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Decisione

14.2022.120

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Interessi di mora. Relazione tra somma posta in esecuzione e importo del titolo di rigetto. Spese esecutive

6 febbraio 2023Italiano11 min

Circolo di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.120

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.72 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 17 agosto 2022 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

CO 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2022 presentato dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 20 settembre

2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________75

emesso il 23 febbraio 2022 dal­la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione,

la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’in­casso

di fr. 1'203.30 oltre agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2022

(menzionando quale causa del credito i “contributi personali 01.01.2019-31.12.2019 decisione

interessi: 10.06.2021 dilazione non rispettata: 27.07.2021”) e fr. 118.10 (per “tasse

diffide e/o interessi di mora”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecu-tivo, con istanza del 17 agosto

2022 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 5 settembre 2022.

C. Statuendo con decisione del 20 settembre 2022, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–

e un’indennità di fr. 100.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata la Cassa istante è insorta a

questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2022 per ottenerne l’an­nullamento e, in via principale, il rigetto

definitivo dell’opposizione o, in via subordinata, il rinvio degli atti al

primo giudice per nuovo giudizio, in

ambedue i casi previo conferimento dell’effetto sospen­sivo e protestate

spese e ripetibili in ambo le sedi. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2022,

CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG il 21

settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° ottobre, per cui

la scadenza è stata riportata a lunedì 3 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato una chia­ra discrepanza tra

l’importo del credito posto in esecuzione e quel­lo risultante dai titoli di

rigetto prodotti dall’istante, motivo per cui ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo, premettendo di non aver avuto modo di esprimersi sulle osservazioni

dell’escusso, trasmessele con la sentenza impugnata, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG contesta la presunta “chiara

discrepanza” evidenziata dal Giudice di pace,

spiegando che dai contributi personali per l’anno 2019 di fr. 1'303.30 risultante dalla decisione 10

giugno 2021 prodotta qua­le titolo di rigetto definitivo, è stata detratta l’unica

rata di fr. 100.– pagata dall’escusso

in base alla dilazione di pagamento del 13 lu­glio 2021, e aggiunti gl’interessi

di mora (del 5%) di fr. 76.05 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 10

giugno 2021 (stabiliti nell’altra decisione 10 giugno 2021 acclusa all’istanza,

tenuto conto della sospensione “Covid” dal 21 marzo al 30 giugno 2022) e di fr. 42.05

maturati dall’11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell’inol­tro della

domanda di esecuzione), di modo che la somma complessiva, di fr. 1'321.40,

corrisponde esattamente a quella esposta nel precetto esecutivo (fr. 1'203.30

+ fr. 118.10 [ossia fr. 76.05 + 42.05]).

Nelle

osservazioni, CO 1 si limita – in modo inammissibile (sentenza della CEF

14.2017.185

del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid. 6.4/c) – a

rinviare alle proprie osservazioni di prima sede e aderisce alla richiesta

della reclamante di accollare le spese processuali di seconda sede allo Stato.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di

reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Il

Giudice di pace ha accertato l’esistenza di una “chiara discrepanza” tra l’importo

del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto

prodotti dall’istante, senza però spiegare quale sia. Facendo astrazione delle

spese esecutive (v. sotto consid. 5.3), l’ammontare indicato sul precetto

esecutivo (fr. 1'321.40 complessivi) corrisponde esattamente alla somma

dei contributi personali di fr. 1'303.30

e agl’interessi di mora di fr. 76.05 risultanti dalle due decisioni del 10

giugno 2021 accluse all’istanza (la “fattura di chiusura” di stessa data non costituendo invece

una decisio­ne), oltre agl’interessi di fr. 42.05

maturati dall’11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell’inoltro della

domanda di esecuzio­ne), dedotto l’acconto di fr. 100.– versato dall’escusso.

Il rigetto va infatti esteso agl’interessi di mora seppur non contemplati dal dispositivo del titolo né

in un’apposita decisione ove possano essere facilmente calcolati o risultino

dalla legge (DTF 148 III 230 consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenze

del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.1 e della CEF 14.2022.27

del 14 settembre 2022 consid. 4.1; Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 e 134 ad

art. 80 LEF; Abbet in :

Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, non

risulta dall’incarto la data del pagamento della rata di fr. 100.–, sicché

non è possibile verificare il calcolo dell’istante al centesimo, ma l’escusso

non l’ha contestato, mentre spettava a lui allegare e dimostrare il pagamento e

le sue conseguenze sugl’interessi di mora (art. 81 cpv. 1 LEF). Nulla ostava

pertanto all’accoglimento dell’istanza così come presentata.

5.2

In

prima sede, l’istante non ha invero allegato l’esistenza del versamento della

rata di fr. 100.–, di modo che il primo giudice non era in grado di

verificare la corrispondenza tra la somma posta in esecuzione e quella

risultante dai titoli di rigetto. Non era però un motivo per respingere l’istante.

In effetti, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante

dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano necessariamente essere

dello stesso importo. Deve solo trattarsi della medesima pretesa (sentenza

della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid.

5.2). Il diritto esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il

debitore per l’intero importo accertato né a giustificare la sua (libera)

scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di dimostrare,

a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto

a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante in

materia di rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre

2020.

consid. 5.4), la procedura di rigetto non avendo quale scopo di accertare

l’importo esatto del credito vantato dall’istante, ma solo l’esistenza di un

titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in esecuzione (sopra consid. 2).

Il giudice del rigetto deve verificare unicamente che la somma posta in

esecuzione (e fatta valere con l’istanza) non ecceda l’importo accertato nella

decisione valente titolo di rigetto (compresi i relativi interessi di mora alle

condizioni citate sopra).

5.3

Il

rigetto non va esteso alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza

della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in

linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III

522.

consid. 2.2).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto rilevato dal

resistente, l’i­­stante non ha concluso all’assegnazione delle spese allo

Stato. L’ha solo evocato nella motivazione (a pag. 8) nell’ipotesi in cui la

conclusione, subordinata, volta al rinvio della causa al Giudice di pace per

nuovo giudizio fosse stata accolta. Poiché, invece, viene accolta la domanda

principale, l’accollamento delle spese allo Stato non entra in considerazione,

per tacere del fatto che il resistente ha concluso per la reiezione del reclamo

e risulta quindi soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC.

Non

si pone problema d’indennità, dal momento che l’istante non ha formulato una

domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ed è

comunque sia dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle

proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2022. 123 del 5

dicembre 2022 consid. 3 e i rinvii).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'321.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________75 dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, è

rigettata in via definitiva.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico del convenuto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).