Lexipedia

Decisione

14.2022.116

Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda di revisione della sentenza di secondo grado per un preteso errore di calcolo

19 aprile 2023Italiano7 min

B. Il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.116

Domanda di rettifica

Lugano

19 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con

istanza 9 giugno 2022 da

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

esaminata la domanda di rettifica presentata il 4

aprile 2023 da CO 1 riguardante il dispositivo della decisione emessa da questa

Camera nella causa in esame il 3 marzo 2023;

ritenuto

in fatto: A. In

accoglimento del reclamo presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12

settembre 2022 dalla Pretore del Distretto di Vallemaggia, con cui ha parzialmente accolto l’istanza di RE 1 e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1 al precetto

esecutivo n. __________27 limitatamente

a fr. 1'850.–, con sentenza del 3 marzo 2023 questa Camera ha così statuito:

“1. Il reclamo

è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono

così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________27 della sede di Cevio

dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali, di complessivi fr. 180.– sono poste a carico del convenuto,

che rifonderà all’istante fr. 600.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a

rifonderle fr. 350.– per ripetibili.

Fatti

B. Il

4 aprile 2023 CO 1 ha postulato la rettifica del dispositivo appena citato nel

senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 5'250.– (anziché fr.

6'000.–), “tenendo inoltre conto di quanto

esposto in ambito di accollamento delle spese processuali e in ambito di

assegnazione di ripetibili di primo e secondo grado”.

C. Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, l’istanza di rettifica non è stata

notificata alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ove

il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d’ufficio il giudice

interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Di per sé, la domanda d’interpretazione o di rettifica serve solo a

chiarire la volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la

sentenza già pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di

per sé contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il

dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a

formulazioni formalmente difettose. L’interpretazione o la rettifica non

possono quindi servire a cambiare la decisione presa da profilo materiale, sanare

un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli errori materiali devono

essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari

disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con numerosi

riferimenti dottrinali; Trezzini,

in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5

e 6 ad art. 334).

2.

Nella

domanda CO 1 rileva che dal considerando n. 3 della decisione di cui chiede la

rettifica come dal documento 4 e dalle allegazioni contenute nelle sue

osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione risulta inequivocabilmente

ch’egli ha paga­-to (parte) degli assegni familiari posti in esecuzione da RE 1

(per i mesi da ottobre 2021 a marzo 2022), per un importo totale di fr. 750.–,

sicché il reclamo dell’escutente poteva tutt’al più portare al rigetto

definitivo dell’opposizione limitatamen­te a fr. 5'250.– (fr. 6'000.– ./. fr.

750.–). Essendo a suo parere chiaro l’errore di calcolo presente nel

dispositivo, ne chiede la rettifica nel senso indicato e l’adeguamento di spese

e ripetibili di ambedue le sedi alla nuova (e limitata) soccombenza.

2.1

nella decisione né nel dispositivo di cui è chiesta la rettifica la Camera ha

proceduto a calcoli. Ha infatti riformato la decisione impugnata nel senso dell’accoglimento

totale dell’istanza di rigetto dell’opposizione. A ben vedere, ciò che CO 1

rimprovera alla Camera è di aver omesso di dedurre i fr. 750.– che allega (ora)

di aver pagato dalla somma posta in esecuzione. Orbene, la domanda di rettifica

non può servire a sanare un’omissione, che va invece censurata

con un ricorso (sopra consid. 1).

2.2

L’istanza

non mira neppure a eliminare una contraddizione tra il dispositivo e i

considerandi. Il considerando n. 3 citato dall’istante, come risulta dal suo

testo, si limita infatti a esporre la motivazione addotta dalla Pretore, quindi non contiene accertamenti di fatti pro­pri

della Camera. Dal momento che CO 1 non ha sollevato l’eccezione di pagamento

nelle osservazioni al reclamo né formulato una conclusione subordinata intesa

alla limitazione del rigetto dell’opposizione a fr. 5'250.– nel caso in cui il

reclamo fosse stato accolto, la Camera non ha esaminato l’eccezione in questio­ne,

sicché il dispositivo riflette fedelmente la sua volontà. Anche sotto questo

punto di vista, la domanda di rettifica non può ch’essere respinta.

2.3

Per

abbondanza, va ricordato che incombe a chi si oppone al reclamo rinnovare

eventuali conclusioni sussidiarie od offerte di prove non ammesse (sentenza del Tribunale federale 4A_258/2015

del 21 ottobre 2015, consid. 2.4.2 e 2.5; Bastons

Bulletti in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 312 CPC), poiché in linea di

massima non spetta all’autorità di ricorso ricercare nell’incarto di primo

grado mezzi di difesa o di prove non riproposti in sede di ricorso (cfr. DTF

144.

III 398-9 consid. 4.2). Le esigenze di motivazione del

reclamo (art. 321 CPC) valgono del resto per analogia anche per la risposta (v. per la procedura

d’appello la sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012

consid. 2.4 e le citazioni; Benedikt

Seiler, Die Berufung nach ZPO,

2013, pag. 482 n. 1124; lo stesso vale nella procedura di reclamo: v. Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizeri-schen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 ad art.

322/323 CPC; Reich in:

Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 2

ad art. 322 CPC), sicché le eccezioni sollevate in prima sede devono, se

del caso, essere chiaramente riproposte, non bastando un rinvio generico (sentenze

della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid.

6.4/c, e 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 6.3).

3.

Viste

le peculiarità della fattispecie si prescinde dal prelevare spe­se e non si

assegnano ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a

esprimersi in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. La domanda è

respinta.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).