14.2022.120
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Interessi di mora. Relazione tra somma posta in esecuzione e importo del titolo di rigetto. Spese esecutive
6 febbraio 2023Italiano11 min
Circolo di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.120
Lugano
6 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.72 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 17 agosto 2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2022 presentato dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 20 settembre
2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________75
emesso il 23 febbraio 2022 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione,
la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 1'203.30 oltre agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2022
(menzionando quale causa del credito i “contributi personali 01.01.2019-31.12.2019 decisione
interessi: 10.06.2021 dilazione non rispettata: 27.07.2021”) e fr. 118.10 (per “tasse
diffide e/o interessi di mora”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecu-tivo, con istanza del 17 agosto
2022 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 5 settembre 2022.
C. Statuendo con decisione del 20 settembre 2022, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–
e un’indennità di fr. 100.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata la Cassa istante è insorta a
questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento e, in via principale, il rigetto
definitivo dell’opposizione o, in via subordinata, il rinvio degli atti al
primo giudice per nuovo giudizio, in
ambedue i casi previo conferimento dell’effetto sospensivo e protestate
spese e ripetibili in ambo le sedi. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2022,
CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG il 21
settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° ottobre, per cui
la scadenza è stata riportata a lunedì 3 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato una chiara discrepanza tra
l’importo del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di
rigetto prodotti dall’istante, motivo per cui ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo, premettendo di non aver avuto modo di esprimersi sulle osservazioni
dell’escusso, trasmessele con la sentenza impugnata, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG contesta la presunta “chiara
discrepanza” evidenziata dal Giudice di pace,
spiegando che dai contributi personali per l’anno 2019 di fr. 1'303.30 risultante dalla decisione 10
giugno 2021 prodotta quale titolo di rigetto definitivo, è stata detratta l’unica
rata di fr. 100.– pagata dall’escusso
in base alla dilazione di pagamento del 13 luglio 2021, e aggiunti gl’interessi
di mora (del 5%) di fr. 76.05 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 10
giugno 2021 (stabiliti nell’altra decisione 10 giugno 2021 acclusa all’istanza,
tenuto conto della sospensione “Covid” dal 21 marzo al 30 giugno 2022) e di fr. 42.05
maturati dall’11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell’inoltro della
domanda di esecuzione), di modo che la somma complessiva, di fr. 1'321.40,
corrisponde esattamente a quella esposta nel precetto esecutivo (fr. 1'203.30
+ fr. 118.10 [ossia fr. 76.05 + 42.05]).
Nelle
osservazioni, CO 1 si limita – in modo inammissibile (sentenza della CEF
14.2017.185
del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid. 6.4/c) – a
rinviare alle proprie osservazioni di prima sede e aderisce alla richiesta
della reclamante di accollare le spese processuali di seconda sede allo Stato.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Il
Giudice di pace ha accertato l’esistenza di una “chiara discrepanza” tra l’importo
del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto
prodotti dall’istante, senza però spiegare quale sia. Facendo astrazione delle
spese esecutive (v. sotto consid. 5.3), l’ammontare indicato sul precetto
esecutivo (fr. 1'321.40 complessivi) corrisponde esattamente alla somma
dei contributi personali di fr. 1'303.30
e agl’interessi di mora di fr. 76.05 risultanti dalle due decisioni del 10
giugno 2021 accluse all’istanza (la “fattura di chiusura” di stessa data non costituendo invece
una decisione), oltre agl’interessi di fr. 42.05
maturati dall’11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell’inoltro della
domanda di esecuzione), dedotto l’acconto di fr. 100.– versato dall’escusso.
Il rigetto va infatti esteso agl’interessi di mora seppur non contemplati dal dispositivo del titolo né
in un’apposita decisione ove possano essere facilmente calcolati o risultino
dalla legge (DTF 148 III 230 consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenze
del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.1 e della CEF 14.2022.27
del 14 settembre 2022 consid. 4.1; Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 e 134 ad
art. 80 LEF; Abbet in :
Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, non
risulta dall’incarto la data del pagamento della rata di fr. 100.–, sicché
non è possibile verificare il calcolo dell’istante al centesimo, ma l’escusso
non l’ha contestato, mentre spettava a lui allegare e dimostrare il pagamento e
le sue conseguenze sugl’interessi di mora (art. 81 cpv. 1 LEF). Nulla ostava
pertanto all’accoglimento dell’istanza così come presentata.
5.2
In
prima sede, l’istante non ha invero allegato l’esistenza del versamento della
rata di fr. 100.–, di modo che il primo giudice non era in grado di
verificare la corrispondenza tra la somma posta in esecuzione e quella
risultante dai titoli di rigetto. Non era però un motivo per respingere l’istante.
In effetti, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante
dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano necessariamente essere
dello stesso importo. Deve solo trattarsi della medesima pretesa (sentenza
della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid.
5.2). Il diritto esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il
debitore per l’intero importo accertato né a giustificare la sua (libera)
scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di dimostrare,
a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto
a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante in
materia di rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre
2020.
consid. 5.4), la procedura di rigetto non avendo quale scopo di accertare
l’importo esatto del credito vantato dall’istante, ma solo l’esistenza di un
titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in esecuzione (sopra consid. 2).
Il giudice del rigetto deve verificare unicamente che la somma posta in
esecuzione (e fatta valere con l’istanza) non ecceda l’importo accertato nella
decisione valente titolo di rigetto (compresi i relativi interessi di mora alle
condizioni citate sopra).
5.3
Il
rigetto non va esteso alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza
della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in
linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III
522.
consid. 2.2).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto rilevato dal
resistente, l’istante non ha concluso all’assegnazione delle spese allo
Stato. L’ha solo evocato nella motivazione (a pag. 8) nell’ipotesi in cui la
conclusione, subordinata, volta al rinvio della causa al Giudice di pace per
nuovo giudizio fosse stata accolta. Poiché, invece, viene accolta la domanda
principale, l’accollamento delle spese allo Stato non entra in considerazione,
per tacere del fatto che il resistente ha concluso per la reiezione del reclamo
e risulta quindi soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC.
Non
si pone problema d’indennità, dal momento che l’istante non ha formulato una
domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ed è
comunque sia dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle
proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2022. 123 del 5
dicembre 2022 consid. 3 e i rinvii).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'321.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________75 dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, è
rigettata in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico del convenuto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).