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Decisione

14.2022.12

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner. Eccezione di nullità. Verosimiglianza. Limiti di un giudizio sommario. Indennità d’inconvenienza

29 agosto 2022Italiano11 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.12

Lugano

29 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.184 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 21 ottobre 2021

dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 17 gennaio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 30 settembre 2020, stipulato con la RE 1, CO 1 si

è iscritta al “servizio di

chat certificata on-line denominato Meeting Certificated Chat” per la durata di dodici mesi per complessivi fr. 4'400.–. Mediante

un documento di medesima data allegato al contratto, intitolato “scrittura privata”, ella

si è altre­sì iscritta a un servizio di segnalazione di potenziali partner

compatibili, fornito a titolo gratuito, che consisteva nella comunicazio­ne di tre nominativi alla cliente nell’arco di un

trimestre. CO 1 ha pure firmato un documento denominato “riconoscimento di debito”, in cui venivano definite, in riferimento al pagamento dei fr. 4'400.–,

le scadenze mensili delle nove rate di fr. 478.– ognuna e l’acconto di fr. 100.–

da pagare alla firma del contratto.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'150.–,

indicando quale causa del credito la “Prima parte quota per servizio chat certificata”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 ottobre

2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Locar­no. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 7 dicembre 2021. Entro il termine assegnato loro,

la RE 1 ha ribadito il suo punto di vista con replica del 17 dicembre 2021 e lo

stesso ha fatto CO 1 mediante duplica del 22 dicembre 2021.

D. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2022, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 220.–

senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 25 gennaio 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,

protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2022, CO

1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 gennaio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 28 gennaio. Presentato due giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136

III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che di principio il contratto

sottoscritto dalla convenuta, unitamente alla scrittura privata allegata,

costituisce un valido titolo di rigetto per fr. 4'400.–. Tuttavia, egli ha

accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, per il motivo che il

contratto e l’allegato non rispettano la forma e il contenuto stabiliti dalla

legge per il contratto di mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca

partner, o meglio dall’art. 406d n. 5 (indicazione del diritto di

recesso del mandante nei quattordici giorni) e n. 6 (divieto per il mandatario

di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di quattordici

giorni), nullità che a mente del primo giudice si estende anche alla

dichiarazione di riconoscimento di debito altresì sottoscritta dalla convenuta.

Il

Giudice di pace ha infatti considerato che il servizio chat a pagamento inglobasse

anche la ricerca di partner, sebbene fosse indicata come un servizio gratuito nella

scrittura privata allegata, ritenendo quindi che la relazione contrattuale

rientrasse nel suo insieme nella definizione del mandato ai sensi dell’art. 406a

cpv. 1 CO, in virtù del quale “con l’accettazione di un

mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si

obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista

di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia”. Secondo

il primo giudice, tale legame risulta dal tenore della

clausola n. 13 dell’allegato alla scrittura privata, secondo cui “la presente scrittura privata si intenderà

tacitamente ed alle medesime condizioni rinnovata se e solo se il Cliente avrà

rinnovato il contratto di iscrizione al servizio chat a cui il servizio oggetto

della presente scrittura è abbinato, e nel caso non abbia manifestato per

ragioni personali disdetta a questo contratto. Il cliente espressamente accetta

ed autorizza il rinnovo automatico di questo contratto in conseguenza del

previo rinnovo dell’iscrizione al servizio chat, in mancanza di sua disdetta

con le modalità indicate all’art. 10 del presente contratto”.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce la distinzione nella relazione contrattuale tra la

chat a pagamento e il servizio gratuito di selezione partner, ciò che escluderebbe

l’applicabilità degli art. 406a segg. CO, subordinata al carattere

oneroso del contratto di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner, e

rileva che la clausola n. 13 indica solo che il rinnovo del servizio di

selezione di partner, siccome gratuito, avverrà solo se viene rinnovata anche l’iscrizione

alla chat a pagamento.

5.

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La

verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione

(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1

e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in

fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un

certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del

22.

aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono

oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo

invocato che a sfavore (sentenza del Tri-bunale federale 5A_142/2017 del 18

agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82

LEF).

5.1

Nella

fattispecie, il Giudice di pace ha accolto l’eccezione di nullità del contratto

sollevata dalla convenuta, ritenendo che i due accordi sottoscritti dalle parti

non possono essere considerati disgiunti, ma riguardano un unico pacchetto di

prestazioni, di cui il servizio di selezione e segnalazione ai clienti di

potenziali partner con loro compatibili è nullo in quanto lesivo dell’art. 406d

n. 5 e 6 CO. Ora, la RE 1 non si confronta direttamente con la motivazione del

primo giudice e in particolare non spiega perché l’interpretazione data dal

primo giudice ai noti accordi sarebbe troppo sommaria o insostenibile. Essa si

limita infatti ad affermare che la clausola n. 13 prevede che il rinnovo del

servizio di selezione partner, proprio perché gratuito, avviene solo se

l’iscrizione alla chat a pagamento viene rinnovata. La ricevibilità del reclamo

è pertan­to dubbia (sopra consid. 1.2).

5.2

Ad

ogni buon conto, tenuto conto dei limiti di un giudizio sommario (sopra consid.

5), la valutazione del Giudice di pace è condivisibi­le. In fin dei conti, la

convenuta non poteva ottenere il servizio di selezione partner senza pagare il

prezzo dell’iscrizione alla chat. A prescindere dalla sua pretesa gratuità, il

primo servizio risultava in realtà oneroso. Decidere altrimenti sarebbe

accettare una frode alla legge, ossia uno sviamento degli art. 406a

segg. CO. Si potrebbe invero chiedersi se la nullità è totale o se, alla luce

dell’art. 20 cpv. 2 CO, non tocca la parte del prezzo che rimunera

(effettivamente) il servizio chat. Si tratta però di una questione che esula

dall’esame sommario stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF. Se del caso la

reclamante lo potrà far verificare in una causa di merito (art. 79 LEF e sopra

consid. 2). Ne segue che, di dubbia ricevibilità, il reclamo è da respingere.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

La

richiesta della reclamante volta all’assegnazione di una congrua indennità

d’inconvenienza non è motivata, contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3

lett. c CPC, ed è pertanto da respingere (sentenza della CEF 14.2015.177 del 20

gennaio 2016 consid. 7). È del resto dubbio che l’assistenza prestata da un

rappresentante non autorizzato nel senso dell’art. 68 CPC – com’è il ca­so

dell’ACSI – possa essere presa in considerazione nella fissazione

dell’indennità d’inconvenienza o che il costo di un parere giuridico privato

possa essere annoverato tra le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a

CPC (già citata sentenza della CEF 14.2015.177, consid. 7), perlomeno se non si

tratta di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha

comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla

luce del risultato ottenuto (sentenza della CEF 14.2019.37 del 17 luglio 2019

consid. 8.2).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'150.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità

d’inconvenienza.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).