14.2022.12
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner. Eccezione di nullità. Verosimiglianza. Limiti di un giudizio sommario. Indennità d’inconvenienza
29 agosto 2022Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.12
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.184 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 21 ottobre 2021
dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 gennaio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 30 settembre 2020, stipulato con la RE 1, CO 1 si
è iscritta al “servizio di
chat certificata on-line denominato Meeting Certificated Chat” per la durata di dodici mesi per complessivi fr. 4'400.–. Mediante
un documento di medesima data allegato al contratto, intitolato “scrittura privata”, ella
si è altresì iscritta a un servizio di segnalazione di potenziali partner
compatibili, fornito a titolo gratuito, che consisteva nella comunicazione di tre nominativi alla cliente nell’arco di un
trimestre. CO 1 ha pure firmato un documento denominato “riconoscimento di debito”, in cui venivano definite, in riferimento al pagamento dei fr. 4'400.–,
le scadenze mensili delle nove rate di fr. 478.– ognuna e l’acconto di fr. 100.–
da pagare alla firma del contratto.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'150.–,
indicando quale causa del credito la “Prima parte quota per servizio chat certificata”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 ottobre
2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 7 dicembre 2021. Entro il termine assegnato loro,
la RE 1 ha ribadito il suo punto di vista con replica del 17 dicembre 2021 e lo
stesso ha fatto CO 1 mediante duplica del 22 dicembre 2021.
D. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2022, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 220.–
senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 gennaio 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2022, CO
1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 gennaio 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 28 gennaio. Presentato due giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle
parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2
LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,
in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163
consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che di principio il contratto
sottoscritto dalla convenuta, unitamente alla scrittura privata allegata,
costituisce un valido titolo di rigetto per fr. 4'400.–. Tuttavia, egli ha
accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, per il motivo che il
contratto e l’allegato non rispettano la forma e il contenuto stabiliti dalla
legge per il contratto di mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca
partner, o meglio dall’art. 406d n. 5 (indicazione del diritto di
recesso del mandante nei quattordici giorni) e n. 6 (divieto per il mandatario
di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di quattordici
giorni), nullità che a mente del primo giudice si estende anche alla
dichiarazione di riconoscimento di debito altresì sottoscritta dalla convenuta.
Il
Giudice di pace ha infatti considerato che il servizio chat a pagamento inglobasse
anche la ricerca di partner, sebbene fosse indicata come un servizio gratuito nella
scrittura privata allegata, ritenendo quindi che la relazione contrattuale
rientrasse nel suo insieme nella definizione del mandato ai sensi dell’art. 406a
cpv. 1 CO, in virtù del quale “con l’accettazione di un
mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si
obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista
di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia”. Secondo
il primo giudice, tale legame risulta dal tenore della
clausola n. 13 dell’allegato alla scrittura privata, secondo cui “la presente scrittura privata si intenderà
tacitamente ed alle medesime condizioni rinnovata se e solo se il Cliente avrà
rinnovato il contratto di iscrizione al servizio chat a cui il servizio oggetto
della presente scrittura è abbinato, e nel caso non abbia manifestato per
ragioni personali disdetta a questo contratto. Il cliente espressamente accetta
ed autorizza il rinnovo automatico di questo contratto in conseguenza del
previo rinnovo dell’iscrizione al servizio chat, in mancanza di sua disdetta
con le modalità indicate all’art. 10 del presente contratto”.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ribadisce la distinzione nella relazione contrattuale tra la
chat a pagamento e il servizio gratuito di selezione partner, ciò che escluderebbe
l’applicabilità degli art. 406a segg. CO, subordinata al carattere
oneroso del contratto di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner, e
rileva che la clausola n. 13 indica solo che il rinnovo del servizio di
selezione di partner, siccome gratuito, avverrà solo se viene rinnovata anche l’iscrizione
alla chat a pagamento.
5.
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La
verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione
(sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1
e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in
fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un
certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del
22.
aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono
oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo
invocato che a sfavore (sentenza del Tri-bunale federale 5A_142/2017 del 18
agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82
LEF).
5.1
Nella
fattispecie, il Giudice di pace ha accolto l’eccezione di nullità del contratto
sollevata dalla convenuta, ritenendo che i due accordi sottoscritti dalle parti
non possono essere considerati disgiunti, ma riguardano un unico pacchetto di
prestazioni, di cui il servizio di selezione e segnalazione ai clienti di
potenziali partner con loro compatibili è nullo in quanto lesivo dell’art. 406d
n. 5 e 6 CO. Ora, la RE 1 non si confronta direttamente con la motivazione del
primo giudice e in particolare non spiega perché l’interpretazione data dal
primo giudice ai noti accordi sarebbe troppo sommaria o insostenibile. Essa si
limita infatti ad affermare che la clausola n. 13 prevede che il rinnovo del
servizio di selezione partner, proprio perché gratuito, avviene solo se
l’iscrizione alla chat a pagamento viene rinnovata. La ricevibilità del reclamo
è pertanto dubbia (sopra consid. 1.2).
5.2
Ad
ogni buon conto, tenuto conto dei limiti di un giudizio sommario (sopra consid.
5), la valutazione del Giudice di pace è condivisibile. In fin dei conti, la
convenuta non poteva ottenere il servizio di selezione partner senza pagare il
prezzo dell’iscrizione alla chat. A prescindere dalla sua pretesa gratuità, il
primo servizio risultava in realtà oneroso. Decidere altrimenti sarebbe
accettare una frode alla legge, ossia uno sviamento degli art. 406a
segg. CO. Si potrebbe invero chiedersi se la nullità è totale o se, alla luce
dell’art. 20 cpv. 2 CO, non tocca la parte del prezzo che rimunera
(effettivamente) il servizio chat. Si tratta però di una questione che esula
dall’esame sommario stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF. Se del caso la
reclamante lo potrà far verificare in una causa di merito (art. 79 LEF e sopra
consid. 2). Ne segue che, di dubbia ricevibilità, il reclamo è da respingere.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
La
richiesta della reclamante volta all’assegnazione di una congrua indennità
d’inconvenienza non è motivata, contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3
lett. c CPC, ed è pertanto da respingere (sentenza della CEF 14.2015.177 del 20
gennaio 2016 consid. 7). È del resto dubbio che l’assistenza prestata da un
rappresentante non autorizzato nel senso dell’art. 68 CPC – com’è il caso
dell’ACSI – possa essere presa in considerazione nella fissazione
dell’indennità d’inconvenienza o che il costo di un parere giuridico privato
possa essere annoverato tra le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a
CPC (già citata sentenza della CEF 14.2015.177, consid. 7), perlomeno se non si
tratta di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha
comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla
luce del risultato ottenuto (sentenza della CEF 14.2019.37 del 17 luglio 2019
consid. 8.2).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'150.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità
d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).