14.2022.117
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Alimenti per i figli. Figlio divenuto maggiorenne durante la causa di rigetto. Regiudicata della decisione di rigetto. Eccezione di pagamento
6 marzo 2023Italiano20 min
febbraio 2022 e doveva quindi proseguire egli stesso il processo. Con le osservazioni al reclamo CO 1 fa notare che la procedura
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarti n.
14.2022.117
14.2022.118
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause SO.2022.106 e SO.2022.107 (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest promosse con istanze 7 febbraio 2022 rispettivamente da
CO 1
CO 2,
(patrocinati dall’avv. PA 1 )
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 26 settembre 2022 presentati da RE 1 contro
le decisioni emesse il 12 settembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 30 ottobre 2008 (inc. OA.2008.177) il Pretore del
distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio tra RE 1 e CO 1 e ha
omologato la convenzione annessa in particolare per quanto attiene al
contributo di mantenimento dei due figli comuni CO 2 (nato il 10 settembre 2002)
e PI 1 (nato il 19 febbraio 2004) di fr. 900.– mensili dal 1° febbraio
2007, di fr. 1'000.– dai 7 a 12 anni e di fr. 1'200.– dai 13 ai 18
anni.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 dicembre 2021 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso
di fr. 2'400.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2020, indicando
quale causa del credito i “Contributi
alimentari come da convenzione del 10 marzo 2008”.
Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2021 dallo stesso ufficio,
CO 2 ha escusso suo padre per l’incasso di fr. 1'200.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° maggio 2021, indicando quale causa del credito i “Contributi alimentari come da convenzione del
10 marzo 2008”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 7
febbraio 2022 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto alle istanze con osservazioni scritte del 10 marzo 2022. Entro la
scadenza assegnata dal Giudice di pace, gl’istanti hanno confermato la loro
domanda mediante repliche “spontanee” del 4 aprile 2022, cui la controparte ha risposto con dupliche del 9
giugno 2022, facendo tra l’altro notare la tardività delle repliche. Il Giudice
di pace ha citato le parti a un’udienza prevista per il 25 agosto 2022, poi
rinviata per il 13 ottobre 2022 e infine annullata.
D. Statuendo con decisioni del 12 settembre 2022, il Giudice di pace ha
accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal
convenuto, ponendo a suo carico in entrambe le sentenze le spese processuali di
fr. 100.– e un’indennità di fr. 200.– a favore degli istanti.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 26 settembre 2022 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate spese e
ripetibili. Il 12 ottobre 2022 il presidente della Camera ha respinto le
domande di effetto sospensivo presentate con le impugnazioni. Nella causa
promossa da CO 2, con scritto del 21 ottobre 2022 RE 1 ha chiesto alla
scrivente Camera d’invitare la controparte a indicargli l’IBAN, ciò che con
scritto del 24 ottobre 2022 la Camera ha rifiutato invitandolo a chiederlo direttamente
al patrocinatore della controparte.
Nelle
loro osservazioni del 28 ottobre 2022, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la
reiezione dei reclami.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in
concreto la notifica è avvenuta in entrambi i procedimenti ad RE 1 il 14
settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 24 settembre, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentati quello stesso giorno (data dei
timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2 I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di
divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per gli alimenti
arretrati di fr. 2'400.– dovuti a PI 1 e di fr. 1'200.– dovuti a CO 2
e che questi importi corrispondono alla differenza tra quanto effettivamente
versato da maggio a settembre 2020 e il contributo alimentare previsto dalla
convenzione omologata nella sentenza di divorzio in favore dei figli. Il primo
giudice ha altresì rilevato che il padre convenuto non ha sollevato valide
eccezioni giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF.
4. Nei
reclami RE 1 osserva anzitutto che la replica inoltrata dalle controparti era
intempestiva e si duole che il Giudice di pace non ha minimamente preso
posizione sugli argomenti da lui esposti nelle osservazioni e nella duplica.
Egli evidenzia inoltre l’incoerenza del giudice che, dopo il secondo scambio di
scritti, ha indetto un’udienza per il motivo che le istanze non erano
sufficientemente “chiare e
fluide”, ma l’ha poi annullata indicando nelle
decisioni che tale udienza era stata indetta per “un tentativo di accordo tra le parti” per poi accogliere le istanze poiché fondate. A mente sua, già solo
per quest’ultimo motivo, le decisioni sono da annullare sia per un’applicazione
errata del diritto, sia per un accertamento manifestamente errato dei fatti.
4.1 Orbene,
il reclamante non trae alcuna conseguenza o conclusione dalla pretesa
intempestività delle repliche di prima sede, sicché, priva d’oggetto, la
censura è irricevibile. Ad ogni modo, le repliche erano tempestive come
comprovato dagl’istanti, che hanno prodotto con le osservazioni ai reclami la
prova (doc. M) ch’esse sono state inoltrate il 4 aprile 2022 per posta A+ prima
della scadenza del termine di venti giorni assegnato loro nelle ordinanze del
14 marzo, ritirate il 16 marzo 2022.
4.2 Il reclamante lamenta poi implicitamente in
entrambi i procedimenti la violazione del proprio diritto di essere
sentito per il motivo che il primo giudice ha totalmente ignorato le sue
osservazioni e le sue dupliche, basando i propri giudizi unicamente sulle
allegazioni delle parti istanti. Anche su questo punto il reclamante non trae
però alcuna conseguenza dal suo rilievo e anzi chiede la riforma dei giudizi
impugnati e non la retrocessione delle cause al primo giudice per l’emanazione
di nuove sentenze motivate. Nulla osta, co-munque sia, a che la Camera statuisca
direttamente sui reclami senza rinvio
al primo giudice siccome le cause sono mature per il giudizio (tra tante:
sentenze della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1 e 14.2019.113 del
17 giugno 2019).
4.3 Non
si disconosce che la procedura seguita dal Giudice di pace non sia un modello
di coerenza e di linearità. Ancora una volta, tuttavia, il reclamante non
spiega quale influsso tale modo di procedere possa avere avuto sull’esito delle
decisioni impugnate. Non menziona neppure quali fatti sarebbero stati accertati
in modo a suo dire manifestamente errati né in cosa sarebbe consistito lo sbaglio.
Non occorre quindi attardarsi oltre su questo aspetto.
5. Il
reclamante ribadisce che CO 1 non aveva la legittimazione attiva per richiedere
Fatti
i contributi alimentari del figlio dopo che questi è divenuto maggiorenne il 19
febbraio 2022 e doveva quindi proseguire egli stesso il processo. Con le osservazioni al reclamo CO 1 fa notare che la procedura
esecutiva ha preso avvio prima del compimento della maggiore età di PI 1 e i
contributi alimentari richiesti sono maturati durante la sua minore età, sicché
ella poteva senz’altro agire per la riscossione degli stessi.
5.1 In
linea di principio, la facoltà del detentore dell’autorità parentale di
esercitare in giudizio o in via esecutiva in proprio nome i diritti pecuniari
dei figli minorenni in virtù dell’art. 318 cpv. 1 CC decade con la maggior età
del figlio (DTF 142 III 82 consid. 3.3; 142 III 196 consid. 5). Tuttavia, secondo
la stessa sentenza citata dal reclamante (DTF 129 III 59 consid. 3.1.5), tale
facoltà perdura dopo la maggior età raggiunta nel corso del processo, qualora
il figlio approvi le pretese fatte valere dall’ormai ex detentore dell’autorità
parentale. Il Tribunale federale ha invero lasciato aperta la questione di
sapere se quest’eccezione si applica per analogia alla procedura esecutiva e
alla procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 142 III 83 consid. 3.3), ma con
la dottrina (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 36
ad art. 80 LEF e gli autori citati; Abbet in :
Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 80 ad art. 80 e n. 37 ad art. 84 LEF, con riferimento alla sentenza
del Tribunale federale 5A_954/2015 consid. 4 i.f.) occorre rispondere in senso affermativo (in tal senso, a contrario: sentenza
della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 62 n. 56c, consid. 6.1/b),
poiché ciò è conforme allo scopo perseguito dal legislatore con l’attribuzione
al giudice del divorzio della facoltà di stabilire alimenti per periodi
successivi alla maggior età (art. 133 cpv. 3 CC), ossia evitare al figlio
diventato maggiorenne di dover agire in modo indipendente contro il genitore
debitore (cfr. DTF 129 III 58 consid. 3.1.4 e 59 consid. 3.1.5).
5.2 Nel
caso concreto, PI 1 è divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2022 durante la
procedura di rigetto, iniziata il 7 febbraio 2022, e sua madre ha allegato alla
replica di prima sede l’autorizzazione da lui rilasciata il 31 marzo 2022 con
effetto retroattivo (doc. H). La legittimazione attiva dell’istante risulta
pertanto data.
5.2.1 Il
reclamante obietta che il titolo di credito indicato sul precetto esecutivo non
indica in alcun modo il figlio e che il primo giudice non si è espresso sulle incongruenze,
la forma e il contenuto dell’autorizzazione in questione, che l’avevano
condotto a sollevare dubbi sull’autenticità del documento. In prima sede RE 1
aveva rilevato nella duplica che la procura indica il nome di PI 1 __________
anziché PI 1 __________, che non si tratta di una cessione di credito come
richiesto in ambito creditizio e che sussiste una discrepanza di calligrafia
tra la firma e la menzione della data e del luogo. A mente sua non vi sarebbe
quindi identità tra “la
pretesa posta in esecuzione e quella legittimata attraverso l’istanza e l’autorizzazione
sottoscritta da PI 1”.
5.2.2 Orbene
le contestazioni di RE 1 sono contrarie alla buona fede. Egli non si azzarda
infatti ad affermare che PI 1 sarebbe una persona diversa da PI 1 né che la
firma sull’autorizzazione non è quella di suo figlio PI 1. Che la data e il
luogo siano stati scritti da un’altra mano non ha influsso sulla validità dell’autorizzazione
debitamente firmata da PI 1 e ad ogni modo il reclamante non fornisce indizi
suscettibili di far dubitare dell’autenticità del documento. L’autorizzazione
non è poi una cessione di credito, le cui regole pertanto non vi si applicano,
mentre l’esigenza d’identità riguarda la pretesa posta in esecuzione e quella
accertata nel titolo di rigetto (in concreto la convenzione di divorzio), e non
nell’istanza (sentenza della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020 consid. 5.3).
Quanto alla mancata indicazione del nome del figlio sul precetto esecutivo, il
reclamante avrebbe dovuto semmai dolersene con un ricorso all’autorità di
vigilanza contro il precetto esecutivo. Il contenuto dei suoi allegati di prima
e seconda istanza dimostrano in ogni caso ch’egli non ha dubbi sul credito
vantato da CO 1 per conto di PI 1. Non si può quindi rimproverare al primo
giudice, nel merito, di aver prestato alla convenzione di divorzio omologata
giudizialmente la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
la pretesa dedotta in esecuzione (v. sentenza della CEF 14.2019.14 del 18
giugno 2019, RtiD 2020 I 697 n. 35c consid. 6.3).
6. Il
reclamante rileva poi in entrambi i procedimenti che le pretese creditorie di CO
1 e sono già state oggetto di una decisione del Pretore del distretto di
Lugano del 2 settembre 2021, passata in
giudicato, in cui l’istanza di rigetto definitivo è stata respinta.
Egli afferma quindi che manca un ulteriore presupposto processuale con
riferimento a una sentenza della scrivente Camera in cui viene indicato che con
il passaggio in giudicato formale la decisione passa in giudicato anche
materialmente sicché le parti non possono più porre in giudizio lo stesso
oggetto litigioso (ne bis in
idem) pena l’irricevibilità della nuova azione giusta l’art.
59 cpv. 1 e 2 lett. e CPC (sentenza della CEF 14.2021.149 del 6 maggio 2022).
6.1 Orbene,
RE 1 non ha prodotto la decisione di rigetto del 2 settembre 2021 al quale si
riferisce, essendosi limitato in prima sede in entrambe le cause a richiamare l’incarto
SO.2021. 1186 della Pretura di Lugano, sezione 6, ciò che di regola non è
ammesso in procedura sommaria (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della
CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5). Ne segue che la censura non
risulta dimostrata.
Considerandi
6.2
Ad
ogni modo, il reclamante non contesta l’allegazione delle controparti secondo
cui la decisione del 2 settembre 2021 concerne un’altra esecuzione. Ebbene, la
decisione di reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo o provvisorio), che
dispiega solo effetti di diritto esecutivo senza regiudicata quanto all’esistenza
del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3; sopra consid. 2), non impedisce all’escutente
di richiedere il rigetto dell’opposizione in una nuova esecuzione (DTF 99 Ia
423.
consid. 4), e invero pure nella stessa esecuzione,
qualora i documenti allegati alla nuova istanza siano (perlomeno in parte)
diversi da quelli presentati nella causa precedente (DTF 143 III 567 consid. 4.1;
sentenza della CEF 14.2022.111 del 13 gennaio 2023 consid. 1.3.3
e i rinvii). Che sia il caso nella fattispecie (come lo era nella decisione di
questa Camera richiamata dal reclamante) non è stato provato.
7.
Il
reclamante ribadisce in entrambe le cause di aver effettuato pagamenti tra
aprile e novembre 2020 per complessivi fr. 12'000.– di cui fr. 7'200.–
a titolo di contributi per PI 1 e fr. 4'800.– per CO 2, sicché ritiene di
aver onorato ogni pretesa degli escutenti e dimostrato con successo l’eccezione
d’avvenuto pagamento giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF. Nella causa promossa dal
figlio CO 2 RE 1 contesta altresì che il contributo di settembre 2020, mese del
compimento del diciottesimo compleanno, sia dovuto. Il reclamante si duole
inoltre del comportamento a suo dire ostruzionistico della madre, che da anni
intenta cause legali nei suoi confronti, e lamenta che è da oltre dieci anni non
ha contatti con i figli per scelta di questi e che ciò nonostante ha sempre
pagato i contributi. Nella causa promossa dal figlio il reclamante gli
rimprovera di non aver nemmeno fornito le sue coordinate bancarie.
7.1
L’eccezione
di pagamento, sollevata da RE 1 per la prima volta solo con la duplica (v.
reclami ad n. 18 nella prima causa e n. 16 nella seconda), appare tardiva
perché in materia di rigetto dell’opposizione l’escusso deve invocare
“immediatamente” i suoi motivi di opposizione (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF e
in materia di rigetto definitivo: sentenza della CEF 14.2018.189 del 4 aprile
2019.
pag. 3). La questione della ricevibilità della censura può però rimanere
indecisa.
7.2
Sono
infatti ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid.
3.1
e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I
751.
n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2
LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile (sentenza del Tribunale
federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2).
7.2.1
L’esecuzione
di CO 1 per il figlio PI 1 verte sui contributi di mantenimento rimasti
scoperti, per fr. 2'400.– complessivi, relativi a maggio, luglio, settembre
e ottobre del 2020, nonché gennaio e marzo 2021 (doc. E). Più precisamente l’istante
ha allegato che a maggio 2020 sono stati versati fr. 1'800.– invece di fr. 2'400.–
(fr. 1'200.– per ogni figlio), lasciando uno scoperto di fr. 300.– (½
di fr. 600.–) a scapito di PI 1, che si è verificato un altro ammanco di fr. 300.–
nel luglio 2020, che a settembre 2020 sono stati versati per lui fr. 300.–
invece di fr. 1'200.–(scoperto: fr. 900.–) e che per ottobre 2020,
gennaio e marzo 2021 l’escusso ha pagato fr. 900.– invece di fr. 1'200.–
per PI 1, sicché l’importo insoluto è aumentato di fr. 900.– a complessivi
fr. 2'400.–.
Da
parte sua CO 2 chiede il pagamento di fr 1'200.– facendo valere che a maggio e
luglio 2020 il padre ha versato ogni mese fr. 1'800.– invece di fr. 2'400.–
(scoperto: fr. 600.–) e a settembre 2020 solo fr. 300.– invece di 1'200.–
(scoperto: fr. 600.–, recte: 900.–).
7.2.2
A
questo proposito, nella duplica l’escusso ha affermato semplicemente e senza
ulteriori precisazioni di aver versato fr. 12'000.– sul conto di CO 1 tra
aprile e novembre 2020, di cui fr. 7'200.– per PI 1 e fr. 4'800.– per
CO 2, allegando un estratto e-banking, ove si evincono addebiti di fr. 12'000.–
tra il 9 aprile 2020 e il 20 novembre 2020 (doc. 3). Considera pertanto di aver
onorato i propri debiti nei confronti dei figli. Egli non ha specificato, né in
prima sede né con i reclami, a quali mesi si riferiscono i pagamenti in questione.
Ora, la somma dovuta a PI 1 per i mesi da aprile a novembre 2020 compresi era
di fr. 9'600.– (fr. 1'200 x 8) e
per CO 2 di fr. 7'200.– (1'200 x 6) fino a settembre, ossia in totale fr. 16'800.–.
Dedotti i fr. 12'000.–, il saldo di fr. 4'800.– eccede quanto
fatto valere nelle esecuzioni in esame (fr. 2'400.– + fr. 1'200.– = fr. 3'600.–).
Anche volendo prescindere dal considerare il contributo di settembre 2020 per RE
2, ancorché la convenzione di divorzio preveda il versamento del contributo, senz’apparente limitazione, al primo
del mese, il versamento dei fr. 12'000.– lascerebbe scoperto
esattamente la somma totale (fr. 3'600.–) richiesta dagl’istanti. Egli non
ha quindi apportato la prova rigorosa dell’estinzione dei debiti mediante
documenti assolutamente chiari e univoci come l’esige l’art. 81 cpv. 1 LEF.
7.3
Il
reclamante accenna infine in entrambi i procedimenti alla mancanza di relazioni
personali con i figli che – a detta sua – è riconducibile a loro. Non sostiene
però che ciò lo esonererebbe dal versamento dei contributi di mantenimento, di
modo che il rilievo non è determinante ai fini del giudizio odierno. Ad ogni
modo, egli non ha dimostrato la cessazione dei propri obblighi per il motivo da
lui invocato, ciò che avrebbe richiesto la produzione di una decisione di
soppressione dell’obbligo di mantenimento emessa dal giudice competente nel
merito (sentenza della CEF 14.2019.40 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 704 n.
38c, consid. 6.4). Anche su questo punto i reclami sono infondati.
7.4
Poco
importa, infine, che CO 2 non abbia fornito le proprie coordinate bancarie. Come
già fattogli presente dal presidente della Camera nella lettera del 24 ottobre
2022, il reclamante avrebbe potuto – e anzi sarebbe stato nel suo proprio
interesse – pagare presso gli sportelli dell’UE di Lugano, il cui IBAN è indicato
sul precetto esecutivo.
8.
In
definitiva, ancorché insufficientemente motivate, le decisioni impugnate
resistono alla critica per quanto attiene al loro risultato.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 2'400.–
e fr. 1'200.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.2022.106
(inc. 14.2022.117) è respinto.
Le spese processuali di fr. 250.–
relative al dispositivo n. 1, già anticipate
dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 250.–
per ripetibili.
2. Il
reclamo nella causa SO.2022.107 (inc. 14.2022.118) è respinto.
Le spese processuali di fr. 150.–
relative al dispositivo n. 2, già anticipate
dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 130.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).