dalla direttrice
sanitaria (e socia) RA 1 nel periodo dal novembre 2019 al settembre 2020 ed è
servito come sede della società, deposito della corrispondenza e del materiale
e luogo di fatturazione fino al 31 marzo 2021, data in cui la carica di CO 1
quale direttore è terminata in seguito alle sue dimissioni. In sede di duplica,
la società, per il tramite della sua socia gerente e direttrice RA 1, ha
ribadito che quest’ultima ha preso visione del contratto di locazione solo il
13.
marzo 2021, che nessuna consegna del locale e della chiave è stata
effettuata, sicché RA 1 e il di lei marito (e socio minoritario) __________ non
hanno mai avuto il libero accesso al locale, la cui disponibilità è sempre rimasta
dei coniugi CO 1, i quali li hanno “scacciati” in occasione della riunione dell’8
febbraio 2021.
5.2.2
Ora,
così argomentando la reclamante non ha contestato le allegazioni degl’istanti
contenute nella replica. In particolare, non ha contestato che la sede della
società fosse presso il locale dato in locazione dal novembre 2019 – ciò che
risulta del resto dal registro di commercio, ed è quindi notorio –, né che l’affitto
le è stato addebitato dal 1° ottobre 2020 e neppure che il locale è stato usato
per l’attività della società, anche dalla stessa direttrice sanitaria, seppure
forse solo dietro il consenso dei proprietari. Tali fatti vanno tenuti per
appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). In qualità di socia maggioritaria
(con dieci delle venti quote sociali), (allora) presidente della gerenza e
direttrice, è impensabile che RA 1 non abbia saputo della destinazione del
locale e della fatturazione dell’affitto. Ad ogni modo non contesta l’accertamento
della Giudice di pace, secondo cui l’escussa ha ammesso di aver pagato agl’istanti
fr. 1'200.– verosimilmente per i canoni di locazione da ottobre a dicembre
2020.
Ne segue che la firma del contratto da parte del direttore e della socia
minoritaria (otto quote) deve ritenersi tacitamente ratificata, anche se la
direttrice dovesse avere preso visione del documento solo
il 13 marzo 2021. Anche l’affermata mancata consegna della chiave non esclude
in sé che il locale sia stato effettivamente messo a disposizione della
società, giacché la reclamante non nega che il suo direttore vi abbia espletato
attività a favore della società né che la direttrice sanitaria ne abbia potuto
usufruire, seppur senza “libero accesso”.
I
successivi problemi sorti tra organi nel febbraio del 2021 non sono idonei a
rimettere in discussione la validità del contratto sottoscritto il 30 settembre
2020.
Semmai, le mancanze addebitate agl’istanti devono essere esaminate nel
quadro dell’esame della conclusione
subordinata volta a ridurre
la pretesa degl’istanti escludendone il periodo dall’8
febbraio 2021 al 31 marzo 2021 (sotto consid. 6). La censura di nullità
del contratto per un presunto conflitto d’interesse va pertanto respinta.
6.
In
via subordinata, come anticipato la reclamante ripropone di escludere dalla
pretesa degl’istanti la parte della pigione relativa al periodo dall’8 febbraio
2021.
al 31 marzo 2021, periodo in cui a suo dire il locale non era più a
disposizione della società dopo che due dei suoi soci erano stati “scacciati” dai
coniugi CO 1 e il contratto disdetto per la fine del marzo 2021.
La
reclamante si limita invero a ripetere quanto allegato in prima sede senza
confrontarsi con la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo
cui essa non ha minimamente reso verosimili le proprie allegazioni. Non
ossequia quindi l’obbligo di motivare le sue contestazioni (art. 321 cpv. 1 CPC), che le imponeva di confrontarsi con le argomentazioni addotte nella decisione
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale
federale 4A_290/ 2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag.
52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12
maggio 2015 consid. 2). La doglianza è di conseguenza irricevibile.
7.
La
reclamante censura infine l’incostituzionalità della giudice laica adita per
assenza “di formazione e di
esperienza professionale giuridica”, ciò che a suo
dire non la renderebbe sufficientemente “indipendente per il giudizio”. A sostegno della propria tesi essa si limita a citare una sentenza
del Tribunale federale (DTF 134 I 16) senza però indicare le circostanze e i
motivi per cui, nel caso concreto, la Giudice di pace dovrebbe essere
considerata insufficientemente indipendente, ossia parziale. Nella sentenza
citata viene infatti precisato che non sussiste in sé alcun diritto
costituzionale a un giudice con una formazione giuridica. Il giudice deve
solo essere in grado, grazie a conoscenze professionali e
pratiche, di formare la propria volontà in modo
indipendente e di applicare correttamente il diritto (art. 30 cpv. 1 Cost; v.
sentenza della CEF 14.2019.92 dell’8 novembre 2019, consid. 4.1). Perché non
sarebbe il caso nella fattispecie, la reclamante non lo evidenzia.
Insufficientemente
motivata, la censura, presentata in modo strumentale per la prima volta in
questa sede, è irricevibile e, comunque sia, inidonea a sostanziare un
comportamento parziale della prima giudice.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per
osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).